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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/05/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Verbale di udienza (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1397/2018 R.G..
È comparso per p a r t e attrice, (in proprio e nella qualità di Parte_1 erede legittima di ), e (entrambi Controparte_1 Parte_2 Parte_3 in proprio e nella qualità di eredi legittimi di e Controparte_1 Per_1
), l'Avv. Daniela Crinò, anche per delega Avv. Lo Schiavo, che precisa
[...] le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta, Controparte_2
, l'Avv. Rosario Maurizio Russo, su delega dell'Avv.
[...]
Recupero, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta, l'Avv. Adriana La Manna Controparte_3 che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la terza chiamata, (oggi Controparte_4 [...]
), l'Avv. Veronica Saitta che precisa le conclusioni Controparte_5 riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la terza chiamata,
[...]
, l'Avv. Rosario Maurizio Russo che Controparte_6 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Avv. Russo rileva la tardività della documentazione prodotta da controparte.
Avv. Crinò rileva che trattasi di documenti successivi all'introduzione del giudizio.
IL G.U.
dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1397/2018 R.G.
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1 di erede legittima di (C.F. Controparte_1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 entrambi in proprio e nella qualità di eredi legittimi di e Controparte_1
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Daniela Maria Grazia Persona_1
Crinò e Carlo Umberto Lo Schiavo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Santa Teresa di Riva, Corso Regina Margherita n. 367, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
Controparte_2
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Recupero ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosa Romano in , via XXVII Luglio n. 103, CP_2 giusta procura in atti PARTE CONVENUTA
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._4 dall'Avv. Adriana La Manna, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
, Via Cavalluccio n. 7, giusta procura in atti CP_2
PARTE CONVENUTA
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Saitta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in , Via Risorgimento CP_2
n. 165, giusta procura in atti TERZA CHIAMATA
Controparte_6
(P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Maurizio Russo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, Via Matteo Renato Imbriani n. 222, giusta procura in atti TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità professionale medica Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (in proprio e nella Parte_1 qualità di erede legittima del coniuge ), e Controparte_1 Parte_2
(entrambi in proprio e nella qualità di eredi legittimi del Parte_3 padre e della di lui madre, ), convenivano in Controparte_1 Persona_1 giudizio l' Controparte_2
ed il sanitario dalla stessa dipendente, Dott. al fine
[...] Controparte_3 di ottenere, iure proprio e iure successionis, la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti dagli stessi in ragione della prematura scomparsa di
[...]
, asseritamente provocata dall'infezione contratta presso il nosocomio CP_1 convenuto e dalla condotta negligente ed imperita tenuta dal sanitario citato.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che:
- nell'anno 2008 - alla luce di una angio-TC, eseguita presso il Controparte_1
Centro Diagnostico Fiumara di Santa Teresa di Riva (ME), con diagnosi di
“dilatazione aneurismatica dell'aorta addominale sotto renale” - decideva di affidarsi alle cure del Dott. specialista in Chirurgia vascolare presso il Controparte_3
Policlinico di , il quale rappresentava che non era necessario, al momento, CP_2 alcun trattamento chirurgico, consigliando, piuttosto, un costante monitoraggio della formazione aneurismatica;
ciò fino a quando, con TC addome di controllo eseguita il 17.03.2010, veniva rilevato un aggravamento delle condizioni dello stesso e la necessità di intervenire chirurgicamente, con un'operazione di “confezionamento di bypass aorto-basiliaco-bifemorale”, segnatamente eseguita il 27.04.2010;
- nelle giornate successive all'intervento, si innestavano due processi patologici: in particolare, gli esami eseguiti dal 27 al 28 Aprile 2010 evidenziavano un danno d'organo in fieri (un processo di rabdomiolisi con scompenso della funzionalità renale ed un processo morboso polmonare, con versamento pleurico bilaterale), per il quale gli attori contestavano – con la consulenza di parte allegata - che il non potesse CP_1 essere riportato nel Reparto di Chirurgia Generale di provenienza (28.04.2010), atteso il successivo peggioramento ed il conseguente trasferimento presso il Reparto di Anestesia e Rianimazione (29.04.2010) per insufficienza renale acuta, alla quale si aggiungeva la colposa ripresa della nutrizione os (01.05.2010). Segnatamente, l'aggravamento delle condizioni veniva imputato al sanitario ed all' , ritenuti CP_2 responsabili per aver contribuito ad aggravare le condizioni nei detti processi morbosi di disfunzionalità renale e di infezione polmonare, non tempestivamente rilevate. A fronte del menzionato peggioramento, in data 06.05.2010,
[...]
veniva sottoposto ad un secondo intervento chirurgico, per addome CP_1 acuto, che evidenziava una perforazione ed ampia lacerazione del sigma con infarto massivo intestinale, condizione questa aggravata da un processo pleuro- pneumonitico bilaterale, che condussero il paziente all'arresto cardiocircolatorio e respiratorio, imputato al negligente trattamento sanitario fornito e all'infezione nosocomiale (da Pseudomonas aeruginosa e Acine-tobacter baumannii), contratta in occasione del primo intervento chirurgico - verosimilmente durante le manovre di intubazione orotracheale - e non tempestivamente diagnosticata e curata (l'indagine fibrobroncoscopica, pur presenti già i sintomi, venne eseguita solo il 15.05.2010, con esito riportato il 20.05.2010, solo a seguito del decesso, occorso il 17.05.2010).
Alla luce di quanto evidenziato e della consulenza tecnica di parte prodotta (che evidenziava il difettoso/incompleto ancoraggio della protesi aorto-bisiliaca- bifemorale, con lesione della parete intestinale per lo strumentario chirurgico e l'inidoneità dei trattamenti sanitari prestati, ritenendo che nel determinismo dell'evento mortale, causato dall'infezione contratta e non curata, rientrasse l'insorgenza della rabdomiolisi con insufficienza renale acuta e perforazione del colon sigma, in rapporto diretto causale con il primo intervento eseguito), vista l'asserita inutile costituzione in mora dei convenuti ed il negativo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, parte attrice agiva in giudizio per ottenere:
1. iure successionis, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito da per la perdita della vita, per il danno alla salute e per le Controparte_1 sofferenze fisiche e morali patite prima della morte, in ragione dello stato di angoscia maturato per l'inesorabile avanzamento dei processi patologici e lo stato di disperazione nel vedere sfumare le chances di guarigione;
2. iure successionis, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito da (madre convivente di ), per il decadimento fisico Persona_1 Controparte_1
e psichico che hanno condotto la stessa - a distanza di 14 mesi rispetto alla dipartita del figlio - alla morte, asseritamente provocata dalla perdita subita e dalla sofferenza provata dalla stessa durante il periodo di agonia vissuto dal figlio;
danno richiesto da e , quali eredi legittimi di;
Parte_2 Parte_3 Persona_1
3. iure proprio, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori per la perdita del rapporto parentale e per la sofferenza dagli stessi patita durante il periodo di agonia del congiunto e a seguito della sua scomparsa;
4. la condanna al risarcimento del danno patrimoniale derivato dal venir meno del reddito prodotto dal (€ 1.300,00 mensili), essendo la vedova titolare di sola CP_1 pensione di reversibilità (€ 650,00) ed i figli titolari di alcun reddito;
5. la condanna al rimborso delle spese sostenute da per gli onorari Parte_1 corrisposti al consulente di parte (€ 1.530,00); il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo e con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Con atto del 07.06.2018 si costituiva in giudizio dipendente Controparte_3 del , il quale – formulata domanda di chiamata in garanzia della CP_2 [...]
(polizza n. 0191800028849) e della Società di Assicurazione Controparte_4
AmTrust TI ND Ltd (convenzione n° ITOMM1301613i) – eccepiva, preliminarmente, la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno, essendo stato il giudizio incardinato sotto la vigenza della Legge Gelli-Bianco ed essendo decorso inutilmente il termine di cinque anni dalla data del fatto. Nel merito, il convenuto contestava gli assunti di parte attrice, assumendo la correttezza del proprio operato e deducendo il pregresso stato patologico del paziente (affetto da aneurisma dell'aorta addominale sottorenale in soggetto con cardiopatia ischemica, pregresso infarto del miocardio, ipertensione arteriosa, obeso e in terapia con statine), quindi l'assenza di una propria responsabilità per l'evento occorso, ricondotto alle complicanze di un intervento complesso di bypass aorto-bifemorale, in soggetto portatore di comorbilità importanti, contestando il quantum richiesto, comprese le spese per CT, quale esborso volontariamente affrontato, con richiesta di condanna al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Con comparsa del 05.07.2018 si costituiva l'
[...]
che quale riconduceva l'invocata Controparte_2 responsabilità per i danni chiesti dagli attori iure proprio al regime aquiliano, contestando nel merito le doglianze attoree, nello specifico escludendo qualsivoglia responsabilità e deducendo che:
- il processo infettivo insorto deve essere considerato evento non prevenibile né evitabile;
- l'insufficienza renale grave legata alle gravi patologie cardiache;
- la perforazione intestinale una complicanza dell'intervento per le caratteristiche della patologia;
- il decesso frutto di complicanze, di un intervento complesso, quale quello di bypass aorto-bifemorale, in un soggetto portatore di patologie di rilievo. In via subordinata, l chiedeva l'eventuale valutazione della diversa efficienza CP_2 delle varie concause, tenendo conto della gravità delle patologie da cui era affetto il
, e, quanto al danno iure successionis, contestava la richiesta di risarcimento CP_1 del danno da perdita della vita, figura non ammessa nel nostro ordinamento giuridico, nonché quella di risarcimento del danno biologico (eventualmente ammissibile nella forma di invalidità temporanea), escludendo la riconoscibilità del danno catastrofale, essendo la morte sopraggiunta immediatamente all'aggravarsi del quadro clinico, senza che il congiunto potesse rendersi conto dell'imminente approssimarsi dell'evento mortale;
ulteriormente, contestava la richiesta di risarcimento del danno avanzata iure proprio, a titolo di danno morale e di danno parentale, ribadendo l'unitarietà della nozione di danno non patrimoniale accolta dalla Suprema Corte di Cassazione. Con riguardo, inoltre, alla domanda formulata dagli attori e , preordinata ad ottenere il risarcimento Parte_2 Parte_3 del danno morale subito dalla madre del defunto , deceduta successivamente CP_1 alla morte del figlio, contestava la legittimazione degli stessi ad ottenere il risarcimento preteso, in assenza di prova della qualità di eredi, e quanto al danno patrimoniale, ne contestava la richiesta, assumendo la maggiore età dei figli e la titolarità di una loro capacità lavorativa autonoma e quindi di autonomi redditi, deducendo, in ogni caso, che per calcolare il danno patrimoniale subito dal parente superstite, il reddito del defunto non può essere considerato nella sua interezza, dovendo detrarre la quota naturale di reddito che, in ogni caso, sarebbe spettata in vita al defunto. Infine, con riguardo al preteso rimborso delle spese relative alla consulenza medico-legale di parte, l' ne contestava la debenza in assenza di CP_2 prova della necessità ed utilità della stessa, contrastando, inoltre, la richiesta di cumulo degli interessi e rivalutazione monetaria, con richiesta di condanna al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Nel corso del procedimento, autorizzata la chiamata in giudizio delle Compagnie assicurative, queste provvedevano a depositare la relativa comparsa di costituzione.
Con atto del 09.03.2019 si costituiva la che, in via Controparte_4 preliminare, deduceva l'improcedibilità delle domande per il mancato esperimento del procedimento di mediazione nei confronti della stessa. Eccepiva, ancora:
- la prescrizione del diritto per l'inutile decorso del termine biennale ex art. 2952 c.c.;
- la decadenza dal diritto ex art. 1915, 1 co. c.c. non avendo l'assicurato effettuato alcuna denunzia di sinistro prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
- la riconducibilità dell'eventuale responsabilità nei limiti risarcitori previsti dalla polizza (massimale di € 500.000,00; scoperto di polizza pari al 10%; copertura limitata alla sola, esclusiva personale responsabilità dell'assicurato; l'applicabilità del disposto di cui agli artt. 2055 e 1910 c.c.).
Nel merito, la Compagnia contestava le domande degli attori, ribadendo la natura aquiliana della responsabilità del sanitario e la prescrizione del loro diritto, oltre all'assenza di responsabilità del sanitario e la presenza di comorbilità importanti che hanno condotto il alla morte. In via ulteriore, la Compagnia contestava i danni CP_1 pretesi iure proprio e iure successionis (danno tanatologico non trasmissibile agli eredi;
l'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale;
assenza di prova dei pretesi danni, compreso quello patrimoniale;
inammissibilità del preteso rimborso per la consulenza di parte), con contestazione della rivalutazione monetaria e della possibilità di cumulo tra la stessa e gli interessi legali, riservandosi, la Società, di chiedere in regresso qualsiasi importo eccedente la percentuale di danno riconosciuta.
Con atto del 03.06.2019 si costituiva la Compagnia
[...]
che, associandosi alle Controparte_6 difese svolte dal medico e dall'Azienda, eccepiva l'inesistenza della garanzia invocata dal sanitario (avendo il contratto validità ed efficacia dal 30 giugno 2013 al 30 giugno 2016, poi disdettato dal con decorrenza 1 luglio 2014), la Controparte_7 prescrizione del diritto per decorso del termine biennale, deducendo, in ogni caso, che la polizza copre la responsabilità professionale soltanto in presenza di “atti, fatti o omissioni gravemente colposi”, per cui in assenza di siffatti presupposti l'obbligo risarcitorio doveva ricadere sull'ente di appartenenza. Peraltro, ai sensi dell'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione, qualora “… l'assicurato abbia in corso altra copertura assicurativa, la garanzia prestata mediante il presente contratto opererà unicamente per l'eccedenza del massimale…”. Pertanto, avendo il dott. CP_3 stipulato per il medesimo rischio altra polizza con la garanzia prestata CP_4 da poteva operare soltanto in eccedenza al massimale previsto da detta CP_6 polizza. In ogni caso, atteso che per il medesimo rischio venivano contratte due diverse assicurazioni, doeva applicarsi al caso di specie la norma di cui all'art. 1910 c.c.
Successivamente, a seguito di rinvii e del deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e note scritte delle parti, veniva disposto con provvedimento del 08.06.2023 l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, ritenutala la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'udienza del 13.05.2025 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda va accolta nei termini di seguito indicati.
Osserva, in primo luogo, il Tribunale che il tema della natura giuridica della responsabilità sanitaria - oggetto di vivace e risalente dibattito, con particolare riguardo all'inquadramento del titolo (contrattuale o extracontrattuale) a cui è chiamato a rispondere il medico ospedaliero - è stato definito a livello giurisprudenziale (cfr. Cass. 13 marzo 1998, n. 2750) con una distinzione - sovente contestata - tra la responsabilità della struttura ospedaliera (ritenuta responsabilità da inadempimento, ipotizzandosi la conclusione di un contratto d'opera professionale tra paziente ed ente ospedaliero) e quella del medico, dipendente pagato dalla struttura pubblica (qualificata extracontrattuale, con esclusione della colpa lieve nei casi di negligenza o imprudenza). Tuttavia, già con Cass. 22 gennaio 1999 n. 589 (e successive pronunce, tra cui Cass. 28 gennaio 2004, n. 1547) si è teorizzata per la struttura ospedaliera la nozione di "contatto sociale", per definire e giustificare una forma particolare di responsabilità contrattuale che nasce da un rapporto - di fatto - che si instaura tra due soggetti senza che ci sia stato l'incontro dei consensi, ma con un comportamento concludente, cioè il consenso dell'accettante sarebbe implicito nel suo comportamento. Tale ridefinizione della responsabilità del medico, da qualificarsi - non più come extracontrattuale ma - come contrattuale, comporta significative conseguenze dal punto di vista giuridico e processuale: da un lato, termini differenti di prescrizione (dai 5 anni della responsabilità extracontrattuale, ai 10 anni previsti per quella contrattuale), dall'altro, un altrettanto differente onere probatorio, gravante sul danneggiato nel caso di responsabilità extracontrattuale o sul danneggiante per la responsabilità contrattuale. A seguito delle modifiche attuate dapprima con il D.L. n. 152 del 2012 (c.d. Decreto Balduzzi) e, successivamente, con l'approvazione della legge c.d. Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24), è stato normativizzato all'art. 7 il c.d. doppio binario. Pertanto, la struttura ospedaliera risponde, per l'appunto, a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., per inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto concluso con il paziente al momento del ricovero, nonché a norma dell'art. 1228 c.c., ove si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, rispondendo delle loro condotte dolose o colpose (Cass. 10 giugno 2020, n. 11098). Il professionista medico di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 7 (quindi, il medico che operi in quella struttura, anche se scelto dal paziente e ancorché non dipendente ovvero l'esercente la professione sanitaria in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il SSN) risponde del proprio operato per responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Tanto premesso in diritto, occorre però evidenziare, da un lato, che la normativa richiamata non è applicabile ratione temporis alla controversia in esame, dall'altro, in ossequio al regime previgente, che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché la responsabilità contrattuale può essere fatta valere dai congiunti dell'assistito iure hereditatis, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro patiti (Cass. 9 luglio 2020, n. 14615, secondo cui non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo). Pertanto l'azione iure proprio in tali casi si inquadra necessariamente nella responsabilità di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati come "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (Cass. 8 luglio 2020, n. 14258; Cass. 26 luglio 2021, n. 21404; Cass. 7 aprile 2022, n. 11320; in questo senso, Cass. n. 14258 del 2020, Cass. n. 21404 del 2021; Cass. n. 11320 del 2022; Cass. n. 28959 del 2023). Nel presente giudizio, gli attori hanno agito sia iure hereditatis, per ottenere il ristoro dei danni subiti dalla vittima, sia iure proprio, per ottenere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale. Ne consegue che la responsabilità eventualmente ascrivibile ai convenuti si atteggerà diversamente a seconda del tipo di danno fatto valere: a) nel primo caso (azione iure hereditatis): responsabilità contrattuale, prescrizione decennale e regime probatorio per essa previsto;
b) nel secondo caso (azione iure proprio) la responsabilità ha invece natura aquiliana e soggiace, pertanto, alla relativa disciplina in termini di prescrizione del diritto risarcitorio e onere della prova.
Ciò posto, ai fini del caso è utile rammentare l'orientamento espresso in sede di legittimità, a tenore del quale “In tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico, la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata” (Cass. Civ., sez. III, sent. 11 novembre 2019, n. 28987), e “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (Cass. civ. sez. III, 11/11/2019, n.28991). In senso analogo, “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. sez. III, 17/10/2019, n. 26303). Sicché, il paziente creditore (e, per esso i suoi congiunti, in caso di malpractice medica che abbia comportato il decesso del primo) ha il mero onere di provare il contratto (o il contatto sociale) intercorso con la struttura e/o con il sanitario, nonché quello soltanto di allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, non essendo, invece, tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, né la relativa gravità. Nei giudizi risarcitori, in particolare, si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Di tal ché, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione, quale fatto estintivo del diritto (Cass. civ. sez. III, 29/01/2018, n. 2061). Ed ancora, “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare – secondo il criterio del “più probabile che non” – l'esistenza del nesso causale tra l'azione o l'omissione dei sanitari e l'evento di danno (aggravamento della patologia esistente o insorgenza di una nuova malattia) (Cassazione civile sez. VI, 02/09/2019, n.21939). Diversamente, rammentando che spetta agli eredi-attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura (Cass. civ., Ord. n. 35062 del 30.12.2024). E quanto al danno lamentato e preteso iure proprio per la perdita del rapporto parentale, è noto che il danno da perdita del rapporto parentale spetta ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto. Esso è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche e necessariamente il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza (Cass. 30 agosto 2019, n. 21837): infatti, il rapporto parentale riconducibile all'articolo 29 Cost. non attiene alla c.d. famiglia nucleare, ben potendo il danneggiato non convivente "provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto" (così Cass. sez. 3, 20 ottobre 2016 n. 21230; conforme Cass. sez. 3, 7 dicembre 2017 n. 29332). La Suprema Corte ha poi condivisibilmente affermato (Cass. 11 novembre 2019, n. 28989) che il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico- relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (v. anche Cass. lav., 13 giugno 2017, n. 14655). Va poi chiarito che costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato (Cass. 17 dicembre 2015, n. 25351).
Fatta questa doverosa premessa, risulta priva di pregio l'eccezione di prescrizione formulata dal Dott. , atteso che i fatti oggetto di causa si sono verificati CP_3 in epoca antecedente all'entrata in vigore della disciplina invocata. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore” (Cass. civ., III sez. sent. n. 28994/2019). Nella specie, non risulta decorso il termine prescritto secondo il regime di responsabilità professionale previsto prima della suddetta novella (fatto verificatosi il 17.05.2010, costituzione in mora nel 2012, domanda di mediazione nel 2016, instaurazione del giudizio nel 2018). Nel merito, alla stregua della documentazione versata ed atti e della ctu espletata, la domanda va accolta nei confronti della struttura e rigettata nei confronti delle altre parti.
Si legge testualmente nell'elaborato tecnico “non si ravvisano profili di responsabilità a carico dei sanitari che in data 27.4.2010 presso l'U.O.C. di Chirurgia ad CP_6
Indirizzo Gastrointestinale dell' oliclinico G. Martino” di sottoposero CP_8 CP_2 il Sig. a intervento chirurgico di “resezione aneurisma aorta, innesto Controparte_1 aorto-bifemorale”. L'intervento di protesizzazione dell'aorta addominale era congruo alla presentazione clinica e non vi erano valide alternative di trattamento endovascolare, lo stesso risulta correttamente eseguito. La rabdomiolisi che ha provocato l'insufficienza renale acuta è da considerarsi un evento prevedibile ma non prevenibile correlato alla metodica. Si ravvisano profili di responsabilità a carico della struttura sanitaria convenuta in quanto risulta accertata un'infezione pneumonitica contratta durante la degenza e ascrivibile all'intubazione orotracheale per ventilazione meccanica assistita, correlata a due agenti patogeni quali Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii, peraltro con plurima resistenza antibiotica, quindi a verosimile origine nosocomiale. L'infezione nosocomiale ha avuto un rilevante peso causale nel comportare il progressivo scadimento delle condizioni cliniche generali fino al quadro di insufficienza multiorgano che ha comportato l'exitus”.
Tutto ciò evidenziato viene confermato anche in sede di risposta ai rilievi critici formulati dai consulenti di parte, corroborando la tesi nei termini di seguito evidenziati “In data 16.12.2024 sono pervenuti rilievi redatti dal dott. Persona_2 consulente tecnico di parte attrice. Lo stimato EG conviene circa il giudizio conclusivo del Collegio e precisa che a suo parere l'infezione nosocomiale “non possieda ruolo causale rilevante ma piuttosto pressoché esclusivo”. Il Collegio invita a rivedere la complessa presentazione clinica del paziente, su cui ha agito come concausa il processo pneumonitico, in ogni caso ciò non sposta il giudizio di correlazione causale tra l'infezione stessa e l'evento morte. Per quanto riguarda
“l'errore tecnico nell'esecuzione del primo intervento chirurgico, consistente verosimilmente in un non ottimale ripristino della perfusione degli organi cavi dell'addome riforniti dalle arterie mesenteriche, esitato in un “infarto massivo intestinale” con necrosi di parte della porzione terminale sinistra del colon, sede dell'avvenuta lacerazione e perforazione viscerale, e infarcimento emorragico non risolvibile delle anse digiuno-ileali”, lo stesso C.T.P. ritiene questo errore “ipotizzabile” e, come tale, in assenza di evidenze oggettive e delle competenze di uno specialista in Chirurgia Generale neanche il Collegio può esprimersi in termini di probabilità. Analoga considerazione deve presentarsi in risposta alle ulteriori ipotesi avanzate dal dott. circa la variazione della nutrizione durante il ricovero nonché la teorica per Per_2 forazione della parete colica da correlarsi “astrattamente” alla “formazione di piccola lacerazione nel corso dell'intervento chirurgico”. Ancor più lontano dalle competenze sia del C.T.P. che dei CC.TT.UU. esprimersi sulla “dislocazione della impiantata protesi aorto-bisiliaca-bifemorale” per un “difettoso o incompleto ancoraggio del mezzo sintetico alla parete arteriosa”, peraltro dallo stesso dott. definiti “eventuale” la Per_2 prima 16 Firmato Da: gulletta MB Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 2ff73c e “possibile” il secondo: anche in questo caso né il consulente di parte né i consulenti del Giudice dispongono di evidenze oggettive atte a esprimersi in termini di alta probabilità logica. Infine, si conviene circa la ravvisata latenza temporale tra il riscontro tomografico di polmonite del 6.5.2010 e l'esame colturale del 9.5.2010 e del 10.5.2010, tuttavia non di rilevanza causale. Per quanto riguarda la censura sulla terapia empirica, questa è stata correttamente impostata quando necessaria e, identificati i germi responsabili dell'infezione, si conviene con il dott. che sarebbe stato opportuno somministrare gli antibiotici avverso cui era Per_2 stata dimostrata la sensibilità dei batteri isolati. Tuttavia il Collegio non ha elementi per potersi esprimere circa l'efficacia della terapia maggiormente congrua. In data 16.12.2024 sono pervenuti rilievi redatti dai dott.ri , Persona_3 Persona_4
e , consulenti tecnici di parte convenuta. Pur riconoscendo le Persona_5 gravi condizioni cliniche presenti nel paziente, dalla documentazione sanitaria in possesso non si riscontrano elementi forniti dalla Direzione Sanitaria atti a comprovare la efficacia di procedure atte ad eliminare l'insorgenza della infezione nosocomiale già accertata. Come sopra detto, la polmonite di origine nosocomiale ha avuto un rilevante peso causale nel comportare il progressivo scadimento delle condizioni cliniche generali fino al quadro di insufficienza multiorgano che ha comportato l'exitus. Per quanto riguarda le ulteriori censure, richiamando che si tratta di argomenti che esulano le specifiche competenze del Collegio, non si ritiene sussistere un danno da perdita di chances tenuto conto che la tipologia di bypass impiantato è considerata la più durevole tra tutti i bypass periferici, con una pervietà del 91% a 5 anni e 80% a dieci anni. Analogamente per l'infarto intestinale, che se adeguatamente trattato ha una mortalità dell'11%. Da tutto quanto precede, non si ritiene di dover modificare il giudizio già espresso.
Le conclusioni del Collegio, rese all'esito di una accurata ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e di una approfondita anamnesi risultano prive di vizi logici e vanno condivise. Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), questo Giudice esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico-legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Per la Suprema Corte, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Nel caso di specie, risulta in atti provato l'an della pretesa risarcitoria sulla scorta della documentazione allegata che attesta l'instaurazione del rapporto con la struttura convenuta, l'insorgenza della patologia e la genesi della stessa, la condotta colposa. E in materia, è ormai pacifico l'orientamento del Supremo Giudice in tema di infezioni nosocomiali, laddove evidenzia che “spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione. Con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico;
di tal che la relativa fattispecie non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva” (Cass. sez. III, 23/02/2021 n. 4864, Cass. Sez. III 15/06/2020 n. 11599). Specificamente, la Suprema Corte elenca le attività di prevenzione del rischio infettivo, per cui le strutture dovranno dar prova di averle attuate (Cass. Civ. n. 6386/2023 del 3 marzo 2023) e nel caso in esame non risulta dagli atti e dai documenti di causa che la struttura abbia assolto a tale onere probatorio, essendosi limitata ad affermazioni generiche non supportate da adeguato riscontro probatorio. Invero, la Suprema Corte si è soffermata sul tema delle infezioni nosocomiali e della prova che l'ente ospedaliero deve fornire in giudizio, tanto con riguardo alle misure adottate che con riguardo ai vertici dell'azienda coinvolti dal percorso della medicina sicura, chiarendo ed elencando tutte le attività di prevenzione del rischio infettivo, per cui le strutture dovranno dar prova di averle attuate, sulla base della “specificità dell'infezione” per la quale è promossa l'azione giudiziaria. Pertanto, a fronte della dimostrazione resa in via presuntiva da parte del danneggiato circa l'aver contratto l'infezione in ambito ospedaliero, l'ente ospedaliero dovrà dimostrare: a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.
Svolte le considerazioni che precedono, ai fini del vaglio della presente domanda, occorre stabilire se sussistano tutti i danni lamentati da parte attrice. E ritenute qui assorbite le ulteriori questioni, in virtù del rigetto della domanda formulata dagli attori nei confronti del sanitario, e della conseguente domanda di manleva formulata dallo stesso nei confronti delle due Compagnie assicurative, si ritiene che la struttura sanitaria convenuta debba essere condannata al risarcimento dei danni nei termini di seguito riportati, procedendo all'individuazione delle poste risarcitorie spettanti ai soggetti che possano dirsi titolari del diritto al risarcimento del danno sia iure hereditatis che iure proprio.
Quanto al danno richiesto iure successionis si precisa che la Corte di Cassazione ha evidenziato che “nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (Cass. 26/06/2018, n. 16814). E nel caso de quo risultano allegati in atti i certificati dello stato di famiglia che consentono agli attori di accedere alla pretesa richiesta di risarcimento.
Quanto al danno richiesto iure successionis per il così si osserva. CP_1
Secondo uniforme orientamento di legittimità, che qui si ritiene di condividere, “Deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita (Cass., sez. un. nr . 15350 del 2015; v., ex multis, in motiv. Cass. nr. 8580 del 2019), in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio. Piuttosto, deve ritenersi configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale», cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. nr. 26727 del 2018; nr. 21060 del 2016; nr. 23183 del 2014; nr. 22228 del 2014; nr. 15491 del 2014) e di danno morale «terminale o catastrofale o catastrofico», ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. nr. 13537 del 2014; nr. 7126 del 2013; n. 2564 del 2012) (Cass. Civ., sez. III, sentenza 28 febbraio 2022, n. 6503).
Alla luce di ciò, a fronte del preteso danno da perdita della vita si conviene con le deduzioni di parte avversa, e si ritiene non accoglibile l'avanzata pretesa risarcitoria, anche alla luce del recente orientamento di legittimità, che riafferma l'irrisarcibilità del danno tanatologico, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 15350/15, nella quale si definiva la vita “bene autonomo fruibile solo in natura dal titolare” (Cassazione, sentenza n. 16348 del 12 giugno 2024). E si aggiunge che lo stesso Collegio evidenzia che “non si ritiene sussistere un danno da perdita di chances tenuto conto che la tipologia di bypass impiantato è considerata la più durevole tra tutti i bypass periferici, con una pervietà del 91% a 5 anni e 80% a dieci anni. Analogamente per l'infarto intestinale, che se adeguatamente trattato ha una mortalità dell'11%”.
Relativamente alla richiesta avanzata iure successionis dagli attori per il danno alla salute e le sofferenze morali patite dal prima della morte, in ragione dello stato CP_1 di angoscia maturato per l'inesorabile avanzamento dei processi patologici e lo stato di disperazione nel vedere sfumare le chances di guarigione, si ritiene di accogliere la domanda nella forma di danno biologico terminale e non anche catastrofale.
Invero, si condivide l'orientamento della Suprema Corte a detta della quale “La perdita della vita, di per sé non risarcibile quale danno subìto in proprio dalla persona deceduta, in caso di decesso immediato o avvenuto dopo pochissimo tempo dalle lesioni, va risarcita, invece, nell'ipotesi di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni, sotto il duplice profilo di danno biologico c.d. terminale e danno morale terminale. Nell'unitarietà del “genus” del danno non patrimoniale, può talora aggiungersi a siffatto danno biologico terminale anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire, risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché in difetto di tale consapevolezza, non è neppure concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni” (Cass. civ., ord., 28.02.2020, n. 5448). Quindi, il danno biologico terminale consiste in una invalidità e/o menomazione psicofisica, cagionata dal decorso della patologia (contratta a causa della lesione alla salute) ad inevitabile esito letale ed è sempre risarcibile, purché intercorra un lasso di tempo apprezzabile tra le lesioni e la morte (convenzionalmente ritenuto di almeno ventiquattro ore) causata dalle stesse, essendo irrilevante la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità (il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale). Il danno morale terminale, o anche detto danno catastrofale, consiste, invece, nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dover morire, cioè nella “paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali”. Per la configurabilità di tale danno assume rilievo, in luogo dell'apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni ed il decesso, il diverso criterio della sofferenza provata (Cass. civ., SS.UU. 08.04.2010, n. 8360). Anche in questo caso la risarcibilità del pregiudizio è ammessa soltanto al ricorrere del presupposto della permanenza in vita, sebbene per un intervallo che può essere anche inferiore a quello necessario per l'insorgenza di una riduzione dell'integrità psicofisica (sia pure temporanea). Ciò che tuttavia rileva perché sia accertata la componente catastrofale del danno terminale è che vi sia stata da parte della vittima una consapevole attesa della morte, una lucida agonia, intesa come percezione cosciente della progressiva perdita delle proprie funzioni vitali. Quindi la sofferenza patita dalla vittima nel periodo precedente la morte è risarcibile, in favore degli eredi, solo se una sofferenza vi sia stata e, quindi, solo se le condizioni del danneggiato siano state tali da consentirgli di rendersi conto dell'irreversibilità del proprio stato.
Orbene, sulla base dei principi anzidetti, può essere riconosciuto iure successionis il c.d. danno biologico “terminale” per il periodo della degenza del presso la CP_1 struttura convenuta a partire dal manifestarsi dell'infezione (che secondo i CTU già si presentava il 02.05.2010), data a partire dalla quale si può ritenere che il ricovero per l'intervento si sia prolungato in ragione dell'insorgenza infettiva, sino al 17.05.2010, data del decesso: ricovero che se l'infezione non fosse stata contratta, non si sarebbe reso necessario per un totale complessivo periodo di giorni 15. Tale danno può essere liquidato tenuto conto del criterio stabilito per l'inabilità temporanea assoluta, secondo la Tabella Unica Nazionale 2025 (per € 828,00 quale valore base cui va applicato l'aumento nella misura massima, pari al 50%, in considerazione del fatto che le menomazioni hanno avuto esito non nella guarigione ma nella morte della vittima), per un totale di € 18.630,00 da liquidare in favore degli attori, nella qualità di eredi, atteso che tale danno, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, ed è relativo agli ultimi giorni di vita del CP_1 che ha subito un susseguirsi drammatico di trattamenti, interventi e terapie sino alla morte.
Diversamente, dagli atti e documenti di causa non si evince la prova circa lo stato di sofferenza patito dal nella consapevolezza di giungere inevitabilmente al CP_1 momento della morte. Analogamente alcuna prova si ritiene raggiunta in ordine alla richiesta di risarcimento del danno iure successionis formulata per . Persona_1
Quanto al danno preteso dagli attori iure proprio per la perdita del rapporto parentale, così si osserva.
Sul punto "In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti. Esiste poi una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per ciò che attiene la c.d. sofferenza morale e che impone semmai al danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio;
presunzione che non riguarda invece l'aspetto dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva". (Cass. Civ., 21 ottobre 2024, n. 27142O). La Corte ha quindi precisato che la presenza di un legame qualificato è un fatto attinente all'elemento idoneo a fondare la presunzione dell'esistenza del danno in capo ai familiari del defunto, mentre è cosa distinta la risarcibilità di tale danno per il sol fatto di un legame familiare. Per questo ultimo aspetto è necessario che il danneggiato fornisca la prova di concrete circostanze che consentano di aumentare il valore tabellare ai fini della quantificazione del danno, così da permettere al giudice di avere elementi adeguati per la personalizzazione dello stesso. Infatti, ai fini liquidativi del danno non patrimoniale, il danneggiato ha l'onere di fare istanza di applicazione di un criterio tabellare, mentre spetta al giudice di merito liquidarlo mediante la tabella conforme al diritto, là dove eventuali correttivi sono ammissibili in presenza di situazioni di cui sia stata fornita adeguata motivazione. Si può concludere che il legame affettivo derivante dal rapporto parentale (coniuge, genitore, figlio, fratello) è sì un elemento presuntivo sufficiente per fondare la richiesta risarcitoria, salvo la prova contraria ossia l'inesistenza del legame parentale, ma il quantum del danno non patrimoniale va calibrato e corretto, personalizzato, in base alle particolarità del caso che dovranno essere provate dal danneggiato, o prove contrarie offerte dal convenuto. La Suprema Corte ha chiarito, seguendo il proprio orientamento ormai consolidato, che “la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela” (Cass. Civ, sent. n. 10335/2023). In pratica, in caso di perdita del rapporto parentale, fermo restando l'onere di allegazione basato anche su presunzioni, ciascuno dei famigliari superstiti ha diritto a una liquidazione comprensiva dell'intero danno non patrimoniale patito, da determinarsi seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto per l'indicazione dei relativi punteggi, quali il rapporto di parentela, anche a prescindere dal rapporto di convivenza, la durata e l'intensità del vissuto, l'età della vittima e del superstite, le caratteristiche del nucleo familiare superstite, provate anche in via presuntiva e secondo nozioni di comune esperienza, spettando all'altra parte la prova contraria di situazioni che compromettano l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (per es. l'assenza di un saldo vincolo affettivo, l'esistenza di dissapori intrafamiliari, l'anaffettività del superstite nei confronti del defunto). Pertanto, “Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento”(Cass. civ., Sez. III, ord., 07.09.2023, n. 26140). Alla luce di quanto espresso e delle allegazioni di parte, si ritiene di accogliere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale con il e di riconoscere gli importi di seguito indicati, CP_1 calcolati sulla base delle Tabelle milanesi vigenti in sede di liquidazione. Segnatamente, si riconosce a (età 55 anni al momento del fatto, Parte_1 quale coniuge convivente della vittima di età di 55 anni al momento del decesso, per un nucleo familiare primario in cui sono presenti altri 2 familiari) il diritto al risarcimento del danno per un importo pari ad € 308.969,00, a (31 Parte_2 anni al momento del fatto) € 324.613,00 e a (21 anni al momento Parte_3 del fatto) € 332.435,00.
Quanto al preteso danno patrimoniale futuro dei congiunti, anche denominato danno riflesso da lucro cessante, non risulta in atti presente alcuna allegazione documentale a supporto della formulata richiesta, evidenziandosi, piuttosto, la produzione di CUD 2012 e Dichiarazione di redditi 2012 del figlio , che Parte_3 attesta la titolarità di redditi. In atti, le affermazioni attoree non trovano riscontro in alcun documento contabile dal quale si possa desumere l'asserito futuro sviluppo dei redditi del coniuge. In assenza di qualsivoglia allegazione e prova di siffatte circostanze, il danno allegato non appare risarcibile.
Diversamente, si ritiene accoglibile la richiesta di rimborso per la CT (nella misura di € 1.530,00 come da fatture emesse dal Dott. n. Persona_6
06/2012 del 31.05.2012 di acconto e n. 08/2012 del 26.07.2012 di saldo, riportate nella CTU ed allegata ricevuta di bonifico bancario), sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte che ha ribadito che le spese del consulente tecnico di parte sostenute dalla parte vittoriosa debbano essere rimborsate (Cass. sent. n. 26729 del 15 ottobre 2024).
Alla stregua di quanto sopra il Giudicante riconosce in favore degli attori il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, iure successionis e iure proprio, come sopra meglio individuato, quantificabile in un complessivo importo pari ad
€ 984.647,00.
Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito complessivamente determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (Cass. sez. III n. 23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Relativamente alle domande di garanzia formulate dal al fine di essere CP_3 manlevato dalle due Compagnie assicurative chiamate in giudizio per tutte le somme che lo stesso fosse tenuto a pagare, a qualsiasi titolo, in relazione al giudizio de quo, le stesse s'intendono assorbite a fronte del rigetto della domanda risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti del sanitario Dott. Controparte_3 Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” (Cass. 29420/2019 e 30999/23), ai valori medi, con esclusione della fase istruttoria in concreto mancante, nella misura complessiva di € 15.659,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge e contributo unificato (Euro 518,00).
Relativamente alle spese dei chiamati in giudizio, le stesse devono essere poste a carico di parte attrice, in considerazione del rigetto della domanda nei confronti di e del costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, a Controparte_3 tenore del quale “In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (cfr. Cass. n. 2492/2016). A tale regola fa eccezione la sola ipotesi in cui la chiamata in garanzia si palesi manifestamente infondata, posto che in tale ipotesi (cfr. Cass. n. 10070/2017) la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (conf. Cass. n. 8363/2010; Cass. n. 12235/2003). A diversa conclusione deve però pervenirsi nel caso in cui, pur rivelandosi infondata la domanda di garanzia, la domanda attorea in primo grado sia stata accolta - come accaduto nella fattispecie - seppure in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, dovendosi fare applicazione del diverso principio (Cass. n. 5262/2001) per cui le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata. Ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato.” Quanto alle spese della CTU, le stesse devono essere poste definitivamente a carico dell' convenuta. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva;
2) condanna l' al Controparte_2 risarcimento del danno in favore degli attori ed al pagamento dell'importo complessivo pari a € 984.647,00 oltre interessi come in parte motiva;
3) condanna l' al Controparte_2 rimborso della somma € 1.530,00 per spese di CT;
4) condanna l' alla Controparte_2 rifusione delle spese di giudizio in favore degli attori, per un importo unitario e complessivo pari ad € 15.659,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge e contributo unificato;
spese da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari;
5) condanna l' al Controparte_2 pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato provvedimento;
6) rigetta la domanda nei confronti di Controparte_3
7) condanna gli attori alla rifusione delle spese di giudizio in favore del convenuto e dei terzi chiamati in manleva, per un importo pari ad Controparte_3
€ 15.659,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 13 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Verbale di udienza (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1397/2018 R.G..
È comparso per p a r t e attrice, (in proprio e nella qualità di Parte_1 erede legittima di ), e (entrambi Controparte_1 Parte_2 Parte_3 in proprio e nella qualità di eredi legittimi di e Controparte_1 Per_1
), l'Avv. Daniela Crinò, anche per delega Avv. Lo Schiavo, che precisa
[...] le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta, Controparte_2
, l'Avv. Rosario Maurizio Russo, su delega dell'Avv.
[...]
Recupero, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta, l'Avv. Adriana La Manna Controparte_3 che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la terza chiamata, (oggi Controparte_4 [...]
), l'Avv. Veronica Saitta che precisa le conclusioni Controparte_5 riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la terza chiamata,
[...]
, l'Avv. Rosario Maurizio Russo che Controparte_6 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Avv. Russo rileva la tardività della documentazione prodotta da controparte.
Avv. Crinò rileva che trattasi di documenti successivi all'introduzione del giudizio.
IL G.U.
dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1397/2018 R.G.
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1 di erede legittima di (C.F. Controparte_1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 entrambi in proprio e nella qualità di eredi legittimi di e Controparte_1
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Daniela Maria Grazia Persona_1
Crinò e Carlo Umberto Lo Schiavo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Santa Teresa di Riva, Corso Regina Margherita n. 367, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
Controparte_2
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Recupero ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosa Romano in , via XXVII Luglio n. 103, CP_2 giusta procura in atti PARTE CONVENUTA
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._4 dall'Avv. Adriana La Manna, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
, Via Cavalluccio n. 7, giusta procura in atti CP_2
PARTE CONVENUTA
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Saitta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in , Via Risorgimento CP_2
n. 165, giusta procura in atti TERZA CHIAMATA
Controparte_6
(P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Maurizio Russo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, Via Matteo Renato Imbriani n. 222, giusta procura in atti TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità professionale medica Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (in proprio e nella Parte_1 qualità di erede legittima del coniuge ), e Controparte_1 Parte_2
(entrambi in proprio e nella qualità di eredi legittimi del Parte_3 padre e della di lui madre, ), convenivano in Controparte_1 Persona_1 giudizio l' Controparte_2
ed il sanitario dalla stessa dipendente, Dott. al fine
[...] Controparte_3 di ottenere, iure proprio e iure successionis, la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti dagli stessi in ragione della prematura scomparsa di
[...]
, asseritamente provocata dall'infezione contratta presso il nosocomio CP_1 convenuto e dalla condotta negligente ed imperita tenuta dal sanitario citato.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che:
- nell'anno 2008 - alla luce di una angio-TC, eseguita presso il Controparte_1
Centro Diagnostico Fiumara di Santa Teresa di Riva (ME), con diagnosi di
“dilatazione aneurismatica dell'aorta addominale sotto renale” - decideva di affidarsi alle cure del Dott. specialista in Chirurgia vascolare presso il Controparte_3
Policlinico di , il quale rappresentava che non era necessario, al momento, CP_2 alcun trattamento chirurgico, consigliando, piuttosto, un costante monitoraggio della formazione aneurismatica;
ciò fino a quando, con TC addome di controllo eseguita il 17.03.2010, veniva rilevato un aggravamento delle condizioni dello stesso e la necessità di intervenire chirurgicamente, con un'operazione di “confezionamento di bypass aorto-basiliaco-bifemorale”, segnatamente eseguita il 27.04.2010;
- nelle giornate successive all'intervento, si innestavano due processi patologici: in particolare, gli esami eseguiti dal 27 al 28 Aprile 2010 evidenziavano un danno d'organo in fieri (un processo di rabdomiolisi con scompenso della funzionalità renale ed un processo morboso polmonare, con versamento pleurico bilaterale), per il quale gli attori contestavano – con la consulenza di parte allegata - che il non potesse CP_1 essere riportato nel Reparto di Chirurgia Generale di provenienza (28.04.2010), atteso il successivo peggioramento ed il conseguente trasferimento presso il Reparto di Anestesia e Rianimazione (29.04.2010) per insufficienza renale acuta, alla quale si aggiungeva la colposa ripresa della nutrizione os (01.05.2010). Segnatamente, l'aggravamento delle condizioni veniva imputato al sanitario ed all' , ritenuti CP_2 responsabili per aver contribuito ad aggravare le condizioni nei detti processi morbosi di disfunzionalità renale e di infezione polmonare, non tempestivamente rilevate. A fronte del menzionato peggioramento, in data 06.05.2010,
[...]
veniva sottoposto ad un secondo intervento chirurgico, per addome CP_1 acuto, che evidenziava una perforazione ed ampia lacerazione del sigma con infarto massivo intestinale, condizione questa aggravata da un processo pleuro- pneumonitico bilaterale, che condussero il paziente all'arresto cardiocircolatorio e respiratorio, imputato al negligente trattamento sanitario fornito e all'infezione nosocomiale (da Pseudomonas aeruginosa e Acine-tobacter baumannii), contratta in occasione del primo intervento chirurgico - verosimilmente durante le manovre di intubazione orotracheale - e non tempestivamente diagnosticata e curata (l'indagine fibrobroncoscopica, pur presenti già i sintomi, venne eseguita solo il 15.05.2010, con esito riportato il 20.05.2010, solo a seguito del decesso, occorso il 17.05.2010).
Alla luce di quanto evidenziato e della consulenza tecnica di parte prodotta (che evidenziava il difettoso/incompleto ancoraggio della protesi aorto-bisiliaca- bifemorale, con lesione della parete intestinale per lo strumentario chirurgico e l'inidoneità dei trattamenti sanitari prestati, ritenendo che nel determinismo dell'evento mortale, causato dall'infezione contratta e non curata, rientrasse l'insorgenza della rabdomiolisi con insufficienza renale acuta e perforazione del colon sigma, in rapporto diretto causale con il primo intervento eseguito), vista l'asserita inutile costituzione in mora dei convenuti ed il negativo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, parte attrice agiva in giudizio per ottenere:
1. iure successionis, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito da per la perdita della vita, per il danno alla salute e per le Controparte_1 sofferenze fisiche e morali patite prima della morte, in ragione dello stato di angoscia maturato per l'inesorabile avanzamento dei processi patologici e lo stato di disperazione nel vedere sfumare le chances di guarigione;
2. iure successionis, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito da (madre convivente di ), per il decadimento fisico Persona_1 Controparte_1
e psichico che hanno condotto la stessa - a distanza di 14 mesi rispetto alla dipartita del figlio - alla morte, asseritamente provocata dalla perdita subita e dalla sofferenza provata dalla stessa durante il periodo di agonia vissuto dal figlio;
danno richiesto da e , quali eredi legittimi di;
Parte_2 Parte_3 Persona_1
3. iure proprio, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori per la perdita del rapporto parentale e per la sofferenza dagli stessi patita durante il periodo di agonia del congiunto e a seguito della sua scomparsa;
4. la condanna al risarcimento del danno patrimoniale derivato dal venir meno del reddito prodotto dal (€ 1.300,00 mensili), essendo la vedova titolare di sola CP_1 pensione di reversibilità (€ 650,00) ed i figli titolari di alcun reddito;
5. la condanna al rimborso delle spese sostenute da per gli onorari Parte_1 corrisposti al consulente di parte (€ 1.530,00); il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo e con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Con atto del 07.06.2018 si costituiva in giudizio dipendente Controparte_3 del , il quale – formulata domanda di chiamata in garanzia della CP_2 [...]
(polizza n. 0191800028849) e della Società di Assicurazione Controparte_4
AmTrust TI ND Ltd (convenzione n° ITOMM1301613i) – eccepiva, preliminarmente, la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno, essendo stato il giudizio incardinato sotto la vigenza della Legge Gelli-Bianco ed essendo decorso inutilmente il termine di cinque anni dalla data del fatto. Nel merito, il convenuto contestava gli assunti di parte attrice, assumendo la correttezza del proprio operato e deducendo il pregresso stato patologico del paziente (affetto da aneurisma dell'aorta addominale sottorenale in soggetto con cardiopatia ischemica, pregresso infarto del miocardio, ipertensione arteriosa, obeso e in terapia con statine), quindi l'assenza di una propria responsabilità per l'evento occorso, ricondotto alle complicanze di un intervento complesso di bypass aorto-bifemorale, in soggetto portatore di comorbilità importanti, contestando il quantum richiesto, comprese le spese per CT, quale esborso volontariamente affrontato, con richiesta di condanna al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Con comparsa del 05.07.2018 si costituiva l'
[...]
che quale riconduceva l'invocata Controparte_2 responsabilità per i danni chiesti dagli attori iure proprio al regime aquiliano, contestando nel merito le doglianze attoree, nello specifico escludendo qualsivoglia responsabilità e deducendo che:
- il processo infettivo insorto deve essere considerato evento non prevenibile né evitabile;
- l'insufficienza renale grave legata alle gravi patologie cardiache;
- la perforazione intestinale una complicanza dell'intervento per le caratteristiche della patologia;
- il decesso frutto di complicanze, di un intervento complesso, quale quello di bypass aorto-bifemorale, in un soggetto portatore di patologie di rilievo. In via subordinata, l chiedeva l'eventuale valutazione della diversa efficienza CP_2 delle varie concause, tenendo conto della gravità delle patologie da cui era affetto il
, e, quanto al danno iure successionis, contestava la richiesta di risarcimento CP_1 del danno da perdita della vita, figura non ammessa nel nostro ordinamento giuridico, nonché quella di risarcimento del danno biologico (eventualmente ammissibile nella forma di invalidità temporanea), escludendo la riconoscibilità del danno catastrofale, essendo la morte sopraggiunta immediatamente all'aggravarsi del quadro clinico, senza che il congiunto potesse rendersi conto dell'imminente approssimarsi dell'evento mortale;
ulteriormente, contestava la richiesta di risarcimento del danno avanzata iure proprio, a titolo di danno morale e di danno parentale, ribadendo l'unitarietà della nozione di danno non patrimoniale accolta dalla Suprema Corte di Cassazione. Con riguardo, inoltre, alla domanda formulata dagli attori e , preordinata ad ottenere il risarcimento Parte_2 Parte_3 del danno morale subito dalla madre del defunto , deceduta successivamente CP_1 alla morte del figlio, contestava la legittimazione degli stessi ad ottenere il risarcimento preteso, in assenza di prova della qualità di eredi, e quanto al danno patrimoniale, ne contestava la richiesta, assumendo la maggiore età dei figli e la titolarità di una loro capacità lavorativa autonoma e quindi di autonomi redditi, deducendo, in ogni caso, che per calcolare il danno patrimoniale subito dal parente superstite, il reddito del defunto non può essere considerato nella sua interezza, dovendo detrarre la quota naturale di reddito che, in ogni caso, sarebbe spettata in vita al defunto. Infine, con riguardo al preteso rimborso delle spese relative alla consulenza medico-legale di parte, l' ne contestava la debenza in assenza di CP_2 prova della necessità ed utilità della stessa, contrastando, inoltre, la richiesta di cumulo degli interessi e rivalutazione monetaria, con richiesta di condanna al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Nel corso del procedimento, autorizzata la chiamata in giudizio delle Compagnie assicurative, queste provvedevano a depositare la relativa comparsa di costituzione.
Con atto del 09.03.2019 si costituiva la che, in via Controparte_4 preliminare, deduceva l'improcedibilità delle domande per il mancato esperimento del procedimento di mediazione nei confronti della stessa. Eccepiva, ancora:
- la prescrizione del diritto per l'inutile decorso del termine biennale ex art. 2952 c.c.;
- la decadenza dal diritto ex art. 1915, 1 co. c.c. non avendo l'assicurato effettuato alcuna denunzia di sinistro prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
- la riconducibilità dell'eventuale responsabilità nei limiti risarcitori previsti dalla polizza (massimale di € 500.000,00; scoperto di polizza pari al 10%; copertura limitata alla sola, esclusiva personale responsabilità dell'assicurato; l'applicabilità del disposto di cui agli artt. 2055 e 1910 c.c.).
Nel merito, la Compagnia contestava le domande degli attori, ribadendo la natura aquiliana della responsabilità del sanitario e la prescrizione del loro diritto, oltre all'assenza di responsabilità del sanitario e la presenza di comorbilità importanti che hanno condotto il alla morte. In via ulteriore, la Compagnia contestava i danni CP_1 pretesi iure proprio e iure successionis (danno tanatologico non trasmissibile agli eredi;
l'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale;
assenza di prova dei pretesi danni, compreso quello patrimoniale;
inammissibilità del preteso rimborso per la consulenza di parte), con contestazione della rivalutazione monetaria e della possibilità di cumulo tra la stessa e gli interessi legali, riservandosi, la Società, di chiedere in regresso qualsiasi importo eccedente la percentuale di danno riconosciuta.
Con atto del 03.06.2019 si costituiva la Compagnia
[...]
che, associandosi alle Controparte_6 difese svolte dal medico e dall'Azienda, eccepiva l'inesistenza della garanzia invocata dal sanitario (avendo il contratto validità ed efficacia dal 30 giugno 2013 al 30 giugno 2016, poi disdettato dal con decorrenza 1 luglio 2014), la Controparte_7 prescrizione del diritto per decorso del termine biennale, deducendo, in ogni caso, che la polizza copre la responsabilità professionale soltanto in presenza di “atti, fatti o omissioni gravemente colposi”, per cui in assenza di siffatti presupposti l'obbligo risarcitorio doveva ricadere sull'ente di appartenenza. Peraltro, ai sensi dell'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione, qualora “… l'assicurato abbia in corso altra copertura assicurativa, la garanzia prestata mediante il presente contratto opererà unicamente per l'eccedenza del massimale…”. Pertanto, avendo il dott. CP_3 stipulato per il medesimo rischio altra polizza con la garanzia prestata CP_4 da poteva operare soltanto in eccedenza al massimale previsto da detta CP_6 polizza. In ogni caso, atteso che per il medesimo rischio venivano contratte due diverse assicurazioni, doeva applicarsi al caso di specie la norma di cui all'art. 1910 c.c.
Successivamente, a seguito di rinvii e del deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e note scritte delle parti, veniva disposto con provvedimento del 08.06.2023 l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, ritenutala la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'udienza del 13.05.2025 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda va accolta nei termini di seguito indicati.
Osserva, in primo luogo, il Tribunale che il tema della natura giuridica della responsabilità sanitaria - oggetto di vivace e risalente dibattito, con particolare riguardo all'inquadramento del titolo (contrattuale o extracontrattuale) a cui è chiamato a rispondere il medico ospedaliero - è stato definito a livello giurisprudenziale (cfr. Cass. 13 marzo 1998, n. 2750) con una distinzione - sovente contestata - tra la responsabilità della struttura ospedaliera (ritenuta responsabilità da inadempimento, ipotizzandosi la conclusione di un contratto d'opera professionale tra paziente ed ente ospedaliero) e quella del medico, dipendente pagato dalla struttura pubblica (qualificata extracontrattuale, con esclusione della colpa lieve nei casi di negligenza o imprudenza). Tuttavia, già con Cass. 22 gennaio 1999 n. 589 (e successive pronunce, tra cui Cass. 28 gennaio 2004, n. 1547) si è teorizzata per la struttura ospedaliera la nozione di "contatto sociale", per definire e giustificare una forma particolare di responsabilità contrattuale che nasce da un rapporto - di fatto - che si instaura tra due soggetti senza che ci sia stato l'incontro dei consensi, ma con un comportamento concludente, cioè il consenso dell'accettante sarebbe implicito nel suo comportamento. Tale ridefinizione della responsabilità del medico, da qualificarsi - non più come extracontrattuale ma - come contrattuale, comporta significative conseguenze dal punto di vista giuridico e processuale: da un lato, termini differenti di prescrizione (dai 5 anni della responsabilità extracontrattuale, ai 10 anni previsti per quella contrattuale), dall'altro, un altrettanto differente onere probatorio, gravante sul danneggiato nel caso di responsabilità extracontrattuale o sul danneggiante per la responsabilità contrattuale. A seguito delle modifiche attuate dapprima con il D.L. n. 152 del 2012 (c.d. Decreto Balduzzi) e, successivamente, con l'approvazione della legge c.d. Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24), è stato normativizzato all'art. 7 il c.d. doppio binario. Pertanto, la struttura ospedaliera risponde, per l'appunto, a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., per inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto concluso con il paziente al momento del ricovero, nonché a norma dell'art. 1228 c.c., ove si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, rispondendo delle loro condotte dolose o colpose (Cass. 10 giugno 2020, n. 11098). Il professionista medico di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 7 (quindi, il medico che operi in quella struttura, anche se scelto dal paziente e ancorché non dipendente ovvero l'esercente la professione sanitaria in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il SSN) risponde del proprio operato per responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Tanto premesso in diritto, occorre però evidenziare, da un lato, che la normativa richiamata non è applicabile ratione temporis alla controversia in esame, dall'altro, in ossequio al regime previgente, che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché la responsabilità contrattuale può essere fatta valere dai congiunti dell'assistito iure hereditatis, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro patiti (Cass. 9 luglio 2020, n. 14615, secondo cui non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo). Pertanto l'azione iure proprio in tali casi si inquadra necessariamente nella responsabilità di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati come "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (Cass. 8 luglio 2020, n. 14258; Cass. 26 luglio 2021, n. 21404; Cass. 7 aprile 2022, n. 11320; in questo senso, Cass. n. 14258 del 2020, Cass. n. 21404 del 2021; Cass. n. 11320 del 2022; Cass. n. 28959 del 2023). Nel presente giudizio, gli attori hanno agito sia iure hereditatis, per ottenere il ristoro dei danni subiti dalla vittima, sia iure proprio, per ottenere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale. Ne consegue che la responsabilità eventualmente ascrivibile ai convenuti si atteggerà diversamente a seconda del tipo di danno fatto valere: a) nel primo caso (azione iure hereditatis): responsabilità contrattuale, prescrizione decennale e regime probatorio per essa previsto;
b) nel secondo caso (azione iure proprio) la responsabilità ha invece natura aquiliana e soggiace, pertanto, alla relativa disciplina in termini di prescrizione del diritto risarcitorio e onere della prova.
Ciò posto, ai fini del caso è utile rammentare l'orientamento espresso in sede di legittimità, a tenore del quale “In tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico, la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata” (Cass. Civ., sez. III, sent. 11 novembre 2019, n. 28987), e “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (Cass. civ. sez. III, 11/11/2019, n.28991). In senso analogo, “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. sez. III, 17/10/2019, n. 26303). Sicché, il paziente creditore (e, per esso i suoi congiunti, in caso di malpractice medica che abbia comportato il decesso del primo) ha il mero onere di provare il contratto (o il contatto sociale) intercorso con la struttura e/o con il sanitario, nonché quello soltanto di allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, non essendo, invece, tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, né la relativa gravità. Nei giudizi risarcitori, in particolare, si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Di tal ché, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione, quale fatto estintivo del diritto (Cass. civ. sez. III, 29/01/2018, n. 2061). Ed ancora, “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare – secondo il criterio del “più probabile che non” – l'esistenza del nesso causale tra l'azione o l'omissione dei sanitari e l'evento di danno (aggravamento della patologia esistente o insorgenza di una nuova malattia) (Cassazione civile sez. VI, 02/09/2019, n.21939). Diversamente, rammentando che spetta agli eredi-attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura (Cass. civ., Ord. n. 35062 del 30.12.2024). E quanto al danno lamentato e preteso iure proprio per la perdita del rapporto parentale, è noto che il danno da perdita del rapporto parentale spetta ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto. Esso è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche e necessariamente il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza (Cass. 30 agosto 2019, n. 21837): infatti, il rapporto parentale riconducibile all'articolo 29 Cost. non attiene alla c.d. famiglia nucleare, ben potendo il danneggiato non convivente "provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto" (così Cass. sez. 3, 20 ottobre 2016 n. 21230; conforme Cass. sez. 3, 7 dicembre 2017 n. 29332). La Suprema Corte ha poi condivisibilmente affermato (Cass. 11 novembre 2019, n. 28989) che il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico- relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (v. anche Cass. lav., 13 giugno 2017, n. 14655). Va poi chiarito che costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato (Cass. 17 dicembre 2015, n. 25351).
Fatta questa doverosa premessa, risulta priva di pregio l'eccezione di prescrizione formulata dal Dott. , atteso che i fatti oggetto di causa si sono verificati CP_3 in epoca antecedente all'entrata in vigore della disciplina invocata. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore” (Cass. civ., III sez. sent. n. 28994/2019). Nella specie, non risulta decorso il termine prescritto secondo il regime di responsabilità professionale previsto prima della suddetta novella (fatto verificatosi il 17.05.2010, costituzione in mora nel 2012, domanda di mediazione nel 2016, instaurazione del giudizio nel 2018). Nel merito, alla stregua della documentazione versata ed atti e della ctu espletata, la domanda va accolta nei confronti della struttura e rigettata nei confronti delle altre parti.
Si legge testualmente nell'elaborato tecnico “non si ravvisano profili di responsabilità a carico dei sanitari che in data 27.4.2010 presso l'U.O.C. di Chirurgia ad CP_6
Indirizzo Gastrointestinale dell' oliclinico G. Martino” di sottoposero CP_8 CP_2 il Sig. a intervento chirurgico di “resezione aneurisma aorta, innesto Controparte_1 aorto-bifemorale”. L'intervento di protesizzazione dell'aorta addominale era congruo alla presentazione clinica e non vi erano valide alternative di trattamento endovascolare, lo stesso risulta correttamente eseguito. La rabdomiolisi che ha provocato l'insufficienza renale acuta è da considerarsi un evento prevedibile ma non prevenibile correlato alla metodica. Si ravvisano profili di responsabilità a carico della struttura sanitaria convenuta in quanto risulta accertata un'infezione pneumonitica contratta durante la degenza e ascrivibile all'intubazione orotracheale per ventilazione meccanica assistita, correlata a due agenti patogeni quali Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii, peraltro con plurima resistenza antibiotica, quindi a verosimile origine nosocomiale. L'infezione nosocomiale ha avuto un rilevante peso causale nel comportare il progressivo scadimento delle condizioni cliniche generali fino al quadro di insufficienza multiorgano che ha comportato l'exitus”.
Tutto ciò evidenziato viene confermato anche in sede di risposta ai rilievi critici formulati dai consulenti di parte, corroborando la tesi nei termini di seguito evidenziati “In data 16.12.2024 sono pervenuti rilievi redatti dal dott. Persona_2 consulente tecnico di parte attrice. Lo stimato EG conviene circa il giudizio conclusivo del Collegio e precisa che a suo parere l'infezione nosocomiale “non possieda ruolo causale rilevante ma piuttosto pressoché esclusivo”. Il Collegio invita a rivedere la complessa presentazione clinica del paziente, su cui ha agito come concausa il processo pneumonitico, in ogni caso ciò non sposta il giudizio di correlazione causale tra l'infezione stessa e l'evento morte. Per quanto riguarda
“l'errore tecnico nell'esecuzione del primo intervento chirurgico, consistente verosimilmente in un non ottimale ripristino della perfusione degli organi cavi dell'addome riforniti dalle arterie mesenteriche, esitato in un “infarto massivo intestinale” con necrosi di parte della porzione terminale sinistra del colon, sede dell'avvenuta lacerazione e perforazione viscerale, e infarcimento emorragico non risolvibile delle anse digiuno-ileali”, lo stesso C.T.P. ritiene questo errore “ipotizzabile” e, come tale, in assenza di evidenze oggettive e delle competenze di uno specialista in Chirurgia Generale neanche il Collegio può esprimersi in termini di probabilità. Analoga considerazione deve presentarsi in risposta alle ulteriori ipotesi avanzate dal dott. circa la variazione della nutrizione durante il ricovero nonché la teorica per Per_2 forazione della parete colica da correlarsi “astrattamente” alla “formazione di piccola lacerazione nel corso dell'intervento chirurgico”. Ancor più lontano dalle competenze sia del C.T.P. che dei CC.TT.UU. esprimersi sulla “dislocazione della impiantata protesi aorto-bisiliaca-bifemorale” per un “difettoso o incompleto ancoraggio del mezzo sintetico alla parete arteriosa”, peraltro dallo stesso dott. definiti “eventuale” la Per_2 prima 16 Firmato Da: gulletta MB Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 2ff73c e “possibile” il secondo: anche in questo caso né il consulente di parte né i consulenti del Giudice dispongono di evidenze oggettive atte a esprimersi in termini di alta probabilità logica. Infine, si conviene circa la ravvisata latenza temporale tra il riscontro tomografico di polmonite del 6.5.2010 e l'esame colturale del 9.5.2010 e del 10.5.2010, tuttavia non di rilevanza causale. Per quanto riguarda la censura sulla terapia empirica, questa è stata correttamente impostata quando necessaria e, identificati i germi responsabili dell'infezione, si conviene con il dott. che sarebbe stato opportuno somministrare gli antibiotici avverso cui era Per_2 stata dimostrata la sensibilità dei batteri isolati. Tuttavia il Collegio non ha elementi per potersi esprimere circa l'efficacia della terapia maggiormente congrua. In data 16.12.2024 sono pervenuti rilievi redatti dai dott.ri , Persona_3 Persona_4
e , consulenti tecnici di parte convenuta. Pur riconoscendo le Persona_5 gravi condizioni cliniche presenti nel paziente, dalla documentazione sanitaria in possesso non si riscontrano elementi forniti dalla Direzione Sanitaria atti a comprovare la efficacia di procedure atte ad eliminare l'insorgenza della infezione nosocomiale già accertata. Come sopra detto, la polmonite di origine nosocomiale ha avuto un rilevante peso causale nel comportare il progressivo scadimento delle condizioni cliniche generali fino al quadro di insufficienza multiorgano che ha comportato l'exitus. Per quanto riguarda le ulteriori censure, richiamando che si tratta di argomenti che esulano le specifiche competenze del Collegio, non si ritiene sussistere un danno da perdita di chances tenuto conto che la tipologia di bypass impiantato è considerata la più durevole tra tutti i bypass periferici, con una pervietà del 91% a 5 anni e 80% a dieci anni. Analogamente per l'infarto intestinale, che se adeguatamente trattato ha una mortalità dell'11%. Da tutto quanto precede, non si ritiene di dover modificare il giudizio già espresso.
Le conclusioni del Collegio, rese all'esito di una accurata ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e di una approfondita anamnesi risultano prive di vizi logici e vanno condivise. Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), questo Giudice esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico-legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Per la Suprema Corte, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Nel caso di specie, risulta in atti provato l'an della pretesa risarcitoria sulla scorta della documentazione allegata che attesta l'instaurazione del rapporto con la struttura convenuta, l'insorgenza della patologia e la genesi della stessa, la condotta colposa. E in materia, è ormai pacifico l'orientamento del Supremo Giudice in tema di infezioni nosocomiali, laddove evidenzia che “spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione. Con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico;
di tal che la relativa fattispecie non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva” (Cass. sez. III, 23/02/2021 n. 4864, Cass. Sez. III 15/06/2020 n. 11599). Specificamente, la Suprema Corte elenca le attività di prevenzione del rischio infettivo, per cui le strutture dovranno dar prova di averle attuate (Cass. Civ. n. 6386/2023 del 3 marzo 2023) e nel caso in esame non risulta dagli atti e dai documenti di causa che la struttura abbia assolto a tale onere probatorio, essendosi limitata ad affermazioni generiche non supportate da adeguato riscontro probatorio. Invero, la Suprema Corte si è soffermata sul tema delle infezioni nosocomiali e della prova che l'ente ospedaliero deve fornire in giudizio, tanto con riguardo alle misure adottate che con riguardo ai vertici dell'azienda coinvolti dal percorso della medicina sicura, chiarendo ed elencando tutte le attività di prevenzione del rischio infettivo, per cui le strutture dovranno dar prova di averle attuate, sulla base della “specificità dell'infezione” per la quale è promossa l'azione giudiziaria. Pertanto, a fronte della dimostrazione resa in via presuntiva da parte del danneggiato circa l'aver contratto l'infezione in ambito ospedaliero, l'ente ospedaliero dovrà dimostrare: a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.
Svolte le considerazioni che precedono, ai fini del vaglio della presente domanda, occorre stabilire se sussistano tutti i danni lamentati da parte attrice. E ritenute qui assorbite le ulteriori questioni, in virtù del rigetto della domanda formulata dagli attori nei confronti del sanitario, e della conseguente domanda di manleva formulata dallo stesso nei confronti delle due Compagnie assicurative, si ritiene che la struttura sanitaria convenuta debba essere condannata al risarcimento dei danni nei termini di seguito riportati, procedendo all'individuazione delle poste risarcitorie spettanti ai soggetti che possano dirsi titolari del diritto al risarcimento del danno sia iure hereditatis che iure proprio.
Quanto al danno richiesto iure successionis si precisa che la Corte di Cassazione ha evidenziato che “nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (Cass. 26/06/2018, n. 16814). E nel caso de quo risultano allegati in atti i certificati dello stato di famiglia che consentono agli attori di accedere alla pretesa richiesta di risarcimento.
Quanto al danno richiesto iure successionis per il così si osserva. CP_1
Secondo uniforme orientamento di legittimità, che qui si ritiene di condividere, “Deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita (Cass., sez. un. nr . 15350 del 2015; v., ex multis, in motiv. Cass. nr. 8580 del 2019), in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio. Piuttosto, deve ritenersi configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale», cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. nr. 26727 del 2018; nr. 21060 del 2016; nr. 23183 del 2014; nr. 22228 del 2014; nr. 15491 del 2014) e di danno morale «terminale o catastrofale o catastrofico», ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. nr. 13537 del 2014; nr. 7126 del 2013; n. 2564 del 2012) (Cass. Civ., sez. III, sentenza 28 febbraio 2022, n. 6503).
Alla luce di ciò, a fronte del preteso danno da perdita della vita si conviene con le deduzioni di parte avversa, e si ritiene non accoglibile l'avanzata pretesa risarcitoria, anche alla luce del recente orientamento di legittimità, che riafferma l'irrisarcibilità del danno tanatologico, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 15350/15, nella quale si definiva la vita “bene autonomo fruibile solo in natura dal titolare” (Cassazione, sentenza n. 16348 del 12 giugno 2024). E si aggiunge che lo stesso Collegio evidenzia che “non si ritiene sussistere un danno da perdita di chances tenuto conto che la tipologia di bypass impiantato è considerata la più durevole tra tutti i bypass periferici, con una pervietà del 91% a 5 anni e 80% a dieci anni. Analogamente per l'infarto intestinale, che se adeguatamente trattato ha una mortalità dell'11%”.
Relativamente alla richiesta avanzata iure successionis dagli attori per il danno alla salute e le sofferenze morali patite dal prima della morte, in ragione dello stato CP_1 di angoscia maturato per l'inesorabile avanzamento dei processi patologici e lo stato di disperazione nel vedere sfumare le chances di guarigione, si ritiene di accogliere la domanda nella forma di danno biologico terminale e non anche catastrofale.
Invero, si condivide l'orientamento della Suprema Corte a detta della quale “La perdita della vita, di per sé non risarcibile quale danno subìto in proprio dalla persona deceduta, in caso di decesso immediato o avvenuto dopo pochissimo tempo dalle lesioni, va risarcita, invece, nell'ipotesi di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni, sotto il duplice profilo di danno biologico c.d. terminale e danno morale terminale. Nell'unitarietà del “genus” del danno non patrimoniale, può talora aggiungersi a siffatto danno biologico terminale anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire, risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché in difetto di tale consapevolezza, non è neppure concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni” (Cass. civ., ord., 28.02.2020, n. 5448). Quindi, il danno biologico terminale consiste in una invalidità e/o menomazione psicofisica, cagionata dal decorso della patologia (contratta a causa della lesione alla salute) ad inevitabile esito letale ed è sempre risarcibile, purché intercorra un lasso di tempo apprezzabile tra le lesioni e la morte (convenzionalmente ritenuto di almeno ventiquattro ore) causata dalle stesse, essendo irrilevante la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità (il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale). Il danno morale terminale, o anche detto danno catastrofale, consiste, invece, nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dover morire, cioè nella “paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali”. Per la configurabilità di tale danno assume rilievo, in luogo dell'apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni ed il decesso, il diverso criterio della sofferenza provata (Cass. civ., SS.UU. 08.04.2010, n. 8360). Anche in questo caso la risarcibilità del pregiudizio è ammessa soltanto al ricorrere del presupposto della permanenza in vita, sebbene per un intervallo che può essere anche inferiore a quello necessario per l'insorgenza di una riduzione dell'integrità psicofisica (sia pure temporanea). Ciò che tuttavia rileva perché sia accertata la componente catastrofale del danno terminale è che vi sia stata da parte della vittima una consapevole attesa della morte, una lucida agonia, intesa come percezione cosciente della progressiva perdita delle proprie funzioni vitali. Quindi la sofferenza patita dalla vittima nel periodo precedente la morte è risarcibile, in favore degli eredi, solo se una sofferenza vi sia stata e, quindi, solo se le condizioni del danneggiato siano state tali da consentirgli di rendersi conto dell'irreversibilità del proprio stato.
Orbene, sulla base dei principi anzidetti, può essere riconosciuto iure successionis il c.d. danno biologico “terminale” per il periodo della degenza del presso la CP_1 struttura convenuta a partire dal manifestarsi dell'infezione (che secondo i CTU già si presentava il 02.05.2010), data a partire dalla quale si può ritenere che il ricovero per l'intervento si sia prolungato in ragione dell'insorgenza infettiva, sino al 17.05.2010, data del decesso: ricovero che se l'infezione non fosse stata contratta, non si sarebbe reso necessario per un totale complessivo periodo di giorni 15. Tale danno può essere liquidato tenuto conto del criterio stabilito per l'inabilità temporanea assoluta, secondo la Tabella Unica Nazionale 2025 (per € 828,00 quale valore base cui va applicato l'aumento nella misura massima, pari al 50%, in considerazione del fatto che le menomazioni hanno avuto esito non nella guarigione ma nella morte della vittima), per un totale di € 18.630,00 da liquidare in favore degli attori, nella qualità di eredi, atteso che tale danno, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, ed è relativo agli ultimi giorni di vita del CP_1 che ha subito un susseguirsi drammatico di trattamenti, interventi e terapie sino alla morte.
Diversamente, dagli atti e documenti di causa non si evince la prova circa lo stato di sofferenza patito dal nella consapevolezza di giungere inevitabilmente al CP_1 momento della morte. Analogamente alcuna prova si ritiene raggiunta in ordine alla richiesta di risarcimento del danno iure successionis formulata per . Persona_1
Quanto al danno preteso dagli attori iure proprio per la perdita del rapporto parentale, così si osserva.
Sul punto "In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti. Esiste poi una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per ciò che attiene la c.d. sofferenza morale e che impone semmai al danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio;
presunzione che non riguarda invece l'aspetto dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva". (Cass. Civ., 21 ottobre 2024, n. 27142O). La Corte ha quindi precisato che la presenza di un legame qualificato è un fatto attinente all'elemento idoneo a fondare la presunzione dell'esistenza del danno in capo ai familiari del defunto, mentre è cosa distinta la risarcibilità di tale danno per il sol fatto di un legame familiare. Per questo ultimo aspetto è necessario che il danneggiato fornisca la prova di concrete circostanze che consentano di aumentare il valore tabellare ai fini della quantificazione del danno, così da permettere al giudice di avere elementi adeguati per la personalizzazione dello stesso. Infatti, ai fini liquidativi del danno non patrimoniale, il danneggiato ha l'onere di fare istanza di applicazione di un criterio tabellare, mentre spetta al giudice di merito liquidarlo mediante la tabella conforme al diritto, là dove eventuali correttivi sono ammissibili in presenza di situazioni di cui sia stata fornita adeguata motivazione. Si può concludere che il legame affettivo derivante dal rapporto parentale (coniuge, genitore, figlio, fratello) è sì un elemento presuntivo sufficiente per fondare la richiesta risarcitoria, salvo la prova contraria ossia l'inesistenza del legame parentale, ma il quantum del danno non patrimoniale va calibrato e corretto, personalizzato, in base alle particolarità del caso che dovranno essere provate dal danneggiato, o prove contrarie offerte dal convenuto. La Suprema Corte ha chiarito, seguendo il proprio orientamento ormai consolidato, che “la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela” (Cass. Civ, sent. n. 10335/2023). In pratica, in caso di perdita del rapporto parentale, fermo restando l'onere di allegazione basato anche su presunzioni, ciascuno dei famigliari superstiti ha diritto a una liquidazione comprensiva dell'intero danno non patrimoniale patito, da determinarsi seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto per l'indicazione dei relativi punteggi, quali il rapporto di parentela, anche a prescindere dal rapporto di convivenza, la durata e l'intensità del vissuto, l'età della vittima e del superstite, le caratteristiche del nucleo familiare superstite, provate anche in via presuntiva e secondo nozioni di comune esperienza, spettando all'altra parte la prova contraria di situazioni che compromettano l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (per es. l'assenza di un saldo vincolo affettivo, l'esistenza di dissapori intrafamiliari, l'anaffettività del superstite nei confronti del defunto). Pertanto, “Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento”(Cass. civ., Sez. III, ord., 07.09.2023, n. 26140). Alla luce di quanto espresso e delle allegazioni di parte, si ritiene di accogliere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale con il e di riconoscere gli importi di seguito indicati, CP_1 calcolati sulla base delle Tabelle milanesi vigenti in sede di liquidazione. Segnatamente, si riconosce a (età 55 anni al momento del fatto, Parte_1 quale coniuge convivente della vittima di età di 55 anni al momento del decesso, per un nucleo familiare primario in cui sono presenti altri 2 familiari) il diritto al risarcimento del danno per un importo pari ad € 308.969,00, a (31 Parte_2 anni al momento del fatto) € 324.613,00 e a (21 anni al momento Parte_3 del fatto) € 332.435,00.
Quanto al preteso danno patrimoniale futuro dei congiunti, anche denominato danno riflesso da lucro cessante, non risulta in atti presente alcuna allegazione documentale a supporto della formulata richiesta, evidenziandosi, piuttosto, la produzione di CUD 2012 e Dichiarazione di redditi 2012 del figlio , che Parte_3 attesta la titolarità di redditi. In atti, le affermazioni attoree non trovano riscontro in alcun documento contabile dal quale si possa desumere l'asserito futuro sviluppo dei redditi del coniuge. In assenza di qualsivoglia allegazione e prova di siffatte circostanze, il danno allegato non appare risarcibile.
Diversamente, si ritiene accoglibile la richiesta di rimborso per la CT (nella misura di € 1.530,00 come da fatture emesse dal Dott. n. Persona_6
06/2012 del 31.05.2012 di acconto e n. 08/2012 del 26.07.2012 di saldo, riportate nella CTU ed allegata ricevuta di bonifico bancario), sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte che ha ribadito che le spese del consulente tecnico di parte sostenute dalla parte vittoriosa debbano essere rimborsate (Cass. sent. n. 26729 del 15 ottobre 2024).
Alla stregua di quanto sopra il Giudicante riconosce in favore degli attori il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, iure successionis e iure proprio, come sopra meglio individuato, quantificabile in un complessivo importo pari ad
€ 984.647,00.
Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito complessivamente determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (Cass. sez. III n. 23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Relativamente alle domande di garanzia formulate dal al fine di essere CP_3 manlevato dalle due Compagnie assicurative chiamate in giudizio per tutte le somme che lo stesso fosse tenuto a pagare, a qualsiasi titolo, in relazione al giudizio de quo, le stesse s'intendono assorbite a fronte del rigetto della domanda risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti del sanitario Dott. Controparte_3 Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” (Cass. 29420/2019 e 30999/23), ai valori medi, con esclusione della fase istruttoria in concreto mancante, nella misura complessiva di € 15.659,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge e contributo unificato (Euro 518,00).
Relativamente alle spese dei chiamati in giudizio, le stesse devono essere poste a carico di parte attrice, in considerazione del rigetto della domanda nei confronti di e del costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, a Controparte_3 tenore del quale “In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (cfr. Cass. n. 2492/2016). A tale regola fa eccezione la sola ipotesi in cui la chiamata in garanzia si palesi manifestamente infondata, posto che in tale ipotesi (cfr. Cass. n. 10070/2017) la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (conf. Cass. n. 8363/2010; Cass. n. 12235/2003). A diversa conclusione deve però pervenirsi nel caso in cui, pur rivelandosi infondata la domanda di garanzia, la domanda attorea in primo grado sia stata accolta - come accaduto nella fattispecie - seppure in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, dovendosi fare applicazione del diverso principio (Cass. n. 5262/2001) per cui le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata. Ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato.” Quanto alle spese della CTU, le stesse devono essere poste definitivamente a carico dell' convenuta. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva;
2) condanna l' al Controparte_2 risarcimento del danno in favore degli attori ed al pagamento dell'importo complessivo pari a € 984.647,00 oltre interessi come in parte motiva;
3) condanna l' al Controparte_2 rimborso della somma € 1.530,00 per spese di CT;
4) condanna l' alla Controparte_2 rifusione delle spese di giudizio in favore degli attori, per un importo unitario e complessivo pari ad € 15.659,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge e contributo unificato;
spese da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari;
5) condanna l' al Controparte_2 pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato provvedimento;
6) rigetta la domanda nei confronti di Controparte_3
7) condanna gli attori alla rifusione delle spese di giudizio in favore del convenuto e dei terzi chiamati in manleva, per un importo pari ad Controparte_3
€ 15.659,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 13 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo