Art. 5. (Contenzioso) 1. Il Commissario straordinario del Governo e' autorizzato a definire in via transattiva le controversie derivanti dagli incidenti di cui all'articolo 1.
2. I giudizi pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria italiana possono essere dichiarati estinti con il consenso delle parti in seguito alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1.
2. I giudizi pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria italiana possono essere dichiarati estinti con il consenso delle parti in seguito alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1.