Articolo 5 della Legge 21 dicembre 1999, n. 497
Articolo 4Articolo 6
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14 gennaio 2000
Art. 5. (Contenzioso) 1. Il Commissario straordinario del Governo e' autorizzato a definire in via transattiva le controversie derivanti dagli incidenti di cui all'articolo 1.
2. I giudizi pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria italiana possono essere dichiarati estinti con il consenso delle parti in seguito alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1.
Entrata in vigore il 14 gennaio 2000