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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4719 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 27 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 68600 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
T R A in persona del procuratore speciale, dott.ssa Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nomentana n. 78, Parte_2 presso lo studio dell'avv. Domenico Spagnuolo, rappresentata e difesa dall'avv.
Sido Bonfatti in virtù di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
ATTRICE
E
Controparte_1
in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro
[...]
tempore, dott. , elettivamente domiciliata in Roma, alla via Controparte_2
Antonio Gramsci n. 24, presso lo studio dell'avv. Tommaso Di Nitto che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
(già Controparte_3
), in persona del Ministro pro Controparte_4
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia
CONVENUTI
1 N O N C H È
COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA EX ART. 2 L.
n. 662 del 1996
Controparte_5
Controparte_6
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: garanzia ex lege n. 662/1996 – azione di adempimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice: “… - annullare e/o accertare e dichiarare l'invalidità e/o
l'illegittimità e/o l'infondatezza del provvedimento di cui alla nota di
[...]
prot. n. 011388 del 03.07.2013 e Controparte_7
ricevuta in data 09.07.2013, con la quale veniva comunicato all'attrice che il
Comitato di gestione del fondo di Garanzia ex L. n. 662 del 1996 nella riunione del 06.06.2013, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative, parte II, lettera C, punto 11.3, 12.2 e 12.4, ha dichiarato inefficace la garanzia precedentemente concessa, a causa del mancato rispetto del termine perentorio di 120 giorni intercorrenti tra la data dell'invio dell'intimazione di pagamento al debitore e la richiesta di attivazione del fondo;
- annullare e/o accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'illegittimità e/o
l'infondatezza della deliberazione ed il relativo verbale della seduta del
Comitato di gestione del Fondo di garanzia ex L. n. 662 del 1996 in data
20/06/2013, citati nella predetta nota;
- annullare e/o accertare e dichiarare
l'invalidità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza delle "disposizioni operative" e in particolare della parte II, lettera C, punti 12.2, 12.4, 11.3 delle stesse, citate nella predetta nota (doc. 1 bis) nonché di ogni altro atto antecedente e susseguente ai precedenti atti collegato e connesso, ed in particolare, del D.M.
31 maggio 1999, n. 248 del Ministero dell'Industria Controparte_8
; del D.M. 3 dicembre 1999 del Ministero dell'Industria, del
[...]
Commercio e dell'Artigianato; del D.M. 31 maggio 2001 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del D.M. 23 settembre 2005
2 del Ministero delle Attività Produttive;
- conseguentemente accertare e dichiarare la tempestività e validità dell'escussione ed attivazione delle garanzie n. 108119 e 123631 già ammesse al beneficio dal Consiglio di gestione del Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/96 per l'ipotesi di inadempimento delle società debitrici e e condannare Controparte_9 Controparte_10
(CF in Controparte_11 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore nella sua qualità di mandataria Cont del e Gestore del Fondo di garanzia istituito dall'art. 2, comma 100, L.
662/96, a corrispondere a l'importo di € 215.507,94 per la Parte_1 garanzia 108119 relativa alla posizione e di € 267.922,84 Controparte_9
per la garanzia 123631 relativa alla posizione oltre Controparte_10
interessi dal 6.12.2011 al saldo. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario 15% ed accessori di legge”.
Per la convenuta : “… accertare e dichiarare Controparte_1
l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per il convenuto : “… Si conclude affinché Controparte_4 le avverse domande siano rigettate;
Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che con il presente giudizio, riassunto nell'ottobre 2021 a seguito di declinatoria di giurisdizione del TAR Lazio originariamente adito, la soc. intende ottenere la condanna della soc. Parte_1 [...]
al pagamento in proprio Controparte_1
favore della complessiva somma di €483.429,88 (215.507,04 +
€267.922,84) a titolo di adempimento di due garanzie prestate nel giugno e nel luglio 2010 dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese gestito dalla predetta società convenuta;
• che a sostegno della propria domanda l'attrice ha in sintesi dedotto che aveva concesso un finanziamento di €335.000 alla soc. Controparte_9
e un distinto finanziamento di €400.000,00 in favore della Controparte_13
[..
[...] che entrambi i finanziamenti erano stati ammessi all'intervento del
[...]
citato Fondo di garanzia;
che, stante l'inadempimento delle società finanziate, essa creditrice aveva avanzato richiesta di escussione delle garanzie;
che la soc. Controparte_1 aveva dichiarato l'inefficacia delle garanzie per tardività della
[...]
richiesta di escussione, intervenuta oltre il termine di centoventi giorni dalla data di invio della intimazione di pagamento al debitore;
che la dichiarazione di inefficacia era del tutto illegittima, sia perché il termine era stato rispettato, sia perché la disposizione operativa che prevede il suddetto termine perentorio si pone in contrasto con le norme di legge e di regolamento che disciplinano l'intervento del Fondo di garanzia, sia, infine, perché la regola che sancisce l'inefficacia della garanzia in conseguenza dell'intempestività della richiesta di escussione introduce un sistema sanzionatorio ingiusto e sproporzionato, confliggente con i principi di cui all'art. 97 Cost.;
• che la e il Controparte_1
(ora Controparte_4 Controparte_3
), costituitisi in giudizio, hanno dedotto l'infondatezza della
[...]
domanda avversaria e ne hanno chiesto quindi il rigetto;
• che gli altri convenuti indicati in epigrafe, sebbene ritualmente citati, sono rimasti contumaci;
• considerato che è pacifico che, in relazione al finanziamento di
€335.000,00 in favore della la società attrice ha Controparte_9
intimato alla mutuataria inadempiente il rimborso delle somme mutuate ancora dovute con lettera raccomandata spedita il 22 luglio 2011 (v. anche doc. 3 fascicolo ); Controparte_1
• che è altresì pacifico che, in relazione al finanziamento di €400.000,00 in favore della la società attrice ha intimato alla Controparte_10
mutuataria inadempiente il rimborso delle somme mutuate ancora dovute con la medesima lettera raccomandata spedita il 22 luglio 2011 (v. anche doc. 3 fascicolo ); Controparte_1
4 • che, ai sensi dell'art. 12.2 della Parte II, lettera C, delle disposizioni operative approvate con D.M. 23.9.2005, la richiesta di attivazione del
Fondo di garanzia deve essere inviata al gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro centoventi giorni dalla data di invio della intimazione di pagamento al debitore inadempiente quale prevista dall'art. 11.1, termine il mancato rispetto del quale è causa di inefficacia della garanzia (v. l'estratto delle disposizioni operative di cui al doc. 7 fascicolo
); Controparte_1
• che, nella specie, la ha invece richiesto Parte_1
l'attivazione del Fondo, rispetto ad entrambe le garanzie, con lettera raccomandata ricevuta dalla soltanto in Controparte_1
data 6 dicembre 2011 (v. doc. 15 fascicolo convenuta), quindi oltre il termine di centoventi giorni sopra indicato;
• che, alla luce della tardiva richiesta di attivazione del Fondo, la garanzia fatta valere in questa sede dalla società attrice è divenuta inefficace, e del tutto legittimamente la società convenuta ha opposto un rifiuto al pagamento richiesto;
• che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non può assumersi come dies a quo del suddetto termine di efficacia la data di emissione dei due decreti ingiuntivi a carico delle mutuatarie inadempienti (cioè l'11 agosto 2011) giacché, sebbene l'art. 11.3 delle disposizioni operative preveda che l'intimazione ad adempiere di cui all'art. 11.1 possa alternativamente avvenire mediante l'invio di una diffida di pagamento o mediante l'invio di un decreto ingiuntivo, è del tutto evidente che il termine inizi a decorrere dal primo degli atti di intimazione;
• che, invero, una diversa soluzione renderebbe inutiliter data la previsione del termine (sostanzialmente di natura decadenziale), consentendo al beneficiario della garanzia di spostare in avanti a proprio piacimento il relativo dies a quo mediante l'invio di un'intimazione che segua quella già in un primo tempo effettuata;
5 • considerato altresì che, diversamente da quanto opinato dall'attrice, la norma delle disposizioni operative che prevede il ridetto termine decadenziale di centoventi giorni non è affatto in contrasto con le norme di legge e di regolamento in materia giacché: i) l'art. 15, comma 3, legge n. 266/1997 ha previsto l'emanazione di un decreto ministeriale per disciplinare i criteri e le modalità per la concessione della garanzia nonché la gestione del fondo, con espressa previsione di istituzione di apposito organo competente a deliberare in materia;
ii) l'art. 13 del D.M.
31.6.1999, n. 248 ha istituito tale distinto organo deputato all'amministrazione del Fondo individuandolo in un apposito comitato competente, tra l'altro, ad adottare disposizioni di carattere generale per la gestione delle garanzie, disposizioni a loro volta soggette all'approvazione del ministero competente;
iii) il comitato ha poi effettivamente adottato le disposizioni operative, successivamente approvate con il riferito D.M.
Attività produttive 23.9.2005, nel quale sono contenute regole dirette a garantire una gestione efficiente del Fondo, anche attraverso la previsione di termini decadenziali;
• che, del resto, le disposizioni operative costituiscono in buona sostanza condizioni generali disciplinanti il rapporto di garanzia tra il gestore del
Fondo e l'istituto di credito beneficiario, e, essendo accettate dal beneficiario al momento dell'instaurazione del rapporto (v. le richieste di ammissione alla garanzia di cui ai docc. 1 e 11 fascicolo convenuta), sono espressione dell'autonomia privata che non si pongono in contrasto con alcuna norma imperativa di legge, invero neppure indicata dall'attrice;
• considerato infine che pure le ulteriori obiezioni concernenti il carattere ingiusto e sproporzionato del regime sanzionatorio introdotto dall'art. 12.2 delle disposizioni operative sono palesemente infondate dal momento che, venendo qui in rilievo un'ipotesi di decadenza convenzionale, il previsto termine di centoventi giorni è sufficientemente ampio e non può certo dirsi tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti della banca
6 beneficiaria, ciò che porta ad escludere qualsiasi dubbio di invalidità ai sensi dell'art. 2965 c.c.;
• ritenuto pertanto che la domanda attorea debba essere respinta;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza in relazione ai rapporti processuali tra le parti costituite;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - rigetta la domanda proposta dalla soc. Parte_1
2. - condanna la pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del giudizio Controparte_1
che liquida in €7.500,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge;
3. - condanna la pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese del giudizio che liquida in Controparte_3
€7.500,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 27 marzo 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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