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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3809/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c. del 21.06.2019, emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al
R.G. n. 8397/2018, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 07.03.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Osvaldo Bellocchio (C.F: ) in virtù di procura C.F._2
alle liti in calce al ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. notificato
APPELLANTE
E
[.. (C.F.: ) di Via Alfonso di Borbone n. 2 Controparte_1 P.IVA_1
, in persona dell'amministratore p.t. (C.F.: ), CP_2 C.F._3
rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Luigi Greco (C.F.:
e (C.F.: ) in virtù di C.F._4 CP_3 C.F._5
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni:
1 per l'appellante: “L'appellante, nell'impugnare ogni ex adverso dedotto, si riporta integralmente al proprio atto di appello, alla comparsa conclusionale nonché alla memoria di replica depositata in atti e a quanto ivi dedotto, eccepito e concluso, chiedendone l'accoglimento. Chiede decidersi la causa”; per l'appellato: “… si riportano integralmente alla propria comparsa di costituzione, alle note di udienza nonché alle memorie conclusionali e di replica depositate ed alle conclusioni in queste ultime formulate che qui abbiansi per ripetute e trascritte.
Chiedono pertanto introitarsi la causa a sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 12.10.2018, il Controparte_1
adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere esponendo quanto segue: il fabbricato del sito in Caserta-Tuoro alla Via Alfonso di Borbone n.2 è Controparte_1
confinante con il giardino di proprietà esclusiva del Dott. , quale Parte_1
pertinenza del suo appartamento posto al piano terra dell'adiacente Condomino P.co i
Gerani; che nella detta area verde insistono n. 5 pini marittimi di circa 20 mt. di altezza, alcuni dei quali (n. tre) si trovano addossati ad una parete dell'edificio condominiale provocando, con lo sfregamento dei rami soprattutto nelle giornate ventose, rumori molesti e lesioni agli intonaci, di rilievo tale da arrecare danni - infiltrazioni e macchie di muffa - all'interno dei singoli appartamenti ubicati nell'area interessata;
i reiterati solleciti inviati non sortivano alcun effetto, e, pertanto, il si vedeva costretto ad adire, in data 04.04.2013, il Tribunale Controparte_1
di S. Maria C.V. - Sez. Distaccata di Caserta, proponendo un'azione di danno temuto per ottenere l'eliminazione delle turbative, nonché il ripristino delle pareti danneggiate;
che nelle more del giudizio il provvedeva al taglio dei rami Parte_1
detti; il citato giudizio si concludeva con provvedimento del 09.09.2013, con il quale il Giudice dichiarava cessata la materia del contendere ma il non Parte_1
provvedeva al ripristino della porzione di parete danneggiata e, pertanto, il avanzava richiesta giudiziale in tal senso dinanzi al Giudice di Pace di CP_1
2 ; in tale giudizio veniva espletata Consulenza Tecnica di Ufficio, che CP_2
accertava la sussistenza dei danni lamentati, il nesso di causalità tra lo sfregamento dei rami e le lesioni alla parete del fabbricato e quantificava il costo CP_4
delle riparazioni per le opere necessarie al rispristino dello stato dei luoghi in €
7.175,70, oltre Iva;
il suindicato giudizio si concludeva con una sentenza di rito che sanciva l'inammissibilità della domanda in relazione alla carenza di legittimazione attiva del sull'erroneo presupposto che il risarcimento del danno CP_1
richiesto per il ripristino dei luoghi non fosse direttamente collegato alle prerogative dell'amm.re del ex art. 1130 e 1131 cod. civ.; tra l'altro, ad CP_1
abundantiam, l'amministratore aveva conferito mandato al procuratore costituito sulla scorta di delibera assembleare del 18.06.2012.
Tanto rappresentato, il ricorrente insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “accogliere la domanda del ricorrente per le motivazioni CP_1
esposte in narrativa condannare il convenuto Dott. … al Parte_1
pagamento in suo favore della somma di € 7.175,70 oltre IVA come per legge, maggiorata degli interessi dal dovuto al saldo, nonché al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Si costituiva che concludeva per il rigetto della domanda. Parte_1
Non veniva espletata attività istruttoria e così, all'udienza del 7.01.2019, il Giudice rinviava al 10.06.2019 per la discussione e all'esito la causa veniva riservata.
Con ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c. il Tribunale così statuiva:
“§- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
ricorrente, di euro 7.330,37 oltre iva ed interessi legali dalla pronuncia al saldo;
§-condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.645,50, di cui euro 2.500,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa”.
§ 2.
Avverso la suddetta ordinanza, non notificata e pubblicata il 21.06.2019, con citazione notificata il 22.07.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
3 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 2.09.2019 (il Parte_1
1.09.2019 cadeva nel giorno di domenica) - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- In via preliminare, accerti e dichiari prescritto il diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni richiesti in domanda, per tutte le ragioni sopra esposte. - In subordine, rigettare la domanda in quanto infondata, in fatto e in diritto. - Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 10.12.2019, veniva più volte differita d'ufficio finché all'udienza del 21.02.2020 la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni al 9.10.2020, rinviata per esigenze di ruolo.
Con decreto pubblicato il 18.07.2024 veniva nominato quale relatore della causa il
G.A.C.A., così che all'esito della già disposta udienza del 27.09.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 29.11.2024 e memoria di replica il 20.12.2024 .
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 29.11.2024 e memoria di replica il 19.12.2024 .
Scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, depositate da entrambe le parti, rilevato che il G.A.C.A. non è stato confermato nell'incarico di Giudice Ausiliare della Corte D'Appello di Napoli, con decreto pubblicato il 7.01.2025 il Presidente del Collegio riassegnava alla relazione della
Consigliera scrivente la causa concedendo alle parti sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 7.03.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 7.03.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
4 La gravata ordinanza ha, accogliendo la domanda del Condominio ricorrente, così statuito:
“Il ricorso proposto dal risulta fondato per le ragioni di Controparte_1
seguito illustrate.
Risulta anzitutto destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente.
Tale eccezione si basa sulla considerazione che la domanda introduttiva del giudizio instaurato dinanzi al giudice di pace di non avrebbe interrotto il termine CP_2
prescrizionale, in quanto la domanda era stata proposta da un soggetto privo di legittimazione.
Ed invero, il giudizio introdotto dinanzi al giudice di pace si è concluso con una sentenza (n. 3772/16) che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda, poiché
l'amministratore del non aveva offerto “prova documentale di essere CP_1
stato autorizzato e di aver ricevuto mandato a promuovere l'azione giudiziaria per cui è causa né di aver ricevuto ratifica assembleare” (v. sentenza de quo).
Ebbene, l'effetto interruttivo della prescrizione che, a norma dell'art. 2945 comma 2
c.c., nel caso di domanda giudiziale si protrae per tutta la durata del processo, fino alla sentenza che lo definisce, si verifica in tutte le situazioni in cui sia pronunciata una sentenza che definisca il giudizio e sia suscettibile di passare in giudicato;
categoria che comprende anche i provvedimenti di natura decisoria aventi ad oggetto pronunzie meramente processuali, come nel caso di specie (cfr. Cass. Sez.
III, Sentenza 21/11/1981, n. 6227).
Inoltre, quel che è rilevante, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è che si sia instaurato un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi con una pronunzia di merito (cfr. Corte d'Appello Napoli Sez. IX, 02/04/2019, n. 1847).
Nel caso di specie, essendo stata la domanda proposta dall'amministratore del
senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea e potendo, tuttavia, la CP_1
stessa assemblea ratificare l'operato dell'amministratore anche successivamente all'introduzione del giudizio stesso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. II, Sentenza del
5 11/04/2016, n.7045), deve ritenersi che l'atto di citazione abbia avuto comunque
l'effetto di instaurare un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi con una pronunzia di merito.
Pertanto, deve riconoscersi ad esso un'efficacia interruttiva del termine di prescrizione ex art. 2945 co. 2 c.c.
Quand'anche non volesse condividersi tale impostazione, deve rilevarsi che, provenendo comunque l'atto di citazione de quo (introduttivo del giudizio dinanzi al
g.d.p.) dall'amministratore del , e contenendo una volontà non equivoca CP_1
intesa alla realizzazione del diritto, esso sarebbe comunque idoneo all'interruzione del termine prescrizionale ex art. 2943 co. 4 cc.
Si rammenti, infatti, che secondo la giurisprudenza di legittimità “L'atto di citazione, pur se invalido come domanda giudiziale, inidoneo cioè a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di costituzione in mora, ed avere perciò efficacia interruttiva della prescrizione, qualora, per il suo specifico contenuto e per
i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore (Cass. Sez. I, Sentenza del
07/08/1989, n. 3616).
In definitiva, siccome i danni si sono presumibilmente verificati nel 2013
(considerato che era stata esperita, dall'odierno ricorrente, un'azione di danno temuto nell'aprile 2013, ed i rami gli alberi erano stati tagliati dal nelle Parte_1
more di tale procedimento, facendo cessare in quel momento la causa del danneggiamento, per come si dirà a breve) ed il termine di prescrizione è stato interrotto sia nel 2015 (con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio svoltosi dinanzi al g.d.p.), sia con il deposito dell'odierno ricorso (in data 5.10.18), deve ritenersi che non sia maturata la prescrizione (quinquennale) del diritto al risarcimento del danno.
Procedendo ad esaminare il merito della vicenda, si rileva che, in base alle allegazioni fattuali, la domanda esperita dal ricorrente è da inquadrarsi senz'altro nel paradigma dell'art. 2051 c.c., essendo volta all'accertamento di una
6 responsabilità extracontrattuale per danni cagionati da cose in custodia, ossia dagli alberi siti nella proprietà del resistente.
E' pacifico in giurisprudenza che la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex cit. 2051 c. c. si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, compete all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (v. ex plurimis Cass., Sez. III, Sentenza del 20/07/2002, n. 10641).
Ciò premesso, nel caso di specie, appare dirimente la ctu espletata nel giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace di , affidata all'arch. . CP_2 Persona_1
Tale consulenza tecnica (le cui risultanze si reputano del tutto condivisibili, siccome motivate adeguatamente sotto il profilo logico e metodologico) è pienamente utilizzabile nel presente giudizio, in quanto svolta nel contraddittorio tra le odierne parti e ritualmente acquisita agli atti del presente giudizio, senza una specifica e tempestiva opposizione del resistente.
[…]
Ebbene ctu, arch. , eseguiti i necessari accertamenti, ha rilevato Persona_1
quanto segue “per quanto riguarda l'accertamento del nesso di causalità in ordine ai danni lamentati lo scrivente rappresenta quanto segue: prima della potatura e del successivo taglio, i pini marittimi (ed in particolare i due prospettanti sulla parete sud del fabbricato di proprietà del ) presentavano folte Controparte_5
chioma con rami a diretto contatto con la parete suddetta e visibilmente proprio nella zona oggi riconoscibile con i distacchi e deterioramenti. Tale affermazione
7 trova riscontro sia nelle perizie giurate del ctp del arch. Controparte_5
ma anche dalle immagini facilmente reperibili su internet (Googlemaps e Per_2
Streetvew) le quali fanno riferimento all'anno 2012 e sono di seguito riportate. (…)
Dall'esame delle precedenti immagini poste a confronto con quelle odierne si evince chiaramente che, in considerazione dell'altezza, ampiezza della chioma, distanza dei tronchi sulla parete sud del fabbricato di proprietà del , i danni Controparte_5
riscontrati sulla suddetta parete sono imputabili all'azione di sfregamento dei rami e degli aghi dei pini marittimi del giardino di proprietà , a seguito Parte_1
dell'azione di forti eventi meteorici e raffiche di vento (eventi verificatisi ripetutamente negli anni 2013 e 2014)” (v. relazione di ctu del 21.4.16).
Risulta evidente, dunque, che i danni cagionati all'edificio condominiale sono causalmente riconducibili allo sfregamento dei rami degli alberi di proprietà del resistente.
Anche le contestazioni mosse dal , in ordine all'assenza di cornicione ed Parte_1
all'utilizzo di un rivestimento cd “graffiato”, consistente in materiale non traspirante, possono ritenersi smentite da quanto dedotto dallo stesso ctu, che ha affermato: “tale tesi infatti, sostenuta per la mancanza di cornicione e per il materiale non traspirante utilizzato quale rivestimento ultimo della parete, se attendibile, avrebbe dovuto verificarsi anche per le porzioni di parete inferiori a quelle danneggiate, rivestite allo stesso modo” che “invece appaiono quasi totalmente integre”. (v. relazione di ctu del 21.4.16).
È il caso inoltre di rilevare, a fronte di quanto dedotto dal resistente, che, seppure sono riscontrabili ammaloramenti anche sulle altre facciate dell'edificio condominiale, quelli presenti sulla parete sud appaiono ictu oculi molto più estesi, proprio in corrispondenza dei rami dei pini (v. rappresentazioni fotografiche allegate alla ctu ed alla ctp di parte resistente). Inoltre gli ammaloramenti presenti sulle altre pareti del fabbricato appaiono differenti: lo stesso ctp di parte resistente (v. relazione tecnica di parte allegata alla produzione del ) ha individuato la Parte_1
presenza di ammaloramenti di intonaco insieme a macchie di umidità sulle pareti
8 diverse da quella esposta a sud, mentre su quest'ultima ha individuato solo la presenza di “graffiato” divelto (senza macchie di umidità): anche sulla base della prospettazione del resistente, dunque, appare evidente che le cause dei danneggiamenti individuati sulla parete sud appaiono eziologicamente differenti
(vista l'assenza delle macchie di umidità), e sono del tutto compatibili, comunque, con lo sfregamento dei rami.
Non è stata dimostrata, inoltre, la riconducibilità dei danni lamentati dal ricorrente ad un causo fortuito, invero neppure invocato dalla controparte (è comunque il caso di evidenziare, sul punto, che il ctu ha fatto riferimento ad eventi metereologici non di carattere straordinario, eccezionale ovvero imprevedibile, ma solo a “forti” eventi metereologici e raffiche di vento, ripetutamente verificatisi nel tempo, che appaiono del tutto rientranti nei limiti dell'ordinaria prevedibilità).
In ordine alle ulteriori censure mosse dal resistente solo in sede di note conclusionali
(depositate il 31.5.19), esse appaiono del tutto tardive, e quindi inammissibili.
Difatti, il sistema delineato dall'art. 702-ter, commi 3 e 5 cpc, impone di ritenere che la specificità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., risiede anche nella necessità che le parti deducano, negli atti di costituzione, tutte le istanze istruttorie e le allegazioni difensive che ritengono di formulare […] Ne consegue che le parti sono tenute ad assolvere alle proprie allegazioni difensive negli atti introduttivi, maturando altrimenti, a loro carico, una preclusione assertiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono emerge una responsabilità del resistente (proprietario e custode degli alberi in questione) per il danneggiamento della facciata sud del fabbricato condominiale e, pertanto, il deve essere Parte_1
condannato al risarcimento dei danni.
In ordine alla quantificazione dei danni, il ctu ha individuato le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi ed ha redatto computo metrico - estimativo dei lavori, utilizzando il prezzario regionale. Il costo stimato dal ctu, per il ripristino, è pari ad euro 7.175,70 (stima che peraltro non ha costituito oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte del resistente).
9 Con riferimento agli interessi richiesti, si rammenta che, in accordo ai ben noti principi in tema di debiti di valore, cui è da ricondursi l'obbligazione risarcitoria, con la nota pronuncia a Sez. Un. n. 1712 del 17.02.1995, ha rilevato che, in ipotesi di debiti di valore è possibile individuare un'ulteriore voce di danno, determinata dal ritardo con il quale il danneggiato riceve la prestazione in denaro che costituisce, in termini monetari, l'equivalente del bene perduto.
La Suprema Corte, con la richiamata decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. Sez. Un.,
Sentenza n. 1712 del 17/2/95; cfr., più di recente, v. Cass., Sentenza n. 4242 del
24/3/2003) ha posto fine al contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante
l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro.
Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
10 Sulla base di tali considerazioni, il resistente dovrà corrispondere all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 6.973,47
(corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione”, in base agli indici istat, al mese di aprile 2013 - momento in cui era stata proposta l'azione di danno temuto - di quelli testé liquidati all'attualità), e, quindi, anno per anno, fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Tali interessi risultano pari ad euro 154,67.
Si consideri, infine, che […] nel caso di specie, il risarcimento del danno deve comprendere anche il versamento dell'iva.
L'importo complessivamente dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali è quindi pari ad euro 7.330,37, oltre iva ed interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
*****
Le spese seguono la soccombenza del resistente, e sono liquidate, in favore del ricorrente, come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
37/2018, applicando per ogni fase processuale un valore medio - basso dello scaglione di riferimento (tenuto conto dell'oggetto, della scarsa complessità). Alla luce di tali criteri è liquidato l'importo di euro 2.500,00, oltre spese generali, iva e cpa, a titolo di compenso professionale”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante critica la decisione del Tribunale di rigetto dell'eccezione di prescrizione, assumendo che solo con la domanda introduttiva dell'odierno giudizio, notificata ad esso appellante il 19.11.2018, il ha CP_1
rivendicato la sua presunta pretesa risarcitoria, atteso che il giudizio avente ad oggetto la diversa azione di danno temuto, promosso dinanzi al medesimo Tribunale, si concludeva, in data 09.09.2013, per cessata materia del contendere, mentre il successivo giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei presunti danni per equivalente, lamentati dal , veniva invece promosso da persona non CP_1
11 legittimata a rappresentarlo, poiché “l'amministratore non forniva la prova di essere stato autorizzato a promuovere la lite”, mentre la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale è necessaria per la proposizione di un'azione di risarcimento danni, non rientrando la materia tra le specifiche attribuzioni devolute in favore dell'amministratore; solo nel corso del successivo giudizio instauratosi dinanzi al Tribunale (oggetto dell'odierna impugnazione), il ha prodotto una CP_1
delibera assembleare del 18.06.2012, con la quale ha dato mandato all'amministratore di proporre il precedente giudizio, ma non essendo stata prodotta nel precedente giudizio promosso innanzi al giudice di pace, non può avere alcuna efficacia con riferimento a quello specifico procedimento, nel quale veniva accertato il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore; pertanto, alcuna valenza interruttiva della prescrizione può avere la notifica dell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio innanzi al g.d.p. (R.G. n. 2480/2015); con riguardo all'asserzione del Tribunale secondo cui l'atto di citazione, pur invalido, sarebbe comunque valso come costituzione in mora, per poter ritenere una domanda produttiva di tale effetto, questa, oltre che promanare da chi ha il diritto di far valere detta pretesa creditoria, deve essere dotata di sufficienti requisiti di specificità, mancanti nella specie, e a tal proposito è sufficiente richiamare testualmente il contenuto della domanda giudiziale: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, condannare il dott. al risarcimento del danno della somma che riterrà giusto Parte_1
liquidare nei limiti della competenza per valore, …”; l'unico elemento in grado di fornire una qualche determinazione della suddetta pretesa è quello relativo al tetto massimo entro il quale la stessa era stata volutamente contenuta, ossia i 5.000,00 euro della competenza per valore dell'organo adito, per cui, semmai, entro tale limite si sarebbe potuto ritenere interrotta la prescrizione del diritto oggetto della successiva domanda giudiziale, una volta dichiarata improcedibile quella promossa dinanzi al
G.d.P. di . CP_2
Il motivo è infondato.
12 Evidenziato che la decisione di rigetto dell'eccezione di prescrizione è sorretta da due diverse rationes decidendi , distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificarla, è sufficiente l'infondatezza delle contestazioni inerenti ad una sola ratio decidendi per rigettare il motivo di gravame in esame.
Ciò posto, non è dubbio, come rilevato dal Tribunale, che l'atto di citazione, anche se invalido come domanda giudiziale, possa, tuttavia, valere come atto di costituzione in mora ed avere percio' efficacia interruttiva della prescrizione, qualora contenga una richiesta di adempimento e tanto anche nel caso di una citazione nulla per mancanza dell'editio actionis, purché includa una inequivoca richiesta di risarcimento dei danni con indicazione dei soggetti ritenuti responsabili (cfr. Cass. 2020 n.124). Alla stregua di tali criteri interpretativi, il contenuto di una costituzione in mora non deve corrispondere a quello di una citazione e, in particolare, non deve necessariamente contenere la quantificazione dei danni richiesti, potendo quest'ultimi essere non già determinati ma solo determinabili, come quando occorra a tal fine un accertamento di natura tecnica, come nel caso di specie (cfr. Cass. 02/10/2012, n.16774; Cass. 14 maggio 1994 n. 4712).
Inoltre, non è dubbio che la citazione in questione promani da chi ha il diritto di far valere la pretesa creditoria, posto che l'autorizzazione assembleare non è necessaria in materia di risarcimento dei danni, qualora l'istanza è connessa o conseguenziale alla conservazione delle cose comuni – l'amministratore ha il potere-dovere di compiere atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio (ex art. 1130 co. I n. 4) - : nella specie, non è contestata la circostanza che i pini incriminati abbiano danneggiato pareti dell'edificio e, dunque, beni comuni, sicché il risarcimento dei CP_4
danni consistenti nel ripristino delle pareti condominiali danneggiate, di certo, attiene alla tutela degli interessi condominiali (Cass. n. 342/23; Cass. n. 2127/21; Cass. n.
9449/16 e Cass. n. 18168/14).
§ 5.
13 Con il secondo motivo l'appellante sostiene che il non ha fornito prove CP_1
né in ordine all'an né al quantum del presunto danno subito;
che il Tribunale ha ritenuto provato il nesso eziologico tra il danno lamentato dal e il CP_1
presunto sfregamento dei rami dei pini marittimi di proprietà del , Parte_1
basandosi esclusivamente su quanto ha accertato il Ctu, in esecuzione dell'incarico affidatogli dal Giudice di pace di nell'ambito del precedente giudizio CP_2
instaurato dall'amministratore del condominio;
detta documentazione è di per sé inidonea a fondare, essa sola, il convincimento in ordine alla fondatezza o meno della domanda, tenuto conto che non risultano ulteriori elementi a fondamento della pretesa;
il Tribunale al riguardo ha richiamato pronunce giurisprudenziali che mal si adattano al caso di specie, poiché riguardanti tutti casi diversi rispetto alla fattispecie de qua (a titolo di esempio, si pensi che nella pronuncia resa da Cass. civ. sez. II,
11/08/1999, n.8585, il punto focale della questione, non era il valore probatorio da attribuire alla consulenza tecnica svolta in altro giudizio, quanto l'irrilevanza, sottolineata nella sentenza in questa sede impugnata, dei mezzi istruttori richiesti dalla ricorrente); in ogni caso sono infondate le risultanze della ctu, come osservato dal ctp nelle proprie osservazioni in risposta alle deduzioni formulate dal ctu;
e difatti, gli ammaloramenti e i distacchi di pittura sono presenti su tutte le facciate del complesso condominiale, anche su quelle non confinanti con la proprietà di parte resistente;
nonostante gli fosse stata rivolta espressa richiesta da parte di esso appellante, il ctu decideva di non descrivere e analizzare le altre tre facciate del fabbricato è azzardato ricondurre la causazione di ammaloramenti alla CP_4
facciata (macchie di umidità e distacchi di intonaco) allo sfregamento delle piante sulla superficie, tenuto conto che i medesimi danni sono riscontrabili sulle altre facciate del fabbricato, ove non vi sono piante;
il CTU si è rifiutato di evidenziare nella sua relazione, come richiestogli dal CTP, come anche altre pareti dell'edificio, mai venute a contatto con alberi, presentano fenomeni analoghi a quelli della parete in esame soprattutto in corrispondenza delle “paretine degli sporti” dando luogo persino a distacchi di intonaco;
non è possibile che il presunto sfregamento di pini
14 marittimi contro la parete del fabbricato abbia potuto intaccare solo la pellicola superficiale pittorica e non anche l'intonaco sottostante, che invece si presentava, nei punti della parete contestati, assolutamente integro, atteso che parliamo di pini marittimi di enormi dimensioni;
pertanto, l'effettiva causazione degli ammaloramenti lamentati dal è da imputare al rivestimento, di tipo “graffiato”, a CP_1
copertura dell'intero fabbricato condominiale, il quale è noto per essere un materiale non traspirante, tanto da non venir più utilizzato nell'edilizia proprio per gli inconvenienti che esso produce al supporto;
inoltre, la parete “incriminata”, così come tutte le altre, non presenta alcun cornicione sovrastante, per cui le acque meteoriche vi “battono” con violenza rendendola esposta, in quanto priva di riparazione, a continuo martellamento di acqua scrosciante;
in ordine al quantum il ctu ha imputato al “ponteggio fisso”, il cui utilizzo è stato ritenuto necessario per l'esecuzione a regola d'arte delle opere, oltre il 60 % dei complessivi € 7.175,70 quantificati per l'esecuzione dei lavori atti a ripristinare lo stato dei luoghi, ma da tempo, specie per opere di riparazione e in considerazione che trattasi di parte liscia, senza sporti o rientranze, è frequente l'utilizzo di sistemi come “cestelli” o comunque
“ponteggi mobili”, altrettanto sicuri ed efficaci, al fine di ridurre la spesa derivante dall'utilizzo del ponteggio fisso che, di per sé, comporta costi ben maggiori.
Il motivo non merita accoglimento perché, in parte, è infondato e, in parte, è inammissibile.
È infondato nella parte in cui contesta la valenza di prova della consulenza tecnica espletata nel procedimento instaurato innanzi al G.d.P. Ed invero, secondo consolidato orientamento, il giudice può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove prodotte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, potendo, altresì, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (cfr., fra le ultime, Cassazione civile sez. I, 08/03/2023, n.6929).
15 Una volta ammessa quale prova, la CTU in questione può rappresentare anche unico elemento probatorio a fondamento della proposta domanda, mentre rappresenta una mera congettura l'affermazione secondo cui, perché espletata in un diverso procedimento, peraltro svoltosi tra le medesime parti del presente, la consulenza tecnica non può rappresentare unico elemento di prova, non avendo parte appellante addotto alcun elemento probatorio di segno contrario alle risultanze della medesima consulenza.
Sono, invece, inammissibili le contestazioni alla consulenza tecnica in punto di individuazione del nesso causale tra i pini marittimi e gli ammaloramenti riscontrati sulle pareti dell'edificio Trattasi, infatti, di contestazioni già sollevate CP_4
in primo grado, come si evince dal contenuto della gravata sentenza. Come noto,
l'art. 342 c.p.c. esige che nell'atto di appello alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte altre, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico e ciò va valutato alla luce del principio di simmetria, raffrontando la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure;
ciò anche nell'ipotesi in cui si censuri le risultanze peritali fatte proprie dal Tribunale. Ed invero, secondo la
Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/01/2019, n.97) laddove alle critiche del ctp il CTU abbia congruamente risposto e il Tribunale abbia richiamato anche sinteticamente le considerazioni espresse in risposta alla richiesta di chiarimenti, la mera reiterazione delle difese già valutate comporta l'inammissibilità dell'interposto gravame. Insomma, la mera reiterazione delle osservazioni alla CTU, già superate dalla stessa consulenza, condivisa dal Tribunale, non integra specificità della contestazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Infine, generica è la doglianza relativa alle spese quantificate dal CTU per il ponteggio fisso, ritenuto necessario per l'esecuzione delle opere, al contrario di quanto sostiene parte appellante, la quale, a sostegno dell'utilizzo di ponteggi mobili,
16 non argomenta alcunché dal punto di vista tecnico, limitandosi ad evidenziare che trattasi di parte liscia, senza sporti o rientranze, la quale, però risulta danneggiata da pini che hanno la considerevole altezza di circa 20 mt.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile, nel quale risulta compreso il disputatum, con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione della non particolare complessità della controversia e dell'attività espletata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 22.07.2019, avverso l'ordinanza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello, in favore del che liquida in € 2.906,00 per compenso, Controparte_1
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 13.3.2025.
17 Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Per_3
[...]
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3809/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c. del 21.06.2019, emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al
R.G. n. 8397/2018, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 07.03.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Osvaldo Bellocchio (C.F: ) in virtù di procura C.F._2
alle liti in calce al ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. notificato
APPELLANTE
E
[.. (C.F.: ) di Via Alfonso di Borbone n. 2 Controparte_1 P.IVA_1
, in persona dell'amministratore p.t. (C.F.: ), CP_2 C.F._3
rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Luigi Greco (C.F.:
e (C.F.: ) in virtù di C.F._4 CP_3 C.F._5
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni:
1 per l'appellante: “L'appellante, nell'impugnare ogni ex adverso dedotto, si riporta integralmente al proprio atto di appello, alla comparsa conclusionale nonché alla memoria di replica depositata in atti e a quanto ivi dedotto, eccepito e concluso, chiedendone l'accoglimento. Chiede decidersi la causa”; per l'appellato: “… si riportano integralmente alla propria comparsa di costituzione, alle note di udienza nonché alle memorie conclusionali e di replica depositate ed alle conclusioni in queste ultime formulate che qui abbiansi per ripetute e trascritte.
Chiedono pertanto introitarsi la causa a sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 12.10.2018, il Controparte_1
adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere esponendo quanto segue: il fabbricato del sito in Caserta-Tuoro alla Via Alfonso di Borbone n.2 è Controparte_1
confinante con il giardino di proprietà esclusiva del Dott. , quale Parte_1
pertinenza del suo appartamento posto al piano terra dell'adiacente Condomino P.co i
Gerani; che nella detta area verde insistono n. 5 pini marittimi di circa 20 mt. di altezza, alcuni dei quali (n. tre) si trovano addossati ad una parete dell'edificio condominiale provocando, con lo sfregamento dei rami soprattutto nelle giornate ventose, rumori molesti e lesioni agli intonaci, di rilievo tale da arrecare danni - infiltrazioni e macchie di muffa - all'interno dei singoli appartamenti ubicati nell'area interessata;
i reiterati solleciti inviati non sortivano alcun effetto, e, pertanto, il si vedeva costretto ad adire, in data 04.04.2013, il Tribunale Controparte_1
di S. Maria C.V. - Sez. Distaccata di Caserta, proponendo un'azione di danno temuto per ottenere l'eliminazione delle turbative, nonché il ripristino delle pareti danneggiate;
che nelle more del giudizio il provvedeva al taglio dei rami Parte_1
detti; il citato giudizio si concludeva con provvedimento del 09.09.2013, con il quale il Giudice dichiarava cessata la materia del contendere ma il non Parte_1
provvedeva al ripristino della porzione di parete danneggiata e, pertanto, il avanzava richiesta giudiziale in tal senso dinanzi al Giudice di Pace di CP_1
2 ; in tale giudizio veniva espletata Consulenza Tecnica di Ufficio, che CP_2
accertava la sussistenza dei danni lamentati, il nesso di causalità tra lo sfregamento dei rami e le lesioni alla parete del fabbricato e quantificava il costo CP_4
delle riparazioni per le opere necessarie al rispristino dello stato dei luoghi in €
7.175,70, oltre Iva;
il suindicato giudizio si concludeva con una sentenza di rito che sanciva l'inammissibilità della domanda in relazione alla carenza di legittimazione attiva del sull'erroneo presupposto che il risarcimento del danno CP_1
richiesto per il ripristino dei luoghi non fosse direttamente collegato alle prerogative dell'amm.re del ex art. 1130 e 1131 cod. civ.; tra l'altro, ad CP_1
abundantiam, l'amministratore aveva conferito mandato al procuratore costituito sulla scorta di delibera assembleare del 18.06.2012.
Tanto rappresentato, il ricorrente insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “accogliere la domanda del ricorrente per le motivazioni CP_1
esposte in narrativa condannare il convenuto Dott. … al Parte_1
pagamento in suo favore della somma di € 7.175,70 oltre IVA come per legge, maggiorata degli interessi dal dovuto al saldo, nonché al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Si costituiva che concludeva per il rigetto della domanda. Parte_1
Non veniva espletata attività istruttoria e così, all'udienza del 7.01.2019, il Giudice rinviava al 10.06.2019 per la discussione e all'esito la causa veniva riservata.
Con ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c. il Tribunale così statuiva:
“§- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
ricorrente, di euro 7.330,37 oltre iva ed interessi legali dalla pronuncia al saldo;
§-condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.645,50, di cui euro 2.500,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa”.
§ 2.
Avverso la suddetta ordinanza, non notificata e pubblicata il 21.06.2019, con citazione notificata il 22.07.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
3 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 2.09.2019 (il Parte_1
1.09.2019 cadeva nel giorno di domenica) - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- In via preliminare, accerti e dichiari prescritto il diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni richiesti in domanda, per tutte le ragioni sopra esposte. - In subordine, rigettare la domanda in quanto infondata, in fatto e in diritto. - Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 10.12.2019, veniva più volte differita d'ufficio finché all'udienza del 21.02.2020 la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni al 9.10.2020, rinviata per esigenze di ruolo.
Con decreto pubblicato il 18.07.2024 veniva nominato quale relatore della causa il
G.A.C.A., così che all'esito della già disposta udienza del 27.09.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 29.11.2024 e memoria di replica il 20.12.2024 .
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 29.11.2024 e memoria di replica il 19.12.2024 .
Scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, depositate da entrambe le parti, rilevato che il G.A.C.A. non è stato confermato nell'incarico di Giudice Ausiliare della Corte D'Appello di Napoli, con decreto pubblicato il 7.01.2025 il Presidente del Collegio riassegnava alla relazione della
Consigliera scrivente la causa concedendo alle parti sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 7.03.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 7.03.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
4 La gravata ordinanza ha, accogliendo la domanda del Condominio ricorrente, così statuito:
“Il ricorso proposto dal risulta fondato per le ragioni di Controparte_1
seguito illustrate.
Risulta anzitutto destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente.
Tale eccezione si basa sulla considerazione che la domanda introduttiva del giudizio instaurato dinanzi al giudice di pace di non avrebbe interrotto il termine CP_2
prescrizionale, in quanto la domanda era stata proposta da un soggetto privo di legittimazione.
Ed invero, il giudizio introdotto dinanzi al giudice di pace si è concluso con una sentenza (n. 3772/16) che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda, poiché
l'amministratore del non aveva offerto “prova documentale di essere CP_1
stato autorizzato e di aver ricevuto mandato a promuovere l'azione giudiziaria per cui è causa né di aver ricevuto ratifica assembleare” (v. sentenza de quo).
Ebbene, l'effetto interruttivo della prescrizione che, a norma dell'art. 2945 comma 2
c.c., nel caso di domanda giudiziale si protrae per tutta la durata del processo, fino alla sentenza che lo definisce, si verifica in tutte le situazioni in cui sia pronunciata una sentenza che definisca il giudizio e sia suscettibile di passare in giudicato;
categoria che comprende anche i provvedimenti di natura decisoria aventi ad oggetto pronunzie meramente processuali, come nel caso di specie (cfr. Cass. Sez.
III, Sentenza 21/11/1981, n. 6227).
Inoltre, quel che è rilevante, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è che si sia instaurato un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi con una pronunzia di merito (cfr. Corte d'Appello Napoli Sez. IX, 02/04/2019, n. 1847).
Nel caso di specie, essendo stata la domanda proposta dall'amministratore del
senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea e potendo, tuttavia, la CP_1
stessa assemblea ratificare l'operato dell'amministratore anche successivamente all'introduzione del giudizio stesso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. II, Sentenza del
5 11/04/2016, n.7045), deve ritenersi che l'atto di citazione abbia avuto comunque
l'effetto di instaurare un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi con una pronunzia di merito.
Pertanto, deve riconoscersi ad esso un'efficacia interruttiva del termine di prescrizione ex art. 2945 co. 2 c.c.
Quand'anche non volesse condividersi tale impostazione, deve rilevarsi che, provenendo comunque l'atto di citazione de quo (introduttivo del giudizio dinanzi al
g.d.p.) dall'amministratore del , e contenendo una volontà non equivoca CP_1
intesa alla realizzazione del diritto, esso sarebbe comunque idoneo all'interruzione del termine prescrizionale ex art. 2943 co. 4 cc.
Si rammenti, infatti, che secondo la giurisprudenza di legittimità “L'atto di citazione, pur se invalido come domanda giudiziale, inidoneo cioè a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di costituzione in mora, ed avere perciò efficacia interruttiva della prescrizione, qualora, per il suo specifico contenuto e per
i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore (Cass. Sez. I, Sentenza del
07/08/1989, n. 3616).
In definitiva, siccome i danni si sono presumibilmente verificati nel 2013
(considerato che era stata esperita, dall'odierno ricorrente, un'azione di danno temuto nell'aprile 2013, ed i rami gli alberi erano stati tagliati dal nelle Parte_1
more di tale procedimento, facendo cessare in quel momento la causa del danneggiamento, per come si dirà a breve) ed il termine di prescrizione è stato interrotto sia nel 2015 (con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio svoltosi dinanzi al g.d.p.), sia con il deposito dell'odierno ricorso (in data 5.10.18), deve ritenersi che non sia maturata la prescrizione (quinquennale) del diritto al risarcimento del danno.
Procedendo ad esaminare il merito della vicenda, si rileva che, in base alle allegazioni fattuali, la domanda esperita dal ricorrente è da inquadrarsi senz'altro nel paradigma dell'art. 2051 c.c., essendo volta all'accertamento di una
6 responsabilità extracontrattuale per danni cagionati da cose in custodia, ossia dagli alberi siti nella proprietà del resistente.
E' pacifico in giurisprudenza che la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex cit. 2051 c. c. si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, compete all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (v. ex plurimis Cass., Sez. III, Sentenza del 20/07/2002, n. 10641).
Ciò premesso, nel caso di specie, appare dirimente la ctu espletata nel giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace di , affidata all'arch. . CP_2 Persona_1
Tale consulenza tecnica (le cui risultanze si reputano del tutto condivisibili, siccome motivate adeguatamente sotto il profilo logico e metodologico) è pienamente utilizzabile nel presente giudizio, in quanto svolta nel contraddittorio tra le odierne parti e ritualmente acquisita agli atti del presente giudizio, senza una specifica e tempestiva opposizione del resistente.
[…]
Ebbene ctu, arch. , eseguiti i necessari accertamenti, ha rilevato Persona_1
quanto segue “per quanto riguarda l'accertamento del nesso di causalità in ordine ai danni lamentati lo scrivente rappresenta quanto segue: prima della potatura e del successivo taglio, i pini marittimi (ed in particolare i due prospettanti sulla parete sud del fabbricato di proprietà del ) presentavano folte Controparte_5
chioma con rami a diretto contatto con la parete suddetta e visibilmente proprio nella zona oggi riconoscibile con i distacchi e deterioramenti. Tale affermazione
7 trova riscontro sia nelle perizie giurate del ctp del arch. Controparte_5
ma anche dalle immagini facilmente reperibili su internet (Googlemaps e Per_2
Streetvew) le quali fanno riferimento all'anno 2012 e sono di seguito riportate. (…)
Dall'esame delle precedenti immagini poste a confronto con quelle odierne si evince chiaramente che, in considerazione dell'altezza, ampiezza della chioma, distanza dei tronchi sulla parete sud del fabbricato di proprietà del , i danni Controparte_5
riscontrati sulla suddetta parete sono imputabili all'azione di sfregamento dei rami e degli aghi dei pini marittimi del giardino di proprietà , a seguito Parte_1
dell'azione di forti eventi meteorici e raffiche di vento (eventi verificatisi ripetutamente negli anni 2013 e 2014)” (v. relazione di ctu del 21.4.16).
Risulta evidente, dunque, che i danni cagionati all'edificio condominiale sono causalmente riconducibili allo sfregamento dei rami degli alberi di proprietà del resistente.
Anche le contestazioni mosse dal , in ordine all'assenza di cornicione ed Parte_1
all'utilizzo di un rivestimento cd “graffiato”, consistente in materiale non traspirante, possono ritenersi smentite da quanto dedotto dallo stesso ctu, che ha affermato: “tale tesi infatti, sostenuta per la mancanza di cornicione e per il materiale non traspirante utilizzato quale rivestimento ultimo della parete, se attendibile, avrebbe dovuto verificarsi anche per le porzioni di parete inferiori a quelle danneggiate, rivestite allo stesso modo” che “invece appaiono quasi totalmente integre”. (v. relazione di ctu del 21.4.16).
È il caso inoltre di rilevare, a fronte di quanto dedotto dal resistente, che, seppure sono riscontrabili ammaloramenti anche sulle altre facciate dell'edificio condominiale, quelli presenti sulla parete sud appaiono ictu oculi molto più estesi, proprio in corrispondenza dei rami dei pini (v. rappresentazioni fotografiche allegate alla ctu ed alla ctp di parte resistente). Inoltre gli ammaloramenti presenti sulle altre pareti del fabbricato appaiono differenti: lo stesso ctp di parte resistente (v. relazione tecnica di parte allegata alla produzione del ) ha individuato la Parte_1
presenza di ammaloramenti di intonaco insieme a macchie di umidità sulle pareti
8 diverse da quella esposta a sud, mentre su quest'ultima ha individuato solo la presenza di “graffiato” divelto (senza macchie di umidità): anche sulla base della prospettazione del resistente, dunque, appare evidente che le cause dei danneggiamenti individuati sulla parete sud appaiono eziologicamente differenti
(vista l'assenza delle macchie di umidità), e sono del tutto compatibili, comunque, con lo sfregamento dei rami.
Non è stata dimostrata, inoltre, la riconducibilità dei danni lamentati dal ricorrente ad un causo fortuito, invero neppure invocato dalla controparte (è comunque il caso di evidenziare, sul punto, che il ctu ha fatto riferimento ad eventi metereologici non di carattere straordinario, eccezionale ovvero imprevedibile, ma solo a “forti” eventi metereologici e raffiche di vento, ripetutamente verificatisi nel tempo, che appaiono del tutto rientranti nei limiti dell'ordinaria prevedibilità).
In ordine alle ulteriori censure mosse dal resistente solo in sede di note conclusionali
(depositate il 31.5.19), esse appaiono del tutto tardive, e quindi inammissibili.
Difatti, il sistema delineato dall'art. 702-ter, commi 3 e 5 cpc, impone di ritenere che la specificità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., risiede anche nella necessità che le parti deducano, negli atti di costituzione, tutte le istanze istruttorie e le allegazioni difensive che ritengono di formulare […] Ne consegue che le parti sono tenute ad assolvere alle proprie allegazioni difensive negli atti introduttivi, maturando altrimenti, a loro carico, una preclusione assertiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono emerge una responsabilità del resistente (proprietario e custode degli alberi in questione) per il danneggiamento della facciata sud del fabbricato condominiale e, pertanto, il deve essere Parte_1
condannato al risarcimento dei danni.
In ordine alla quantificazione dei danni, il ctu ha individuato le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi ed ha redatto computo metrico - estimativo dei lavori, utilizzando il prezzario regionale. Il costo stimato dal ctu, per il ripristino, è pari ad euro 7.175,70 (stima che peraltro non ha costituito oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte del resistente).
9 Con riferimento agli interessi richiesti, si rammenta che, in accordo ai ben noti principi in tema di debiti di valore, cui è da ricondursi l'obbligazione risarcitoria, con la nota pronuncia a Sez. Un. n. 1712 del 17.02.1995, ha rilevato che, in ipotesi di debiti di valore è possibile individuare un'ulteriore voce di danno, determinata dal ritardo con il quale il danneggiato riceve la prestazione in denaro che costituisce, in termini monetari, l'equivalente del bene perduto.
La Suprema Corte, con la richiamata decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. Sez. Un.,
Sentenza n. 1712 del 17/2/95; cfr., più di recente, v. Cass., Sentenza n. 4242 del
24/3/2003) ha posto fine al contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante
l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro.
Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
10 Sulla base di tali considerazioni, il resistente dovrà corrispondere all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 6.973,47
(corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione”, in base agli indici istat, al mese di aprile 2013 - momento in cui era stata proposta l'azione di danno temuto - di quelli testé liquidati all'attualità), e, quindi, anno per anno, fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Tali interessi risultano pari ad euro 154,67.
Si consideri, infine, che […] nel caso di specie, il risarcimento del danno deve comprendere anche il versamento dell'iva.
L'importo complessivamente dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali è quindi pari ad euro 7.330,37, oltre iva ed interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
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Le spese seguono la soccombenza del resistente, e sono liquidate, in favore del ricorrente, come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
37/2018, applicando per ogni fase processuale un valore medio - basso dello scaglione di riferimento (tenuto conto dell'oggetto, della scarsa complessità). Alla luce di tali criteri è liquidato l'importo di euro 2.500,00, oltre spese generali, iva e cpa, a titolo di compenso professionale”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante critica la decisione del Tribunale di rigetto dell'eccezione di prescrizione, assumendo che solo con la domanda introduttiva dell'odierno giudizio, notificata ad esso appellante il 19.11.2018, il ha CP_1
rivendicato la sua presunta pretesa risarcitoria, atteso che il giudizio avente ad oggetto la diversa azione di danno temuto, promosso dinanzi al medesimo Tribunale, si concludeva, in data 09.09.2013, per cessata materia del contendere, mentre il successivo giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei presunti danni per equivalente, lamentati dal , veniva invece promosso da persona non CP_1
11 legittimata a rappresentarlo, poiché “l'amministratore non forniva la prova di essere stato autorizzato a promuovere la lite”, mentre la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale è necessaria per la proposizione di un'azione di risarcimento danni, non rientrando la materia tra le specifiche attribuzioni devolute in favore dell'amministratore; solo nel corso del successivo giudizio instauratosi dinanzi al Tribunale (oggetto dell'odierna impugnazione), il ha prodotto una CP_1
delibera assembleare del 18.06.2012, con la quale ha dato mandato all'amministratore di proporre il precedente giudizio, ma non essendo stata prodotta nel precedente giudizio promosso innanzi al giudice di pace, non può avere alcuna efficacia con riferimento a quello specifico procedimento, nel quale veniva accertato il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore; pertanto, alcuna valenza interruttiva della prescrizione può avere la notifica dell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio innanzi al g.d.p. (R.G. n. 2480/2015); con riguardo all'asserzione del Tribunale secondo cui l'atto di citazione, pur invalido, sarebbe comunque valso come costituzione in mora, per poter ritenere una domanda produttiva di tale effetto, questa, oltre che promanare da chi ha il diritto di far valere detta pretesa creditoria, deve essere dotata di sufficienti requisiti di specificità, mancanti nella specie, e a tal proposito è sufficiente richiamare testualmente il contenuto della domanda giudiziale: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, condannare il dott. al risarcimento del danno della somma che riterrà giusto Parte_1
liquidare nei limiti della competenza per valore, …”; l'unico elemento in grado di fornire una qualche determinazione della suddetta pretesa è quello relativo al tetto massimo entro il quale la stessa era stata volutamente contenuta, ossia i 5.000,00 euro della competenza per valore dell'organo adito, per cui, semmai, entro tale limite si sarebbe potuto ritenere interrotta la prescrizione del diritto oggetto della successiva domanda giudiziale, una volta dichiarata improcedibile quella promossa dinanzi al
G.d.P. di . CP_2
Il motivo è infondato.
12 Evidenziato che la decisione di rigetto dell'eccezione di prescrizione è sorretta da due diverse rationes decidendi , distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificarla, è sufficiente l'infondatezza delle contestazioni inerenti ad una sola ratio decidendi per rigettare il motivo di gravame in esame.
Ciò posto, non è dubbio, come rilevato dal Tribunale, che l'atto di citazione, anche se invalido come domanda giudiziale, possa, tuttavia, valere come atto di costituzione in mora ed avere percio' efficacia interruttiva della prescrizione, qualora contenga una richiesta di adempimento e tanto anche nel caso di una citazione nulla per mancanza dell'editio actionis, purché includa una inequivoca richiesta di risarcimento dei danni con indicazione dei soggetti ritenuti responsabili (cfr. Cass. 2020 n.124). Alla stregua di tali criteri interpretativi, il contenuto di una costituzione in mora non deve corrispondere a quello di una citazione e, in particolare, non deve necessariamente contenere la quantificazione dei danni richiesti, potendo quest'ultimi essere non già determinati ma solo determinabili, come quando occorra a tal fine un accertamento di natura tecnica, come nel caso di specie (cfr. Cass. 02/10/2012, n.16774; Cass. 14 maggio 1994 n. 4712).
Inoltre, non è dubbio che la citazione in questione promani da chi ha il diritto di far valere la pretesa creditoria, posto che l'autorizzazione assembleare non è necessaria in materia di risarcimento dei danni, qualora l'istanza è connessa o conseguenziale alla conservazione delle cose comuni – l'amministratore ha il potere-dovere di compiere atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio (ex art. 1130 co. I n. 4) - : nella specie, non è contestata la circostanza che i pini incriminati abbiano danneggiato pareti dell'edificio e, dunque, beni comuni, sicché il risarcimento dei CP_4
danni consistenti nel ripristino delle pareti condominiali danneggiate, di certo, attiene alla tutela degli interessi condominiali (Cass. n. 342/23; Cass. n. 2127/21; Cass. n.
9449/16 e Cass. n. 18168/14).
§ 5.
13 Con il secondo motivo l'appellante sostiene che il non ha fornito prove CP_1
né in ordine all'an né al quantum del presunto danno subito;
che il Tribunale ha ritenuto provato il nesso eziologico tra il danno lamentato dal e il CP_1
presunto sfregamento dei rami dei pini marittimi di proprietà del , Parte_1
basandosi esclusivamente su quanto ha accertato il Ctu, in esecuzione dell'incarico affidatogli dal Giudice di pace di nell'ambito del precedente giudizio CP_2
instaurato dall'amministratore del condominio;
detta documentazione è di per sé inidonea a fondare, essa sola, il convincimento in ordine alla fondatezza o meno della domanda, tenuto conto che non risultano ulteriori elementi a fondamento della pretesa;
il Tribunale al riguardo ha richiamato pronunce giurisprudenziali che mal si adattano al caso di specie, poiché riguardanti tutti casi diversi rispetto alla fattispecie de qua (a titolo di esempio, si pensi che nella pronuncia resa da Cass. civ. sez. II,
11/08/1999, n.8585, il punto focale della questione, non era il valore probatorio da attribuire alla consulenza tecnica svolta in altro giudizio, quanto l'irrilevanza, sottolineata nella sentenza in questa sede impugnata, dei mezzi istruttori richiesti dalla ricorrente); in ogni caso sono infondate le risultanze della ctu, come osservato dal ctp nelle proprie osservazioni in risposta alle deduzioni formulate dal ctu;
e difatti, gli ammaloramenti e i distacchi di pittura sono presenti su tutte le facciate del complesso condominiale, anche su quelle non confinanti con la proprietà di parte resistente;
nonostante gli fosse stata rivolta espressa richiesta da parte di esso appellante, il ctu decideva di non descrivere e analizzare le altre tre facciate del fabbricato è azzardato ricondurre la causazione di ammaloramenti alla CP_4
facciata (macchie di umidità e distacchi di intonaco) allo sfregamento delle piante sulla superficie, tenuto conto che i medesimi danni sono riscontrabili sulle altre facciate del fabbricato, ove non vi sono piante;
il CTU si è rifiutato di evidenziare nella sua relazione, come richiestogli dal CTP, come anche altre pareti dell'edificio, mai venute a contatto con alberi, presentano fenomeni analoghi a quelli della parete in esame soprattutto in corrispondenza delle “paretine degli sporti” dando luogo persino a distacchi di intonaco;
non è possibile che il presunto sfregamento di pini
14 marittimi contro la parete del fabbricato abbia potuto intaccare solo la pellicola superficiale pittorica e non anche l'intonaco sottostante, che invece si presentava, nei punti della parete contestati, assolutamente integro, atteso che parliamo di pini marittimi di enormi dimensioni;
pertanto, l'effettiva causazione degli ammaloramenti lamentati dal è da imputare al rivestimento, di tipo “graffiato”, a CP_1
copertura dell'intero fabbricato condominiale, il quale è noto per essere un materiale non traspirante, tanto da non venir più utilizzato nell'edilizia proprio per gli inconvenienti che esso produce al supporto;
inoltre, la parete “incriminata”, così come tutte le altre, non presenta alcun cornicione sovrastante, per cui le acque meteoriche vi “battono” con violenza rendendola esposta, in quanto priva di riparazione, a continuo martellamento di acqua scrosciante;
in ordine al quantum il ctu ha imputato al “ponteggio fisso”, il cui utilizzo è stato ritenuto necessario per l'esecuzione a regola d'arte delle opere, oltre il 60 % dei complessivi € 7.175,70 quantificati per l'esecuzione dei lavori atti a ripristinare lo stato dei luoghi, ma da tempo, specie per opere di riparazione e in considerazione che trattasi di parte liscia, senza sporti o rientranze, è frequente l'utilizzo di sistemi come “cestelli” o comunque
“ponteggi mobili”, altrettanto sicuri ed efficaci, al fine di ridurre la spesa derivante dall'utilizzo del ponteggio fisso che, di per sé, comporta costi ben maggiori.
Il motivo non merita accoglimento perché, in parte, è infondato e, in parte, è inammissibile.
È infondato nella parte in cui contesta la valenza di prova della consulenza tecnica espletata nel procedimento instaurato innanzi al G.d.P. Ed invero, secondo consolidato orientamento, il giudice può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove prodotte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, potendo, altresì, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (cfr., fra le ultime, Cassazione civile sez. I, 08/03/2023, n.6929).
15 Una volta ammessa quale prova, la CTU in questione può rappresentare anche unico elemento probatorio a fondamento della proposta domanda, mentre rappresenta una mera congettura l'affermazione secondo cui, perché espletata in un diverso procedimento, peraltro svoltosi tra le medesime parti del presente, la consulenza tecnica non può rappresentare unico elemento di prova, non avendo parte appellante addotto alcun elemento probatorio di segno contrario alle risultanze della medesima consulenza.
Sono, invece, inammissibili le contestazioni alla consulenza tecnica in punto di individuazione del nesso causale tra i pini marittimi e gli ammaloramenti riscontrati sulle pareti dell'edificio Trattasi, infatti, di contestazioni già sollevate CP_4
in primo grado, come si evince dal contenuto della gravata sentenza. Come noto,
l'art. 342 c.p.c. esige che nell'atto di appello alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte altre, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico e ciò va valutato alla luce del principio di simmetria, raffrontando la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure;
ciò anche nell'ipotesi in cui si censuri le risultanze peritali fatte proprie dal Tribunale. Ed invero, secondo la
Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/01/2019, n.97) laddove alle critiche del ctp il CTU abbia congruamente risposto e il Tribunale abbia richiamato anche sinteticamente le considerazioni espresse in risposta alla richiesta di chiarimenti, la mera reiterazione delle difese già valutate comporta l'inammissibilità dell'interposto gravame. Insomma, la mera reiterazione delle osservazioni alla CTU, già superate dalla stessa consulenza, condivisa dal Tribunale, non integra specificità della contestazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Infine, generica è la doglianza relativa alle spese quantificate dal CTU per il ponteggio fisso, ritenuto necessario per l'esecuzione delle opere, al contrario di quanto sostiene parte appellante, la quale, a sostegno dell'utilizzo di ponteggi mobili,
16 non argomenta alcunché dal punto di vista tecnico, limitandosi ad evidenziare che trattasi di parte liscia, senza sporti o rientranze, la quale, però risulta danneggiata da pini che hanno la considerevole altezza di circa 20 mt.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile, nel quale risulta compreso il disputatum, con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione della non particolare complessità della controversia e dell'attività espletata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
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con citazione notificata in data 22.07.2019, avverso l'ordinanza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello, in favore del che liquida in € 2.906,00 per compenso, Controparte_1
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 13.3.2025.
17 Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Per_3
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