Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 4927 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. ROMANO LUIGI) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
- (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1 Controparte_2
Resistente
◊
All'udienza del 16/05/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
In accoglimento dell'opposizione proposta da parte ricorrente dichiara che possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento dei benefici assistenziali connessi al 46% di invalidità civile e allo status portatore di disabilità lieve (comma
1°, art. 3 Legge 104/92), dal giorno di presentazione della domanda amministrativa .
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
per compenso professionale, oltre spese generali I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.,
disponendone la distrazione in favore procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso depositato il -- parte ricorrente in contraddittorio con l proponeva,
ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire del “100% ovvero la minore percentuale del
75%, del 74%, del 67%, del 51%, del 46% ovvero del 34%, con riduzione della capacità
lavorativa; inoltre per le menomazioni e patologie riscontrabili documentalmente
l'istante ha diritto al riconoscimento ex L 104 dell'art 3 comma 3” . Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare di detta previdenza.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
19/04/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento del benefico sanitario connesso alle chieste prestazioni .
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo che precede.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che parte ricorrente
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro possegga il requisito sanitario della “riduzione permanente della capacità lavorativa
dal 34% al 73%, percentuale 60% (sessanta per cento) dal giorno di presentazione
della domanda amministrativa (data decorrenza 23/2/2021)” Revisione No e renderlo
inoltre portatore di handicap (comma 1°, art. 3 Legge 104/92), dal giorno di
presentazione della domanda amministrativa (data decorrenza 23/2/2021) Revisione
No.”
Le suddette conclusioni, differenti da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto maggiormente convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati.
Conseguentemente la opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, l va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali in favore di parte ricorrente, che in ragione dell'esito complessivo del giudizio si compensano per la metà e si liquidano e distraggono come da dispositivo.
CP_ Vanno definitivamente poste a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già
liquidate e poste provvisoriamente carico di quest'ultimo.
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◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 16.05.2025.
IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
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