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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
DI MARIO ALBERTO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 769/2022 depositato il 08/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti 3 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01C100047 2022 IRPEF-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 770/2022 depositato il 08/11/2022
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti 3 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01C100048 2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: reiezione del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno ricevuto gli avvisi di accertamento indicati in premessa in qualità di soci di Società_1 S.r.l. (C.F.: P.IVA_1) per il maggior reddito Irpef accertato quale utile asseritamente non contabilizzato dalla società Società_1 S.r.l. (a ristretta base azionaria) relativamente all'anno d'imposta 2016.
Contro i suddeti atti hanno sollevato identici motivi di impugnazione.
I) Triplice Presunzione. L'Agenzia delle Entrate intende voler far valere una terza presunzione, quella cioè che i soci siano percettori delle somme derivanti da ricavi non dichiarati che, tuttavia, ad oggi non risultano certi. Per poter attivare una simile procedura occorrerebbe che le pretese nei confronti della
Società_1 fossero divenute definitive, ma questo non è il caso.
II)Presunzione in contrasto con l'art. 2433 c.c. Basare un avviso di accertamento sulla sola circostanza che una società sia formata da una ristretta base azionaria a carattere familiare equivarrebbe a disconoscere la stessa esistenza giuridica della società di capitali. Per poter imputare un maggior reddito ai soci di una società di capitali non è sufficiente la semplice constatazione che trattasi di società a ristretta base proprietaria. III) Illegittimità delle riprese nei confronti della Società_1 srl. Secondo i ricorrenti Società_2 S.r.l. non era una "cartiera" ed il reddito derivante da costi indeducibili non sarebbe ascrivibile ai soci in quanto tali costi non possono essere qualificati come inesistenti;
infatti, il fisco non ne disconosce l'esistenza come costi gravanti sulla società ma, semplicemente, non ne consente la deduzione per carenza degli elementi atti a provare il presupposto della inerenza. Dunque, se detti costi esistono, essi determinano un effettivo flusso finanziario in uscita della società verso terzi soggetti e sarebbe un'assurda forzatura ritenere che essi possano generare un ricavo, peraltro, distribuito automaticamente ai soci.
Il giudizio è stato sospeso con ordinanza di questa Corte in data 18/12/2023 per pregiudizialità ed è stato riattivato su richiesta dell'ufficio a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Lombardia n. 2170/2024 depositata il 29/02/2024, emanata nei confronti della suddetta società.
La sentenza citata ha accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, ha dichiarato legittimo l'atto impugnato limitatamente alla ripresa per provvigioni e consulenze tecniche.
L'ufficio ha chiesto la reiezione del ricorso.
All'udienza del 21/02/2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La giurisprudenza (da ultimo Cassazione n. 16818/2025) ha ormai riconosciuto che in tema di imposte sui redditi è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa, anche in assenza di ulteriori elementi indiziari. Spetta al contribuente fornire una prova contraria rigorosa e puntuale, dimostrando la propria estraneità alla gestione o l'accantonamento/reinvestimento degli utili.
In merito ai profili processuali l'Agenzia delle Entrate, muovendo da una “presunzione di distribuzione” di utili non contabilizzati e accertati in capo alla società (ma non rinvenuti nei suoi conti), applica in via presuntiva lo schema della trasparenza (c.d. “trasparenza per presunzione”).
In sede contenziosa, dal fatto che sia la società, sia i soci sono destinatari di autonomi avvisi di accertamento deriva che ciascuno impugnerà i rispettivi avvisi di accertamento, instaurando separati procedimenti che potrebbero eventualmente avere esiti tra loro differenti.
Ne deriva che non sussiste l'obbligo dell'amministrazione di aspettare il passaggio in giudicato del ricorso della società per notificare gli atti di accertamento ai soci.
Venendo ai motivi contro l'accertamento nei confronti della società il giudicato formatosi nei confronti della Società_1 sfociato nella sentenza 2170/25/24 depositata il 29/07/2024 preclude al Collegio una decisione diversa con riferimento alla determinazione del reddito della società in quanto si tratta di un fatto ormai accertato.
In merito la sentenza ha riconosciuto la ripresa relativa alle fatture emesse da Società_3 2 Società_4 S.r.l. per provvigioni e consulenze tecniche.
Poichè i motivi dei ricorsi sul punto attengono solo ai suddetti fatti, essi vanno respinti.
La soccombenza parziale reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti limitatamente alla ripresa afferente alle fatture emesse da Società_2 S.r.l. e respinge per il resto. Spese compensate.
Bergamo, li 21 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
LB Di MA SS TT
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
DI MARIO ALBERTO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 769/2022 depositato il 08/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti 3 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01C100047 2022 IRPEF-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 770/2022 depositato il 08/11/2022
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti 3 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01C100048 2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: reiezione del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno ricevuto gli avvisi di accertamento indicati in premessa in qualità di soci di Società_1 S.r.l. (C.F.: P.IVA_1) per il maggior reddito Irpef accertato quale utile asseritamente non contabilizzato dalla società Società_1 S.r.l. (a ristretta base azionaria) relativamente all'anno d'imposta 2016.
Contro i suddeti atti hanno sollevato identici motivi di impugnazione.
I) Triplice Presunzione. L'Agenzia delle Entrate intende voler far valere una terza presunzione, quella cioè che i soci siano percettori delle somme derivanti da ricavi non dichiarati che, tuttavia, ad oggi non risultano certi. Per poter attivare una simile procedura occorrerebbe che le pretese nei confronti della
Società_1 fossero divenute definitive, ma questo non è il caso.
II)Presunzione in contrasto con l'art. 2433 c.c. Basare un avviso di accertamento sulla sola circostanza che una società sia formata da una ristretta base azionaria a carattere familiare equivarrebbe a disconoscere la stessa esistenza giuridica della società di capitali. Per poter imputare un maggior reddito ai soci di una società di capitali non è sufficiente la semplice constatazione che trattasi di società a ristretta base proprietaria. III) Illegittimità delle riprese nei confronti della Società_1 srl. Secondo i ricorrenti Società_2 S.r.l. non era una "cartiera" ed il reddito derivante da costi indeducibili non sarebbe ascrivibile ai soci in quanto tali costi non possono essere qualificati come inesistenti;
infatti, il fisco non ne disconosce l'esistenza come costi gravanti sulla società ma, semplicemente, non ne consente la deduzione per carenza degli elementi atti a provare il presupposto della inerenza. Dunque, se detti costi esistono, essi determinano un effettivo flusso finanziario in uscita della società verso terzi soggetti e sarebbe un'assurda forzatura ritenere che essi possano generare un ricavo, peraltro, distribuito automaticamente ai soci.
Il giudizio è stato sospeso con ordinanza di questa Corte in data 18/12/2023 per pregiudizialità ed è stato riattivato su richiesta dell'ufficio a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Lombardia n. 2170/2024 depositata il 29/02/2024, emanata nei confronti della suddetta società.
La sentenza citata ha accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, ha dichiarato legittimo l'atto impugnato limitatamente alla ripresa per provvigioni e consulenze tecniche.
L'ufficio ha chiesto la reiezione del ricorso.
All'udienza del 21/02/2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La giurisprudenza (da ultimo Cassazione n. 16818/2025) ha ormai riconosciuto che in tema di imposte sui redditi è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa, anche in assenza di ulteriori elementi indiziari. Spetta al contribuente fornire una prova contraria rigorosa e puntuale, dimostrando la propria estraneità alla gestione o l'accantonamento/reinvestimento degli utili.
In merito ai profili processuali l'Agenzia delle Entrate, muovendo da una “presunzione di distribuzione” di utili non contabilizzati e accertati in capo alla società (ma non rinvenuti nei suoi conti), applica in via presuntiva lo schema della trasparenza (c.d. “trasparenza per presunzione”).
In sede contenziosa, dal fatto che sia la società, sia i soci sono destinatari di autonomi avvisi di accertamento deriva che ciascuno impugnerà i rispettivi avvisi di accertamento, instaurando separati procedimenti che potrebbero eventualmente avere esiti tra loro differenti.
Ne deriva che non sussiste l'obbligo dell'amministrazione di aspettare il passaggio in giudicato del ricorso della società per notificare gli atti di accertamento ai soci.
Venendo ai motivi contro l'accertamento nei confronti della società il giudicato formatosi nei confronti della Società_1 sfociato nella sentenza 2170/25/24 depositata il 29/07/2024 preclude al Collegio una decisione diversa con riferimento alla determinazione del reddito della società in quanto si tratta di un fatto ormai accertato.
In merito la sentenza ha riconosciuto la ripresa relativa alle fatture emesse da Società_3 2 Società_4 S.r.l. per provvigioni e consulenze tecniche.
Poichè i motivi dei ricorsi sul punto attengono solo ai suddetti fatti, essi vanno respinti.
La soccombenza parziale reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti limitatamente alla ripresa afferente alle fatture emesse da Società_2 S.r.l. e respinge per il resto. Spese compensate.
Bergamo, li 21 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
LB Di MA SS TT