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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/06/2025, n. 5326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5326 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- Sezione Settima Civile - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 20885/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 22.05.2023,
DA
C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANNINA DE MARTIN MATTIO' e, elettivamente domiciliato a
Padova, in via degli Zabarella, 113, presso il difensore avv. ANNINA DE MARTIN
MATTIO';
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
-appellato contumace-
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 7381/2022, del Giudice di Pace di Milano, depositata in data 21.11.2022;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.1.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec l'8.11.2021 ha convenuto Controparte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Milano la società chiedendo la condanna della Parte_1 convenuta alla restituzione della somma di euro 1.500,00 oltre interessi dal dovuto all'effettivo saldo.
Nel giudizio di primo grado si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le Parte_1 domande attore perché infondate in fatto ed in diritto, nonché chiedendo la condanna di parte attrice al pagamento delle spese legali. All'udienza del 2.03.2022 la causa è stata rinviata all'udienza del 4.04.2022, ai sensi dell'art. 320, comma 1, c.p.c., per la comparizione personale delle parti per esperire il tentativo di conciliazione.
Quindi, precisate le conclusioni all'udienza del 30.05.2022, con sentenza del Giudice di Pace pubblicata in data 21.11.2022 n. 7381/2022 la domanda attorea è stata accolta, Parte_1
è stata condannata a restituire l'importo di euro 1.500,00 con compensazione delle spese di
[...] lite.
Con atto di citazione notificato il 22.05.2023 nei confronti di , Controparte_2 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 7381/2022 del Giudice di Pace di Parte_1
Milano, articolando i seguenti motivi di appello: 1) violazione ed erronea applicazione degli artt.
1362, 1363, 1366 c.c.; 2) violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 primo comma c.c. per avere il Giudice di primo grado invertito l'onere della prova in capo all'attore; 3) erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice compensa le spese di lite.
L'attrice ha chiesto al Tribunale adito, - nel merito: - per tutte le ragioni di cui in narrativa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte dal sig. poiché infondate in fatto e in CP_1 diritto e per l'effetto condannare il sig. alla restituzione dell'importo di euro Controparte_1
1.500,00 in favore di , oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo, Parte_1 ovvero della diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto da al sig. per tutte Parte_1 Controparte_1 le ragioni di cui in narrativa - nel merito in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, per tutte le ragioni di cui in parte narrativa ridursi l'importo a debito di alla minor somma che Parte_1 risulterà effettivamente dovuta in corso di causa. - in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito, Controparte_2 di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
Quindi, esaurita la trattazione ed istruzione della controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata assunta in decisione, all'udienza del 28.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame dell'appellante sono così riassumibili:
1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c.; omessa valorizzazione delle risultanze documentali;
erroneità della sentenza per motivazione insufficiente,
2 contraddittoria e illogica sotto il profilo dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione;
2) violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 primo comma c.c. per avere il Giudice di primo grado invertito l'onere della prova in capo all'attore; omessa valorizzazione delle risultanze documentali;
erroneità della sentenza per motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica sotto il profilo dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice compensa le spese di lite.
Preliminarmente, deve l'ammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Come noto, l'appello spiega un effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha il medesimo oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo, in ossequio al principio della domanda, implica che tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate. Non sono ammesse domande nuove, né tantomeno sono proponibili nuove eccezioni, né possono essere dedotti nuovi mezzi di prova che non siano sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie nell'ambito del giudizio di primo grado.
Ciò posto, l'odierna appellante, legittimamente, si è limitata a reiterare le eccezioni e le domande svolte nel giudizio di prime cure e a censurare i punti e i capi della sentenza appellata che hanno condotto al rigetto delle domande proposte da essa appellante, convenuta in primo grado, esponendone puntualmente e specificamente i motivi, in particolare con riguardo alla violazione e all'erronea interpretazione ed applicazione delle norme applicate dal primo giudice.
Tutto ciò premesso, l'appello appare infondato e la sentenza del Giudice di Pace appare meritevole di conferma, sulla scorta della seguente motivazione.
È innanzitutto infondato il primo motivo di appello, avente ad oggetto la doglianza circa la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. in relazione all'interpretazione del contratto sottoscritto tra le parti dell'odierno giudizio e all'omessa valorizzazione delle risultanze documentali da parte del primo giudice.
L'appellante si duole che il Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, a pag. 5, abbia affermato che “Una lettura piana della clausola contrattuale consente di interpretarla nel senso che per qualsiasi ragione il committente non possa avvalersi dei benefici fiscali previsti dalla normativa l'importo pagato debba essere restituito”.
3 A detta di l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure è contraria Parte_1 ai principi cardine sull'interpretazione dei contratti di cui agli art. 1362, 1363, 1366 c.c..
Il contratto sottoscritto tra le parti prevede all'art. 3 che “Il committente entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento del positivo studio di fattibilità del progetto, dovrà stipulare con
[...] il summenzionato contratto di appalto relativo agli interventi da realizzare. Le parti Parte_1 convengono che a titolo di cauzione per l'impegno alla stipula del predetto contratto di appalto il cliente verserà la somma di 1500 euro. Il committente si impegna a corrispondere contestualmente la somma di euro
1500 alla sottoscrizione del presente contratto di affidamento lavori a mezzo assegno ovvero a mezzo bonifico bancario alle seguenti alle seguenti coordinate IT 58 V07084 20900 049010027441. Solamente nel caso in cui il committente, nonostante il buon esito dello studio di fattibilità eseguito, decida di non effettuare alcun intervento non sottoscrivendo il conseguente contratto di appalto, suddetto importo verrà trattenuto sotto forma di penale per inadempimento contrattuale. Al committente verrà rimborsata la predetta somma da nei seguenti casi: qualora venga stipulato il contratto d'appalto, con conseguente Parte_1 esecuzione delle attività ivi previste;
l'intervento non venga eseguito in quanto il committente non aveva la possibilità di fruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente”.
Sostiene l'appellante che:
1) l'art. 3 individui chiaramente i casi in cui il committente ha diritto alla restituzione dell'importo di euro 1.500,00, segnatamente l'ipotesi in cui si verifichi la stipula del conseguente contratto di appalto e quella in cui la mancata esecuzione dell'intervento derivi da impossibilità per il committente di fruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa sul “Bonus 110%;
2) nessuna di tali ipotesi si è in concreto verificata nell'ipotesi sub iudice, non essendovi stata alcuna impossibilità di fruire dei benefici fiscali, stante la possibile sanatoria dei vizi dell'immobile;
3) l'interpretazione data alla clausola dal Giudice di prime cure appare dunque erronea e del tutto sganciata dalle risultanze testuali, dalla comune intenzione dei contraenti e dai canoni della buona fede;
4) assecondando l'interpretazione così ampia fornita dal giudice di prime cure (“nel senso che per qualsiasi ragione il committente non possa avvalersi dei benefici fiscali”) si finirebbe, inoltre, per connotare il contratto di una aleatorietà del tutto estranea alla sua causa ed alla volontà dei contraenti;
5) , infatti, assumerebbe il rischio di vedersi legittimamente rifiutata la Parte_1 stipula del conseguente contratto di appalto, e senza alcuna penale, anche in presenza di
4 minime difformità e per le più disparate motivazioni, con costi per l'attività istruttoria interamente a proprio carico;
6) è chiaro che la comune intenzione dei contraenti, al momento della stipula fosse un'altra; e precisamente che la restituzione dell'importo di euro 1.500,00, in caso di mancata stipula dell'appalto, è subordinata ad “una non possibilità oggettiva, assoluta”, di fruire dei benefici fiscali e non semplicemente ad una maggiore difficoltà o allo svolgimento di alcuni e semplici adempimenti prodromici;
7) l'interpretazione fornita nella sentenza va contro anche a quanto testualmente previsto, sempre dall'art. 3, secondo cui: “nel caso in cui il committente, nonostante il buon esito dello studio di fattibilità eseguito, decida di non effettuare alcun intervento non sottoscrivendo il conseguente contratto di appalto, suddetto importo verrà trattenuto sotto forma di penale per inadempimento contrattuale”.
A parere di questa Decidente, le doglianze dell'appellante non colgono nel segno.
Innanzitutto, giova rammentare che, in virtù delle norme codicistiche espressamente richiamate dalla stessa società appellante, in tema di interpretazione del contratto, vigono i seguenti principi ermeneutici: 1) in primo luogo, “nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.” (art. 1362 c.c.); 2) “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” (art. 1363 c.c.); 3) “Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.” (art. 1366 c.c.); 4) “Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.” (art. 1370 c.c.); 5) “Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.” (art. 1371 c.c.).
Nel caso che ci occupa, la clausola in questione afferma che la somma di euro 1.500,00 sarebbe stata restituita al committente, tra l'altro, nell'ipotesi in cui, all'esito dello studio di fattibilità,
“l'intervento non venga eseguito in quanto il committente non aveva la possibilità di fruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente”.
Non viene, innanzitutto, precisato, sotto il profilo letterale, se le parti abbiano inteso fare riferimento ad una ad una impossibilità assoluta o relativa, ciò nondimeno può ragionevolmente affermarsi che le stesse abbiano fatto riferimento ad una impossibilità di fruire dei benefici fiscali rebus sic stantibus, non potendosi ritenere che il committente abbia assunto obblighiulteriori a quelli
5 specificamente assunti con la sottoscrizione del contratto o necessariamente connessi e impliciti nell'adempimento di quelli dedotti in contratto.
Ciò appare, del resto, conforme anche al canone interpretativo della buona fede, di cui al sopra menzionato art. 1366 c.c..
È utile rammentare che, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, “In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art.
1375 cod. civ.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte.” (Cass. Sez. 3,
07/06/2006, n. 13345) “In tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cass. Sez. 2, 04/04/2024,
n. 8940).
Orbene, nel caso di specie, osserva chi giudica che, al di là della chiarezza e inequivocità del testo letterale del contratto, non può tacersi che, anche interpretando la clausola in questione alla luce del canone ermeneutico della buona fede contrattuale, non possa farsi ragionevolmente discendere dall'obbligo di comportarsi secondo lealtà e correttezza incombente sui contraenti la sussistenza, in capo all'appellato, dell'obbligazione ulteriore di procedere alla sanatoria delle difformità urbanistiche – implicante attività burocratiche e costi di varia possibile entità – la cui presenza è ostativa della fruizione delle agevolazioni fiscali.
La superiore interpretazione, invero, appare confortata, oltre che dal tenore letterale complessivo della clausola in questione e del contratto in generale e da una interpretazione dello stesso
6 secondo buona fede, anche dal disposto normativo di cui all'art. 1370 c.c., in ossequio al quale il contratto – che nel caso in esame è contenuto in un modulo predisposto dall'appaltatrice – deve essere interpretato, nel dubbio, a favore dell'altro contraente.
Del pari infondato è il secondo motivo di appello.
Precisamente, si duole che il Giudice di Pace, nella sentenza appellata, a Parte_1 pag. 5, abbia ritenuto che “L'essersi rifiutato di procedere alla pratica edilizia per sanare i vizi non rappresenta una mera liberalità, ma, per quanto noto rientra tra le facoltà dell'odierno attore;
parte convenuta che ha svolto l'eccezione in senso proprio non ha provato l'entità dell'intervento per ottenere la sanatoria e pertanto il medesimo avrebbe anche potuto essere molto gravoso” e, quindi, abbia erroneamente applicato l'art. 2697 c.c. che testualmente recita: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
L'appellante ha sostenuto che – dopo non aver stipulato il contratto di appalto per libera CP_2 scelta – ha agito in giudizio per ottenere la restituzione dell'importo di euro 1.500,00 e che, pertanto, alla luce del disposto di cui all'art. 2697 c.c., egli avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovverosia i presupposti legittimanti il proprio diritto alla restituzione;
in particolare – ai sensi dell'art. 3 del contratto – “la non possibilità di fruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente”.
L'appellante ha, quindi, censurato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che fosse onere di provare l'entità dell'intervento per ottenere la Parte_1 sanatoria, gravando invece sull'attore in primo grado l'onere di provare che le difformità riscontrate non erano sanabili o i costi dell'eventuale sanatoria e che dunque sussisteva l'allegata impossibilità di usufruire dei benefici fiscali (prova che, invece, a detta dell'appellante, non è stata offerta).
Il ha evidenziato, a sostegno della propria tesi, che, in ogni caso, sanare un Parte_1 abuso edilizio non è una mera facoltà bensì un obbligo di legge sanzionato anche penalmente, pertanto la decisione di non procedere a detta sanatoria è stata solo ed unicamente frutto dell'arbitrio del , che non ha nemmeno permesso a di curare CP_1 Parte_1
l'istruzione delle pratiche presso il Comune di Milano e, conseguentemente, di procedere con l'intervento.
L'appellante ha poi contestato che le difformità fossero ben note a prima della Parte_1 sottoscrizione del contratto di affidamento lavori, come allegato dall'appellato nel giudizio di primo grado, e ha ribadito che le stesse sono emerse solo nel mese di marzo 2021, nel corso delle valutazioni tecniche oggetto del contratto di affidamento lavori;
lo stesso testo contrattuale, del
7 resto, prevede chiaramente che la valutazione tecnico-economica della fruibilità delle agevolazioni segue la stipula del contratto.
Ciò posto, premesso che dalle stesse allegazioni e difese delle parti emerge quale circostanza incontestata che dallo studio di fattibilità sono emerse delle difformità urbanistiche ostative all'accesso ai benefici fiscali e, quindi, la necessità di procedere a una sanatoria delle stesse, ritiene chi giudica che, anche alla luce del riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombesse sull'odierna appellante – a fronte delle superiori emergenze processuali – dimostrare l'assoluta irrilevanza ed esiguità delle difformità, ovverosia fornire la prova di un fatto idoneo a impedire l'operatività, nel caso di specie, dell'ipotesi contemplata all'art. 3 del contratto inter partes.
Pertanto, in mancanza di più puntuali allegazioni e deduzioni probatorie da parte
[...]
deve ritenersi sussistente – alla luce della clausola di cui all'art. 3 del Parte_1 contratto – il diritto dell'appellato ad ottenere la restituzione della somma corrisposta dallo stesso.
Dal rigetto dei superiori motivi di appello consegue altresì il rigetto del terzo motivo di appello, con il quale si contesta e si impugna la sentenza in punto di spese del giudizio, con riferimento ad entrambi i gradi dello stesso, laddove, a pag. 5 afferma che “Le spese legali del giudizio vengono compensate tra le parti attesa la novità della disciplina posta a fondamento del contratto esaminato e le incertezze interpretative che la medesima continuamente novellata, ha creato agli interpreti” chiedendo che la Corte d'Appello ponga a carico dell'Appellata le spese di entrambi i gradi di Giudizio.
La sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7381/2022, in questa sede appellata, deve pertanto essere integralmente confermata, sulla scorta della suesposta motivazione.
Nulla sulle spese del secondo grado di giudizio, stante la contumacia dell'appellato.
Si dà atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 7381/2022 Parte_1 pubblicata in data 21.11.2022 dal Giudice di Pace di Milano;
- conferma la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7381/2022 pubblicata in data 21.11.2022;
- nulla sulle spese;
8 - dà atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
Così deciso in Milano, 27.6.2025
La Giudice
Paola Condorelli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- Sezione Settima Civile - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 20885/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 22.05.2023,
DA
C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANNINA DE MARTIN MATTIO' e, elettivamente domiciliato a
Padova, in via degli Zabarella, 113, presso il difensore avv. ANNINA DE MARTIN
MATTIO';
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
-appellato contumace-
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 7381/2022, del Giudice di Pace di Milano, depositata in data 21.11.2022;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.1.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec l'8.11.2021 ha convenuto Controparte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Milano la società chiedendo la condanna della Parte_1 convenuta alla restituzione della somma di euro 1.500,00 oltre interessi dal dovuto all'effettivo saldo.
Nel giudizio di primo grado si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le Parte_1 domande attore perché infondate in fatto ed in diritto, nonché chiedendo la condanna di parte attrice al pagamento delle spese legali. All'udienza del 2.03.2022 la causa è stata rinviata all'udienza del 4.04.2022, ai sensi dell'art. 320, comma 1, c.p.c., per la comparizione personale delle parti per esperire il tentativo di conciliazione.
Quindi, precisate le conclusioni all'udienza del 30.05.2022, con sentenza del Giudice di Pace pubblicata in data 21.11.2022 n. 7381/2022 la domanda attorea è stata accolta, Parte_1
è stata condannata a restituire l'importo di euro 1.500,00 con compensazione delle spese di
[...] lite.
Con atto di citazione notificato il 22.05.2023 nei confronti di , Controparte_2 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 7381/2022 del Giudice di Pace di Parte_1
Milano, articolando i seguenti motivi di appello: 1) violazione ed erronea applicazione degli artt.
1362, 1363, 1366 c.c.; 2) violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 primo comma c.c. per avere il Giudice di primo grado invertito l'onere della prova in capo all'attore; 3) erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice compensa le spese di lite.
L'attrice ha chiesto al Tribunale adito, - nel merito: - per tutte le ragioni di cui in narrativa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte dal sig. poiché infondate in fatto e in CP_1 diritto e per l'effetto condannare il sig. alla restituzione dell'importo di euro Controparte_1
1.500,00 in favore di , oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo, Parte_1 ovvero della diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto da al sig. per tutte Parte_1 Controparte_1 le ragioni di cui in narrativa - nel merito in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, per tutte le ragioni di cui in parte narrativa ridursi l'importo a debito di alla minor somma che Parte_1 risulterà effettivamente dovuta in corso di causa. - in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito, Controparte_2 di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
Quindi, esaurita la trattazione ed istruzione della controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata assunta in decisione, all'udienza del 28.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame dell'appellante sono così riassumibili:
1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c.; omessa valorizzazione delle risultanze documentali;
erroneità della sentenza per motivazione insufficiente,
2 contraddittoria e illogica sotto il profilo dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione;
2) violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 primo comma c.c. per avere il Giudice di primo grado invertito l'onere della prova in capo all'attore; omessa valorizzazione delle risultanze documentali;
erroneità della sentenza per motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica sotto il profilo dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice compensa le spese di lite.
Preliminarmente, deve l'ammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Come noto, l'appello spiega un effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha il medesimo oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo, in ossequio al principio della domanda, implica che tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate. Non sono ammesse domande nuove, né tantomeno sono proponibili nuove eccezioni, né possono essere dedotti nuovi mezzi di prova che non siano sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie nell'ambito del giudizio di primo grado.
Ciò posto, l'odierna appellante, legittimamente, si è limitata a reiterare le eccezioni e le domande svolte nel giudizio di prime cure e a censurare i punti e i capi della sentenza appellata che hanno condotto al rigetto delle domande proposte da essa appellante, convenuta in primo grado, esponendone puntualmente e specificamente i motivi, in particolare con riguardo alla violazione e all'erronea interpretazione ed applicazione delle norme applicate dal primo giudice.
Tutto ciò premesso, l'appello appare infondato e la sentenza del Giudice di Pace appare meritevole di conferma, sulla scorta della seguente motivazione.
È innanzitutto infondato il primo motivo di appello, avente ad oggetto la doglianza circa la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. in relazione all'interpretazione del contratto sottoscritto tra le parti dell'odierno giudizio e all'omessa valorizzazione delle risultanze documentali da parte del primo giudice.
L'appellante si duole che il Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, a pag. 5, abbia affermato che “Una lettura piana della clausola contrattuale consente di interpretarla nel senso che per qualsiasi ragione il committente non possa avvalersi dei benefici fiscali previsti dalla normativa l'importo pagato debba essere restituito”.
3 A detta di l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure è contraria Parte_1 ai principi cardine sull'interpretazione dei contratti di cui agli art. 1362, 1363, 1366 c.c..
Il contratto sottoscritto tra le parti prevede all'art. 3 che “Il committente entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento del positivo studio di fattibilità del progetto, dovrà stipulare con
[...] il summenzionato contratto di appalto relativo agli interventi da realizzare. Le parti Parte_1 convengono che a titolo di cauzione per l'impegno alla stipula del predetto contratto di appalto il cliente verserà la somma di 1500 euro. Il committente si impegna a corrispondere contestualmente la somma di euro
1500 alla sottoscrizione del presente contratto di affidamento lavori a mezzo assegno ovvero a mezzo bonifico bancario alle seguenti alle seguenti coordinate IT 58 V07084 20900 049010027441. Solamente nel caso in cui il committente, nonostante il buon esito dello studio di fattibilità eseguito, decida di non effettuare alcun intervento non sottoscrivendo il conseguente contratto di appalto, suddetto importo verrà trattenuto sotto forma di penale per inadempimento contrattuale. Al committente verrà rimborsata la predetta somma da nei seguenti casi: qualora venga stipulato il contratto d'appalto, con conseguente Parte_1 esecuzione delle attività ivi previste;
l'intervento non venga eseguito in quanto il committente non aveva la possibilità di fruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente”.
Sostiene l'appellante che:
1) l'art. 3 individui chiaramente i casi in cui il committente ha diritto alla restituzione dell'importo di euro 1.500,00, segnatamente l'ipotesi in cui si verifichi la stipula del conseguente contratto di appalto e quella in cui la mancata esecuzione dell'intervento derivi da impossibilità per il committente di fruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa sul “Bonus 110%;
2) nessuna di tali ipotesi si è in concreto verificata nell'ipotesi sub iudice, non essendovi stata alcuna impossibilità di fruire dei benefici fiscali, stante la possibile sanatoria dei vizi dell'immobile;
3) l'interpretazione data alla clausola dal Giudice di prime cure appare dunque erronea e del tutto sganciata dalle risultanze testuali, dalla comune intenzione dei contraenti e dai canoni della buona fede;
4) assecondando l'interpretazione così ampia fornita dal giudice di prime cure (“nel senso che per qualsiasi ragione il committente non possa avvalersi dei benefici fiscali”) si finirebbe, inoltre, per connotare il contratto di una aleatorietà del tutto estranea alla sua causa ed alla volontà dei contraenti;
5) , infatti, assumerebbe il rischio di vedersi legittimamente rifiutata la Parte_1 stipula del conseguente contratto di appalto, e senza alcuna penale, anche in presenza di
4 minime difformità e per le più disparate motivazioni, con costi per l'attività istruttoria interamente a proprio carico;
6) è chiaro che la comune intenzione dei contraenti, al momento della stipula fosse un'altra; e precisamente che la restituzione dell'importo di euro 1.500,00, in caso di mancata stipula dell'appalto, è subordinata ad “una non possibilità oggettiva, assoluta”, di fruire dei benefici fiscali e non semplicemente ad una maggiore difficoltà o allo svolgimento di alcuni e semplici adempimenti prodromici;
7) l'interpretazione fornita nella sentenza va contro anche a quanto testualmente previsto, sempre dall'art. 3, secondo cui: “nel caso in cui il committente, nonostante il buon esito dello studio di fattibilità eseguito, decida di non effettuare alcun intervento non sottoscrivendo il conseguente contratto di appalto, suddetto importo verrà trattenuto sotto forma di penale per inadempimento contrattuale”.
A parere di questa Decidente, le doglianze dell'appellante non colgono nel segno.
Innanzitutto, giova rammentare che, in virtù delle norme codicistiche espressamente richiamate dalla stessa società appellante, in tema di interpretazione del contratto, vigono i seguenti principi ermeneutici: 1) in primo luogo, “nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.” (art. 1362 c.c.); 2) “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” (art. 1363 c.c.); 3) “Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.” (art. 1366 c.c.); 4) “Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.” (art. 1370 c.c.); 5) “Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.” (art. 1371 c.c.).
Nel caso che ci occupa, la clausola in questione afferma che la somma di euro 1.500,00 sarebbe stata restituita al committente, tra l'altro, nell'ipotesi in cui, all'esito dello studio di fattibilità,
“l'intervento non venga eseguito in quanto il committente non aveva la possibilità di fruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente”.
Non viene, innanzitutto, precisato, sotto il profilo letterale, se le parti abbiano inteso fare riferimento ad una ad una impossibilità assoluta o relativa, ciò nondimeno può ragionevolmente affermarsi che le stesse abbiano fatto riferimento ad una impossibilità di fruire dei benefici fiscali rebus sic stantibus, non potendosi ritenere che il committente abbia assunto obblighiulteriori a quelli
5 specificamente assunti con la sottoscrizione del contratto o necessariamente connessi e impliciti nell'adempimento di quelli dedotti in contratto.
Ciò appare, del resto, conforme anche al canone interpretativo della buona fede, di cui al sopra menzionato art. 1366 c.c..
È utile rammentare che, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, “In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art.
1375 cod. civ.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte.” (Cass. Sez. 3,
07/06/2006, n. 13345) “In tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cass. Sez. 2, 04/04/2024,
n. 8940).
Orbene, nel caso di specie, osserva chi giudica che, al di là della chiarezza e inequivocità del testo letterale del contratto, non può tacersi che, anche interpretando la clausola in questione alla luce del canone ermeneutico della buona fede contrattuale, non possa farsi ragionevolmente discendere dall'obbligo di comportarsi secondo lealtà e correttezza incombente sui contraenti la sussistenza, in capo all'appellato, dell'obbligazione ulteriore di procedere alla sanatoria delle difformità urbanistiche – implicante attività burocratiche e costi di varia possibile entità – la cui presenza è ostativa della fruizione delle agevolazioni fiscali.
La superiore interpretazione, invero, appare confortata, oltre che dal tenore letterale complessivo della clausola in questione e del contratto in generale e da una interpretazione dello stesso
6 secondo buona fede, anche dal disposto normativo di cui all'art. 1370 c.c., in ossequio al quale il contratto – che nel caso in esame è contenuto in un modulo predisposto dall'appaltatrice – deve essere interpretato, nel dubbio, a favore dell'altro contraente.
Del pari infondato è il secondo motivo di appello.
Precisamente, si duole che il Giudice di Pace, nella sentenza appellata, a Parte_1 pag. 5, abbia ritenuto che “L'essersi rifiutato di procedere alla pratica edilizia per sanare i vizi non rappresenta una mera liberalità, ma, per quanto noto rientra tra le facoltà dell'odierno attore;
parte convenuta che ha svolto l'eccezione in senso proprio non ha provato l'entità dell'intervento per ottenere la sanatoria e pertanto il medesimo avrebbe anche potuto essere molto gravoso” e, quindi, abbia erroneamente applicato l'art. 2697 c.c. che testualmente recita: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
L'appellante ha sostenuto che – dopo non aver stipulato il contratto di appalto per libera CP_2 scelta – ha agito in giudizio per ottenere la restituzione dell'importo di euro 1.500,00 e che, pertanto, alla luce del disposto di cui all'art. 2697 c.c., egli avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovverosia i presupposti legittimanti il proprio diritto alla restituzione;
in particolare – ai sensi dell'art. 3 del contratto – “la non possibilità di fruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente”.
L'appellante ha, quindi, censurato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che fosse onere di provare l'entità dell'intervento per ottenere la Parte_1 sanatoria, gravando invece sull'attore in primo grado l'onere di provare che le difformità riscontrate non erano sanabili o i costi dell'eventuale sanatoria e che dunque sussisteva l'allegata impossibilità di usufruire dei benefici fiscali (prova che, invece, a detta dell'appellante, non è stata offerta).
Il ha evidenziato, a sostegno della propria tesi, che, in ogni caso, sanare un Parte_1 abuso edilizio non è una mera facoltà bensì un obbligo di legge sanzionato anche penalmente, pertanto la decisione di non procedere a detta sanatoria è stata solo ed unicamente frutto dell'arbitrio del , che non ha nemmeno permesso a di curare CP_1 Parte_1
l'istruzione delle pratiche presso il Comune di Milano e, conseguentemente, di procedere con l'intervento.
L'appellante ha poi contestato che le difformità fossero ben note a prima della Parte_1 sottoscrizione del contratto di affidamento lavori, come allegato dall'appellato nel giudizio di primo grado, e ha ribadito che le stesse sono emerse solo nel mese di marzo 2021, nel corso delle valutazioni tecniche oggetto del contratto di affidamento lavori;
lo stesso testo contrattuale, del
7 resto, prevede chiaramente che la valutazione tecnico-economica della fruibilità delle agevolazioni segue la stipula del contratto.
Ciò posto, premesso che dalle stesse allegazioni e difese delle parti emerge quale circostanza incontestata che dallo studio di fattibilità sono emerse delle difformità urbanistiche ostative all'accesso ai benefici fiscali e, quindi, la necessità di procedere a una sanatoria delle stesse, ritiene chi giudica che, anche alla luce del riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombesse sull'odierna appellante – a fronte delle superiori emergenze processuali – dimostrare l'assoluta irrilevanza ed esiguità delle difformità, ovverosia fornire la prova di un fatto idoneo a impedire l'operatività, nel caso di specie, dell'ipotesi contemplata all'art. 3 del contratto inter partes.
Pertanto, in mancanza di più puntuali allegazioni e deduzioni probatorie da parte
[...]
deve ritenersi sussistente – alla luce della clausola di cui all'art. 3 del Parte_1 contratto – il diritto dell'appellato ad ottenere la restituzione della somma corrisposta dallo stesso.
Dal rigetto dei superiori motivi di appello consegue altresì il rigetto del terzo motivo di appello, con il quale si contesta e si impugna la sentenza in punto di spese del giudizio, con riferimento ad entrambi i gradi dello stesso, laddove, a pag. 5 afferma che “Le spese legali del giudizio vengono compensate tra le parti attesa la novità della disciplina posta a fondamento del contratto esaminato e le incertezze interpretative che la medesima continuamente novellata, ha creato agli interpreti” chiedendo che la Corte d'Appello ponga a carico dell'Appellata le spese di entrambi i gradi di Giudizio.
La sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7381/2022, in questa sede appellata, deve pertanto essere integralmente confermata, sulla scorta della suesposta motivazione.
Nulla sulle spese del secondo grado di giudizio, stante la contumacia dell'appellato.
Si dà atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 7381/2022 Parte_1 pubblicata in data 21.11.2022 dal Giudice di Pace di Milano;
- conferma la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7381/2022 pubblicata in data 21.11.2022;
- nulla sulle spese;
8 - dà atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
Così deciso in Milano, 27.6.2025
La Giudice
Paola Condorelli
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