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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1371/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1371/2023, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
MOSCHETTI, elettivamente domiciliata in VIA RIVOLI n. 39, – CASAMASSIMA (BA), presso il difensore avv. ROBERTO MOSCHETTI
Attrice già appellante in riassunzione contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIETRO CP_1 C.F._2
POSITANO, elettivamente domiciliato alla VIA LEONARDO DA VINCI n. 69, –
NOICATTARO (BA), presso il difensore avv. PIETRO POSITANO;
Convenuto già appellato in riassunzione nel giudizio di rinvio disposto con ordinanza n. 20258/2023, pubblicata dalla Suprema Corte di Cassazione, 2^ Sez.
Civile, il 14.07.2023, nel giudizio R.G. n. 19660/2022. pagina 1 di 10 All'esito dell'udienza collegiale del 05.11.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Oggetto: servitù.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il fratello Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione di Rutigliano. CP_1
L'attrice deduceva di avere commissionato al germano titolare di un'impresa di CP_1 costruzioni, la trasformazione in abitazione di un rustico del quale era proprietaria, pagando quale corrispettivo per il lavoro svolto la somma di € 80.000,00.
Esponeva che il fratello non eseguiva i lavori appaltatigli a regola d'arte e non si atteneva neanche al progetto e pertanto ella si vedeva costretta a sanare le difformità mediante parziale demolizione e successiva ricostruzione del manufatto in parola.
Concludeva, chiedendo di essere risarcita dei danni subiti quantificati in €. 250.000,00.
Si costituiva contestando la domanda ed allegando di non avere realizzato i CP_1 lavori dedotti in contestazione, per cui non poteva essere ritenuto responsabile né degli abusi edilizi (realizzati a suo dire da un'impresa succeduta alla sua), né della eventuale cattiva esecuzione degli stessi.
Eccepiva altresì la decadenza dell'attrice dalla denuncia dei vizi costruttivi e la prescrizione della relativa azione per effetto dell'inutile decorso dei termini previsti dall'art. 1667 cod. civ.
Spiegava inoltre domanda riconvenzionale chiedendo la demolizione della tettoia in ferro e cemento armato realizzata dalla sorella poiché eseguite in violazione delle distanze prescritte dall'art. 907 c.c.
Chiedeva la conseguente riduzione in pristino dei luoghi e che fosse ordinato alla medesima attrice di astenersi dal compimento di atti di turbativa del proprio diritto di proprietà nonché la condanna della riconvenuta ai danni per lite temeraria ed alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2199/2019 del 20.05.2019, rigettava la domanda attorea, accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto e, previa declaratoria della violazione delle distanze previste dall'art. 907, co. 3, c.c., della costruzione realizzata da le ordinava di provvedere alla sua demolizione ovvero di portarla a distanza Parte_1 pagina 2 di 10 regolamentare dalla veduta del convenuto, condannandola alle spese di CTU ed a quelle di giudizio.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva gravame censurando esclusivamente il Parte_1 capo della sentenza che vedeva accolta la domanda riconvenzionale del fratello, sulla base dei seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione delle prove. Erronea applicazione dell'art. 907 c.c. in relazione all'art. 1062 c.c.; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per omesso complessivo esame delle conclusioni del CTU. Erronea applicazione dell'art. 907 c.c. in relazione all'art. 1067 c.c.; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. chiedeva dunque la riforma della sentenza e quindi il rigetto della domanda Parte_1 riconvenzionale con compensazione delle spese di C.T.U. e processuali, giustificate in ragione della loro reciproca soccombenza.
Si costituiva nel giudizio di gravame invocando il rigetto dell'appello con CP_1 vittoria delle spese di lite.
Precisate le conclusioni il 21.09.2021 ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva introitata per la decisione.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 2199/2019 del Tribunale di Bari, con CP_1 sentenza n. 760/2022 così provvedeva: “a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna alla rifusione in favore di delle spese di questo Parte_1 CP_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 3.307,50 per onorario, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.; c) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.”.
3. Avverso la sentenza n. 760/2022 della Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi a cui ha resistito con controricorso Parte_1 [...]
CP_1
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso dichiarando assorbito il primo e, per l'effetto, ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bari, in differente composizione, con formulazione del seguente principio di diritto (cui il giudice di rinvio dovrà pagina 3 di 10 uniformarsi): “dovrà procedere ad un riesame del fatto e delle prove, al fine di verificare se, nel caso di specie, sussista, o meno, la servitù di mantenere l'opera nella sua attuale collocazione, che ha dedotto essersi costituita per destinazione del padre di famiglia.”. In Parte_1 particolare, la Suprema Corte ha accertato che la , nel corso delle difese articolate in Pt_1 prime cure aveva spiegato eccezione riconvenzionale di esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia sicché era erronea l'affermazione di questa Corte secondo cui detta eccezione non sarebbe mai stata proposta.
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 383 e 392 c.p.c. già appellante, ha Parte_1 riassunto la causa presso la Corte di Appello in diversa composizione rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Previo accertamento dell'esistenza della servitù per destinazione, rigettare la domanda riconven-zionale spiegata da in conseguenza della quale è CP_1 Parte_1 stata condannata a de-molire la propria costruzione, ovvero a portarla alla distanza regolamentare di cui all'art. 907, comma 3, c.c.; b) compensare le spese di CTU e processuali di primo in considerazione della reciproca soccombenza;
c) condannare al CP_1 pagamento delle spese dei giudizi di Appello e di Cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito nel presente giudizio in riassunzione
[...] eccependo in via principale l'insussistenza della prova del diritto reale vantato e la CP_1 violazione dell'art. 2967 cod. civ. nonché la perdita del diritto reale a seguito della demolizione dell'opera e della successiva realizzazione di una nuova costruzione ed infine la violazione dell'art. 1067, comma 2 c.c., concludendo per la condanna al pagamento delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 05.11.2024, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è parzialmente fondato.
Chiarita la proposizione della domanda da parte dell'odierna riassumente, l'appello che ha condotto alla sentenza cassata si incentrava sulla “1. violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione delle prove. erronea applicazione dell'art. 907 cod. civ. in relazione all'art. 1062 cod. civ.” e sulla “2.violazione dell'art. 116 c.p.c. per omesso 12 complessivo esame delle conclusioni del ctu. erronea applicazione dell'art. 907 cod. civ. in relazione all'art. 1067 cod. civ. (poiche'il pagina 4 di 10 tribunale, omettendo di valutare nel complesso le conclusioni del ctu non ha considerato che anche la relazione di consulenza tecnica aveva accertato che la veduta era stata aperta originariamente a distanza nettamente inferiore a quella stabilita dall'art. 907 cod. civ., cioe' a titolo di servitu' per destinazione del padre di famiglia, con conseguente inapplicabilita' del limite di tre metri, di modo che poteva legittimamente eseguire sulla tettoia di sua Parte_1 proprietà tutte le innovazioni che, per quanto risulta dalla ctu, non hanno diminuito o reso piu' incomodo l'esercizio della servitu' ex art. 1067, comma 2, cod. civ.).”
In particolare, l'appellante/odierna riassumente significava alla Corte che il Giudice di primo grado sulla domanda proposta non aveva valutato adeguatamente le prove raccolte
(l'interrogatorio formale da cui emergeva la confessione sull'esistenza della tettoia e la C.T.U.).
Giova premettere, sul piano sistematico e ai fini della valutazione della formulata eccezione riconvenzionale, che la servitù per destinazione del padre di famiglia si configura quando due fondi, appartenenti in origine al medesimo proprietario, vengono separati, e sussiste allorché permanga tra di essi una relazione che assolve alle caratteristiche di una servitù.
Dunque, essa si intende costituita quando una parte di un fondo è asservita all'altro e il tutto è stato posseduto da un proprietario originario;
infatti, non potendosi configurare una servitù tra due fondi appartenenti allo stesso proprietario, nel momento in cui questi vengono divisi, si costituisce la detta servitù. Si tratta di una servitù (art. 1062 c.c.) che sorge in modo implicito al momento della separazione dei fondi se uno dei fondi si trova in una situazione di vantaggio o di soggezione rispetto all'altro e tale situazione è riconducibile a un atto volontario del comune proprietario precedente.
La servitù deve essere chiaramente visibile e permanente, non potendo essa risultare dall'uso temporaneo o occasionale. La costituzione non richiede alcun atto formale, né una trascrizione, in quanto si basa sulla destinazione voluta dall'originario proprietario e la conseguente situazione di fatto che ne è derivata.
Tuttavia, affinché possa essere opponibile a terzi, è necessario che la servitù venga resa pubblica attraverso il trasferimento dei fondi a diversi proprietari. Sebbene, infatti, la servitù per destinazione del padre di famiglia si configuri in modo differente rispetto alle altre e cioè senza un atto formale, ciò non esclude che si debbano comunque rispettare gli ordinari requisiti per la sua corretta costituzione. Ed infatti, innanzitutto è richiesto il requisito dell'apparenza e, perché pagina 5 di 10 una servitù possa essere considerata apparente e quindi possa essere validamente costituita, è necessario che siano presenti opere visibili e permanenti, tali da rendere evidente l'esistenza e l'uso della servitù stessa. Le opere devono essere tali da manifestare in modo chiaro e univoco la funzione e la destinazione che il fondo dominante esercita sul fondo servente.
La Suprema Corte di Cassazione, più volte intervenuta per dirimere le controversie sull'istituto, ha stabilito che “a termini dell'art 1062 c.c. una servitù può essere acquistata per destinazione del padre di famiglia quando vi siano segni concretantisi in opere - artificiali o naturali - di natura permanente, obiettivamente destinate all'esercizio di essa e che rivelino, in maniera non equivoca,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (Cass. n. 1510/1980).” (cfr. Cass., n. 7783/2020).
Per la valida costituzione della servitù in parola, inoltre, deve ricorrere un secondo requisito consistente nel fatto che l'originario proprietario di entrambi i fondi (servente e dominante) non deve aver dichiarato espressamente di non volere che si costituisca la servitù per destinazione del padre di famiglia. La dichiarazione deve risultare espressamente dal contratto di compravendita non potendo ricavarsi questa volontà da fatti concludenti.
Coerentemente, la S.C. ha chiarito che “A norma dell'art. 1062 c.c., la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per "facta concludentia", ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù.” (cfr. Cass. Sez. 2, 01/03/2018, n. 4872, Rv. 647260 -
01).
Chiarite dunque le coordinate ermeneutiche entro cui svolgere l'indagine processuale e il riesame della controversia in oggetto, vale subito la pena di rammentare che con l'ordinanza di rinvio è stata rilevata l'erroneità della statuizione cassata della Corte di Appello lì dove quest'ultima “ha affermato che l'eccezione riconvenzionale di esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia (trattandosi di opera esistente da prima che i due TE , oggi in lite, Pt_1 acquistassero le loro rispettive proprietà) non sarebbe mai stata proposta dall'originaria attrice, pagina 6 di 10 odierna ricorrente, in prime cure (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), ma quest'ultima riporta,
a pag. 14 e 15 del ricorso, un passaggio delle sue difese dal quale si evince che la questione era stata posta già innanzi il Tribunale, proprio sotto il profilo dell'inapplicabilità al caso di specie della norma di cui all'art. 907 c.c.” (cfr. ordinanza di rinvio cit.).
La Cassazione ha precisato che la Corte distrettuale è incorsa nel vizio di omessa pronuncia su una domanda formulata sin dal primo grado e, dunque, facente parte del thema decidendum.
In ragione di tanto, si impone la valutazione di tutti gli elementi di prova acquisiti al processo nei limiti del seguente dictum : “il giudice del rinvio, infatti, dovrà procedere ad un riesame del fatto
e delle prove, al fine di verificare se, nel caso di specie, sussista, o meno, la servitù di mantenere
l'opera nella sua attuale collocazione, che ha dedotto essersi costituita per Parte_1 destinazione del padre di famiglia.” (cfr. cit.).
Si tratta di un principio vincolante, come già chiarito.
5. Ciò detto e fermo quanto sopra in materia di servitù per destinazione del padre di famiglia, la
Corte rammenta che il giudice adito è libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze probatorie che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, fermi i limiti degli obblighi di legge. Ai fini della congruità della motivazione con specifico riferimento all'apprezzamento del fatto, è infatti sufficiente che dal convincimento espresso risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del Giudicante stabilire quale nel caso concreto, sia più funzionale e pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti;
da qui consegue il potere del Giudice di basarsi esclusivamente su quanto ritenga rilevante al fine del giudizio richiestogli negando nel contempo ingresso a questioni ritenute superflue o defatigatorie (Cfr. Cassazione, ordinanza 8 agosto 2019,
n. 21210; sentenze n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015).
Venendo, nello specifico, alla eccezione riconvenzionale formulata dalla riassumente, dalle prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado, segnatamente dall'interrogatorio formale di
[...]
(che ha dichiarato “E' vera la circostanza sub B4)1 della predetta memoria” nonché CP_1 1 Cfr. capitolo: “è vero che la distanza di tre metri tra la struttura realizzata, in base al Permesso di Costruire in sanatoria n. 138/10, dalla signora e la soglia del balcone di proprietà di non è mai Parte_1 CP_1 esistita.” pagina 7 di 10 “E' vera la circostanza sub B5)2 della predetta memoria”) si ricava la conferma che la tettoia contestata esisteva sin dai tempi dell'acquisito dei rispettivi immobili da parte dei NI Pt_1 ed era posizionata a distanza inferiore ai tre metri regolamentari.
Tale circostanza, confermata dal costituisce confessione dell'esistenza della CP_1 tettoia. La risultanza non appare contrastata da altre risultanze probatorie. Peraltro, che la tettoia fosse preesistente all'acquisto dell'immobile da parte dei risultava essere l'oggetto anche Pt_1 di un quesito posto al C.T.U. nel corso del giudizio di primo grado, quesito cui il tecnico ha risposto affermativamente significando che tettoia era preesistente alla compravendita effettuata dai nel 1991 (cfr. pag. 9 della relazione del CTU del giudizio di primo grado) Pt_1
Accertata quindi la preesistenza della tettoia quale struttura permanente dotata del requisito di apparenza, circostanze queste desumibili sia dall'interrogatorio formale, sia dalla menzionata relazione peritale e parimenti accertata l'assenza di volontà contraria da parte dei danti causa degli odierni contendenti, volontà diretta in modo esplicito a non voler costituire una servitù (cfr. atto di compravendita redatto dal Notaio ), resta da verificare l'ulteriore Persona_1 presupposto richiesto ai fini della configurazione della servitù per destinazione del padre di famiglia e cioè se la proprietà oggetto dell'atto traslativo fosse o meno appartenuta ad un unico proprietario originario.
Anche tale ultima circostanza appare pacifica e si desume chiaramente dall'atto di compravendita e precisamente dal seguente inciso: “dichiarano i venditori che detto immobile è stato da loro direttamente realizzato su suolo omissis…….”; ciò in definitiva dimostrerebbe senza alcun margine di dubbio non solo che la proprietà sarebbe appartenuta ad un unico proprietario originario e cioè ai sigg.ri e , danti causa degli Controparte_2 Controparte_3 odierni contendenti, ma che questi, avendo loro stessi edificato sul suolo l'immobile compravenduto dai NI , abbiano di fatto costituito una servitù per destinazione del Pt_1 padre di famiglia essendo assenti precise volontà contrarie nell'atto in parola.
A confutazione della costituita servitù non giovano le difese dell'appellato secondo cui l'opera della riassumente era abusiva e perciò la sua demolizione e ricostruzione avrebbe determinato la creazione di un nuovo organismo edilizio che deve rispettare le distanze regolamentari. Ed infatti, ciò che rileva per la verifica della servitù è la preesistenza del manufatto al momento della compravendita e il conseguente diritto, per via della servitù costituita, di collocarlo alla medesima distanza al momento della ricostruzione. Vi è che, però, la riassumente titolare del diritto di servitù di mantenere la tettoia a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, nel ricostruirla,
l'ha posizionata ad una distanza diversa, aggravandola. Si legge infatti a pag.
9-10 della C.T.U. svolta in prime cure che, sebbene il manufatto ricostruito sia compatibile con gli elaborati tecnici depositati, in ogni caso esso presenta quote interne più alte di 30 cm rispetto alle precedenti. Il che significa che la tettoia non è identica a quella preesistente essendosi di fatto avvicinata al balcone dell'appellato. Essa è stata realizzata ad una distanza inferiore (0,45 metri) dall'intradosso del balcone del primo piano di proprietà del Sig. rispetto alla CP_1 precedente costruzione (0,75 metri) aggravando, come detto, la servitù mediante trasformazione peggiorativa della struttura (tettoia) preesistente.
Ne deriva che, se è vero che la ha diritto di tenere e mantenere la tettoia a distanza Parte_2 inferiore a quella legale, essendosi costituita la servitù nei modi anzidetti, di sicuro non ha diritto di tenerla alla distanza a cui l'ha collocata al momento della ricostruzione. Di conseguenza,
l'originaria domanda riconvenzionale proposta dall'appellato, andrà parzialmente accolta.
L'accertamento della servitù nei termini sopra indicati e il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da implica la condanna della riassumente al CP_1 ridimensionamento della tettoia affinché mantenga le distante antecedenti alla ricostruzione.
9. Circa il regolamento delle spese processuali, esse debbono essere integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione proposto da contro , avverso la sentenza n. 2199/2019 del 20.05.2019 Parte_1 CP_1 resa dal Tribunale di Bari, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale proposta da accerta in Parte_1 suo favore e a carico di l'esistenza di una servitù per destinazione del CP_1 padre di famiglia in ordine alla collocazione della tettoia di proprietà della riassumente pagina 9 di 10 nella stessa posizione e distanza mantenuta dalla proprietà del convenuto in epoca antecedente alla sua demolizione e ricostruzione;
2. per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da condanna previa riduzione in pristino stato, CP_1 Parte_1 all'adeguamento della tettoia alle dimensioni e distanze preesistenti alla sua ricostruzione;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio ivi comprese quelle della consulenza tecnica di ufficio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Capitolo: “è vero che la tettoia esisteva sin dai tempi dell'acquisto dei rispettivi immobili da parte dei NI
e la distanza era dimolto inferiore ai tre metri regolamentari.”. Pt_1 pagina 8 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1371/2023, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
MOSCHETTI, elettivamente domiciliata in VIA RIVOLI n. 39, – CASAMASSIMA (BA), presso il difensore avv. ROBERTO MOSCHETTI
Attrice già appellante in riassunzione contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIETRO CP_1 C.F._2
POSITANO, elettivamente domiciliato alla VIA LEONARDO DA VINCI n. 69, –
NOICATTARO (BA), presso il difensore avv. PIETRO POSITANO;
Convenuto già appellato in riassunzione nel giudizio di rinvio disposto con ordinanza n. 20258/2023, pubblicata dalla Suprema Corte di Cassazione, 2^ Sez.
Civile, il 14.07.2023, nel giudizio R.G. n. 19660/2022. pagina 1 di 10 All'esito dell'udienza collegiale del 05.11.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Oggetto: servitù.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il fratello Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione di Rutigliano. CP_1
L'attrice deduceva di avere commissionato al germano titolare di un'impresa di CP_1 costruzioni, la trasformazione in abitazione di un rustico del quale era proprietaria, pagando quale corrispettivo per il lavoro svolto la somma di € 80.000,00.
Esponeva che il fratello non eseguiva i lavori appaltatigli a regola d'arte e non si atteneva neanche al progetto e pertanto ella si vedeva costretta a sanare le difformità mediante parziale demolizione e successiva ricostruzione del manufatto in parola.
Concludeva, chiedendo di essere risarcita dei danni subiti quantificati in €. 250.000,00.
Si costituiva contestando la domanda ed allegando di non avere realizzato i CP_1 lavori dedotti in contestazione, per cui non poteva essere ritenuto responsabile né degli abusi edilizi (realizzati a suo dire da un'impresa succeduta alla sua), né della eventuale cattiva esecuzione degli stessi.
Eccepiva altresì la decadenza dell'attrice dalla denuncia dei vizi costruttivi e la prescrizione della relativa azione per effetto dell'inutile decorso dei termini previsti dall'art. 1667 cod. civ.
Spiegava inoltre domanda riconvenzionale chiedendo la demolizione della tettoia in ferro e cemento armato realizzata dalla sorella poiché eseguite in violazione delle distanze prescritte dall'art. 907 c.c.
Chiedeva la conseguente riduzione in pristino dei luoghi e che fosse ordinato alla medesima attrice di astenersi dal compimento di atti di turbativa del proprio diritto di proprietà nonché la condanna della riconvenuta ai danni per lite temeraria ed alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2199/2019 del 20.05.2019, rigettava la domanda attorea, accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto e, previa declaratoria della violazione delle distanze previste dall'art. 907, co. 3, c.c., della costruzione realizzata da le ordinava di provvedere alla sua demolizione ovvero di portarla a distanza Parte_1 pagina 2 di 10 regolamentare dalla veduta del convenuto, condannandola alle spese di CTU ed a quelle di giudizio.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva gravame censurando esclusivamente il Parte_1 capo della sentenza che vedeva accolta la domanda riconvenzionale del fratello, sulla base dei seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione delle prove. Erronea applicazione dell'art. 907 c.c. in relazione all'art. 1062 c.c.; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per omesso complessivo esame delle conclusioni del CTU. Erronea applicazione dell'art. 907 c.c. in relazione all'art. 1067 c.c.; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. chiedeva dunque la riforma della sentenza e quindi il rigetto della domanda Parte_1 riconvenzionale con compensazione delle spese di C.T.U. e processuali, giustificate in ragione della loro reciproca soccombenza.
Si costituiva nel giudizio di gravame invocando il rigetto dell'appello con CP_1 vittoria delle spese di lite.
Precisate le conclusioni il 21.09.2021 ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva introitata per la decisione.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 2199/2019 del Tribunale di Bari, con CP_1 sentenza n. 760/2022 così provvedeva: “a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna alla rifusione in favore di delle spese di questo Parte_1 CP_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 3.307,50 per onorario, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.; c) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.”.
3. Avverso la sentenza n. 760/2022 della Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi a cui ha resistito con controricorso Parte_1 [...]
CP_1
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso dichiarando assorbito il primo e, per l'effetto, ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bari, in differente composizione, con formulazione del seguente principio di diritto (cui il giudice di rinvio dovrà pagina 3 di 10 uniformarsi): “dovrà procedere ad un riesame del fatto e delle prove, al fine di verificare se, nel caso di specie, sussista, o meno, la servitù di mantenere l'opera nella sua attuale collocazione, che ha dedotto essersi costituita per destinazione del padre di famiglia.”. In Parte_1 particolare, la Suprema Corte ha accertato che la , nel corso delle difese articolate in Pt_1 prime cure aveva spiegato eccezione riconvenzionale di esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia sicché era erronea l'affermazione di questa Corte secondo cui detta eccezione non sarebbe mai stata proposta.
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 383 e 392 c.p.c. già appellante, ha Parte_1 riassunto la causa presso la Corte di Appello in diversa composizione rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Previo accertamento dell'esistenza della servitù per destinazione, rigettare la domanda riconven-zionale spiegata da in conseguenza della quale è CP_1 Parte_1 stata condannata a de-molire la propria costruzione, ovvero a portarla alla distanza regolamentare di cui all'art. 907, comma 3, c.c.; b) compensare le spese di CTU e processuali di primo in considerazione della reciproca soccombenza;
c) condannare al CP_1 pagamento delle spese dei giudizi di Appello e di Cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito nel presente giudizio in riassunzione
[...] eccependo in via principale l'insussistenza della prova del diritto reale vantato e la CP_1 violazione dell'art. 2967 cod. civ. nonché la perdita del diritto reale a seguito della demolizione dell'opera e della successiva realizzazione di una nuova costruzione ed infine la violazione dell'art. 1067, comma 2 c.c., concludendo per la condanna al pagamento delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 05.11.2024, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è parzialmente fondato.
Chiarita la proposizione della domanda da parte dell'odierna riassumente, l'appello che ha condotto alla sentenza cassata si incentrava sulla “1. violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione delle prove. erronea applicazione dell'art. 907 cod. civ. in relazione all'art. 1062 cod. civ.” e sulla “2.violazione dell'art. 116 c.p.c. per omesso 12 complessivo esame delle conclusioni del ctu. erronea applicazione dell'art. 907 cod. civ. in relazione all'art. 1067 cod. civ. (poiche'il pagina 4 di 10 tribunale, omettendo di valutare nel complesso le conclusioni del ctu non ha considerato che anche la relazione di consulenza tecnica aveva accertato che la veduta era stata aperta originariamente a distanza nettamente inferiore a quella stabilita dall'art. 907 cod. civ., cioe' a titolo di servitu' per destinazione del padre di famiglia, con conseguente inapplicabilita' del limite di tre metri, di modo che poteva legittimamente eseguire sulla tettoia di sua Parte_1 proprietà tutte le innovazioni che, per quanto risulta dalla ctu, non hanno diminuito o reso piu' incomodo l'esercizio della servitu' ex art. 1067, comma 2, cod. civ.).”
In particolare, l'appellante/odierna riassumente significava alla Corte che il Giudice di primo grado sulla domanda proposta non aveva valutato adeguatamente le prove raccolte
(l'interrogatorio formale da cui emergeva la confessione sull'esistenza della tettoia e la C.T.U.).
Giova premettere, sul piano sistematico e ai fini della valutazione della formulata eccezione riconvenzionale, che la servitù per destinazione del padre di famiglia si configura quando due fondi, appartenenti in origine al medesimo proprietario, vengono separati, e sussiste allorché permanga tra di essi una relazione che assolve alle caratteristiche di una servitù.
Dunque, essa si intende costituita quando una parte di un fondo è asservita all'altro e il tutto è stato posseduto da un proprietario originario;
infatti, non potendosi configurare una servitù tra due fondi appartenenti allo stesso proprietario, nel momento in cui questi vengono divisi, si costituisce la detta servitù. Si tratta di una servitù (art. 1062 c.c.) che sorge in modo implicito al momento della separazione dei fondi se uno dei fondi si trova in una situazione di vantaggio o di soggezione rispetto all'altro e tale situazione è riconducibile a un atto volontario del comune proprietario precedente.
La servitù deve essere chiaramente visibile e permanente, non potendo essa risultare dall'uso temporaneo o occasionale. La costituzione non richiede alcun atto formale, né una trascrizione, in quanto si basa sulla destinazione voluta dall'originario proprietario e la conseguente situazione di fatto che ne è derivata.
Tuttavia, affinché possa essere opponibile a terzi, è necessario che la servitù venga resa pubblica attraverso il trasferimento dei fondi a diversi proprietari. Sebbene, infatti, la servitù per destinazione del padre di famiglia si configuri in modo differente rispetto alle altre e cioè senza un atto formale, ciò non esclude che si debbano comunque rispettare gli ordinari requisiti per la sua corretta costituzione. Ed infatti, innanzitutto è richiesto il requisito dell'apparenza e, perché pagina 5 di 10 una servitù possa essere considerata apparente e quindi possa essere validamente costituita, è necessario che siano presenti opere visibili e permanenti, tali da rendere evidente l'esistenza e l'uso della servitù stessa. Le opere devono essere tali da manifestare in modo chiaro e univoco la funzione e la destinazione che il fondo dominante esercita sul fondo servente.
La Suprema Corte di Cassazione, più volte intervenuta per dirimere le controversie sull'istituto, ha stabilito che “a termini dell'art 1062 c.c. una servitù può essere acquistata per destinazione del padre di famiglia quando vi siano segni concretantisi in opere - artificiali o naturali - di natura permanente, obiettivamente destinate all'esercizio di essa e che rivelino, in maniera non equivoca,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (Cass. n. 1510/1980).” (cfr. Cass., n. 7783/2020).
Per la valida costituzione della servitù in parola, inoltre, deve ricorrere un secondo requisito consistente nel fatto che l'originario proprietario di entrambi i fondi (servente e dominante) non deve aver dichiarato espressamente di non volere che si costituisca la servitù per destinazione del padre di famiglia. La dichiarazione deve risultare espressamente dal contratto di compravendita non potendo ricavarsi questa volontà da fatti concludenti.
Coerentemente, la S.C. ha chiarito che “A norma dell'art. 1062 c.c., la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per "facta concludentia", ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù.” (cfr. Cass. Sez. 2, 01/03/2018, n. 4872, Rv. 647260 -
01).
Chiarite dunque le coordinate ermeneutiche entro cui svolgere l'indagine processuale e il riesame della controversia in oggetto, vale subito la pena di rammentare che con l'ordinanza di rinvio è stata rilevata l'erroneità della statuizione cassata della Corte di Appello lì dove quest'ultima “ha affermato che l'eccezione riconvenzionale di esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia (trattandosi di opera esistente da prima che i due TE , oggi in lite, Pt_1 acquistassero le loro rispettive proprietà) non sarebbe mai stata proposta dall'originaria attrice, pagina 6 di 10 odierna ricorrente, in prime cure (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), ma quest'ultima riporta,
a pag. 14 e 15 del ricorso, un passaggio delle sue difese dal quale si evince che la questione era stata posta già innanzi il Tribunale, proprio sotto il profilo dell'inapplicabilità al caso di specie della norma di cui all'art. 907 c.c.” (cfr. ordinanza di rinvio cit.).
La Cassazione ha precisato che la Corte distrettuale è incorsa nel vizio di omessa pronuncia su una domanda formulata sin dal primo grado e, dunque, facente parte del thema decidendum.
In ragione di tanto, si impone la valutazione di tutti gli elementi di prova acquisiti al processo nei limiti del seguente dictum : “il giudice del rinvio, infatti, dovrà procedere ad un riesame del fatto
e delle prove, al fine di verificare se, nel caso di specie, sussista, o meno, la servitù di mantenere
l'opera nella sua attuale collocazione, che ha dedotto essersi costituita per Parte_1 destinazione del padre di famiglia.” (cfr. cit.).
Si tratta di un principio vincolante, come già chiarito.
5. Ciò detto e fermo quanto sopra in materia di servitù per destinazione del padre di famiglia, la
Corte rammenta che il giudice adito è libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze probatorie che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, fermi i limiti degli obblighi di legge. Ai fini della congruità della motivazione con specifico riferimento all'apprezzamento del fatto, è infatti sufficiente che dal convincimento espresso risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del Giudicante stabilire quale nel caso concreto, sia più funzionale e pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti;
da qui consegue il potere del Giudice di basarsi esclusivamente su quanto ritenga rilevante al fine del giudizio richiestogli negando nel contempo ingresso a questioni ritenute superflue o defatigatorie (Cfr. Cassazione, ordinanza 8 agosto 2019,
n. 21210; sentenze n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015).
Venendo, nello specifico, alla eccezione riconvenzionale formulata dalla riassumente, dalle prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado, segnatamente dall'interrogatorio formale di
[...]
(che ha dichiarato “E' vera la circostanza sub B4)1 della predetta memoria” nonché CP_1 1 Cfr. capitolo: “è vero che la distanza di tre metri tra la struttura realizzata, in base al Permesso di Costruire in sanatoria n. 138/10, dalla signora e la soglia del balcone di proprietà di non è mai Parte_1 CP_1 esistita.” pagina 7 di 10 “E' vera la circostanza sub B5)2 della predetta memoria”) si ricava la conferma che la tettoia contestata esisteva sin dai tempi dell'acquisito dei rispettivi immobili da parte dei NI Pt_1 ed era posizionata a distanza inferiore ai tre metri regolamentari.
Tale circostanza, confermata dal costituisce confessione dell'esistenza della CP_1 tettoia. La risultanza non appare contrastata da altre risultanze probatorie. Peraltro, che la tettoia fosse preesistente all'acquisto dell'immobile da parte dei risultava essere l'oggetto anche Pt_1 di un quesito posto al C.T.U. nel corso del giudizio di primo grado, quesito cui il tecnico ha risposto affermativamente significando che tettoia era preesistente alla compravendita effettuata dai nel 1991 (cfr. pag. 9 della relazione del CTU del giudizio di primo grado) Pt_1
Accertata quindi la preesistenza della tettoia quale struttura permanente dotata del requisito di apparenza, circostanze queste desumibili sia dall'interrogatorio formale, sia dalla menzionata relazione peritale e parimenti accertata l'assenza di volontà contraria da parte dei danti causa degli odierni contendenti, volontà diretta in modo esplicito a non voler costituire una servitù (cfr. atto di compravendita redatto dal Notaio ), resta da verificare l'ulteriore Persona_1 presupposto richiesto ai fini della configurazione della servitù per destinazione del padre di famiglia e cioè se la proprietà oggetto dell'atto traslativo fosse o meno appartenuta ad un unico proprietario originario.
Anche tale ultima circostanza appare pacifica e si desume chiaramente dall'atto di compravendita e precisamente dal seguente inciso: “dichiarano i venditori che detto immobile è stato da loro direttamente realizzato su suolo omissis…….”; ciò in definitiva dimostrerebbe senza alcun margine di dubbio non solo che la proprietà sarebbe appartenuta ad un unico proprietario originario e cioè ai sigg.ri e , danti causa degli Controparte_2 Controparte_3 odierni contendenti, ma che questi, avendo loro stessi edificato sul suolo l'immobile compravenduto dai NI , abbiano di fatto costituito una servitù per destinazione del Pt_1 padre di famiglia essendo assenti precise volontà contrarie nell'atto in parola.
A confutazione della costituita servitù non giovano le difese dell'appellato secondo cui l'opera della riassumente era abusiva e perciò la sua demolizione e ricostruzione avrebbe determinato la creazione di un nuovo organismo edilizio che deve rispettare le distanze regolamentari. Ed infatti, ciò che rileva per la verifica della servitù è la preesistenza del manufatto al momento della compravendita e il conseguente diritto, per via della servitù costituita, di collocarlo alla medesima distanza al momento della ricostruzione. Vi è che, però, la riassumente titolare del diritto di servitù di mantenere la tettoia a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, nel ricostruirla,
l'ha posizionata ad una distanza diversa, aggravandola. Si legge infatti a pag.
9-10 della C.T.U. svolta in prime cure che, sebbene il manufatto ricostruito sia compatibile con gli elaborati tecnici depositati, in ogni caso esso presenta quote interne più alte di 30 cm rispetto alle precedenti. Il che significa che la tettoia non è identica a quella preesistente essendosi di fatto avvicinata al balcone dell'appellato. Essa è stata realizzata ad una distanza inferiore (0,45 metri) dall'intradosso del balcone del primo piano di proprietà del Sig. rispetto alla CP_1 precedente costruzione (0,75 metri) aggravando, come detto, la servitù mediante trasformazione peggiorativa della struttura (tettoia) preesistente.
Ne deriva che, se è vero che la ha diritto di tenere e mantenere la tettoia a distanza Parte_2 inferiore a quella legale, essendosi costituita la servitù nei modi anzidetti, di sicuro non ha diritto di tenerla alla distanza a cui l'ha collocata al momento della ricostruzione. Di conseguenza,
l'originaria domanda riconvenzionale proposta dall'appellato, andrà parzialmente accolta.
L'accertamento della servitù nei termini sopra indicati e il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da implica la condanna della riassumente al CP_1 ridimensionamento della tettoia affinché mantenga le distante antecedenti alla ricostruzione.
9. Circa il regolamento delle spese processuali, esse debbono essere integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione proposto da contro , avverso la sentenza n. 2199/2019 del 20.05.2019 Parte_1 CP_1 resa dal Tribunale di Bari, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale proposta da accerta in Parte_1 suo favore e a carico di l'esistenza di una servitù per destinazione del CP_1 padre di famiglia in ordine alla collocazione della tettoia di proprietà della riassumente pagina 9 di 10 nella stessa posizione e distanza mantenuta dalla proprietà del convenuto in epoca antecedente alla sua demolizione e ricostruzione;
2. per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da condanna previa riduzione in pristino stato, CP_1 Parte_1 all'adeguamento della tettoia alle dimensioni e distanze preesistenti alla sua ricostruzione;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio ivi comprese quelle della consulenza tecnica di ufficio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Capitolo: “è vero che la tettoia esisteva sin dai tempi dell'acquisto dei rispettivi immobili da parte dei NI
e la distanza era dimolto inferiore ai tre metri regolamentari.”. Pt_1 pagina 8 di 10