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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1294/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 21 maggio 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta;
al n. 1294/2023 R.G. promossa da
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Giuseppe Barresi, C.F. C.F._1
, presso il cui studio sito in AI (EN), Via Mazzini, 72, elegge domicilio, C.F._2
ai fini del presente procedimento, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ricorrente
contro
in persona del suo legale rapp.te p. t. con sede in Piazza Controparte_1
Armerina (EN) Via Largo S. Giovanni, 6, C.F. in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Iarrera (C.F.: ) con C.F._3
studio in Piazza Armerina in via Mons. Catarella n. 39,
resistente
Avente ad oggetto: impugnazione licenziamento. All'udienza odierna, trattata ex at 127 ter cpc la causa è stata decisa come da sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.09.2023, l'istante in epigrafe, esponeva di essere stata dipendente della in persona del suo legale rapp.te p. t. con contratto a Controparte_1
tempo indeterminato in qualità di addetta alle pulizie di interni, livello 7° del CCNL Istituzioni
socio/assistenziali Uneba, rapporto di lavoro full time dal 31 dicembre 2015 al 15 marzo 2022 e part time da tale data sino al 17 gennaio 2023 allorquando veniva licenziata per superamento del periodo di comporto.
Avversava il licenziamento sostenendo che non fosse stato superato il periodo di comporto.
Pertanto, adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna per sentir ordinare alla convenuta società,
previo accertamento dell'inefficacia/nullità del recesso datoriale, la reintegra nel posto di lavoro e la condanna al risarcimento dei danni subiti.
Segnatamente chiedeva che “l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, voglia:
• accertare, ritenere e dichiarare, per quanto in parte motiva, la nullità del licenziamento disposto
dalla in persona del suo legale rapp.te p.t. nei confronti Controparte_1
della signora per superamentodel periodo di comporto e, per l'effetto, ordinare Parte_1
alla in persona del suo legale rapp.te p.t. la reintegra della Controparte_1
signora nel posto di lavoro precedentemente occupato;
Parte_1
• ancora e per l'effetto condannare la in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te p.t. nei confronti della signora al risarcimento del danno subito dalla Parte_1
stessa per il licenziamento intimato nella misura determinata per legge pari all'indennità
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
• ed infine, e sempre per l'effetto, condannare la in persona Controparte_1
del suo legale rapp.te p.t. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo
periodo relativi alla signora;
Parte_1
• con vittoria di spese e compensi di lite
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
All'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Il ricorso merita accoglimento.
La ricorrente, in data 13 maggio 2022, si recava al Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero
M. Chiello di Piazza Armerina in quanto mentre era al lavoro e stava pulendo i locali siti in AI,
Via Marconi, 17, a seguito dello spostamento di una lavatrice accusava un lancinante dolore lombare.
L'infortunio si è protratto come da certificati allegati dalla stessa e si è chiuso nel mese di Pt_1
giugno 2022 (cfr. all. ti nn. 6 e 7 resistente).
La ricorrente si è assentata da lavoro dal 19.05.2022 senza soluzione di continuità ed in considerazione del supposto superamento del periodo di comporto, la resistente con lettera del
30.12.2022 ha comunicato alla stessa il licenziamento.
Parte datoriale ha deciso di recedere dal rapporto di lavoro in ragione dell'intervenuto superamento del periodo di comporto. Si legge infatti nella lettera di licenziamento che: “Lei è stata assente dal
lavoro dal 19.05.2022 ad oggi”.
Costituendosi in giudizio la precisa che i giorni di assenza dal lavoro sarebbero 265 nel Pt_1
triennio (triennio individuabile nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2022 - lettera di licenziamento - e il 30 dicembre 2019: periodo calcolato a ritroso dal recesso). Il dato (documentato giusta produzione del prospetto fornito dall'INPS) non è stato specificamente contestato dalla resistente che imposta sostanzialmente le proprie difese sulla riconducibilità ad infortunio e non a malattia della causa delle assenza.
Rileva infatti parte datoriale che la ricorrente avrebbe superato i 180 giorni di assenza per infortunio tollerati dalla contrattazione collettiva.
Si legge in seno alla memoria di costituzione: “Si evidenzia al riguardo che, diversamente da quanto
sostenuto da parte ricorrente, in caso di infortunio il lavoratore ha diritto alla conservazione del
posto di lavoro per un massimo di 180 giorni (cfr. all. n. 9)”.
Ribadisce dunque, parte datoriale, nella presente sede, che la ricorrente sarebbe incorsa nel superamento del periodo di comporto ed a tale fine versa in atti stralcio del CCNL di comparto del
1991, da cui dovrebbe evincersi l'assunto posto alla base del licenziamento.
Recita infatti l'art 21 del citato contratto collettivo, rubricato malattia ed infortunio- conservazione del posto: “Durante al malattia il lavoratore non in prova, ha diritto alla conservazione del posto
per un massimo di 180 giorni nell'anno solare trascorsi i quali l'istituzione potrà procedere al
licenziamento …”.
D'altra parte, la norma citata e posta alla base del disposto licenziamento, non è quella applicabile per ragioni temporali alla fattispecie.
Occorre piuttosto aver riguardo all'art 69 del il CCNL 2016-2019 applicabile ratione temporis.
La norma rubricata “Malattia ed infortunio” del Titolo VI concernente _ Permessi, aspettative e congedi _ per quanto qui in esame, così dispone:
“Per malattia od infortunio si intende ogni alterazione dello stato di salute, che comporti incapacità
al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, accertata dagli Enti assistenziali presso i quali i
lavoratori sono assicurati. Il diritto al trattamento di malattia nel caso di infortunio non riconosciuto
dall' verrà garantito a seguito di convalida da parte dell'Inps. CP_2
Malattia L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'Istituzione secondo
quanto indicato nell'art. 71.
Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dovranno inviare all'Istituzione stessa entro 48 ore dall'inizio
dell'assenza il numero del protocollo informatico relativo alla certificazione sanitaria attestante
l'incapacità lavorativa, nonché i successivi numeri di protocollo dei certificati di prolungamento
della malattia entro lo stesso termine.
La comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente.
L'Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi
ispettivi degli Istituti pubblici competenti.
Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo
di 365 giorni di calendario continuativi ovvero frazionati nell'arco dell'ultimo triennio a partire
dall'evento in corso e comprensivo dello stesso.
I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro
anche se in più riprese.
Nel caso di superamento di tale comporto l'Istituzione potrà procedere al licenziamento con la
corresponsione dell'indennità di anzianità e di preavviso.
Le lavoratrici o i lavoratori affetti da patologie gravi, debitamente documentate dalle strut-ture
pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili,
non sono soggetti al computo del comporto di cui sopra.
La retribuzione dei giorni di malattia sarà corrisposta secondo la normativa INPS vigente.
Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative alla conservazione del posto
ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti di scadenza del
contratto stesso.
Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine
rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13° e 14° mensilità.
Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto: a) alle prestazioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale;
b) ad una indennità pari al 50% della normale retribuzione percepita per i giorni di malattia dal 4°
al 20°, e pari a 2/3 della normale retribuzione per i giorni successivi, da corrispondersi dall'INPS;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
c) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dall'Istituzione, in modo
da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1. il 90% della normale retribuzione per i giorni dal 1° al 17°;
2. il 100% della normale retribuzione per i giorni dal 18° in poi;
d) alle anticipazioni di cui alla l.
29 dicembre 1980, n.33.
Le indennità a carico delle Istituzioni non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi
motivo le indennità di cui alla lettera b); se l'indennità è corrisposta dall'INPS in misura ridotta,
l'Istituzione non è tenuta ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'INPS stessa.
Tubercolosi
Per il trattamento dei lavoratori affetti da tubercolosi, si fa riferimento alle norme legislative vigenti.
Infortunio
Il personale che ha subito infortunio ha diritto al trattamento economico stabilito per la malattia fino
al 180° giorno e alla conservazione del posto sino alla guarigione clinica dai postumi dell'infortunio
medesimo regolarmente denunciato all' . CP_2
Le indennità dovute dall' saranno anticipate dall'Istituzione alle normali scadenze del periodo CP_2
di retribuzione nella misura dell'80%.
I lavoratori aventi diritto sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Istituzione l'avve-nuta
liquidazione a pagamento da parte dell' delle indennità spettanti, onde permettere CP_2
all'Amministrazione di conguagliare l'anticipo.
Nel caso di malattia o infortunio denunciati dopo la notificazione del preavviso le norme relative alla
conservazione del posto ed al relativo trattamento economico sono applicabili nei limiti di scadenza
del preavviso stesso.” Ora, dalla disposizione pattizia in commento si trae che:
1) nel caso di infortunio si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro sino alla guarigione;
2) nel caso di malattia, invece, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 365 giorni di calendario continuativi ovvero frazionati nell'arco dell'ultimo triennio a partire dall'evento in corso e comprensivo dello stesso.
Ciò posto, e considerato che la ricorrente è incorsa in 265 gg di assenza nel triennio (dato pacifico)
discende che non risulta integrato il presupposto giustificativo dell'intimato licenziamento ovvero il supposto superamento del periodo di comporto a mente della disciplina della contrattazione collettiva applicabile.
Né rileva in alcun modo nella presente vertenza accertare se si sia trattato di assenze dovute a malattia o ad infortunio.
In ordine al vizio ipotizzabile soccorre una pronuncia della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 22/05/2018
n. 12568) da cui non vi è ragione per discostarsi, secondo la quale “Il licenziamento intimato per il
perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del
periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo
equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c. c.” (nello stesso senso si è espressa più recentemente Cass., 28 luglio 2022, n.23674).
Circa poi le conseguenze sanzionatorie del licenziamento nullo per superamento del periodo di comporto si concorda con la recente sentenza della Cass. (16 settembre 2022, n. 27334) che nello statuire su un caso analogo ha affermato i seguenti principi di diritto.
In merito, le S.U. hanno rilevato che il licenziamento in violazione dell'art. 2110, co. 2, c. c., «pur rientrando tra gli “altri casi di nullità previsti dalla legge” di cui al comma 1, è inserito nel comma
7 soltanto quoad poenam, al fine cioè della applicazione del rimedio meno rigoroso quale è la tutela reintegratoria attenuata». “Deve ritenersi che la disciplina derogatoria dettata dal comma 7, rispetto alla disciplina generale di cui al primo comma dell'art. 18, attenga unicamente alle conseguenze sanzionatorie del licenziamento
… che resta qualificabile come nullo e non annullabile.”
In ragione di quanto argomentato, la Corte afferma che la fattispecie di recesso in questione resta assoggettata alla disciplina generale del licenziamento nullo, le cui conseguenze sono indifferenti al numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, poiché “la categoria giuridica della nullità, in quanto volta alla protezione di beni di rilievo costituzionale, è di applicazione generale e non consente diverse articolazioni”.
Ciò comporta l'irrilevanza del criterio selettivo basato sulle dimensioni aziendali, il quale, “se può
giustificare livelli diversi di tutela in ipotesi di licenziamento annullabile (v. Corte Cost. n. 81/69 e n.
55/74), non può legittimare una diversificazione delle conseguenze del licenziamento nullo.”
Sulla base delle citate argomentazioni, la Corte di Cassazione ha, quindi, concluso affermando il seguente principio di diritto: “nel sistema delineato dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come
modificato dalla legge n. 92 del 2012, il licenziamento intimato in violazione dell'art. 2110, comma
2, cod. civ., è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale,
dal comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo articolo 18, quale che sia il numero
dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”.
Con tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha quindi affermato che, indipendentemente dal requisito dimensionale del datore di lavoro, il licenziamento per superamento del periodo di comporto disposto in violazione dell'art. 2110, comma 2, cod. civ. deve ritenersi nullo, con applicazione però non della tutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, comma 1, bensì della specifica tutela reintegratoria attenuta prevista dall'art. 18, comma 4, Legge 300/70, stante l'espresso richiamo operato dalla norma alla violazione dell'art. 2110 cod. civ.
Applicando tali condivisibili principi alla vicenda che qui occupa, accertata la nullità del disposto licenziamento per il mancato superamento del periodo di comporto, va disposta la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro e la condanna a risarcire la stessa nella misura ritenuta equa, in ragione della gravità del vizio che inficia il recesso, pari alla misura massima di 12 mensilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
in accoglimento del ricorso:
accerta e dichiara la nullità del licenziamento impugnato per violazione dell'art 2110 comma 2 c.c.;
condanna la società resistente a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché a corrispondere un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
condanna la in persona del suo legale rapp.te p.t. al Controparte_1
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo relativi alla signora
Parte_1
condanna parte resistente alle rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 3513,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 21 maggio 2025