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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2389 del R.G. 2022,
T R A
, rappresentato e difeso come in atti, dall'avv. Picardi Cataldo Parte_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa come in atti, dall'avv. Gemma Dione CP_1
CONVENUTO
NONCHÉ
, rappresentato e difeso come in atti, dall'avv. Leonardoantonio Controparte_2
1 Cassano
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con citazione iscritta il 22.04.2022, il ricorrente proponeva dinnanzi Parte_1
l'intestato Tribunale azione di riduzione per lesione di legittima di donazione effettuata dal de cuius , comune dante causa delle parti, a beneficio di Persona_1 CP_1
sorella dell'attore. Si costituiva instando per il rigetto della domanda e CP_1
spiegando domanda riconvenzionale.
Si costituiva anche germano delle altre parti eccependo il proprio difetto Controparte_2
di legittimazione passiva rispetto all'azione spiegata.
All'udienza del 22/05/2025 i procuratori di e dichiaravano Parte_1 CP_1
che le stesse parti avevano raggiunto accordo di transazione stragiudiziale della controversia, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione senza assegnare i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere non avendo più la parte attrice e la convenuta interesse ad una pronuncia di merito in ragione CP_1
dell'intervenuta transazione.
Deve invece essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di poiché Controparte_2
la domanda di riduzione investiva atto di liberalità effettuato a beneficio di CP_1
Le spese del giudizio in relazione al suo complessivo esito possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa tra , Parte_1 CP_1
e così provvede:
[...] Controparte_2
2 1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda giudiziale proposta dall'attore nei confronti di Parte_1 CP_1
2) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_2
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto,
in data 23.05.2025
Il Presidente est.
dott. Marcello Maggi
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