Ordinanza presidenziale 16 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 12159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12159 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12159/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12133/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12133 del 2024, proposto da NE FO AR, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, 88;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca e Ministero della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico – Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
AB La RO e TO Parmisciano, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, e/o, comunque, in via subordinata, alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso l’Università degli Studi di Salerno, e/o, comunque, in via ancora subordinata, alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, e/o, comunque, in via ulteriormente subordinata, ad altre Scuole di Specializzazione in Medicina in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso tutte le sedi disponibili, giusto Concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2023/2024, indetto con Decreto Direttoriale n. 678 del 24.05.2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, e successive modifiche e/o rettifiche, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi alle suddette Scuole;
B) del funzionamento delle “sessioni straordinarie” di assegnazione delle borse, secondo le previsioni di cui all’art. 10 del Decreto Direttoriale n. 678 del 24.05.2024, della graduatoria di merito unica nazionale, nonché delle successive modifiche e/o rettifiche, dei relativi aggiornamenti e/o note integrative e/o scorrimenti, di volta in volta susseguitisi; altresì, della ulteriore relativa decretazione ministeriale riferibile a tali attività, ove esistente, ancorché sconosciuta; altresì, del funzionamento della graduatoria medesima e delle relative fasi scelta delle scuole da parte dei candidati e delle conseguenti assegnazioni alle scuole stesse; il tutto nella parte in cui parte ricorrente non viene collocata in posizione utile alla iscrizione alle suddette Scuole di cui alla precedente lettera A); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati, presupposti e consequenziali;
C) delle assegnazioni delle borse ai candidati e delle relative fasi, ivi comprese quelle di cui alla “sessioni straordinarie”, nella parte in cui parte ricorrente non viene collocata in posizione utile alla iscrizione alle suddette Scuole di cui alla precedente lettera A), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;
D) dell’attribuzione ed indicazione per ogni candidato, nell’ambito della graduatoria anzidetta e delle successive modifiche e/o integrazioni, del punteggio ottenuto, della posizione e, nel caso, della Scuola e della sede universitaria di assegnazione, secondo le indicazioni di cui al richiamato Decreto Direttoriale n. 678 del 24.05.2024, nella parte in cui parte ricorrente non viene collocata in posizione utile alla iscrizione alle Scuole di cui alla lettera A), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;
E) del Decreto Direttoriale n. 678 del 24.05.2024 e successive modifiche, emanato dal M.U.R. – Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, recante Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l’A.A. 2023/2024, nonché, ove occorra, dei relativi allegati, delle successive modifiche e/o integrazioni e/o note di aggiornamento, nonché di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
F) del Decreto Ministeriale n. 1589 del 18.9.2024, recante ripartizione dei posti tra le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici attivate per l’a.a. 2023-2024 e relativo Allegato 1 recante Tabella riepilogativa dei posti disponibili per tipologia di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, e successive rettifiche e/o modifiche, con particolare riguardo alla determinazione del numero e dell’elenco dei contratti e dei posti disponibili relativi alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2023/2024;
G) del fabbisogno di medici specialisti da formare nell’anno di riferimento e nel triennio 2023/2026, così come stabilito dall’Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 142/CSR del 25 luglio 2024 “Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2023 – 2026, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ” come determinato nelle tabella 1 relativa all’anno accademico 2023/2024, che costituiscono parte integrante dell’accordo medesimo;
H) di tutti gli atti e/o provvedimenti, anche sconosciuti, con i quali il M.U.R. ha stabilito l’attivazione del numero di contratti di formazione medica specialistica per l’a.a. 2023- 2024, in misura inferiore al reale fabbisogno e/o necessità del SSN;
I) del Decreto Direttoriale n. 1219 del 23 agosto 2024, recante individuazione di requisiti specifici concernenti i contratti aggiuntivi SSM a.a. 2023/2024, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
J) del meccanismo di funzionamento della graduatoria e delle assegnazioni secondo le previsioni di cui all’art. 9 ed all’art. 10 del Decreto n. 678 del 24.05.2024, il quale, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 10 della lex specialis , prevede la mancata riassegnazione di posti abbandonati dopo l’inizio delle attività accademiche; nonché della regolamentazione della sessione straordinaria, nonché dell’eventuale provvedimento di chiusura delle graduatorie e/o comunque della permanenza di posti vacanti e non assegnati, anche a seguito di mancate immatricolazioni, di rinunce, o di ogni altra ragione, in virtù delle modalità di funzionamento della graduatoria;
K) del Decreto Direttoriale prot. n. 1368 del 13.9.2024 con il quale, ferme restando le regole riportate nel bando di concorso n. 678/2024 e nei relativi provvedimenti integrativi, è stata modificata l’articolazione temporale delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione dei candidati, previsto dall’art. 9 del medesimo bando;
L) del Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 “ Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ” come modificato dall’articolo 237, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca 20 luglio 2020 n. 79 e, da ultimo, dall’art. 60, comma 4, del richiamato decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
M) del Decreto, ancorché non conosciuto, di costituzione della Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 130/2017 e ss.mm.ii. incaricata della validazione dei quesiti, dei provvedimenti e/o atti relativi e da essa compiuti, ancorché non conosciuti, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
N) dei quesiti predisposti per la prova concorsuale e somministrati ai candidati;
O) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 130/2017 ha validato i quesiti;
P) dei provvedimenti, atti e/o verbali, ancorché non conosciuti, con cui sono state individuate le sedi di svolgimento della prova concorsuale, nonché della valutazione dell’idoneità delle stesse ai fini del concorso stesso, circa l’adozione di specifiche e tassative predisposizioni tecnico – informatiche, volte a garantire affidabilità, trasparenza e uniformità sia nella somministrazione dei quesiti, sia nelle operazioni di correzione;
Q) delle modalità di svolgimento della prova e delle procedure di vigilanza presso le diverse sedi;
R) delle modalità di svolgimento della prova a livello telematico, del software e l’ hardware adottati, delle postazioni e dei computer messi a disposizione dei candidati, dell’autenticazione delle prove dei candidati attraverso l'inserimento di codice fornito dalla commissione d’aula, delle modalità di identificazione dei candidati e dell’associazione delle prove a ciascuno di essi;
S) dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso le diverse sedi di concorso, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti;
T) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’iscrizione di parte ricorrente alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2023/2024, secondo quanto indicato alla precedente lettera A).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che con il ricorso in esame la parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e contestando, per l’effetto, la mancata ammissione alle scuole di specializzazione in area medica per l’a.a. 2023/2024;
Rilevato che la parte ricorrente, con istanza depositata in atti in data 9 giugno 2025, ha dichiarato di non avere più interesse ad una decisione nel merito del ricorso in esame;
All’udienza camerale del 18 giugno 2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione;
Il Collegio, preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Le spese di lite possono compensarsi in ragione della definizione in rito della controversia e della natura dei contrapposti interessi coinvolti nella controversia,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO