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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/07/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 19 giugno 2025, lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2860/2024 R.G. TRA
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Parte_1
Marzullo ed elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente E in persona del lrpt, rapp. e dif. dall'avv. Anna Oliva ed elettivamente domiciliato CP_1 come in atti
Resistente FATTO E DIRITTO
Con istanza di revocazione del 29 aprile 2024 l'istante chiedeva la revocazione della sentenza n.1033/2019, con la quale veniva respinta la domanda di parte ricorrente tesa ad ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari dell'assegno mensile di assistenza. A sostegno dell'stanza parte ricorrente ha dedotto che il Giudice adito avrebbe commesso una serie di errori, sia procedurali che sostanziali indicati in ricorso, integranti a suo dire, una ipotesi di errore di fatto ex art. 395 comma 4 c.p.c.. Nel costituirsi in giudizio, l resistente ha contestato il fondamento della domanda, CP_2 chiedendone il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni di parte resistente mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*** La domanda è infondata e va respinta. Occorre premettere brevi cenni sullo strumento della revocazione. La revocazione è lo strumento che la legge mette a disposizione delle parti per impugnare le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, nei casi espressamente indicati dall'articolo 395 del codice di procedura civile. La ratio dell'istituto è quella di consentire alla parte, a fronte della scoperta di nuove circostanze che, se conosciute in precedenza, avrebbero comportato una decisione diversa da quella già presa, di ottenere una nuova valutazione del caso dallo stesso giudice che si è già pronunciato sulla questione, in modo da consentirgli di tenere conto delle nuove circostanze. Trattasi, in ogni caso, di mezzo speciale di gravame cosiddetto a “critica vincolata”, proponibile cioè esclusivamente nei casi elencati dalla legge. Stando al testo della norma (art. 395 c.p.c.), le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado, si possono impugnare per revocazione nei seguenti casi: «Art. 395 c.p.c. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado), possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa». Vi è questo ultimo errore, invocato nel caso in esame, quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. Come noto, si è soliti distinguere tra revocazione “ordinaria”, quando l'impugnazione concerne una sentenza non ancora passata in giudicato, e revocazione
“straordinaria”, quando, invece, inerisce ad una sentenza passata in giudicato. Con riferimento alla revocazione ordinaria, l'impugnazione attiene aspetti immediatamente rilevabili dalla lettura della sentenza (c.d. “motivi palesi”). La revocazione c.d. “straordinaria”, al contrario, si incentra su motivi non immediatamente rilevabili dalla sentenza (c.d. “motivi occulti”) e, pertanto, giustifica la possibilità di far rilevare tali vizi anche oltre il passaggio in giudicato della sentenza. Quanto al procedimento, la revocazione si atteggia come mezzo di impugnazione a duplice fase, rescindente e rescissoria. La prima fase, rescindente, ha ad oggetto il motivo di revocazione e, ove sia accertata l'esistenza del motivo, si conclude con la rescissione della sentenza impugnata. La seconda fase, rescissoria ha ad oggetto il rapporto sostanziale su cui si era pronunciata la sentenza impugnata e si conclude con una sentenza che decide il merito della causa. Ove per la decisione del merito della causa non debbano essere assunti nuovi mezzi di prova la sentenza rescindente che pronuncia la revocazione può contestualmente pronunciarsi anche sul merito della causa. La sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non può essere impugnata nuovamente per revocazione, ma è impugnabile unicamente attraverso i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta il provvedimento impugnato per revocazione. Nel caso concreto, parte ricorrente chiede di avvalersi dello strumento sin qui delineato avverso la sentenza n. 1033/2019 per errore di fatto di cui all'art. 395 c.p.c. co.
4. Com'è noto, l'errore previsto come motivo di revocazione consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr. per tutte S.U. n. 26022/08). Per assumere carattere revocatorio l'errore di fatto deve essere, altresì, decisivo. Tale requisito ricorre allorché vi sia un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa (cfr. Cass. n. 11657/06); nesso che deve risultare sulla base della sola sentenza nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati. Tale causalità va intesa in senso non già storico ma logico-giuridico, che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità, appunto, logico-giuridica (Cass. n. 3935/09; da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 24334 del 14/11/2014 “L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione di quanto emerge direttamente dagli atti, concretatasi in una svista materiale o in un errore di percezione, ma deve anche avere carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione”). Orbene, sulla scorta dell'art. 327 c.p.c., indipendentemente dalla notifica della sentenza, l'appello il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi dui cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., non possono essere proposti decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Ne deriva che, nel caso in esame, l'istanza deve considerarsi inammissibile in quanto proposta ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ( indipendentemente dalla prova della sua notifica ad opera della parte interessata). Tuttavia e solo per completezza motivazionale, va detto che, ad avviso del Giudicante, non esiste, nel caso in esame, l'errore di fatto allegato in ricorso. Dalla sentenza impugnata, infatti, si evince chiaramente il percorso motivazionale seguito dal Giudicante per giustificare la revoca del decreto di omologa e il rigetto della domanda, per cui, deve ritenersi che l'errore di fatto nei termini prima precisati assolutamente non sussiste. Alla luce di tali considerazioni, l'istanza va dichiarata inammissibile. La complessità e delicatezza delle questioni affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale: rigetta la domanda e compensa le spese. Nola, lì 29 luglio 2025 Il Giudice Dott.ssa Carmen Maria Pigrini