Art. 8. (Fondi amministrati dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato) 1. Le disponibilita' esistenti sui Fondi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , ed all' articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sulla contabilita' speciale di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , nonche' le somme non ancora utilizzate di cui al terzo comma dell'articolo 16 della citata legge n. 675 del 1977 , come modificato dall' articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91 , e quelle di cui al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 , nonche' le somme di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246 , affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Sui capitoli di spesa di cui al comma 1 sono iscritte le autorizzazioni che prevedono conferimenti a favore dei Fondi di cui al medesimo comma 1. Su di essi e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi gravano gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono posti a carico dei Fondi e della contabilita' speciale di cui allo stesso comma 1. 3. Le obbligazioni assunte negli esercizi pregressi costituiscono impegno a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dell'esercizio in corso. 4. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui al comma 2 e' esercitato in via successiva.
Note all'art. 8:
- Il testo del primo comma dell'art. 3 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) e' il seguente: "E' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 'Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale', con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9, legge 25 novembre 1971, n. 1041 . L'attivita' del Fondo ha la durata di quattro anni".
- Il testo dell' art. 20 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) e' il seguente:
"Art. 20. - Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1892 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacita' produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attivita' almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacita' produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.
Per le finalita' di cui al precedente comma e' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 'Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici', i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.
E' autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-1983, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 e' determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.
Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Le disponibilita' del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.
Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria, eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.
I contributi di cui al precedente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.
Il rendiconto della gestione e' trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo".
- Il testo del quarto comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) e' il seguente:
"Le disponibilita' del fondo destinate al restante territorio nazionale nella misura pari al 35 per cento sono assegnate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'utilizzazione secondo i fini e con le modalita' di cui al presente decreto. A tal fine presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzata una gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
I relativi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilita' dello Stato e art. 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato. Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarita'".
- Il testo vigente del terzo comma dell'art. 16 della citata legge n. 675/1977 e' il seguente: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' inoltre affidare incarichi per studi e ricerche di particolare complessita' e' specializzazione ad enti o istituti particolarmente qualificati in attivita' di studio o di ricerca. La spesa relativa all'affidamento di tali incarichi non potra' superare lire 300 milioni annue".
- Il testo dell'intero comma 4 dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/1989 , e' il seguente: "4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nel limite di lire 70 miliardi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle disponibilita' residue, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, del 'Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici' di cui all' art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 . Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo riguardanti le indennita' di missione e spese di trasporto, nonche' il funzionamento del comitato di cui al comma 3, sono poste a carico del gia' citato "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" fino ad un ammontare massimo di 300 milioni. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, sulla medesima voce di investimento, salvo quelle previste dalle Comunita' economiche europee".
- Il testo dei primi due commi dell' art. 7 della legge n. 246/1984 (Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 , contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' alla legge 6 ottobre 1982, n. 752 , concernente l'attuazione della politica mineraria) e' il seguente:
"Ai fini di cui al precedente art. 6, e' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
Al fondo e' conferita la complessiva somma di lire 90.000 milioni".
e dell'artigianato) 1. Le disponibilita' esistenti sui Fondi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , ed all' articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sulla contabilita' speciale di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , nonche' le somme non ancora utilizzate di cui al terzo comma dell'articolo 16 della citata legge n. 675 del 1977 , come modificato dall' articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91 , e quelle di cui al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 , nonche' le somme di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246 , affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Sui capitoli di spesa di cui al comma 1 sono iscritte le autorizzazioni che prevedono conferimenti a favore dei Fondi di cui al medesimo comma 1. Su di essi e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi gravano gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono posti a carico dei Fondi e della contabilita' speciale di cui allo stesso comma 1. 3. Le obbligazioni assunte negli esercizi pregressi costituiscono impegno a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dell'esercizio in corso. 4. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui al comma 2 e' esercitato in via successiva.
Note all'art. 8:
- Il testo del primo comma dell'art. 3 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) e' il seguente: "E' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 'Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale', con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9, legge 25 novembre 1971, n. 1041 . L'attivita' del Fondo ha la durata di quattro anni".
- Il testo dell' art. 20 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) e' il seguente:
"Art. 20. - Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1892 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacita' produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attivita' almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacita' produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.
Per le finalita' di cui al precedente comma e' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 'Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici', i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.
E' autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-1983, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 e' determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.
Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Le disponibilita' del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.
Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria, eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.
I contributi di cui al precedente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.
Il rendiconto della gestione e' trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo".
- Il testo del quarto comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) e' il seguente:
"Le disponibilita' del fondo destinate al restante territorio nazionale nella misura pari al 35 per cento sono assegnate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'utilizzazione secondo i fini e con le modalita' di cui al presente decreto. A tal fine presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzata una gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
I relativi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilita' dello Stato e art. 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato. Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarita'".
- Il testo vigente del terzo comma dell'art. 16 della citata legge n. 675/1977 e' il seguente: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' inoltre affidare incarichi per studi e ricerche di particolare complessita' e' specializzazione ad enti o istituti particolarmente qualificati in attivita' di studio o di ricerca. La spesa relativa all'affidamento di tali incarichi non potra' superare lire 300 milioni annue".
- Il testo dell'intero comma 4 dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/1989 , e' il seguente: "4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nel limite di lire 70 miliardi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle disponibilita' residue, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, del 'Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici' di cui all' art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 . Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo riguardanti le indennita' di missione e spese di trasporto, nonche' il funzionamento del comitato di cui al comma 3, sono poste a carico del gia' citato "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" fino ad un ammontare massimo di 300 milioni. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, sulla medesima voce di investimento, salvo quelle previste dalle Comunita' economiche europee".
- Il testo dei primi due commi dell' art. 7 della legge n. 246/1984 (Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 , contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' alla legge 6 ottobre 1982, n. 752 , concernente l'attuazione della politica mineraria) e' il seguente:
"Ai fini di cui al precedente art. 6, e' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
Al fondo e' conferita la complessiva somma di lire 90.000 milioni".