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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3314/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Michela Boi Giudice Relatore
Alice Croci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3314/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sabina Parte_1 C.F._1
BARGAGNA,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sergio CONTI CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Lucca dichiarare la separazione giudiziale tra , nata a [...] il [...], residente in [...], loc. San CP_1
Ginese, Via di San Ginese 79/B C.F. e , nato a [...]F._2 Parte_1
Pontedera (PI) in data 7.1.1977, residente in [...], loc. San Ginese, Via di San Ginese
79/B C.F. , autorizzandoli a vivere separati, affidando il figlio minore C.F._1 congiuntamente ad entrambi i genitori e disponendo che lo stesso abbia dimora Persona_1
stabile e prevalente con la madre, nella ex casa familiare posta in Capannori (LU), loc. San Ginese,
Via di San Ginese 79/B che viene assegnata alla SI.ra con tutti gli arredi che la CP_1
compongono, nella cui casa il minore manterrà la propria residenza;
l'esercizio della potestà genitoriale sarà disgiunto solo per gli affari di ordinaria amministrazione;
il padre vedrà e terrà con sé il figlio nei tempi che concorderà con la madre, tenendo conto degli impegni scolastici e sociali del minore;
in caso di disaccordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, ogni quindici giorni, il week-end dal venerdì all'uscita di scuola, dove il padre andrà a prelevarlo ( o a casa della madre dalle ore 17.30 in periodo extrascolastico) sino a lunedì, allorché il padre lo riporterà a scuola (o a casa della madre nel periodo extrascolastico, alle ore 07.30) e un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola per poi riaccompagnarlo a casa della madre prima o dopo cena. Nella settimana in cui il weekend è di pertinenza della madre il padre potrà tenere il figlio due pomeriggi a settimana, tendenzialmente il lunedì ed mercoledì, salvo impegni lavorativi del padre che necessitino la scelta di due diversi giorni infrasettimanali, da concordare con la madre, dalle ore 16:30 alle ore 21:00, allorché il minore verrà ricondotto dal padre presso la casa della madre.
Il SI. si rende disponibile, sin da ora, previo accordo con la SI.ra , ad Pt_1 CP_1
accompagnare a scuola, quando se ne presenti la necessità, salvo impedimenti dovuti ad Per_1
impegni lavorativi del SI. le parti, consensualmente, decidono che il figlio minore Pt_1
frequenterà la scuola primaria di Lucca, così risolvendo il conflitto Per_1 Persona_2
insorto; inoltre il padre potrà tenere con sé il figlio in modo alternato nelle feste di Natale (dal 24 al
30 dicembre), Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) e Pasqua (l'intero periodo di vacanze scolastiche) ad anni alternati, essendo sempre liberi, i genitori, di concordare un diverso assetto, tenendo conto delle esigenze che si presenteranno. Per l'anno 2025 il minore, starà con il padre per
l'intero periodo pasquale;
infine, per le vacanze estive, potrà stare col padre due Per_1
settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno, precisandosi che per quanto qui non previsto varrà il calendario ordinario;
per tutte le altre festività, civili e religiose ed eventuali “ponti”, i genitori osserveranno sempre il criterio della pari frequentazione e dell'alternanza; le parti si impegnano a consentire un significativo rapporto anche con i nonni.
Voglia altresì disporre a carico del l'obbligo di versare ogni mese, entro il giorno Parte_1
15, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma di €uro 350,00 Per_1 rivalutabili annualmente in base agli indici forniti dall'I.S.T.A.T. tenendo in considerazione il mese di Marzo, oltre alla metà delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, con la precisazione che le spese straordinarie devono intendersi come da Protocollo adottato dal
Tribunale di Lucca in data 7.10.2020, richiamato per relationem anche con riferimento all'individuazione di quelle da concordare tra i genitori nonché alle modalità di restituzione al genitore anticipatario. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50%.
Il SI. parteciperà al 50% delle spese per la cremazione dei cani attualmente posseduti dalla Pt_1
SI.ra , alla morte degli stessi. CP_1
Voglia infine disporre che l'Assegno Unico Universale, o equipollente misura che venga adottata per legge in sua sostituzione, venga percepito per intero dalla SI.ra ivi compresi CP_1
eventuali arretrati, per i quali il SI. sin d'ora, si rende disponibile a sottoscrivere qualsiasi Pt_1
atto per il loro ottenimento;
Le parti rinunciano a far valere, presso ogni sede civile e penale, ogni e qualsivoglia azione legale contro l'altro, rinunciando anche nel merito ad ogni richiesta, così come dagli stessi paventate negli atti di causa e nelle altre richieste intercorse tramite legali, per i fatti occorsi sino alla data odierna.
Al momento in cui verrà omologata la separazione il SI. verserà la somma di € 3.000,00 Pt_1
alla SI.ra a tacitazione di ogni richiesta dalla stessa avanzata in merito ai prestiti per il CP_1
matrimonio e acquisto autovettura e/o ogni altra richiesta economica. Il SI. dichiara che Pt_1
tutti i beni presenti nella casa familiare sono di proprietà della SI.ra e rinuncia a CP_1
rivendicare tutti gli stessi, dichiarando altresì di niente aver a pretendere dalla SI.ra per CP_1
nessuna ragione, titolo e/o causa in ordine a beni di sua proprietà o presunti crediti.
Il SI. si obbliga a trasferire, entro il 10 Marzo 2025, la propria residenza anagrafica Pt_1
spostandola dalla attuale, rimasta presso la casa familiare.
Le parti dichiarano di dare immediata efficacia al contenuto della presente.
Con integrale compensazione delle spese di lite svolte.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.11.2024 e regolarmente notificato, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile in Capannori il 16.6.2016 con , CP_1 dall'unione con la quale, il 19.9.2019, è nato il figlio ha chiesto Persona_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, in particolare: affido condiviso del figlio minore , con collocazione e residenza anagrafica presso la Per_1
casa familiare, di proprietà della madre;
assegnazione della casa familiare alla;
CP_1
frequentazione paritaria del minore con entrambi i genitori, mantenimento diretto (o in caso di significativa differenza reddituale, da verificarsi all'esito della visione delle dichiarazioni dei redditi, determinazione di un assegno a carico della resistente) e ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%, come anche l'assegno unico;
iscrizione del minore presso una scuola primaria pubblica del Comune di Lucca. A sostegno della domanda, il resistente ha esposto che: - con il passare del tempo la vita familiare non era stata più serena e, dopo un primo allontanamento e un successivo tentativo di riconciliazione, egli aveva lasciato la casa coniugale;
- il minore ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori i quali, nelle more delle statuizioni dell'autorità giudiziaria, si erano organizzati autonomamente per il periodo feriale: - dopo la pausa estiva, la resistente aveva tuttavia rifiutato dei tempi di frequentazione paritari tra genitori e figlio, adducendo gravi accuse a carico del padre e pur avendo - contraddittoriamente - richiesto a quest'ultimo di tenere con sè il figlio anche per più giorni;
- quanto alla scelta della scuola primaria, ha evidenziato l'insostenibilità dei costi previsti per l'inizio del nuovo ciclo di studi presso il medesimo istituto privato precedentemente frequentato dal minore.
Con ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c., depositato il 24.1.2025, la resistente ha domandato l'autorizzazione all'iscrizione del minore alla scuola primaria privata in continuità con il precedente ciclo scolastico, inaudita altera parte, o, in subordine, previa fissazione dell'udienza per l'audizione delle parti.
Rigettata l'istanza di assunzione di provvedimenti inaudita altera parte, è stata confermata l'udienza del 5.3.2025 anche per la risoluzione del conflitto insorto tra i genitori circa l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Per resistere al ricorso, con comparsa del 3.2.2025, si è costituita , la quale non CP_1 si è opposta alla domanda di separazione personale, domandandone tuttavia l'addebito nei confronti del ricorrente, essendo – a suo dire – la crisi coniugale riconducibile allo stato di tossicodipendenza del alla relazione extra-coniugale da questi intrattenuta con la ex Pt_1
fidanzata. Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, la resistente, pur aderendo alla richiesta di affido condiviso, collocamento presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare, si è opposta al regime di frequentazione padre- figlio richiesto dal ricorrente, sul presupposto dell'assunzione, da parte di questi, di sostanze stupefacenti, nonchè in considerazione della distanza dell'abitazione paterna da quella del minore.
Ha infine richiesto la determinazione di un contributo al mantenimento del minore a carico del padre nella misura di 600 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5.3.2025, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, i coniugi hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei termini di cui alle conclusioni congiunte, riportate in epigrafe;
la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per le note.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda di separazione è fondata. Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata laddove si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, la crisi coniugale, accertata sulla base delle allegazioni delle parti e sull'insistenza nel ricorso, dimostra che la prosecuzione della vita comune è divenuta intollerabile e non vi è possibilità di riconciliazione.
Risulta, infatti, che i coniugi vivono separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, trasfusa nell'accordo in atti, appare conforme all'interesse dei coniugi e della prole.
A tal proposito merita evidenziare che, nel corso dell'udienza, le parti hanno chiarito che, sin dal mese di settembre 2024, il padre frequenta regolarmente il figlio secondo il calendario proposto nelle conclusioni concordate, senza che siano state riscontrate problematiche di sorta nell'arco di questo periodo. Il comportamento del stato sempre adeguato e non sono emerse evidenze circa Pt_1
l'attuale uso, da parte sua, di sostanze stupefacenti.
Avuto riguardo alle dichiarazioni delle parti, all'attuale assetto dei rapporti padre-figlio
(corrispondente ai termini dell'accordo), alla mancanza di riscontri circa l'assunzione di sostanze stupefacenti (la conversazione riportata nella relazione investigativa è risalente nel tempo) e alla riferita adeguatezza del comportamento del non vi sono elementi per discostarsi Pt_1 dall'accordo intervenuto tra le parti, le cui conclusioni vengono integralmente recepite.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate, come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nato a [...], il Parte_1
7.1.1977, e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Capannori (LU), CP_1
in data 16.6.2016, e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2016 al n. 22 parte 1 uff. 50;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Miche Fornaciari.