Articolo 96 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 95Articolo 97
Versione
14 maggio 1978
Art. 96.

Lo stanziamento di cui all' articolo 1 della legge 15 giugno 1959, n. 451 , occorrente a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissato, per l'anno finanziario 1978, in lire 1.000 milioni.
Lo stanziamento di cui all' articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968 , occorrente per provvedere, nei casi di calamita' pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissato, per l'anno finanziario 1978, in lire 200 milioni.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978