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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg11240 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11240 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. CATTANEO FABRIZIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Carducci n. 61,
E
rappresentata e difesa, giusta Parte_2
procura in atti, dall'avv. MASSARA FILIPPO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via F. Crispi n. 62,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/06/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto Parte_2
matrimonio in Capua il 15/09/2006 e che dalla loro unione nascevano due figli: FA il 24.6.2008 e il 25.9.2011 entrambi minori, Per_1
1 riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n.38/24 del 29.03.2024 resa nel procedimento RG 2720/2024, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Capua il 15.9.2006, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Capua dell'anno 2006, Atto n. 90, p. II, serie A ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Capua a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Confermare le condizioni della separazione consensuale nel seguente modo:
I figli FA e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Il figlio FA che attualmente studia a Napoli ove frequenta il 3° Liceo Scientifico
Sportivo presso l'Istituto Salesiani resta collocato presso la dimora paterna in Napoli
2 a Piazzetta Mondragone 8 e la madre potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta lo vorrà e secondo gli impegni reciproci ed in ogni caso a settimane alterne dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo stesso ritornerà presso la dimora paterna e comunque entro le ore 21.00;
Il figlio resta collocato presso la dimora materna in Napoli alla via Agostino Per_1
Depretis 102 ed il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta lo vorrà e secondo gli impegni reciproci ed in ogni caso a settimane alterne secondo le seguenti cadenze:
a) dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo stesso ritornerà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00;
b) un pomeriggio a settimana da concordare dalle ore 14.00 alle ore 18.00
5) Entrambi i figli potranno stare con i genitori tutte le volte che lo vorranno compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive e nei periodi di Natale e Pasqua, vacanze estive e di ferie verranno concordati tra i coniugi le modalità ed i tempi di permanenza con ciascun genitore. In ogni caso viene previsto che i giorni di Natale
Capodanno e Pasqua così come le relative vigilia e correlati periodi feriali saranno trascorsi da FA e alternativamente e precisamente : FA e Per_1 Per_1
trascorreranno il periodo della Pasqua 2025 dal giovedì santo al martedì successivo con la madre ed a seguire ad anni alterni con il padre;
con il padre per il periodo dal
23 al 29 dicembre 2025 e con la madre dal 30 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 a seguire ad anni alterni;
trascorreranno con il padre il 19 marzo ed il giorno del compleanno e dell'onomastico; il giorno della festa della mamma così come il compleanno e l'onomastico di quest'ultima FA e rimarranno con la Per_1
madre mentre alternativamente in occasione dei loro compleanni e onomastici saranno con uno dei genitori o con entrambi i genitori salvo accordi diversi che i genitori potranno stabilire insieme;
FA e trascorreranno alternativamente i ponti Per_1
lunghi (almeno tre giorni) in occasione di festività religiose o civili con uno dei due genitori alternativamente;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
3 6) La casa coniugale sita in Napoli alla Via Depretis n. 102, di proprietà esclusiva di resta alla stessa assegnata, con l'uso di tutti gli arredi. Parte_2
7) La madre corrisponderà al quale contributo al mantenimento di FA Pt_1
l'importo mensile di € 300,00 ed il padre corrisponderà alla Parte_1
quale contributo al mantenimento di l'importo mensile di Parte_2 Per_1
€ 300,00.
In caso di variazioni circa la collocazione dei figli le parti provvederanno a determinare il contributo per il loro mantenimento.
8) le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico del padre Parte_1
nella misura del 100% secondo il seguente criterio come da Protocollo del
[...]
Tribunale di Napoli del 07/3/2018 e precisamente:
8/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
8/b) le spese per l'iscrizione all'università, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
8/c) le spese sanitarie (per le prestazioni mediche, odontoiatriche e specialistiche) non coperte dal S.S.N. connotate dai caratteri della necessità o urgenza che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, come pure le spese non coperte dal S.S.N. per gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra o dal medico di base e quelle odontoiatriche che non siano di routine e di controllo periodico;
8/d) le spese per il corso di tennis praticato da FA presso l'Accademia del
Tennis a Bordighera (IM) e comunque da entrambi i figli FA e presso Per_1
altri circoli sportivi così come per l'abbigliamento e l'attrezzatura sportiva.
8/e) in caso di anticipazione delle suddette spese da parte della madre
[...]
il padre provvederà a rimborsare, a semplice presentazione Parte_2
dell'eseguito pagamento e fattura, il relativo importo nel termine di dieci giorni dalla richiesta, sempre che le stesse rientrino nell'ambito delle pattuizioni che precedono,
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura
4 paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
10) I genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
11) I ricorrenti dichiarano di avere conti correnti separati e di essere entrambi economicamente autosufficienti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a CAPUA il 15/09/2006 (atto n.90, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
5 cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di CAPUA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11240 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. CATTANEO FABRIZIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Carducci n. 61,
E
rappresentata e difesa, giusta Parte_2
procura in atti, dall'avv. MASSARA FILIPPO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via F. Crispi n. 62,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/06/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto Parte_2
matrimonio in Capua il 15/09/2006 e che dalla loro unione nascevano due figli: FA il 24.6.2008 e il 25.9.2011 entrambi minori, Per_1
1 riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n.38/24 del 29.03.2024 resa nel procedimento RG 2720/2024, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Capua il 15.9.2006, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Capua dell'anno 2006, Atto n. 90, p. II, serie A ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Capua a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Confermare le condizioni della separazione consensuale nel seguente modo:
I figli FA e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Il figlio FA che attualmente studia a Napoli ove frequenta il 3° Liceo Scientifico
Sportivo presso l'Istituto Salesiani resta collocato presso la dimora paterna in Napoli
2 a Piazzetta Mondragone 8 e la madre potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta lo vorrà e secondo gli impegni reciproci ed in ogni caso a settimane alterne dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo stesso ritornerà presso la dimora paterna e comunque entro le ore 21.00;
Il figlio resta collocato presso la dimora materna in Napoli alla via Agostino Per_1
Depretis 102 ed il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta lo vorrà e secondo gli impegni reciproci ed in ogni caso a settimane alterne secondo le seguenti cadenze:
a) dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo stesso ritornerà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00;
b) un pomeriggio a settimana da concordare dalle ore 14.00 alle ore 18.00
5) Entrambi i figli potranno stare con i genitori tutte le volte che lo vorranno compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive e nei periodi di Natale e Pasqua, vacanze estive e di ferie verranno concordati tra i coniugi le modalità ed i tempi di permanenza con ciascun genitore. In ogni caso viene previsto che i giorni di Natale
Capodanno e Pasqua così come le relative vigilia e correlati periodi feriali saranno trascorsi da FA e alternativamente e precisamente : FA e Per_1 Per_1
trascorreranno il periodo della Pasqua 2025 dal giovedì santo al martedì successivo con la madre ed a seguire ad anni alterni con il padre;
con il padre per il periodo dal
23 al 29 dicembre 2025 e con la madre dal 30 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 a seguire ad anni alterni;
trascorreranno con il padre il 19 marzo ed il giorno del compleanno e dell'onomastico; il giorno della festa della mamma così come il compleanno e l'onomastico di quest'ultima FA e rimarranno con la Per_1
madre mentre alternativamente in occasione dei loro compleanni e onomastici saranno con uno dei genitori o con entrambi i genitori salvo accordi diversi che i genitori potranno stabilire insieme;
FA e trascorreranno alternativamente i ponti Per_1
lunghi (almeno tre giorni) in occasione di festività religiose o civili con uno dei due genitori alternativamente;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
3 6) La casa coniugale sita in Napoli alla Via Depretis n. 102, di proprietà esclusiva di resta alla stessa assegnata, con l'uso di tutti gli arredi. Parte_2
7) La madre corrisponderà al quale contributo al mantenimento di FA Pt_1
l'importo mensile di € 300,00 ed il padre corrisponderà alla Parte_1
quale contributo al mantenimento di l'importo mensile di Parte_2 Per_1
€ 300,00.
In caso di variazioni circa la collocazione dei figli le parti provvederanno a determinare il contributo per il loro mantenimento.
8) le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico del padre Parte_1
nella misura del 100% secondo il seguente criterio come da Protocollo del
[...]
Tribunale di Napoli del 07/3/2018 e precisamente:
8/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
8/b) le spese per l'iscrizione all'università, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
8/c) le spese sanitarie (per le prestazioni mediche, odontoiatriche e specialistiche) non coperte dal S.S.N. connotate dai caratteri della necessità o urgenza che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, come pure le spese non coperte dal S.S.N. per gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra o dal medico di base e quelle odontoiatriche che non siano di routine e di controllo periodico;
8/d) le spese per il corso di tennis praticato da FA presso l'Accademia del
Tennis a Bordighera (IM) e comunque da entrambi i figli FA e presso Per_1
altri circoli sportivi così come per l'abbigliamento e l'attrezzatura sportiva.
8/e) in caso di anticipazione delle suddette spese da parte della madre
[...]
il padre provvederà a rimborsare, a semplice presentazione Parte_2
dell'eseguito pagamento e fattura, il relativo importo nel termine di dieci giorni dalla richiesta, sempre che le stesse rientrino nell'ambito delle pattuizioni che precedono,
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura
4 paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
10) I genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
11) I ricorrenti dichiarano di avere conti correnti separati e di essere entrambi economicamente autosufficienti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a CAPUA il 15/09/2006 (atto n.90, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
5 cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di CAPUA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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