Art. 5. (Modifiche all'articolo 5 della legge n. 285 del 2000). 1. All' articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore generale, nominato a norma dell'articolo 6, dai due vicedirettori generali, nominati a norma dell'articolo 6-bis, nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'articolo 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del direttore generale";
b) al comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sette".
Note all'art. 5:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' art. 5, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato direttivo provvede alla programmazione annuale delle attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci, all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore generale, nominato a norma dell'art. 6, da due vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis, nonche' da nove membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la presenza di sette componenti.".
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore generale, nominato a norma dell'articolo 6, dai due vicedirettori generali, nominati a norma dell'articolo 6-bis, nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'articolo 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del direttore generale";
b) al comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sette".
Note all'art. 5:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' art. 5, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato direttivo provvede alla programmazione annuale delle attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci, all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore generale, nominato a norma dell'art. 6, da due vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis, nonche' da nove membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la presenza di sette componenti.".