Articolo 19 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752
Articolo 18Articolo 20
Versione
5 gennaio 1986
Art. 19.
Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1986