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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/11/2025, n. 5313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5313 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3968/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa RI Vittoria LE Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3968/2025 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Francesca Galli del Foro di Padova (pec: Email_1
, presso il cui studio – sito in Padova, via Lucatello, n. 4 - è elettivamente domiciliato;
-ricorrente- contro
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Diana De Benedetti del Foro di Venezia (pec:
, e LE AR del Foro di Venezia (èec: Email_2
, presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, via G. Email_3
Verdi, n. 33 – è elettivamente domiciliata;
-resistente-
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.
Oggetto: Separazione dei coniugi. R.G. 3968/2025
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in data 29.09.2025 e 30.09.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 30.09.2025.
Conclusioni del PM: “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
esaminato il ricorso per separazione giudiziale presentato da contro Parte_1
in data 4.02.2025; Controparte_1
vista la comparsa di costituzione in giudizio di parte resistente del 30.07.2025; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 20.09.2008 a Venezia, matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune dell'anno 2008, parte II, serie A, atto n. 147 e che dalla loro unione è nata la figlia (nata a [...], il [...]); Per_1
considerato che le parti, prima della prima udienza di comparizione hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e hanno precisato dunque congiuntamente le loro conclusioni nei seguenti termini:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove crede;
2) Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione alla figlia minor , assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse Per_1
relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenuto conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; stabilire che ai fini anagrafici la minore sarà scritta presso l'abitazione familiare sita in Caselle di Santa RI di Sala via Albinoni n. 46/C;
3) stabilire ch possa trascorrere due giorni infrasettimanali con il padre (indicativamente Per_1
lunedì e martedì) e due giorni con la madre (indicativamente mercoledì e giovedì) mentre il weekend decorrente dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina con successivo accompagnamento andrà alternato tra i genitori. Tale calendario si applicherà senza interruzioni in ogni periodo dell'anno, ad eccezione dei periodi di vacanza che ciascun genitore potrà trascorrere con la minore e così in specie: durante le vacanze di Natale una settimana a testa, alternando la Vigilia e il giorno di Natale;
durante le festività pasquali tre giorni alternando la
Domenica di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta ed infine durante il periodo estivo, ciascun genitore R.G. 3968/2025
avrà diritto di trascorrere con la figlia tre settimane anche non consecutive, da concordarsi previamente tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Vista l'età d e le esigenze di una Per_1
ragazza già in età adolescenziale, tale calendario potrà subire modifiche concordate con la minore salvaguardando comunque tempi di qualità con entrambi i genitori;
4) Assegnare la casa coniugale sita in Caselle di Santa RI di Sala (VE) via Albinoni n. 46/C, con arredi e corredi, alla signor affinché ci conviva con la figlia. La sig.r ad ogni CP_1 CP_1
modo fin d'ora presta il proprio consenso a procedere alla vendita dell'immobile non appen Per_1
avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Il sig. previa asportazione dei soli effetti Pt_1
personali, rilascerà l'abitazione coniugale non appena sarà disponibile la nuova soluzione abitativa reperita per sé e per la figlia che porterà con sé il proprio animale di affezione (un Per_1
coniglietto) ed in ogni caso entro e non oltre l'1/10/2025. Nel periodo transitorio, il sig , Pt_1
previo versamento di una somma di € 2.500,00 sul conto corrente intestato ad entrambi i coniugi, parteciperà alle spese per l'abitazione, utenze e alimentari relative al protrarsi della convivenza nella misura del 75% oltre eventuali eccedenze dovute a spese straordinarie e/o imprevedibili.
Stante la rinegoziazione del mutuo di cui in premessa, il sig. , che dichiara fin d'ora di Pt_1
rinunciare al rimborso di quando corrisposto in più, si impegna ad onerare integralmente il mutuo sostenendo la rata di circa € 400,00 per i prossimi tre anni, decorsi i quali ciascuno dei coniugi vi rimarrà onerato al 50%. I coniugi reciprocamente si impegnano a far transitare sul conto corrente comune, mediante versamento da effettuarsi entro il 3 del mese, le rispettive quote di spettanza delle spese per la casa e alimentari. Il sig per suo conto, provvederà nel breve termine ad Pt_1
aprire un conto corrente personale dove domiciliare le proprie spese personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo polizze assicurative e di risparmio, finanziamenti, leasing auto, utenza telefonica, Care& Share, Altroconsumo.
5) onorare il sig di un contributo al mantenimento della figlia minorenn di € 300,00, Pt_1 Per_1
da corrispondersi entro il giorno 5 del mese mediante bonifico bancario alle coordinate già note, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia. Per le spese straordinarie che necessitano di accordo le modalità con cui manifestare dissenso è quella indicata nel protocollo del Tribunale di
Venezia che prevede che il genitore obbligato a far fronte di una richiesta scritta dell'altro deve manifestare motivato dissenso scritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni): R.G. 3968/2025
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria della prole. Il rimborso della spesa al genitore che l'ha anticipata deve avvenire entro 10 giorni e comunque entro il mese corrente in cui è avvenuta la spesa.
6) Stabilire che la sig.r percepirà il 100% dell'Assegno Unico erogato dall'INPS, Controparte_1
ovvero di altra indennità comunque denominata dall'Istituto ed erogata in favore dei figli fino al compimento dell'età normativamente prevista.
7) dichiarare l'autosufficienza economica dei coniugi e che nessun contributo al mantenimento dovrà essere elargito da un coniuge all'altro.
8) Spese di giudizio integralmente compensate.” ritenuto, pertanto, che la causa veniva rimessa al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.; ritenuto che le conclusioni congiuntamente presentate dalle parti vanno accolte;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e,
in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge
19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale;
ritenuto che
, nella specie, la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione;
ritenuto altresì che la domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi sotto il profilo economico e personale;
le stesse risultano conformi alla legge, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono, rispondenti all'interesse della figlia minore;
Per_1
ritenuto che, alla luce dell'esito della causa, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese tra i coniugi;
P.Q.M.
R.G. 3968/2025
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Venezia in data 20.09.2008, matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune dell'anno 2008, alla Parte II, serie A, atto n. 147;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e riportate in epigrafe;
-Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa RI Vittoria LE
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa RI Vittoria LE Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3968/2025 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Francesca Galli del Foro di Padova (pec: Email_1
, presso il cui studio – sito in Padova, via Lucatello, n. 4 - è elettivamente domiciliato;
-ricorrente- contro
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Diana De Benedetti del Foro di Venezia (pec:
, e LE AR del Foro di Venezia (èec: Email_2
, presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, via G. Email_3
Verdi, n. 33 – è elettivamente domiciliata;
-resistente-
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.
Oggetto: Separazione dei coniugi. R.G. 3968/2025
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in data 29.09.2025 e 30.09.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 30.09.2025.
Conclusioni del PM: “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
esaminato il ricorso per separazione giudiziale presentato da contro Parte_1
in data 4.02.2025; Controparte_1
vista la comparsa di costituzione in giudizio di parte resistente del 30.07.2025; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 20.09.2008 a Venezia, matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune dell'anno 2008, parte II, serie A, atto n. 147 e che dalla loro unione è nata la figlia (nata a [...], il [...]); Per_1
considerato che le parti, prima della prima udienza di comparizione hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e hanno precisato dunque congiuntamente le loro conclusioni nei seguenti termini:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove crede;
2) Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione alla figlia minor , assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse Per_1
relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenuto conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; stabilire che ai fini anagrafici la minore sarà scritta presso l'abitazione familiare sita in Caselle di Santa RI di Sala via Albinoni n. 46/C;
3) stabilire ch possa trascorrere due giorni infrasettimanali con il padre (indicativamente Per_1
lunedì e martedì) e due giorni con la madre (indicativamente mercoledì e giovedì) mentre il weekend decorrente dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina con successivo accompagnamento andrà alternato tra i genitori. Tale calendario si applicherà senza interruzioni in ogni periodo dell'anno, ad eccezione dei periodi di vacanza che ciascun genitore potrà trascorrere con la minore e così in specie: durante le vacanze di Natale una settimana a testa, alternando la Vigilia e il giorno di Natale;
durante le festività pasquali tre giorni alternando la
Domenica di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta ed infine durante il periodo estivo, ciascun genitore R.G. 3968/2025
avrà diritto di trascorrere con la figlia tre settimane anche non consecutive, da concordarsi previamente tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Vista l'età d e le esigenze di una Per_1
ragazza già in età adolescenziale, tale calendario potrà subire modifiche concordate con la minore salvaguardando comunque tempi di qualità con entrambi i genitori;
4) Assegnare la casa coniugale sita in Caselle di Santa RI di Sala (VE) via Albinoni n. 46/C, con arredi e corredi, alla signor affinché ci conviva con la figlia. La sig.r ad ogni CP_1 CP_1
modo fin d'ora presta il proprio consenso a procedere alla vendita dell'immobile non appen Per_1
avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Il sig. previa asportazione dei soli effetti Pt_1
personali, rilascerà l'abitazione coniugale non appena sarà disponibile la nuova soluzione abitativa reperita per sé e per la figlia che porterà con sé il proprio animale di affezione (un Per_1
coniglietto) ed in ogni caso entro e non oltre l'1/10/2025. Nel periodo transitorio, il sig , Pt_1
previo versamento di una somma di € 2.500,00 sul conto corrente intestato ad entrambi i coniugi, parteciperà alle spese per l'abitazione, utenze e alimentari relative al protrarsi della convivenza nella misura del 75% oltre eventuali eccedenze dovute a spese straordinarie e/o imprevedibili.
Stante la rinegoziazione del mutuo di cui in premessa, il sig. , che dichiara fin d'ora di Pt_1
rinunciare al rimborso di quando corrisposto in più, si impegna ad onerare integralmente il mutuo sostenendo la rata di circa € 400,00 per i prossimi tre anni, decorsi i quali ciascuno dei coniugi vi rimarrà onerato al 50%. I coniugi reciprocamente si impegnano a far transitare sul conto corrente comune, mediante versamento da effettuarsi entro il 3 del mese, le rispettive quote di spettanza delle spese per la casa e alimentari. Il sig per suo conto, provvederà nel breve termine ad Pt_1
aprire un conto corrente personale dove domiciliare le proprie spese personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo polizze assicurative e di risparmio, finanziamenti, leasing auto, utenza telefonica, Care& Share, Altroconsumo.
5) onorare il sig di un contributo al mantenimento della figlia minorenn di € 300,00, Pt_1 Per_1
da corrispondersi entro il giorno 5 del mese mediante bonifico bancario alle coordinate già note, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia. Per le spese straordinarie che necessitano di accordo le modalità con cui manifestare dissenso è quella indicata nel protocollo del Tribunale di
Venezia che prevede che il genitore obbligato a far fronte di una richiesta scritta dell'altro deve manifestare motivato dissenso scritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni): R.G. 3968/2025
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria della prole. Il rimborso della spesa al genitore che l'ha anticipata deve avvenire entro 10 giorni e comunque entro il mese corrente in cui è avvenuta la spesa.
6) Stabilire che la sig.r percepirà il 100% dell'Assegno Unico erogato dall'INPS, Controparte_1
ovvero di altra indennità comunque denominata dall'Istituto ed erogata in favore dei figli fino al compimento dell'età normativamente prevista.
7) dichiarare l'autosufficienza economica dei coniugi e che nessun contributo al mantenimento dovrà essere elargito da un coniuge all'altro.
8) Spese di giudizio integralmente compensate.” ritenuto, pertanto, che la causa veniva rimessa al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.; ritenuto che le conclusioni congiuntamente presentate dalle parti vanno accolte;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e,
in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge
19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale;
ritenuto che
, nella specie, la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione;
ritenuto altresì che la domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi sotto il profilo economico e personale;
le stesse risultano conformi alla legge, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono, rispondenti all'interesse della figlia minore;
Per_1
ritenuto che, alla luce dell'esito della causa, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese tra i coniugi;
P.Q.M.
R.G. 3968/2025
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Venezia in data 20.09.2008, matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune dell'anno 2008, alla Parte II, serie A, atto n. 147;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e riportate in epigrafe;
-Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa RI Vittoria LE
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero