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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/10/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 938/2025 c.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
FA EN Presidente
NN AR Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938/2025 c.c. promossa da:
, (C.F. ), residente a [...] C.F._1
A. Solari n. 41,rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 33
APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(C.F. ), residente a [...], Controparte_1 C.F._2
in Via A. Solari n. 41, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Gragnani ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano, Viale Monte Nero n. 51
APPELLATO-
APPELLANTE INCIDENTALE nonché minore di età (n. 3.7.2009) con il Curatore speciale Avv. Controparte_2
MASSIMO CORTI
LITISCONSORTE NECESSARIO
1 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano che ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato avente ad oggetto
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10800/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 27 novembre-14 dicembre 2024 in procedimento di separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante- appellata incidentale -
NEL MERITO
a parziale riforma della sentenza n. 10800/2024 (R.G. 37243/2022) del Tribunale di Milano:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - tenuto conto della sentenza non definitiva n°
7201/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
1. disporre che il padre, con decorrenza dalla data della domanda di primo grado, contribuisca al mantenimento delle figlie (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e Per_1 CP_2
(minorenne), corrispondendo alla madre prevalentemente collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile nella misura non inferiore a complessivi € 3.000,00 (€ 1.500,00 per ciascuna figlia), da versarsi tramite bonifico bancario a valuta fissa e rivalutabile annualmente x indici Istat costo della vita;
2. porre a carico del padre l'obbligo, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, di continuare a farsi diretto e integrale carico, come sempre avvenuto, dei costi abitativi e di manutenzione ordinaria e straordinaria della ex casa coniugale, intestata alla IM El Bag s.n.c.;
3. in subordine ai punti 1) e 2), nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di cui al punto 2) che precede, o in ipotesi di rifiuto del IGnor di provvedere nel senso abituale e CP_1
sopra richiesto
3bis ) porre a carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda di primo grado, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e Per_1
(minorenne), corrispondendo alla madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di CP_2
ogni mese, l'assegno mensile nella misura non inferiore a complessivi € 4.000,00 (€ 2.000,00 euro per ciascuna figlia), da versarsi tramite bonifico bancario a valuta fissa e rivalutabile annualmente ex indici
Istat costo della vita;
2
4. porre a carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda di primo grado, il 100% delle spese straordinarie a favore di e , nel rispetto delle Linee Guida del Tribunale di Milano, Per_1 CP_2
da intendersi qui di seguito integralmente trascritte;
5. porre a carico del IGnor con decorrenza dalla data della domanda di primo grado e CP_1
attesa la grave inadempienza paterna nel periodo antecedente l'assunzione dei provvedimenti presidenziali, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, corrispondendole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile - tenuto conto dell'incidenza fiscale - non inferiore a € 2.500,00 tramite bonifico bancario a valuta fissa e rivalutabile annualmente ex indici
Istat costo della vita;
IN VIA ISTRUTTORIA
6. rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da parte appellata, per i motivi di cui alle memorie istruttorie di primo grado della IGnora ex art. 183 c. 6, nn. 2 e 3 c.p.c.; Parte_1
7. dichiarare inammissibili i capitoli di prova, per interpello e per testi articolati, senza numerazione,
a pag. 9 (due capitoli) e quelli dal n. 1 al n. 4 tutti nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c. di primo grado di parte appellata per i motivi di cui alle memorie di primo grado ex art. 183 c. 6, n. 2 e n. 3
c.p.c. di parte appellante;
8. ammettere la IGnora a prova contraria sui capitoli di prova avversari, ove ammessi, Parte_1
con i testi di seguito indicati;
9. ammettere i capitoli di prova, per interpello e per testi, articolati dalla IGnora nelle Parte_1
memorie di primo grado ex art. 183, c.
6. nn. 2 e 3 c.p.c., dal n. 1 al n. 51 con i testi di seguito indicati
e qui di seguito riportati:
1) vero che subito dopo la celebrazione del matrimonio e sino al gennaio 2003, vale a dire al momento in cui i coniugi hanno preso la decisione di avere un figlio, il IGnor ha iniziato a CP_1
negare qualsiasi forma di intimità alla moglie;
(ST Dott.ssa e interpello IG. Tes_1 CP_1
ST Dott.ssa ) Tes_1
2) vero che in occasione dei rifiuti del marito di cui al capitolo 1 che precede, la IGnora più Parte_1
volte ha chiesto al IGnor le ragioni di tale allontanamento;
vero che il IGnor CP_1 CP_1
ha negato ogni spiegazione, rimanendo in silenzio o fornendo risposte del seguente tenore: “perché non interrompi i rapporti con tua madre che è una presenza ingombrante e invadente nella nostra relazione”;
(Interpello IG. CP_1
3 3) vero che il IGnor ha ripreso la vita intima con la moglie solo al momento della concorde CP_1
decisione di concepire un figlio;
vero che i rapporti sessuali tra i coniugi avvenivano, su espressa richiesta del marito, secondo un preciso calendario ai soli fini del concepimento;
vero che quanto precede si è verificato anche in occasione dei concepimenti di e , avendo il IGnor Per_1 CP_2
negato altri momenti di intimità alla moglie;
(ST Dott.ssa e interpello IG. CP_1 Tes_1
CP_1
4) vero che nel maggio 2003, allorquando la IGnora era incinta di , ha per la Parte_1 Per_2
prima volta scoperto che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con la IGnora Pt_2 vero che, in particolare, la IGnora ha visto il marito baciare la IGnora nell'auto Parte_1 Pt_2
di quest'ultima; (ST Dott.ssa e interpello IG. Tes_1 CP_1
5) vero che il giorno successivo alla circostanza descritta al capitolo 4 che precede, la IGnora
ha incontrato la IGnora (ST Dott.ssa e interpello IG. Parte_1 Pt_2 Tes_1 CP_1
6) vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo 5 che precede la IGnora ha confermato Pt_2
alla IGnora di intrattenere una relazione con il IGnor da prima del 22 dicembre Parte_1 CP_1
2001; vero che in particolare la IGnora ha informato la IGnora che il IGnor Pt_2 Parte_1
le aveva omesso di essere sposato e in procinto di diventare padre;
(Interpello IG. CP_1 CP_1
7) vero che la IGnora ha comunicato immediatamente al marito la circostanza di cui al Parte_1
capitolo 6 che precede;
vero che il IGnor ha negato il proprio tradimento;
(ST Dott.ssa CP_1
e interpello IG. Tes_1 CP_1
8) vero che la IGnora e la IGnora successivamente alla circostanza di cui al Parte_1 Pt_2
capitolo 7 che precede, hanno incontrato insieme il IGnor (Interpello IG. CP_1 CP_1
9) vero che , dopo l'incontro di cui al capitolo 8 che precede, il IGnor confermando CP_1
l'esistenza della relazione extraconiugale con la IGnora ha chiesto alla moglie di perdonarlo e Pt_2
di rimanere con lui;
(Interpello IG. CP_1
10) vero che il IGnor ha indicato alla moglie che la causa del proprio comportamento CP_1
sarebbe stata da cercare “nei maltrattamenti subiti dal proprio padre”; (ST Dott.ssa e Tes_1
interpello IG. CP_1
11) vero che in ragione di quanto precede, la IGnora ha dichiarato al marito: “va bene, ti Parte_1
perdono e ti aiuterò ma a una condizione: che tu ti rivolga a un professionista”; (ST Dott.ssa Tes_1
e interpello IG.
[...] CP_1
4 12) vero che il IGnor nel giugno 2003 ha iniziato un percorso di sostegno psicologico come CP_1
da richiesta della moglie;
vero che il percorso di sostegno di cui al capitolo 11 che precede è stato interrotto dal IGnor dopo 6 mesi;
(Interpello IG. CP_1 CP_1
13) vero che dal 1° settembre 2000 all'aprile 2010, la IGnora ha lavorato come Parte_1
impiegata per la SAS Institute di Milano con la qualifica di receptionist;
(Interpello IG. CP_1
14) vero che al termine del congedo per maternità goduto dopo la nascita della ZO , CP_2
vale a dire nel mese di aprile 2010, la IGnora avrebbe dovuto riprendere a lavorare presso la Parte_1
SAS Institute di Milano;
vero che il IGnor le ha chiesto di dimettersi, dicendole che CP_1
avrebbe dovuto “occuparsi esclusivamente della famiglia”; (Interpello IG. CP_1
15) vero che il IGnor in costanza di convivenza matrimoniale, era solito decidere come la CP_1
moglie dovesse vestirsi, quanto dovesse mangiare o bere, quale dovesse essere la sua forma fisica;
(ST
Dott.ssa e interpello IG. Tes_1 CP_1
16) vero che il IGnor in costanza di matrimonio, ha deciso come arredare la casa CP_1
familiare di Via Solari n. 41 e quella di Via Voghera n. 25, negando alla moglie qualunque collaborazione da parte sua;
(Interpello IG. CP_1
17) vero che il IGnor in costanza di matrimonio, ha detto alla moglie che doveva tenere CP_1
un elenco scritto, quotidianamente aggiornato, con il contenuto dei cassetti del freezer;
(ST Dott.ssa
e interpello IG. Tes_1 CP_1
18) vero che il IGnor in costanza di matrimonio, era solito stabilire come la moglie CP_1
doveva cucinare le pietanze servite a lui e ai figli;
(ST Dott.ssa e interpello IG. Tes_1
CP_1
19) vero che il IGnor durante la convivenza matrimoniale, ha detto alla moglie che CP_1
doveva tenere un quaderno dove annotare i cibi consumati di giorno in giorno e i piatti preferiti dei membri della famiglia;
(ST Dott.ssa e interpello IG. Tes_1 CP_1
20) vero che il IGnor durante la convivenza matrimoniale, al momento del suo rientro a CP_1
casa la sera, era solito verificare lo stato di ordine e pulizia della casa familiare;
vero che allorquando il IGnor in occasione della circostanza che precede, trovava qualcosa a suo dire fuori posto CP_1
era solito urlare contro la moglie;
(ST Dott.ssa e interpello IG. Tes_1 CP_1
5 21) vero che il IGnor durante la convivenza matrimoniale, quando faceva rientro a casa CP_1
la sera, prima di togliersi la giacca, era solito controllare il contenuto delle pentole presenti sui fornelli;
(ST Dott.ssa e interpello IG. Tes_1 CP_1
22) vero che il IGnor durante la convivenza matrimoniale, quando faceva rientro a casa CP_1
la sera, verificava le date di scadenza dei cibi presenti nel frigorifero;
vero che se il IGnor CP_1
in occasione della circostanza che precede, trovava nel frigorifero cibi scaduti era solito urlare contro la moglie;
(ST Dott.ssa e interpello IG. Tes_1 CP_1
23) vero che il IGnor era solito apostrofare la moglie con epiteti quali “stupida”, CP_1
“incapace”, “ingrata”, “genia”; vero che il IGnor spesso diceva alla moglie frasi del CP_1
seguente tenore “Io sono Dio e quello che dico io è la Bibbia”; (ST Dott.ssa e interpello Tes_1
IG. CP_1
24) vero che allorquando nell'ottobre 2019 la IGnora ha chiesto al marito di poter Parte_1
frequentare un corso di discipline analogiche di “comportamento non verbale”, il IGnor ha CP_1
negato il proprio consenso e ha risposto con una frase del seguente tenore “al massimo puoi fare un corso di cucina per migliorare le tue abilità culinarie”; (Interpello IG. CP_1
25) vero che , in costanza di matrimonio, il IGnor era solito stabilire, per ogni figlio, le CP_1
quantità di cibo che questi poteva o meno mangiare (ST IG.ra e interpello IG. Testimone_2
; CP_1
26) vero che , in costanza di convivenza matrimoniale, il IGnor aveva deciso che CP_1 Per_1
dovesse mangiare meno dei fratelli e;
(Interpello IG. Per_2 CP_2 CP_1
27) vero che il IGnor durante gli incontri con la IGnora nel periodo tra CP_1 Testimone_3
aprile 2022 e ottobre 2022, era solito dire alla IGnora che le pietanze preparate dalla IGnora Tes_3
“non vanno bene perché compra la carne all' ”; (ST IG.ra Parte_1 Pt_1 CP_3 Tes_3
e interpello IG.
[...] CP_1
28) vero che il IGnor durante la convivenza matrimoniale, autorizzava la IGnora CP_1
ad acquistare solo acqua venduta in bottiglie di vetro;
(Interpello IG. Parte_1 CP_1
29) vero che , durante l'unione matrimoniale e in particolare nell'agosto 2019, allorquando la
IGnora usciva con le amiche. il marito era solito chiamarla diverse volte, chiedendole dove e Parte_1
con chi si trovasse;
(ST IG.ra ) Testimone_4
6 30) vero che , nel corso dell'intera unione matrimoniale, la IGnora ha scoperto che il Parte_1
IGnor ha intrattenuto 4 relazioni extraconiugali con altrettante donne;
(Testi IG.ra CP_1
IG.ra IG.ra IG.ra ) Testimone_3 Testimone_5 Tes_6 Testimone_7
31) vero che in particolare il IGnor in costanza di convivenza matrimoniale, ha CP_1
intrattenuto una relazione extraconiugale con la IGnora vero che il Testimone_8
IGnor conosceva la IGnora da 40 anni;
(ST IG.ra CP_1 Tes_3 Testimone_3
32) vero che la IGnora ha comunicato alla IGnora di avere intrattenuto, con Tes_3 Parte_1
alcune interruzioni, una relazione con il IGnor dal 22 dicembre 2001 sino a ottobre 2022; CP_1
(ST IG.ra Testimone_3
33) vero che il IGnor subito dopo il matrimonio con la IGnora , ha detto alla CP_1 Parte_1
IGnora una frase del seguente tenore “non ho amato l'ho sposata perché secondo me ha Tes_3 Pt_1
dei buoni geni per fare figli”; (ST IG.ra e interpello IG. Testimone_3 CP_1
34) vero che il IGnor durante la frequentazione con la IGnora nel CP_1 Testimone_3
periodo tra aprile 2022 e ottobre 2022, ha dichiarato alla stessa che “i ragazzi devono mangiare quello che decido io”; (ST IG.ra e interpello IG. Testimone_3 CP_1
35) vero che il IGnor durante il matrimonio con la IGnora , era solito CP_1 Parte_1
incontrarsi con la IGnora presso l'ufficio del IGnor o presso l'abitazione del Tes_3 CP_1
resistente di Via Solari n. 41 a Milano;
(ST IG.ra e interpello IG. Testimone_3 CP_1
36) vero che , nel corso della relazione extraconiugale con la IGnora il IGnor Tes_3 CP_1
nelle conversazioni con lei, si riferiva alla moglie apostrofandola “la genia” o “la scema”; (ST IG.ra
e interpello IG. Testimone_3 CP_1
37) vero che ho reso e confermo le dichiarazioni di cui al doc. 25 che mi viene rammostrato;
(ST
[...]
Tes_9
38) vero che il IGnor in costanza di matrimonio, ha definito la moglie con le seguenti CP_1
espressioni “non è una brava mamma …" "non è capace di cucinare …” “non è in grado di tenere la casa pulita e in ordine”; (Testi IG.ra IG.ra IG.ra Testimone_3 Testimone_5 Tes_6
IG.ra ) Testimone_7
39) vero che il IGnor in costanza di convivenza matrimoniale, ha intrattenuto una CP_1
relazione extraconiugale con la IGnora (ST IG.ra e interpello Testimone_5 Testimone_5
IG. CP_1
7 40) vero che il IGnor in costanza di convivenza matrimoniale, ha intrattenuto una CP_1
relazione extraconiugale con la IGnora (ST IG.ra e interpello IG. Tes_6 Tes_6
CP_1
41) vero che il IGnor in costanza di convivenza matrimoniale, ha intrattenuto una CP_1
relazione extraconiugale con la IGnora;
(ST IG.ra e Testimone_7 Testimone_7
interpello IG. CP_1
42) vero che le immagini di cui al doc. 53 di parte ricorrente che si rammostrano, riportano testualmente i messaggi e le immagini fotografiche scambiati via Whatsapp tra il IGnor
[...]
e la IGnora (ST IG.ra e interpello IG. CP_1 Testimone_3 Testimone_3 CP_1
43) vero che le immagini di cui al doc. 54 di parte ricorrente che si rammostrano, riportano testualmente i messaggi e le immagini fotografiche scambiati via Whatsapp tra il IGnor
[...]
e la IGnora (ST IG.ra e interpello IG. CP_1 Testimone_5 Testimone_5 CP_1
44) vero che le immagini di cui al doc. 55 di parte ricorrente che si rammostrano, riportano testualmente i messaggi e le immagini fotografiche scambiati via Whatsapp tra il IGnor
[...]
e la IGnora (ST IG.ra e interpello IG. CP_1 Tes_6 Tes_6 CP_1
45) vero che le immagini di cui al doc. 56 di parte ricorrente che si rammostrano, riportano testualmente i messaggi e le immagini fotografiche scambiati via Whatsapp tra il IGnor
[...]
e la IGnora;
((ST IG.ra e interpello IG. CP_1 Testimone_7 Testimone_7
) CP_1
46) vero che il IGnor subito dopo il rilascio da parte sua della ex casa familiare di Via CP_1
Voghera n. 25 avvenuto il 12 aprile 2022, ha detto ai figli una frase del seguente tenore “sono stato costretto a uscire di casa per evitare denunce da parte della mamma”, affermando altresì che “siccome vostra madre è inaffidabile, mi traferirò nell'appartamento della nonna al piano di sopra così potrò continuare a vigilare”; (Interpello IG. CP_1
47) vero che il IGnor successivamente al mese di aprile 2022, dopo che la moglie aveva CP_1
scoperto le sue relazioni extraconiugali, ha iniziato a riferirsi a lei, nel dialogo con i figli, con le seguenti espressioni “non è in grado di accudirvi e di preparavi pranzi e cene decenti” oppure “non è in grado di tenere la casa pulita e in ordine”, e “vostra madre è inaffidabile” “si addormenta presto e non vi mette a letto”; (Interpello IG. CP_1
8 48) vero che , in costanza di convivenza matrimoniale, la IGnora si è sempre occupata in Parte_1
via esclusiva di preparare i pasti al marito e ai figli, di andare a prendere i figli a scuola, portarli alle attività extrascolastiche e accompagnarli alle visite mediche (Testi: IG.ra IG.ra Testimone_2
e interpello IG. ; Testimone_4 CP_1
49) vero che , a seguito dell'interruzione della convivenza matrimoniale, avvenuta il 12 aprile 2022, il IGnor in tutte le occasioni in cui la sera si è recato presso la ex casa familiare per salutare CP_1
le figlie, ha negato il saluto alla moglie e ignorato la IGnora , uscita a sua volta da casa per Parte_1
salutare marito e figlio, e ciò anche alla presenza di e;
(Interpello IG. Per_1 CP_2 CP_1
50) vero che il IGnor nel periodo intercorso tra la sua uscita di casa, vale a dire il 12 CP_1
aprile 2022, e il 3 maggio 2023, data dell'emissione dell'ordinanza presidenziale, ha sempre gestito le sue frequentazioni con le figlie accordandosi direttamente con loro e mai con la moglie;
(Interpello IG.
CP_1
51) vero che dal 3 maggio 2023 ad oggi, il IGnor ha continuato a organizzare e gestire CP_1
modifiche e impedimenti all'esercizio del proprio diritto di visita avvisando solo ed esclusivamente le figlie
e , omettendo di informare anche la madre;
vero che quanto precede è, in particolare, Per_1 CP_2
accaduto con riferimento sia al fine settimana dell'1/3 dicembre 2023, sia al ponte di Sant'Ambrogio nei giorni 7, 8, 9, 10 dicembre 2023 (Interpello IG. . Si indicano a testi, a prova diretta e CP_1
contraria, i IGnori:
- IG.ra residente a [...]; Testimone_8
- IG.ra residente a [...]; Testimone_5
- IG.ra residente a [...]; Tes_6
- IG.ra , residente a [...]
- IG.ra , residente a [...]; Testimone_4
- IG.ra residente a [...]; Testimone_2
- Dott.ssa con studio in Milano. Tes_1
10. ordinare al IGnor ex art. 210 c.p.c., a eventuale integrazione della CP_1
disclosure, la produzione in giudizio:
- delle proprie dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni presentate in Italia e/o all'estero;
- degli estratti conto e deposito titoli di cui sia (o sia stato) intestatario, cointestatario (in particolare con
o che siano (o siano stati) a lui riferibili in qualunque modo, anche in qualità Parte_3
9 di amministratore unico della El Bag- IM s.r.l. e in qualità di socio amministratore della
[...]
presso qualsiasi Istituto di Credito o altro Intermediario Controparte_4
finanziario con sede in Italia e/o all'estero (in particolare in Svizzera e San Marino) e in particolare presso Credito Emiliano S.p.A., Banco BPM, Banca Valsabbina S.C.p.A. e Intesa San Paolo
S.p.A., dalla data del matrimonio a oggi;
- degli estratti conto delle carte di credito a lui intestate, cointestate o comunque in uso, anche in qualità di amministratore unico della El Bag-IM s.r.l. e in qualità di socio amministratore della
[...]
presso qualsiasi Istituto di Credito o altro Intermediario Controparte_4
finanziario con sede in Italia e/o all'estero (in particolare in Svizzera e San Marino) e in particolare presso Credito Emiliano S.p.A., Banco BPM, Banca Valsabbina S.C.p.A. e Intesa San Paolo
S.p.A., dalla data del matrimonio a oggi;
- di ogni altro documento bancario, fiscale e societario relativo alla propria situazione economica, patrimoniale e reddituale, comunque riferibile al IGnor e alle utilità da lui, a qualsiasi titolo, CP_1
percepite da El Bag IM s.r.l. e da Controparte_4
Nel caso di opposizione del IGnor CP_1
11. disporre immediate indagini fiscali e tributarie sulle complessive e concrete disponibilità economiche
e patrimoniali del IGnor nonché sul suo tenore di vita, anche valendosi della Polizia CP_1
Tributaria e tramite accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Archivio dei Rapporti Finanziari anche a i sensi dell'art. 11-bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% forfettario su diritti e onorari come per legge.
Con ogni più ampia riserva di merito e istruttoria
Per parte appellata – appellante incidentale
Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- rigettare l'impugnazione effettuata dalla OR perché infondata in fatto e in diritto Parte_1
per le ragioni meglio esposte in atti;
10 - in via incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Milano n.
10800 del 2024, pubblicata il 14 dicembre 2024, pronunciata a definizione del procedimento R.G. n.
37243/2022, così giudicare:
1. porre a carico del signor il pagamento in favore della OR di un assegno CP_1 Parte_1
perequativo per il mantenimento della figlia presso la medesima di 500,00 euro mensili, CP_2
da pagarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita;
2. porre a carico del signor il pagamento direttamente in favore della figlia di un CP_1 Per_1
assegno per il suo mantenimento di 500,00 euro mensili, da pagarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita;
3. respingere la domanda di assegno per il proprio mantenimento formulata dalla OR
, perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in atti, avendo ella Parte_1
adeguati redditi propri con cui provvedere al proprio mantenimento, e conseguentemente, ove occorrer possa, revocare l'assegno di mantenimento disposto con la sentenza di primo grado, ordinandone la restituzione.
Con vittoria delle spese del giudizio (onorari e rimborso forfettario delle spese di studio, come da DM
55/2014 e s.m.i.), oltre agli oneri previdenziali (CPA) e fiscali (IVA) di legge.
Per il Curatore speciale Avv. Corti
Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del gravame proposto:
1) In via principale, ferma l'entità dell'assegno al contributo al mantenimento della minore (€
1.300,00 mensili), disporre che il sig. (anche per il tramite delle società El Controparte_1
Bag-IM srl e delle quali detiene il 98% delle Controparte_4
quote) si faccia carico integralmente delle spese condominiali ordinarie e straordinarie e di tutte le utenze connesse alla detenzione e all'uso della casa coniugale assegnata alla OR
[...]
, sita in Milano, Via Solari, 41; Parte_1
2) Disporre che, ferma restando la distribuzione percentuale stabilita in primo grado (80% il padre e 20% la madre), le parti nella determinazione dei rispettivi oneri, si riferiscano alle Linee
Guida come da ultimo approvate dalla Corte di Appello di Milano, d'intesa con il Presidente
11 del Tribunale di Milano, e della sezione Famiglia, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Milano e dall' Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, nel giugno 2025.
In via subordinata rispetto alla domanda sub 1), nel caso in cui la Corte nulla disponesse a proposito dell'onere da porre a carico del sig. in riferimento alla detenzione e all'uso Controparte_1
della casa coniugale, assegnata al genitore collocatario, disporre che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , l'importo mensile di € 1.750,00 da versarsi in via CP_2
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat annuale, come determinata dalla sentenza di primo grado.
Con liquidazione delle spese di Curatela.
FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado
e contraevano matrimonio in data 22.12.2001 Parte_1 Controparte_1
e dalla loro unione nascevano rispettivamente in data 1.12.2003, 19.12.2006 e 3.07.2009 i figli (maggiorenne, oggi 21 anni, non economicamente autosufficiente e Persona_3
attualmente convivente con il padre), (maggiorenne, oggi 18 anni, non Per_1
economicamente autosufficiente e attualmente convivente con la madre) e CP_2
(minorenne, oggi 15 anni e attualmente convivente con la madre). adiva il Tribunale di Milano chiedendo di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi, con addebito della responsabilità della separazione al marito, di disporre l'affidamento delle figlie minori ritenuto più adeguato e tutelante per le stesse, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa coniugale a quest'ultima (immobile di proprietà della società immobiliare IM El Bag
s.n.c. di cui il marito detiene quote ed è socio al 98%), ponendo a carico del sig.
l'obbligo di continuare a provvedere al pagamento diretto e integrale dei costi CP_1
abitativi e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione, e chiedendo una regolamentazione della frequentazione padre-figlie. La richiedente chiedeva, altresì, di porre in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile non inferiore a € 4.500,00 (€ 1.500,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 100% delle spese straordinarie,
12 nonché di contribuire al mantenimento della stessa mediante versamento di un assegno mensile non inferiore a € 2.500,00. In subordine, in caso di mancato accoglimento della richiesta di tenere a carico del padre tutti i costi abitativi, la ricorrente chiedeva di porre a carico del IGnor l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori e CP_1
del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente versando alla madre collocataria l'importo mensile non inferiore a € 6.000,00 (€ 2.000,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie;
Si costituiva in giudizio aderendo alle domande di separazione Controparte_1
personale dei coniugi, di affido delle figlie minori nel modo ritenuto più adeguato e tutelante per le stesse e di collocamento prevalente delle minori presso la madre con assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, ma chiedendo l'addebito della separazione alla moglie nonché domandando la previsione di un calendario di frequentazioni padre-figlie così come delineato nella memoria difensiva, la determinazione del proprio contributo al mantenimento delle due figlie minori nella misura di € 500,00 mensili per ciascuna figlia, il mantenimento diretto per il figlio Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie per i tre figli, e il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla IGnora . Parte_1
Con ordinanza del 3.05.2023, il Presidente f.f. disponeva l'affido condiviso delle minori e il collocamento prevalente delle stesse presso la madre – alla quale veniva assegnata la casa familiare – prevedeva un calendario di visite padre-figlie, poneva a carico del padre il mantenimento diretto del figlio nonché il versamento alla Per_2
madre a titolo di mantenimento delle figlie e di un contributo mensile di € Per_1 CP_2
4.000,00 (€ 2.000,00 per figlia) oltre al 100% delle spese straordinarie, e poneva a carico del padre a titolo di assegno di mantenimento per la moglie la somma mensile di €
2.000,00, il tutto con decorrenza dalla mensilità di maggio 2023. Infine, il Giudice nominava in favore di e un curatore speciale nella persona dell'Avv. Per_1 CP_2
IM Corti.
Con la sentenza parziale n. 7201/2023 emessa il 20.09.2023 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo con concessione dei termini istruttori ex art.183 co.6 c.p.c.
13 All'esito dell'udienza del 14.03.2024, il Tribunale pronunciava ordinanza con la quale respingeva le istanze istruttorie delle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.07.2024.
Con la sentenza n. 10800/2024 emessa il 27.11.2024 e pubblicata il 14.12.2024 il
Tribunale di Milano così provvedeva:
- dichiarava l'addebito della separazione al marito;
- confermava l'affido condiviso di e con collocamento prevalente Per_1 Per_4
delle stesse, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nella casa familiare di Milano, via Voghera n. 25;
- confermava l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
- disponeva il seguente calendario di frequentazione padre-figlie: “a we alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
durante la settima, con accordi diretti padre-figlie; nei periodi di vacanze natalizie, pasquali ed ulteriori festività e c.d. ponti, con ripartizione paritaria dei periodi ed applicazione del criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive, per quattro settimane, di cui almeno due consecutive in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
il tutto salvo i migliori accordi che saranno raggiunti dai genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nel rispetto della volontà e delle esigenza delle minori”.
- poneva a carico del padre l'obbligo di provvedere in via integrale e diretta al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne e di Per_2
contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla madre un contributo complessivo di € 2.600,00 (€ 1.300,00 per figlia) e l'80% delle spese straordinarie, mentre il restante 20% veniva posto a carico della madre;
- poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge la somma di € 1.200,00 con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza;
Per_ 1 Sul punto si precisa che è divenuta maggiorenne il 19.12.2024, la sentenza resta efficace in punto di affidamento e regolamentazione dei rapporti padre-figlie soltanto per CP_2 14 - condannava il resistente a rifondere alla ricorrente i due terzi delle spese di lite oltre al 15% per rimborso spese forfettarie iva e cpa, con compensazione tra le parti del restante terzo;
- poneva a carico solidale delle parti, per la quota del 50%, le spese del Curatore
Speciale delle minori, oltre ad accessori di legge.
L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato.
- Il Tribunale ha fondato la decisione sull'addebito della separazione al marito in ragione della violazione del dovere di fedeltà coniugale, ritenuta provata attraverso messaggi e testimonianze che hanno confermato diverse relazioni extraconiugali del marito e protratte nel tempo. Il Giudice ha osservato che la scoperta di tali relazioni da parte della moglie ha avuto un impatto decisivo sulla rottura del vincolo coniugale, determinando la volontà di separarsi. Le ulteriori condotte denunciate dalla ricorrente, quali comportamenti aggressivi e denigratori, non sono state ritenute sufficientemente provate, né idonee a fondare l'addebito autonomamente.
- In merito alla responsabilità genitoriale, il Tribunale ha confermato l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocamento prevalente presso Per_1 CP_2
la madre, in considerazione della continuità del rapporto tra padre e figlie nonostante la conflittualità tra i genitori, e dell'assenza elementi pregiudizievoli per le minori tali da giustificare una deroga al principio della bigenitorialità. Il
Giudice ha poi ritenuto che l'ascolto delle minori fosse superfluo in considerazione delle richieste convergenti delle parti in punto affidamento e collocamento prevalente delle figlie e delle evidenze processuali.
- L'assegnazione della casa familiare alla madre è stata disposta in coerenza con il collocamento prevalente delle figlie minori, come previsto dall'art. 337-sexies c.c.,
e in conformità alle richieste di entrambe le parti.
- Per quanto riguarda il contributo al mantenimento delle figlie, il Tribunale ha valutato le condizioni patrimoniali e reddituali di entrambi i coniugi. Ha rilevato una significativa capacità economica del marito, socio e amministratore di due società con rilevante giro d'affari, e titolare di consistenti disponibilità finanziarie
15 (con un reddito netto mensile per il periodo di imposta 2023 pari a € 8.081,00 a fronte del reddito percepito dalla ricorrente per lo stesso anno di circa € 1.500,00 mensili). Nonostante la riduzione del reddito dichiarato nel 2023, dichiarata dal resistente, dovuta alla mancata distribuzione degli utili, il Tribunale ha ritenuto che tale scelta non fosse sufficientemente giustificata né documentata. Ha, quindi, quantificato il contributo paterno in € 2.600 mensili (€ 1.300 per ciascuna figlia), oltre all'80% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
- Relativamente all'assegno di mantenimento per la moglie, il Tribunale ha riconosciuto il diritto della ricorrente a ricevere un contributo mensile di € 1.200, tenuto conto della sua limitata capacità reddituale, della ridotta professionalità acquisita durante la convivenza matrimoniale e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
- Infine, sulle spese di lite, il Tribunale ha condannato il marito a rifondere alla moglie due terzi delle spese processuali, in ragione della sua soccombenza sulle domande di addebito e sui contributi economici. Le spese del Curatore Speciale delle minori, nominato per tutelare gli interessi delle figlie in un contesto di forte conflittualità tra i genitori, sono state poste a carico solidale delle parti.
Il giudizio di secondo grado
Avverso la citata sentenza ha proposto appello in data 28.03.2025
[...]
deducendo l'erroneità e contraddittorietà della motivazione e la violazione di Parte_1
legge in punto di determinazione del contributo paterno per il mantenimento ordinario e straordinario delle figlie nonché dell'assegno di mantenimento in favore della moglie. Più in dettaglio:
Con il primo motivo, l'appellante ha contestato la quantificazione dell'assegno mensile di € 2.600,00 (€ 1.300,00 per ciascuna figlia) e l'attribuzione all'ex marito dell'80% delle spese straordinarie, ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente valutato la situazione economica del padre e fondato la propria decisione su un presupposto fattuale errato. Secondo l'appellante, in specie, il Giudice ha valutato la
16 circostanza -al fine di determinare l'importo del contributo- che la madre non sostiene alcun onere abitativo poiché le spese sarebbero coperte dalla società di proprietà del marito “IM El Bag s.n.c.”; tuttavia da maggio 2023 l'appellante si è vista costretta a sostenere tali spese avendo la società proprietaria riconducibile al marito intimatole il pagamento di oltre € 16.000,00. Inoltre, l'appellante ha sottolineato che il Tribunale, nonostante abbia riconosciuto l'elevata capacità economica del marito, la sua disponibilità di risorse, la titolarità di patrimoni immobiliari e finanziari, e la sua posizione dominante nelle due società di famiglia, ha comunque ridotto l'assegno rispetto a quanto stabilito in sede presidenziale (€ 4.000,00 mensili). L'appellante ha evidenziato, infine, la contraddittorietà della motivazione, che pur riconoscendo la sproporzione economica tra le parti (la madre non dispone di un reddito adeguato né ha risparmi da parte) e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio grazie alle risorse del marito, ha determinato un contributo inferiore e non proporzionato alle reali esigenze delle figlie (aumentate in ragione dell'età) e alla capacità contributiva del padre, non considerando, peraltro, che il sig. contribuisce al mantenimento diretto CP_1
delle figlie in maniera ridotta e che i compiti domestici e di cura delle figlie sono tutti in capo alla madre.
Alla luce di quanto sopra, l'appellante ha chiesto in via principale un contributo paterno per il mantenimento delle figlie pari a un importo non inferiore a € 3.000,00 (€ 1.500,00 per ciascuna), con obbligo del padre di farsi carico in modo diretto e integrale dei costi abitativi e di manutenzione ordinaria e straordinaria della ex casa coniugale;
in via subordinata, qualora non venga accolta la richiesta di porre a carico del padre gli oneri abitativi, ha chiesto che venga disposto un assegno mensile non inferiore a complessivi €
4.000,00 (€ 2.000,00 per ciascuna figlia), come già previsto dall'ordinanza presidenziale.
Infine, ha chiesto che il padre sostenga il 100% delle spese extra assegno, come già stabilito in sede presidenziale.
Con il secondo motivo, l'appellante ha impugnato la quantificazione dell'assegno di mantenimento per sé, ridotto dal Tribunale a € 1.200,00 mensili, rispetto ai € 2.000,00 stabiliti in sede presidenziale. Anche in questo caso, ha eccepito una motivazione contraddittoria e una valutazione errata dei presupposti normativi. In tesi difensiva, il
17 Tribunale ha riconosciuto che la OR ha rinunciato alla carriera per dedicarsi Parte_1
alla famiglia, che non ha una professionalità attualmente spendibile, che non dispone di risparmi e che non ha fonti di reddito autonome (i suoi redditi da lavoro sono derivanti dal contratto part-time con la società del marito “El Bag IM s.r.l.”), eppure ha ridotto l'assegno, basandosi sull'erronea convinzione che la stessa non debba sostenere costi abitativi. L'appellante ha invocato l'art. 156 c.c. e la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui il coniuge ha diritto a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, senza dover intaccare il proprio patrimonio. Pertanto, ha chiesto che venga disposto un assegno mensile non inferiore a € 2.500,00 per la moglie.
Con memoria depositata il 17.07.2025 si è costituito in giudizio
[...]
il quale, in via preliminare, ha rappresentato, di aver proposto giudizio di CP_1
divorzio tra le parti innanzi al Tribunale di Milano (prima udienza 28.10.2025); nel merito, ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello e ha proposto appello incidentale in ordine:
a) alla quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da rideterminare in €
500,00 per ciascuna;
b) alla revoca dell'assegno di mantenimento del coniuge.
Quanto al primo motivo di gravame, la difesa di parte appellata ha rilevato quanto segue:
- Sulla presunta erroneità della valutazione degli oneri abitativi: non sussiste alcuna contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata, poiché la casa familiare assegnata alla madre è effettivamente priva di oneri abitativi in senso stretto, essendo il canone di locazione a carico della società El Bag-IM s.r.l., mentre le spese condominiali e le utenze, come in ogni separazione, sono legittimamente poste a carico dell'assegnataria.
- Sulla capacità economica delle parti: le distribuzioni straordinarie di utili da parte del sig. avvenute nel 2021 e nel 2022, che hanno determinato un picco CP_1
reddituale, sono state finalizzate esclusivamente al finanziamento di un'operazione immobiliare interna alla famiglia, e non rappresentano redditi ordinari. Il reddito netto, a partire del 2023, in ragione del calo del fatturato della società e della scelta
18 prudenziale di non distribuire utili, si è ridotto a € 7.473,83. La madre dispone di un reddito proprio da lavoro pari a circa 1.600 euro netti mensili.
- Sull'ammontare dell'assegno di mantenimento: la quantificazione dell'assegno in €
2.600,00 disposto dal Tribunale è eccessiva, sia in senso assoluto, sia in relazione alle spese effettivamente sostenute dalla madre per le figlie. Secondo la prospettazione difensiva la madre non utilizzerebbe le somme ricevute a titolo di mantenimento per le figlie, le quali si rivolgerebbero direttamente al padre per l'acquisto di beni essenziali, come abbigliamento e calzature, e non sosterrebbe neppure spese per vacanze o attività extrascolastiche delle figlie. Inoltre,
l'appellato ha affermato che la maggior parte delle spese rilevanti per le figlie rientra tra quelle straordinarie, già poste a suo carico per l'80%. In tale contesto le richieste della moglie di aumento del contributo, risultano infondate a fronte del reddito percepito dalla stessa e della circostanza che anche ella debba contribuire proporzionalmente alle spese delle figlie, e tenuto altresì conto dell'assegnazione della casa coniugale alla madre.
Alla luce di quanto sopra, la difesa ha chiesto in via incidentale che CP_1
l'assegno venga ridotto a € 500,00 mensili per ciascuna figlia, con pagamento diretto alla figlia maggiorenne e che venga confermata la ripartizione delle spese straordinarie Per_1
nella misura dell'80% a suo carico e del 20% a carico della madre.
Quanto al secondo motivo di gravame, l'appellato ha contestato sia la determinazione dell'assegno disposta dal Tribunale, sia la richiesta di aumento dell'assegno formulata dall'appellante, in quanto prive di giustificazione in fatto e in diritto. La difesa ha evidenziato che la OR percepisce un reddito CP_1 Parte_1
netto mensile di circa 1.600 euro per quattordici mensilità, proveniente dalla società del marito, presso la quale è formalmente assunta pur senza svolgere una reale attività lavorativa. Tale reddito, secondo l'appellato, è pienamente sufficiente a garantirle un tenore di vita adeguato. Inoltre, ha sottolineato che la moglie ha scelto autonomamente di dimettersi dal precedente impiego presso una società terza, senza consultare il marito,
e ha poi chiesto di essere assunta nella sua azienda. Tale decisione, assunta in modo unilaterale, dimostrerebbe che ella non ha sacrificato opportunità lavorative per la
19 famiglia, né ha rinunciato a prospettive professionali per esigenze coniugali. L'appellato ha richiamato anche il fatto che la OR beneficia dell'assegnazione della casa Parte_1
familiare e possiede una casa al mare, donatale dal marito, che le consente di sostenere le vacanze senza costi aggiuntivi. Tali elementi, unitamente al reddito percepito, renderebbero del tutto ingiustificata la corresponsione di un assegno di mantenimento.
Alla luce delle suddette considerazioni, il signor ha proposto appello CP_1
incidentale chiedendo:
a) la revoca dell'assegno disposto in primo grado;
b) il rigetto della domanda formulata dalla OR , ritenendo che ella Parte_1
disponga di mezzi economici propri sufficienti per provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Infine, parte appellata ha rilevato l'infondatezza e l'inammissibilità delle istanze istruttorie della OR , in quanto ritenute pretestuose e inutilmente Parte_1
defatiganti, avendo il signor già prodotto le dichiarazioni dei redditi degli CP_1
ultimi cinque anni, la documentazione bancaria, i bilanci e gli atti societari, nonché la documentazione relativa agli immobili e ai beni mobili. Ha poi rilevato che i capitoli di prova reiterati si riferiscono alla questione dell'addebito, che non è stata impugnata né dalla OR né dal signor risultando pertanto inammissibili. Parte_1 CP_1
In data 17.07.2025 si è costituito in giudizio il Curatore della minore , CP_2
nella persona dell'avv. IM Corti, rilevando che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere più precisa rispetto alla sussistenza o meno, in capo al sig. del CP_1
preciso obbligo di farsi carico, in proprio o per il tramite delle sue società, degli oneri connessi alla detenzione e all'uso della ex casa coniugale. Sul punto, il curatore ha riconosciuto che la sentenza impugnata ha fondato la quantificazione dell'assegno di mantenimento delle figlie sul presupposto dell'assenza di costi abitativi in capo alla madre, ciononostante, l'appellante ha prodotto documentazione attestante richieste di pagamento da parte delle società del padre per spese condominiali e utenze (per il complessivo importo di € 16.235,05). D'altra parte, secondo il curatore, il fatto che la OR abbia chiesto l'aumento dell'assegno a € 4.000,00 qualora fosse Parte_1
costretta a farsi carico degli oneri abitativi connessi alla detenzione dell'immobile, lascia
20 intendere che anche durante il periodo in cui ella aveva percepito tale somma in forza dei provvedimenti provvisori, gli oneri connessi alla detenzione dell'immobile, avrebbero dovuto essere posti a suo carico. A parere del curatore tali circostanze generano incertezza circa l'effettiva ripartizione degli oneri abitativi;
pertanto, ha chiesto che la
Corte d'Appello colmi tale lacuna disponendo espressamente che il padre si faccia carico integrale dei costi connessi alla detenzione e all'uso della casa coniugale, con conferma dell'assegno mensile per oppure, in via subordinata, che l'assegno mensile venga CP_2
aumentato a € 1.750,00 mensili in misura tale da consentire alla madre di sostenere direttamente tali oneri. Inoltre, ha chiesto che la ripartizione delle spese straordinarie resti invariata (80% per il padre e 20% per la madre).
Con memoria di replica ex art. 473bis.32 c.p.c. depositata l'1.09.2025, il curatore speciale di è intervenuto per contrastare l'appello incidentale proposto CP_2
dal signor che ha chiesto una significativa riduzione del contributo al Controparte_1
mantenimento della figlia minore da € 1.300,00 a € 500,00, sostenendo una diminuzione dei propri redditi. Sul punto, l'avv. Corti ha precisato che il sig. quale socio CP_1
unico e amministratore delle società da cui derivano i suoi redditi, ha piena facoltà di determinare la propria remunerazione. Infatti, nel 2023 ha aumentato il proprio compenso da € 52.994 a € 94.968, compensando la mancata distribuzione di utili.
Inoltre, il curatore ha evidenziato che, nonostante la presunta riduzione reddituale, il conto risparmio del sig. non solo è rimasto stabile, ma è stato incrementato di CP_1
circa € 50.000 nel 2024, il che dimostra l'assenza di reali difficoltà economiche tali da giustificare la richiesta di riduzione dell'assegno. Per tali ragioni, ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale formulato dal sig. CP_1
Con note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate in data 17.09.2025 il sig. ha ribadito le conclusioni rassegnate con l'atto di costituzione e appello CP_1
incidentale, sostenendo come le richieste economiche dell'appellante e del curatore speciale siano infondate e contra legem. In particolare, ha precisato che il giudice può unicamente disporre un assegno periodico per il mantenimento dei figli e non anche specifici addebiti di spesa a carico di un genitore;
che le linee guida della Corte d'Appello di Milano chiariscono che l'assegno periodico comprende le spese ordinarie, incluse
21 quelle abitative;
che il Tribunale ha correttamente considerato che la casa familiare è assegnata senza costi abitativi, poiché il canone di locazione è pagato dalla società El
Bag-IM srl alla società proprietaria dell'immobile “IM El Bag Snc”. Sul punto, la difesa ha contestato la richiesta del Curatore di porre a carico del signor le CP_1
spese condominiali e le utenze anche per il tramite delle sue società, trattandosi di soggetti che non sono parte di questo giudizio. Infine, ha respinto le osservazioni del curatore circa i redditi del signor ritenute errate e basate su una visione CP_1
semplificata dell'attività imprenditoriale, chiarendo che la distribuzione degli utili societari è stata contenuta per ragioni di prudenza gestionale.
Con note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate in data 18.09.2025, il Curatore speciale ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con l'atto di costituzione.
Con note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate in data 19.09.2025,
[...]
ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità delle domande avversarie di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia mediante assegno mensile di € 500,00 e di revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie (punti 2 e 3 delle conclusioni della comparsa di costituzione avversaria) nonché dei documenti dal n. 1 al n. 5 e dal n. 9 al n. 16 allegati da controparte, in quanto trattasi di domande e documenti nuovi. In via subordinata, ha evidenziato che la documentazione prodotta da controparte smentisce le affermazioni circa una presunta difficoltà economica del IGnor attestando CP_1
invece una situazione patrimoniale solida e prospera. Parte reclamante ha poi contestato integralmente la comparsa di costituzione avversaria evidenziando l'aggressività del linguaggio utilizzato, la strumentalizzazione del procedimento penale concluso, la genericità e superficialità della narrazione dei fatti, nonché l'accanimento processuale dell'appellato, che avrebbe agito con intenti emulativi e ritorsivi. Ha inoltre sottolineato l'assenza di prove documentali a sostegno delle affermazioni avversarie e la contraddittorietà tra quanto dichiarato e quanto risulta dagli atti, con particolare riferimento alla reale situazione economico-patrimoniale del IGnor CP_1
Con parere pervenuto il 19.09.2025 il P.G. ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato.
22 All'udienza in data 23.09.2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi degli artt.127bis ss. c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della Corte di appello
L'appello principale è parzialmente fondato mentre l'appello incidentale non può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
In via preliminare, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal Tribunale.
Le istanze istruttorie, così come formulate dall'appellante, non presentano, comunque, i requisiti necessari per la loro ammissibilità: le prove orali richieste in prime cure e reiterate in sede di conclusioni definitive si confermano irrilevanti ai fini della decisione, anche tenuto conto del passaggio in giudicato del capo della sentenza afferente la pronuncia sull'addebito, non impugnato.
Nel merito, il primo motivo di appello principale è parzialmente fondato.
Va precisato che la famiglia risulta anagraficamente residente in [...], in una abitazione di proprietà esclusiva del signor (cfr. doc. n. 10 CP_1 CP_1
primo grado), ma la casa familiare è sita in Milano, via Voghera n. 25, in un immobile di proprietà di una società facente capo a esso la CP_1 Controparte_4
(C.F. e P. IVA: ), di cui la moglie è socia al 2%.
[...] P.IVA_1
Risulta dalla documentazione versata in atti il resistente è amministratore unico e socio al 98% della El Bag-IM s.r.l., che si occupa della produzione e commercio di apparecchiature ed accessori per l'elettronica e l'elettrotecnica, oltre che socio (sempre al
98%, l'appellante al 2%) ed amministratore della IM El Bag s.n.c. che ha per Parte_1
oggetto l'acquisto, la vendita, locazione, gestione e ristrutturazione di immobili e che, tra l'altro, è proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare.
23 Ciò posto, Corte rileva che, in prime cure, nel determinare il contributo al mantenimento dei figli da parte del padre, si è ritenuta l'assenza di oneri abitativi2 in Controparte_1
capo alla madre , odierna appellante principale, che ivi vive con le figlie. Parte_1
Tuttavia, l'appellante principale ha prodotto documentazione, non contestata, attestante richieste di pagamento da parte delle società predette per spese condominiali e utenze
(per il complessivo importo di € 16.235,05).
Orbene, è evidente come gli oneri abitativi afferenti la casa coniugale, la cui gestione concreta va riferita al nella sua qualità di socio amministratore della IM El CP_1
Bag s.n.c., gravino in maniera significativa sulla . Ne consegue che tali oneri -in Parte_1
ragione della confusione fra il patrimonio del e quello della società che CP_1
gestisce l'immobile già casa coniugale- non possono che essere posti a carico di esso
In altri termini, la statuizione in prime cure poggiava sull'assenza di oneri CP_1
abitativi a carico della odierna appellante principale: un presupposto in fatto che non trova riscontro nella documentazione in atti. Pertanto, appare congruo non incidere sulla determinazione dell'assegno e disporre che gli oneri abitativi in questione gravino sull'appellato.
Il secondo motivo di appello principale e l'appello incidentale3 possono essere esaminati congiuntamente in quanto intimamente connessi: afferiscono, invero, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore di e dei figli. Parte_1 Va premesso che la Corte che la Suprema Corte, con pronuncia da cui non ha ragione di discostarsi, ha statuito che “l'accertamento delle condizioni economiche dei coniugi nei giudizi di separazione e di divorzio non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici: essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze…”. Si tratta di un filone consolidato in quanto “la Cassazione a Sezioni Unite
18287 del 2018 motivava in ordine al contributo del coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge che «la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni.». (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1897). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, -da cui questa Corte non ha parimenti motivo di discostarsi- in tema di determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori ha statuito che la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei minori e del tenore di vita da essi goduto durante la convivenza dei genitori, sicché, la Corte territoriale nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve tenere conto anche dei redditi della madre convivente e delle esigenze attuali dei figli (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023).
Quanto alla prova del tenore di vita, si rimarca che “il precedente tenore di vita coniugale può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità” (Cassazione civile sez. I, 15 gennaio 2018, n.770).
Nella fattispecie le situazioni patrimoniali delle parti possono essere così ricostruite.
Dichiarazione dei redditi Parte_1
E' dipendente presso la società di lavoro del marito con un contratto part-time e titolare delle quote del 2% della El Bag-IM s.r.l. e della Controparte_4
[...]
25 È proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Lido degli Estensi, acquistatole dal marito nel 2005, destinato a casa di vacanza. Dalle dichiarazioni prodotte, risultano i seguenti redditi:
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
PF 2024- 10.716,00
€
€
redditi
€ 43.728,00 660,00 € € 350,00
€ 32.002,00 2.666,83 2023
PF 2023-
€
€
€ redditi
€ 24.899,00
€ 341,00 € 199,00
3.541,00 20.818,00 1.734,83 2022
PF 2022-
€ redditi
€ 11.142,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 928,50 11.142,00 2021
PF 2021-
€
€
redditi
€ 16.126,00 € 603,00 € 202,00 € 0,00 15.321,00 1.276,75 2020
Dichiarazione redditi Controparte_1
È amministratore e unico e socio al 98% sia della El Bag-IM s.r.l. sia della IM El Bag
s.n.c. Il suo reddito complessivo è costituito da tre componenti: compenso per l'attività prestata in qualità di A.U. della El Bag-IM s.r.l., reddito da partecipazione in società di persone e redditi da capitale.
Anno Addizional Reddito Imposta Addizional Netto d'impost e Netto mensile imponibile Netta e Regionale a Comunale
PF 2024-
€
€
€
redditi 62.184,00 2.726,00 € € 1.305,00 163.186,00 96.971,00 8.080,92 2023
€
26 PF 2023-
€
€
€
€ redditi 138.272,0
€ 5.770,00 € 2.713,00 192.369,0 16.030,7
339.124,00 2022 0 0 5
PF 2022-
€
€
€
€ redditi 1.080.280,0 456.495,0
€ 18.692,00 € 8.642,00 596.451,0 49.704,2
2021 0 0 0 5
PF 2021-
€
€
€
€ redditi
€ 3.527,00 € 1.670,00 120.975,0 10.081,2
208.695,00 82.523,00 2020 0 5
PF 2020-
€
€
€
€
redditi 108.176,0
€ 4.587,00 € 2.157,00 154.701,0 12.891,7 269.621,00 2019 0 0 5
Il signor proprietario dei seguenti immobili (cfr. doc. n. 69): CP_1
In Milano, via Solari n. 41:
- un appartamento di 7 vani, categoria A/2, rendita euro 1.229,17 euro;
si tratta della casa in cui abita con il figlio;
- una cantina di 6 mq, categoria C/2, rendita 5,56 euro;
- due box di 13 mq, categoria C/6, rendita, 148,38 euro cad..
In Milano, via Voghera n. 25:
- unità immobiliare di 38 mq di categoria C/2; l'immobile è posto nel complesso immobiliare in cui si trova la casa familiare assegnata alla OR ed è Parte_1
dalla stessa utilizzato.
Orbene, la valutazione comparata dei redditi restituisce un quadro di capacità reddituali e patrimoniali riferibili al assai più cospicue di quelle della . CP_1 Parte_1
Non può, inoltre, non tenersi conto delle esigenze di vita delle figlie ormai adolescenti o giovani adulte. Di talché, sia il contributo complessivo di € 2.600,00 (€ 1.300,00 per figlia) e l'80% delle spese straordinarie posto a carico del sia l'importo di euro CP_1
1.200,00 mensili determinato in prime cure a titolo di assegno di mantenimento in favore della , appaiono congruamente determinati e vanno confermati. Parte_1
Va così respinto l'appello incidentale. 27 Le spese di lite devono essere compensate per la quota di 1/2 considerato il solo parziale accoglimento dell'appello principale di la restante quota di ½ Parte_1
deve, invece, essere posta a carico dell'appellato principale , Controparte_1
considerata la sua soccombenza anche con riguardo allo spiegato appello incidentale.
Il Collegio, infine, ritiene che le parti debbano essere condannate in solido (nella misura del 50% nei rapporti interni) a rifondere la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale della minore per l'attività svolta nel Controparte_2
presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
10800/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 27 novembre-13 dicembre 2024, comunicata il 14 dicembre 2024, a definizione del procedimento di separazione n.
37243/2022 R.G, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale di e, per l'effetto, Parte_1
in parziale riforma della sentenza n. 10800/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data
27 novembre-13 dicembre 2024 pone a carico dell'appellato principale CP_1
gli oneri abitativi ivi comprese le spese condominiali ordinarie e straordinarie
[...]
afferenti la ex casa coniugale sita in Milano, via Voghera n. 25, di proprietà di IM El
Bag s.n.c.;
2) rigetta l'appello incidentale di ; Controparte_1
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) dichiara compensate nella misura di 1/2 le spese di lite fra e Parte_1
e condanna alla rifusione del restante 1/2 a favore Controparte_1 Controparte_1
di liquidato in euro 2.905,00 per il primo grado, oltre spese generali e Parte_1
accessori di legge ed euro 3.473,00 per il grado di appello, oltre spese generali e accessori di legge;
28 5) pone a carico solidale di e , nella misura del 50% Parte_1 Controparte_1
ciascuno quanto ai rapporti interni,la somma che sarà liquidata con separato decreto al
Curatore speciale della minore per l'attività svolta nel presente Controparte_2
procedimento.
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 23 settembre 2025
Il Consigliere est.
NN AR
Il Presidente
FA EN
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Testualmente, pag. 28 sentenza appellata: “Valutato tutto quanto sopra esposto - documentata riduzione del reddito del resistente in conseguenza dell'omessa distribuzione degli utili nell'ultimo anno di imposta 2023, con le precisazioni sopra riportate in punto distribuzione straordinaria di utili per l'anno 2021 e 2022 e con le osservazioni sulle carenze probatorie evidenziate in punto omessa distribuzione di utili nel 2023, reddito del ricorrente relativo ai periodi di imposta 2019 e 2020, condizione reddituale della resistente, condizione patrimoniale delle parti, competenze professionali delle medesime con tutte le conseguenti valutazioni sulla loro capacità reddituale, assenza di oneri abitativi in capo alla ricorrente che vive con le figlie in un immobile di proprietà della El Bag s.n.c., esigenze di vita personale e sociale delle figlie rapportate all'età delle medesime ed al tenore di vita pacificamente goduto in costanza di convivenza matrimoniale, mantenimento ordinario e straordinario del figlio integralmente a carico del padre - il Tribunale Per_2 quantifica il contributo paterno al mantenimento delle figlie in ivi Euro 2600,00 (Euro 1300,00 per figlia), oltre al 80% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 riportate in dispositivo”. 3 A prescindere dal profilo di ammissibilità di nuove domande in fase di appello, spiegate dall'appellante incidentale. 24
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
FA EN Presidente
NN AR Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938/2025 c.c. promossa da:
, (C.F. ), residente a [...] C.F._1
A. Solari n. 41,rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 33
APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(C.F. ), residente a [...], Controparte_1 C.F._2
in Via A. Solari n. 41, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Gragnani ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano, Viale Monte Nero n. 51
APPELLATO-
APPELLANTE INCIDENTALE nonché minore di età (n. 3.7.2009) con il Curatore speciale Avv. Controparte_2
MASSIMO CORTI
LITISCONSORTE NECESSARIO
1 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano che ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato avente ad oggetto
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10800/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 27 novembre-14 dicembre 2024 in procedimento di separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante- appellata incidentale -
NEL MERITO
a parziale riforma della sentenza n. 10800/2024 (R.G. 37243/2022) del Tribunale di Milano:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - tenuto conto della sentenza non definitiva n°
7201/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
1. disporre che il padre, con decorrenza dalla data della domanda di primo grado, contribuisca al mantenimento delle figlie (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e Per_1 CP_2
(minorenne), corrispondendo alla madre prevalentemente collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile nella misura non inferiore a complessivi € 3.000,00 (€ 1.500,00 per ciascuna figlia), da versarsi tramite bonifico bancario a valuta fissa e rivalutabile annualmente x indici Istat costo della vita;
2. porre a carico del padre l'obbligo, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, di continuare a farsi diretto e integrale carico, come sempre avvenuto, dei costi abitativi e di manutenzione ordinaria e straordinaria della ex casa coniugale, intestata alla IM El Bag s.n.c.;
3. in subordine ai punti 1) e 2), nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di cui al punto 2) che precede, o in ipotesi di rifiuto del IGnor di provvedere nel senso abituale e CP_1
sopra richiesto
3bis ) porre a carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda di primo grado, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e Per_1
(minorenne), corrispondendo alla madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di CP_2
ogni mese, l'assegno mensile nella misura non inferiore a complessivi € 4.000,00 (€ 2.000,00 euro per ciascuna figlia), da versarsi tramite bonifico bancario a valuta fissa e rivalutabile annualmente ex indici
Istat costo della vita;
2
4. porre a carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda di primo grado, il 100% delle spese straordinarie a favore di e , nel rispetto delle Linee Guida del Tribunale di Milano, Per_1 CP_2
da intendersi qui di seguito integralmente trascritte;
5. porre a carico del IGnor con decorrenza dalla data della domanda di primo grado e CP_1
attesa la grave inadempienza paterna nel periodo antecedente l'assunzione dei provvedimenti presidenziali, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, corrispondendole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile - tenuto conto dell'incidenza fiscale - non inferiore a € 2.500,00 tramite bonifico bancario a valuta fissa e rivalutabile annualmente ex indici
Istat costo della vita;
IN VIA ISTRUTTORIA
6. rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da parte appellata, per i motivi di cui alle memorie istruttorie di primo grado della IGnora ex art. 183 c. 6, nn. 2 e 3 c.p.c.; Parte_1
7. dichiarare inammissibili i capitoli di prova, per interpello e per testi articolati, senza numerazione,
a pag. 9 (due capitoli) e quelli dal n. 1 al n. 4 tutti nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c. di primo grado di parte appellata per i motivi di cui alle memorie di primo grado ex art. 183 c. 6, n. 2 e n. 3
c.p.c. di parte appellante;
8. ammettere la IGnora a prova contraria sui capitoli di prova avversari, ove ammessi, Parte_1
con i testi di seguito indicati;
9. ammettere i capitoli di prova, per interpello e per testi, articolati dalla IGnora nelle Parte_1
memorie di primo grado ex art. 183, c.
6. nn. 2 e 3 c.p.c., dal n. 1 al n. 51 con i testi di seguito indicati
e qui di seguito riportati:
1) vero che subito dopo la celebrazione del matrimonio e sino al gennaio 2003, vale a dire al momento in cui i coniugi hanno preso la decisione di avere un figlio, il IGnor ha iniziato a CP_1
negare qualsiasi forma di intimità alla moglie;
(ST Dott.ssa e interpello IG. Tes_1 CP_1
ST Dott.ssa ) Tes_1
2) vero che in occasione dei rifiuti del marito di cui al capitolo 1 che precede, la IGnora più Parte_1
volte ha chiesto al IGnor le ragioni di tale allontanamento;
vero che il IGnor CP_1 CP_1
ha negato ogni spiegazione, rimanendo in silenzio o fornendo risposte del seguente tenore: “perché non interrompi i rapporti con tua madre che è una presenza ingombrante e invadente nella nostra relazione”;
(Interpello IG. CP_1
3 3) vero che il IGnor ha ripreso la vita intima con la moglie solo al momento della concorde CP_1
decisione di concepire un figlio;
vero che i rapporti sessuali tra i coniugi avvenivano, su espressa richiesta del marito, secondo un preciso calendario ai soli fini del concepimento;
vero che quanto precede si è verificato anche in occasione dei concepimenti di e , avendo il IGnor Per_1 CP_2
negato altri momenti di intimità alla moglie;
(ST Dott.ssa e interpello IG. CP_1 Tes_1
CP_1
4) vero che nel maggio 2003, allorquando la IGnora era incinta di , ha per la Parte_1 Per_2
prima volta scoperto che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con la IGnora Pt_2 vero che, in particolare, la IGnora ha visto il marito baciare la IGnora nell'auto Parte_1 Pt_2
di quest'ultima; (ST Dott.ssa e interpello IG. Tes_1 CP_1
5) vero che il giorno successivo alla circostanza descritta al capitolo 4 che precede, la IGnora
ha incontrato la IGnora (ST Dott.ssa e interpello IG. Parte_1 Pt_2 Tes_1 CP_1
6) vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo 5 che precede la IGnora ha confermato Pt_2
alla IGnora di intrattenere una relazione con il IGnor da prima del 22 dicembre Parte_1 CP_1
2001; vero che in particolare la IGnora ha informato la IGnora che il IGnor Pt_2 Parte_1
le aveva omesso di essere sposato e in procinto di diventare padre;
(Interpello IG. CP_1 CP_1
7) vero che la IGnora ha comunicato immediatamente al marito la circostanza di cui al Parte_1
capitolo 6 che precede;
vero che il IGnor ha negato il proprio tradimento;
(ST Dott.ssa CP_1
e interpello IG. Tes_1 CP_1
8) vero che la IGnora e la IGnora successivamente alla circostanza di cui al Parte_1 Pt_2
capitolo 7 che precede, hanno incontrato insieme il IGnor (Interpello IG. CP_1 CP_1
9) vero che , dopo l'incontro di cui al capitolo 8 che precede, il IGnor confermando CP_1
l'esistenza della relazione extraconiugale con la IGnora ha chiesto alla moglie di perdonarlo e Pt_2
di rimanere con lui;
(Interpello IG. CP_1
10) vero che il IGnor ha indicato alla moglie che la causa del proprio comportamento CP_1
sarebbe stata da cercare “nei maltrattamenti subiti dal proprio padre”; (ST Dott.ssa e Tes_1
interpello IG. CP_1
11) vero che in ragione di quanto precede, la IGnora ha dichiarato al marito: “va bene, ti Parte_1
perdono e ti aiuterò ma a una condizione: che tu ti rivolga a un professionista”; (ST Dott.ssa Tes_1
e interpello IG.
[...] CP_1
4 12) vero che il IGnor nel giugno 2003 ha iniziato un percorso di sostegno psicologico come CP_1
da richiesta della moglie;
vero che il percorso di sostegno di cui al capitolo 11 che precede è stato interrotto dal IGnor dopo 6 mesi;
(Interpello IG. CP_1 CP_1
13) vero che dal 1° settembre 2000 all'aprile 2010, la IGnora ha lavorato come Parte_1
impiegata per la SAS Institute di Milano con la qualifica di receptionist;
(Interpello IG. CP_1
14) vero che al termine del congedo per maternità goduto dopo la nascita della ZO , CP_2
vale a dire nel mese di aprile 2010, la IGnora avrebbe dovuto riprendere a lavorare presso la Parte_1
SAS Institute di Milano;
vero che il IGnor le ha chiesto di dimettersi, dicendole che CP_1
avrebbe dovuto “occuparsi esclusivamente della famiglia”; (Interpello IG. CP_1
15) vero che il IGnor in costanza di convivenza matrimoniale, era solito decidere come la CP_1
moglie dovesse vestirsi, quanto dovesse mangiare o bere, quale dovesse essere la sua forma fisica;
(ST
Dott.ssa e interpello IG. Tes_1 CP_1
16) vero che il IGnor in costanza di matrimonio, ha deciso come arredare la casa CP_1
familiare di Via Solari n. 41 e quella di Via Voghera n. 25, negando alla moglie qualunque collaborazione da parte sua;
(Interpello IG. CP_1
17) vero che il IGnor in costanza di matrimonio, ha detto alla moglie che doveva tenere CP_1
un elenco scritto, quotidianamente aggiornato, con il contenuto dei cassetti del freezer;
(ST Dott.ssa
e interpello IG. Tes_1 CP_1
18) vero che il IGnor in costanza di matrimonio, era solito stabilire come la moglie CP_1
doveva cucinare le pietanze servite a lui e ai figli;
(ST Dott.ssa e interpello IG. Tes_1
CP_1
19) vero che il IGnor durante la convivenza matrimoniale, ha detto alla moglie che CP_1
doveva tenere un quaderno dove annotare i cibi consumati di giorno in giorno e i piatti preferiti dei membri della famiglia;
(ST Dott.ssa e interpello IG. Tes_1 CP_1
20) vero che il IGnor durante la convivenza matrimoniale, al momento del suo rientro a CP_1
casa la sera, era solito verificare lo stato di ordine e pulizia della casa familiare;
vero che allorquando il IGnor in occasione della circostanza che precede, trovava qualcosa a suo dire fuori posto CP_1
era solito urlare contro la moglie;
(ST Dott.ssa e interpello IG. Tes_1 CP_1
5 21) vero che il IGnor durante la convivenza matrimoniale, quando faceva rientro a casa CP_1
la sera, prima di togliersi la giacca, era solito controllare il contenuto delle pentole presenti sui fornelli;
(ST Dott.ssa e interpello IG. Tes_1 CP_1
22) vero che il IGnor durante la convivenza matrimoniale, quando faceva rientro a casa CP_1
la sera, verificava le date di scadenza dei cibi presenti nel frigorifero;
vero che se il IGnor CP_1
in occasione della circostanza che precede, trovava nel frigorifero cibi scaduti era solito urlare contro la moglie;
(ST Dott.ssa e interpello IG. Tes_1 CP_1
23) vero che il IGnor era solito apostrofare la moglie con epiteti quali “stupida”, CP_1
“incapace”, “ingrata”, “genia”; vero che il IGnor spesso diceva alla moglie frasi del CP_1
seguente tenore “Io sono Dio e quello che dico io è la Bibbia”; (ST Dott.ssa e interpello Tes_1
IG. CP_1
24) vero che allorquando nell'ottobre 2019 la IGnora ha chiesto al marito di poter Parte_1
frequentare un corso di discipline analogiche di “comportamento non verbale”, il IGnor ha CP_1
negato il proprio consenso e ha risposto con una frase del seguente tenore “al massimo puoi fare un corso di cucina per migliorare le tue abilità culinarie”; (Interpello IG. CP_1
25) vero che , in costanza di matrimonio, il IGnor era solito stabilire, per ogni figlio, le CP_1
quantità di cibo che questi poteva o meno mangiare (ST IG.ra e interpello IG. Testimone_2
; CP_1
26) vero che , in costanza di convivenza matrimoniale, il IGnor aveva deciso che CP_1 Per_1
dovesse mangiare meno dei fratelli e;
(Interpello IG. Per_2 CP_2 CP_1
27) vero che il IGnor durante gli incontri con la IGnora nel periodo tra CP_1 Testimone_3
aprile 2022 e ottobre 2022, era solito dire alla IGnora che le pietanze preparate dalla IGnora Tes_3
“non vanno bene perché compra la carne all' ”; (ST IG.ra Parte_1 Pt_1 CP_3 Tes_3
e interpello IG.
[...] CP_1
28) vero che il IGnor durante la convivenza matrimoniale, autorizzava la IGnora CP_1
ad acquistare solo acqua venduta in bottiglie di vetro;
(Interpello IG. Parte_1 CP_1
29) vero che , durante l'unione matrimoniale e in particolare nell'agosto 2019, allorquando la
IGnora usciva con le amiche. il marito era solito chiamarla diverse volte, chiedendole dove e Parte_1
con chi si trovasse;
(ST IG.ra ) Testimone_4
6 30) vero che , nel corso dell'intera unione matrimoniale, la IGnora ha scoperto che il Parte_1
IGnor ha intrattenuto 4 relazioni extraconiugali con altrettante donne;
(Testi IG.ra CP_1
IG.ra IG.ra IG.ra ) Testimone_3 Testimone_5 Tes_6 Testimone_7
31) vero che in particolare il IGnor in costanza di convivenza matrimoniale, ha CP_1
intrattenuto una relazione extraconiugale con la IGnora vero che il Testimone_8
IGnor conosceva la IGnora da 40 anni;
(ST IG.ra CP_1 Tes_3 Testimone_3
32) vero che la IGnora ha comunicato alla IGnora di avere intrattenuto, con Tes_3 Parte_1
alcune interruzioni, una relazione con il IGnor dal 22 dicembre 2001 sino a ottobre 2022; CP_1
(ST IG.ra Testimone_3
33) vero che il IGnor subito dopo il matrimonio con la IGnora , ha detto alla CP_1 Parte_1
IGnora una frase del seguente tenore “non ho amato l'ho sposata perché secondo me ha Tes_3 Pt_1
dei buoni geni per fare figli”; (ST IG.ra e interpello IG. Testimone_3 CP_1
34) vero che il IGnor durante la frequentazione con la IGnora nel CP_1 Testimone_3
periodo tra aprile 2022 e ottobre 2022, ha dichiarato alla stessa che “i ragazzi devono mangiare quello che decido io”; (ST IG.ra e interpello IG. Testimone_3 CP_1
35) vero che il IGnor durante il matrimonio con la IGnora , era solito CP_1 Parte_1
incontrarsi con la IGnora presso l'ufficio del IGnor o presso l'abitazione del Tes_3 CP_1
resistente di Via Solari n. 41 a Milano;
(ST IG.ra e interpello IG. Testimone_3 CP_1
36) vero che , nel corso della relazione extraconiugale con la IGnora il IGnor Tes_3 CP_1
nelle conversazioni con lei, si riferiva alla moglie apostrofandola “la genia” o “la scema”; (ST IG.ra
e interpello IG. Testimone_3 CP_1
37) vero che ho reso e confermo le dichiarazioni di cui al doc. 25 che mi viene rammostrato;
(ST
[...]
Tes_9
38) vero che il IGnor in costanza di matrimonio, ha definito la moglie con le seguenti CP_1
espressioni “non è una brava mamma …" "non è capace di cucinare …” “non è in grado di tenere la casa pulita e in ordine”; (Testi IG.ra IG.ra IG.ra Testimone_3 Testimone_5 Tes_6
IG.ra ) Testimone_7
39) vero che il IGnor in costanza di convivenza matrimoniale, ha intrattenuto una CP_1
relazione extraconiugale con la IGnora (ST IG.ra e interpello Testimone_5 Testimone_5
IG. CP_1
7 40) vero che il IGnor in costanza di convivenza matrimoniale, ha intrattenuto una CP_1
relazione extraconiugale con la IGnora (ST IG.ra e interpello IG. Tes_6 Tes_6
CP_1
41) vero che il IGnor in costanza di convivenza matrimoniale, ha intrattenuto una CP_1
relazione extraconiugale con la IGnora;
(ST IG.ra e Testimone_7 Testimone_7
interpello IG. CP_1
42) vero che le immagini di cui al doc. 53 di parte ricorrente che si rammostrano, riportano testualmente i messaggi e le immagini fotografiche scambiati via Whatsapp tra il IGnor
[...]
e la IGnora (ST IG.ra e interpello IG. CP_1 Testimone_3 Testimone_3 CP_1
43) vero che le immagini di cui al doc. 54 di parte ricorrente che si rammostrano, riportano testualmente i messaggi e le immagini fotografiche scambiati via Whatsapp tra il IGnor
[...]
e la IGnora (ST IG.ra e interpello IG. CP_1 Testimone_5 Testimone_5 CP_1
44) vero che le immagini di cui al doc. 55 di parte ricorrente che si rammostrano, riportano testualmente i messaggi e le immagini fotografiche scambiati via Whatsapp tra il IGnor
[...]
e la IGnora (ST IG.ra e interpello IG. CP_1 Tes_6 Tes_6 CP_1
45) vero che le immagini di cui al doc. 56 di parte ricorrente che si rammostrano, riportano testualmente i messaggi e le immagini fotografiche scambiati via Whatsapp tra il IGnor
[...]
e la IGnora;
((ST IG.ra e interpello IG. CP_1 Testimone_7 Testimone_7
) CP_1
46) vero che il IGnor subito dopo il rilascio da parte sua della ex casa familiare di Via CP_1
Voghera n. 25 avvenuto il 12 aprile 2022, ha detto ai figli una frase del seguente tenore “sono stato costretto a uscire di casa per evitare denunce da parte della mamma”, affermando altresì che “siccome vostra madre è inaffidabile, mi traferirò nell'appartamento della nonna al piano di sopra così potrò continuare a vigilare”; (Interpello IG. CP_1
47) vero che il IGnor successivamente al mese di aprile 2022, dopo che la moglie aveva CP_1
scoperto le sue relazioni extraconiugali, ha iniziato a riferirsi a lei, nel dialogo con i figli, con le seguenti espressioni “non è in grado di accudirvi e di preparavi pranzi e cene decenti” oppure “non è in grado di tenere la casa pulita e in ordine”, e “vostra madre è inaffidabile” “si addormenta presto e non vi mette a letto”; (Interpello IG. CP_1
8 48) vero che , in costanza di convivenza matrimoniale, la IGnora si è sempre occupata in Parte_1
via esclusiva di preparare i pasti al marito e ai figli, di andare a prendere i figli a scuola, portarli alle attività extrascolastiche e accompagnarli alle visite mediche (Testi: IG.ra IG.ra Testimone_2
e interpello IG. ; Testimone_4 CP_1
49) vero che , a seguito dell'interruzione della convivenza matrimoniale, avvenuta il 12 aprile 2022, il IGnor in tutte le occasioni in cui la sera si è recato presso la ex casa familiare per salutare CP_1
le figlie, ha negato il saluto alla moglie e ignorato la IGnora , uscita a sua volta da casa per Parte_1
salutare marito e figlio, e ciò anche alla presenza di e;
(Interpello IG. Per_1 CP_2 CP_1
50) vero che il IGnor nel periodo intercorso tra la sua uscita di casa, vale a dire il 12 CP_1
aprile 2022, e il 3 maggio 2023, data dell'emissione dell'ordinanza presidenziale, ha sempre gestito le sue frequentazioni con le figlie accordandosi direttamente con loro e mai con la moglie;
(Interpello IG.
CP_1
51) vero che dal 3 maggio 2023 ad oggi, il IGnor ha continuato a organizzare e gestire CP_1
modifiche e impedimenti all'esercizio del proprio diritto di visita avvisando solo ed esclusivamente le figlie
e , omettendo di informare anche la madre;
vero che quanto precede è, in particolare, Per_1 CP_2
accaduto con riferimento sia al fine settimana dell'1/3 dicembre 2023, sia al ponte di Sant'Ambrogio nei giorni 7, 8, 9, 10 dicembre 2023 (Interpello IG. . Si indicano a testi, a prova diretta e CP_1
contraria, i IGnori:
- IG.ra residente a [...]; Testimone_8
- IG.ra residente a [...]; Testimone_5
- IG.ra residente a [...]; Tes_6
- IG.ra , residente a [...]
- IG.ra , residente a [...]; Testimone_4
- IG.ra residente a [...]; Testimone_2
- Dott.ssa con studio in Milano. Tes_1
10. ordinare al IGnor ex art. 210 c.p.c., a eventuale integrazione della CP_1
disclosure, la produzione in giudizio:
- delle proprie dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni presentate in Italia e/o all'estero;
- degli estratti conto e deposito titoli di cui sia (o sia stato) intestatario, cointestatario (in particolare con
o che siano (o siano stati) a lui riferibili in qualunque modo, anche in qualità Parte_3
9 di amministratore unico della El Bag- IM s.r.l. e in qualità di socio amministratore della
[...]
presso qualsiasi Istituto di Credito o altro Intermediario Controparte_4
finanziario con sede in Italia e/o all'estero (in particolare in Svizzera e San Marino) e in particolare presso Credito Emiliano S.p.A., Banco BPM, Banca Valsabbina S.C.p.A. e Intesa San Paolo
S.p.A., dalla data del matrimonio a oggi;
- degli estratti conto delle carte di credito a lui intestate, cointestate o comunque in uso, anche in qualità di amministratore unico della El Bag-IM s.r.l. e in qualità di socio amministratore della
[...]
presso qualsiasi Istituto di Credito o altro Intermediario Controparte_4
finanziario con sede in Italia e/o all'estero (in particolare in Svizzera e San Marino) e in particolare presso Credito Emiliano S.p.A., Banco BPM, Banca Valsabbina S.C.p.A. e Intesa San Paolo
S.p.A., dalla data del matrimonio a oggi;
- di ogni altro documento bancario, fiscale e societario relativo alla propria situazione economica, patrimoniale e reddituale, comunque riferibile al IGnor e alle utilità da lui, a qualsiasi titolo, CP_1
percepite da El Bag IM s.r.l. e da Controparte_4
Nel caso di opposizione del IGnor CP_1
11. disporre immediate indagini fiscali e tributarie sulle complessive e concrete disponibilità economiche
e patrimoniali del IGnor nonché sul suo tenore di vita, anche valendosi della Polizia CP_1
Tributaria e tramite accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Archivio dei Rapporti Finanziari anche a i sensi dell'art. 11-bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% forfettario su diritti e onorari come per legge.
Con ogni più ampia riserva di merito e istruttoria
Per parte appellata – appellante incidentale
Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- rigettare l'impugnazione effettuata dalla OR perché infondata in fatto e in diritto Parte_1
per le ragioni meglio esposte in atti;
10 - in via incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Milano n.
10800 del 2024, pubblicata il 14 dicembre 2024, pronunciata a definizione del procedimento R.G. n.
37243/2022, così giudicare:
1. porre a carico del signor il pagamento in favore della OR di un assegno CP_1 Parte_1
perequativo per il mantenimento della figlia presso la medesima di 500,00 euro mensili, CP_2
da pagarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita;
2. porre a carico del signor il pagamento direttamente in favore della figlia di un CP_1 Per_1
assegno per il suo mantenimento di 500,00 euro mensili, da pagarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita;
3. respingere la domanda di assegno per il proprio mantenimento formulata dalla OR
, perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in atti, avendo ella Parte_1
adeguati redditi propri con cui provvedere al proprio mantenimento, e conseguentemente, ove occorrer possa, revocare l'assegno di mantenimento disposto con la sentenza di primo grado, ordinandone la restituzione.
Con vittoria delle spese del giudizio (onorari e rimborso forfettario delle spese di studio, come da DM
55/2014 e s.m.i.), oltre agli oneri previdenziali (CPA) e fiscali (IVA) di legge.
Per il Curatore speciale Avv. Corti
Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del gravame proposto:
1) In via principale, ferma l'entità dell'assegno al contributo al mantenimento della minore (€
1.300,00 mensili), disporre che il sig. (anche per il tramite delle società El Controparte_1
Bag-IM srl e delle quali detiene il 98% delle Controparte_4
quote) si faccia carico integralmente delle spese condominiali ordinarie e straordinarie e di tutte le utenze connesse alla detenzione e all'uso della casa coniugale assegnata alla OR
[...]
, sita in Milano, Via Solari, 41; Parte_1
2) Disporre che, ferma restando la distribuzione percentuale stabilita in primo grado (80% il padre e 20% la madre), le parti nella determinazione dei rispettivi oneri, si riferiscano alle Linee
Guida come da ultimo approvate dalla Corte di Appello di Milano, d'intesa con il Presidente
11 del Tribunale di Milano, e della sezione Famiglia, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Milano e dall' Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, nel giugno 2025.
In via subordinata rispetto alla domanda sub 1), nel caso in cui la Corte nulla disponesse a proposito dell'onere da porre a carico del sig. in riferimento alla detenzione e all'uso Controparte_1
della casa coniugale, assegnata al genitore collocatario, disporre che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , l'importo mensile di € 1.750,00 da versarsi in via CP_2
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat annuale, come determinata dalla sentenza di primo grado.
Con liquidazione delle spese di Curatela.
FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado
e contraevano matrimonio in data 22.12.2001 Parte_1 Controparte_1
e dalla loro unione nascevano rispettivamente in data 1.12.2003, 19.12.2006 e 3.07.2009 i figli (maggiorenne, oggi 21 anni, non economicamente autosufficiente e Persona_3
attualmente convivente con il padre), (maggiorenne, oggi 18 anni, non Per_1
economicamente autosufficiente e attualmente convivente con la madre) e CP_2
(minorenne, oggi 15 anni e attualmente convivente con la madre). adiva il Tribunale di Milano chiedendo di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi, con addebito della responsabilità della separazione al marito, di disporre l'affidamento delle figlie minori ritenuto più adeguato e tutelante per le stesse, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa coniugale a quest'ultima (immobile di proprietà della società immobiliare IM El Bag
s.n.c. di cui il marito detiene quote ed è socio al 98%), ponendo a carico del sig.
l'obbligo di continuare a provvedere al pagamento diretto e integrale dei costi CP_1
abitativi e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione, e chiedendo una regolamentazione della frequentazione padre-figlie. La richiedente chiedeva, altresì, di porre in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile non inferiore a € 4.500,00 (€ 1.500,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 100% delle spese straordinarie,
12 nonché di contribuire al mantenimento della stessa mediante versamento di un assegno mensile non inferiore a € 2.500,00. In subordine, in caso di mancato accoglimento della richiesta di tenere a carico del padre tutti i costi abitativi, la ricorrente chiedeva di porre a carico del IGnor l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori e CP_1
del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente versando alla madre collocataria l'importo mensile non inferiore a € 6.000,00 (€ 2.000,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie;
Si costituiva in giudizio aderendo alle domande di separazione Controparte_1
personale dei coniugi, di affido delle figlie minori nel modo ritenuto più adeguato e tutelante per le stesse e di collocamento prevalente delle minori presso la madre con assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, ma chiedendo l'addebito della separazione alla moglie nonché domandando la previsione di un calendario di frequentazioni padre-figlie così come delineato nella memoria difensiva, la determinazione del proprio contributo al mantenimento delle due figlie minori nella misura di € 500,00 mensili per ciascuna figlia, il mantenimento diretto per il figlio Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie per i tre figli, e il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla IGnora . Parte_1
Con ordinanza del 3.05.2023, il Presidente f.f. disponeva l'affido condiviso delle minori e il collocamento prevalente delle stesse presso la madre – alla quale veniva assegnata la casa familiare – prevedeva un calendario di visite padre-figlie, poneva a carico del padre il mantenimento diretto del figlio nonché il versamento alla Per_2
madre a titolo di mantenimento delle figlie e di un contributo mensile di € Per_1 CP_2
4.000,00 (€ 2.000,00 per figlia) oltre al 100% delle spese straordinarie, e poneva a carico del padre a titolo di assegno di mantenimento per la moglie la somma mensile di €
2.000,00, il tutto con decorrenza dalla mensilità di maggio 2023. Infine, il Giudice nominava in favore di e un curatore speciale nella persona dell'Avv. Per_1 CP_2
IM Corti.
Con la sentenza parziale n. 7201/2023 emessa il 20.09.2023 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo con concessione dei termini istruttori ex art.183 co.6 c.p.c.
13 All'esito dell'udienza del 14.03.2024, il Tribunale pronunciava ordinanza con la quale respingeva le istanze istruttorie delle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.07.2024.
Con la sentenza n. 10800/2024 emessa il 27.11.2024 e pubblicata il 14.12.2024 il
Tribunale di Milano così provvedeva:
- dichiarava l'addebito della separazione al marito;
- confermava l'affido condiviso di e con collocamento prevalente Per_1 Per_4
delle stesse, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nella casa familiare di Milano, via Voghera n. 25;
- confermava l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
- disponeva il seguente calendario di frequentazione padre-figlie: “a we alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
durante la settima, con accordi diretti padre-figlie; nei periodi di vacanze natalizie, pasquali ed ulteriori festività e c.d. ponti, con ripartizione paritaria dei periodi ed applicazione del criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive, per quattro settimane, di cui almeno due consecutive in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
il tutto salvo i migliori accordi che saranno raggiunti dai genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nel rispetto della volontà e delle esigenza delle minori”.
- poneva a carico del padre l'obbligo di provvedere in via integrale e diretta al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne e di Per_2
contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla madre un contributo complessivo di € 2.600,00 (€ 1.300,00 per figlia) e l'80% delle spese straordinarie, mentre il restante 20% veniva posto a carico della madre;
- poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge la somma di € 1.200,00 con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza;
Per_ 1 Sul punto si precisa che è divenuta maggiorenne il 19.12.2024, la sentenza resta efficace in punto di affidamento e regolamentazione dei rapporti padre-figlie soltanto per CP_2 14 - condannava il resistente a rifondere alla ricorrente i due terzi delle spese di lite oltre al 15% per rimborso spese forfettarie iva e cpa, con compensazione tra le parti del restante terzo;
- poneva a carico solidale delle parti, per la quota del 50%, le spese del Curatore
Speciale delle minori, oltre ad accessori di legge.
L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato.
- Il Tribunale ha fondato la decisione sull'addebito della separazione al marito in ragione della violazione del dovere di fedeltà coniugale, ritenuta provata attraverso messaggi e testimonianze che hanno confermato diverse relazioni extraconiugali del marito e protratte nel tempo. Il Giudice ha osservato che la scoperta di tali relazioni da parte della moglie ha avuto un impatto decisivo sulla rottura del vincolo coniugale, determinando la volontà di separarsi. Le ulteriori condotte denunciate dalla ricorrente, quali comportamenti aggressivi e denigratori, non sono state ritenute sufficientemente provate, né idonee a fondare l'addebito autonomamente.
- In merito alla responsabilità genitoriale, il Tribunale ha confermato l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocamento prevalente presso Per_1 CP_2
la madre, in considerazione della continuità del rapporto tra padre e figlie nonostante la conflittualità tra i genitori, e dell'assenza elementi pregiudizievoli per le minori tali da giustificare una deroga al principio della bigenitorialità. Il
Giudice ha poi ritenuto che l'ascolto delle minori fosse superfluo in considerazione delle richieste convergenti delle parti in punto affidamento e collocamento prevalente delle figlie e delle evidenze processuali.
- L'assegnazione della casa familiare alla madre è stata disposta in coerenza con il collocamento prevalente delle figlie minori, come previsto dall'art. 337-sexies c.c.,
e in conformità alle richieste di entrambe le parti.
- Per quanto riguarda il contributo al mantenimento delle figlie, il Tribunale ha valutato le condizioni patrimoniali e reddituali di entrambi i coniugi. Ha rilevato una significativa capacità economica del marito, socio e amministratore di due società con rilevante giro d'affari, e titolare di consistenti disponibilità finanziarie
15 (con un reddito netto mensile per il periodo di imposta 2023 pari a € 8.081,00 a fronte del reddito percepito dalla ricorrente per lo stesso anno di circa € 1.500,00 mensili). Nonostante la riduzione del reddito dichiarato nel 2023, dichiarata dal resistente, dovuta alla mancata distribuzione degli utili, il Tribunale ha ritenuto che tale scelta non fosse sufficientemente giustificata né documentata. Ha, quindi, quantificato il contributo paterno in € 2.600 mensili (€ 1.300 per ciascuna figlia), oltre all'80% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
- Relativamente all'assegno di mantenimento per la moglie, il Tribunale ha riconosciuto il diritto della ricorrente a ricevere un contributo mensile di € 1.200, tenuto conto della sua limitata capacità reddituale, della ridotta professionalità acquisita durante la convivenza matrimoniale e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
- Infine, sulle spese di lite, il Tribunale ha condannato il marito a rifondere alla moglie due terzi delle spese processuali, in ragione della sua soccombenza sulle domande di addebito e sui contributi economici. Le spese del Curatore Speciale delle minori, nominato per tutelare gli interessi delle figlie in un contesto di forte conflittualità tra i genitori, sono state poste a carico solidale delle parti.
Il giudizio di secondo grado
Avverso la citata sentenza ha proposto appello in data 28.03.2025
[...]
deducendo l'erroneità e contraddittorietà della motivazione e la violazione di Parte_1
legge in punto di determinazione del contributo paterno per il mantenimento ordinario e straordinario delle figlie nonché dell'assegno di mantenimento in favore della moglie. Più in dettaglio:
Con il primo motivo, l'appellante ha contestato la quantificazione dell'assegno mensile di € 2.600,00 (€ 1.300,00 per ciascuna figlia) e l'attribuzione all'ex marito dell'80% delle spese straordinarie, ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente valutato la situazione economica del padre e fondato la propria decisione su un presupposto fattuale errato. Secondo l'appellante, in specie, il Giudice ha valutato la
16 circostanza -al fine di determinare l'importo del contributo- che la madre non sostiene alcun onere abitativo poiché le spese sarebbero coperte dalla società di proprietà del marito “IM El Bag s.n.c.”; tuttavia da maggio 2023 l'appellante si è vista costretta a sostenere tali spese avendo la società proprietaria riconducibile al marito intimatole il pagamento di oltre € 16.000,00. Inoltre, l'appellante ha sottolineato che il Tribunale, nonostante abbia riconosciuto l'elevata capacità economica del marito, la sua disponibilità di risorse, la titolarità di patrimoni immobiliari e finanziari, e la sua posizione dominante nelle due società di famiglia, ha comunque ridotto l'assegno rispetto a quanto stabilito in sede presidenziale (€ 4.000,00 mensili). L'appellante ha evidenziato, infine, la contraddittorietà della motivazione, che pur riconoscendo la sproporzione economica tra le parti (la madre non dispone di un reddito adeguato né ha risparmi da parte) e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio grazie alle risorse del marito, ha determinato un contributo inferiore e non proporzionato alle reali esigenze delle figlie (aumentate in ragione dell'età) e alla capacità contributiva del padre, non considerando, peraltro, che il sig. contribuisce al mantenimento diretto CP_1
delle figlie in maniera ridotta e che i compiti domestici e di cura delle figlie sono tutti in capo alla madre.
Alla luce di quanto sopra, l'appellante ha chiesto in via principale un contributo paterno per il mantenimento delle figlie pari a un importo non inferiore a € 3.000,00 (€ 1.500,00 per ciascuna), con obbligo del padre di farsi carico in modo diretto e integrale dei costi abitativi e di manutenzione ordinaria e straordinaria della ex casa coniugale;
in via subordinata, qualora non venga accolta la richiesta di porre a carico del padre gli oneri abitativi, ha chiesto che venga disposto un assegno mensile non inferiore a complessivi €
4.000,00 (€ 2.000,00 per ciascuna figlia), come già previsto dall'ordinanza presidenziale.
Infine, ha chiesto che il padre sostenga il 100% delle spese extra assegno, come già stabilito in sede presidenziale.
Con il secondo motivo, l'appellante ha impugnato la quantificazione dell'assegno di mantenimento per sé, ridotto dal Tribunale a € 1.200,00 mensili, rispetto ai € 2.000,00 stabiliti in sede presidenziale. Anche in questo caso, ha eccepito una motivazione contraddittoria e una valutazione errata dei presupposti normativi. In tesi difensiva, il
17 Tribunale ha riconosciuto che la OR ha rinunciato alla carriera per dedicarsi Parte_1
alla famiglia, che non ha una professionalità attualmente spendibile, che non dispone di risparmi e che non ha fonti di reddito autonome (i suoi redditi da lavoro sono derivanti dal contratto part-time con la società del marito “El Bag IM s.r.l.”), eppure ha ridotto l'assegno, basandosi sull'erronea convinzione che la stessa non debba sostenere costi abitativi. L'appellante ha invocato l'art. 156 c.c. e la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui il coniuge ha diritto a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, senza dover intaccare il proprio patrimonio. Pertanto, ha chiesto che venga disposto un assegno mensile non inferiore a € 2.500,00 per la moglie.
Con memoria depositata il 17.07.2025 si è costituito in giudizio
[...]
il quale, in via preliminare, ha rappresentato, di aver proposto giudizio di CP_1
divorzio tra le parti innanzi al Tribunale di Milano (prima udienza 28.10.2025); nel merito, ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello e ha proposto appello incidentale in ordine:
a) alla quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da rideterminare in €
500,00 per ciascuna;
b) alla revoca dell'assegno di mantenimento del coniuge.
Quanto al primo motivo di gravame, la difesa di parte appellata ha rilevato quanto segue:
- Sulla presunta erroneità della valutazione degli oneri abitativi: non sussiste alcuna contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata, poiché la casa familiare assegnata alla madre è effettivamente priva di oneri abitativi in senso stretto, essendo il canone di locazione a carico della società El Bag-IM s.r.l., mentre le spese condominiali e le utenze, come in ogni separazione, sono legittimamente poste a carico dell'assegnataria.
- Sulla capacità economica delle parti: le distribuzioni straordinarie di utili da parte del sig. avvenute nel 2021 e nel 2022, che hanno determinato un picco CP_1
reddituale, sono state finalizzate esclusivamente al finanziamento di un'operazione immobiliare interna alla famiglia, e non rappresentano redditi ordinari. Il reddito netto, a partire del 2023, in ragione del calo del fatturato della società e della scelta
18 prudenziale di non distribuire utili, si è ridotto a € 7.473,83. La madre dispone di un reddito proprio da lavoro pari a circa 1.600 euro netti mensili.
- Sull'ammontare dell'assegno di mantenimento: la quantificazione dell'assegno in €
2.600,00 disposto dal Tribunale è eccessiva, sia in senso assoluto, sia in relazione alle spese effettivamente sostenute dalla madre per le figlie. Secondo la prospettazione difensiva la madre non utilizzerebbe le somme ricevute a titolo di mantenimento per le figlie, le quali si rivolgerebbero direttamente al padre per l'acquisto di beni essenziali, come abbigliamento e calzature, e non sosterrebbe neppure spese per vacanze o attività extrascolastiche delle figlie. Inoltre,
l'appellato ha affermato che la maggior parte delle spese rilevanti per le figlie rientra tra quelle straordinarie, già poste a suo carico per l'80%. In tale contesto le richieste della moglie di aumento del contributo, risultano infondate a fronte del reddito percepito dalla stessa e della circostanza che anche ella debba contribuire proporzionalmente alle spese delle figlie, e tenuto altresì conto dell'assegnazione della casa coniugale alla madre.
Alla luce di quanto sopra, la difesa ha chiesto in via incidentale che CP_1
l'assegno venga ridotto a € 500,00 mensili per ciascuna figlia, con pagamento diretto alla figlia maggiorenne e che venga confermata la ripartizione delle spese straordinarie Per_1
nella misura dell'80% a suo carico e del 20% a carico della madre.
Quanto al secondo motivo di gravame, l'appellato ha contestato sia la determinazione dell'assegno disposta dal Tribunale, sia la richiesta di aumento dell'assegno formulata dall'appellante, in quanto prive di giustificazione in fatto e in diritto. La difesa ha evidenziato che la OR percepisce un reddito CP_1 Parte_1
netto mensile di circa 1.600 euro per quattordici mensilità, proveniente dalla società del marito, presso la quale è formalmente assunta pur senza svolgere una reale attività lavorativa. Tale reddito, secondo l'appellato, è pienamente sufficiente a garantirle un tenore di vita adeguato. Inoltre, ha sottolineato che la moglie ha scelto autonomamente di dimettersi dal precedente impiego presso una società terza, senza consultare il marito,
e ha poi chiesto di essere assunta nella sua azienda. Tale decisione, assunta in modo unilaterale, dimostrerebbe che ella non ha sacrificato opportunità lavorative per la
19 famiglia, né ha rinunciato a prospettive professionali per esigenze coniugali. L'appellato ha richiamato anche il fatto che la OR beneficia dell'assegnazione della casa Parte_1
familiare e possiede una casa al mare, donatale dal marito, che le consente di sostenere le vacanze senza costi aggiuntivi. Tali elementi, unitamente al reddito percepito, renderebbero del tutto ingiustificata la corresponsione di un assegno di mantenimento.
Alla luce delle suddette considerazioni, il signor ha proposto appello CP_1
incidentale chiedendo:
a) la revoca dell'assegno disposto in primo grado;
b) il rigetto della domanda formulata dalla OR , ritenendo che ella Parte_1
disponga di mezzi economici propri sufficienti per provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Infine, parte appellata ha rilevato l'infondatezza e l'inammissibilità delle istanze istruttorie della OR , in quanto ritenute pretestuose e inutilmente Parte_1
defatiganti, avendo il signor già prodotto le dichiarazioni dei redditi degli CP_1
ultimi cinque anni, la documentazione bancaria, i bilanci e gli atti societari, nonché la documentazione relativa agli immobili e ai beni mobili. Ha poi rilevato che i capitoli di prova reiterati si riferiscono alla questione dell'addebito, che non è stata impugnata né dalla OR né dal signor risultando pertanto inammissibili. Parte_1 CP_1
In data 17.07.2025 si è costituito in giudizio il Curatore della minore , CP_2
nella persona dell'avv. IM Corti, rilevando che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere più precisa rispetto alla sussistenza o meno, in capo al sig. del CP_1
preciso obbligo di farsi carico, in proprio o per il tramite delle sue società, degli oneri connessi alla detenzione e all'uso della ex casa coniugale. Sul punto, il curatore ha riconosciuto che la sentenza impugnata ha fondato la quantificazione dell'assegno di mantenimento delle figlie sul presupposto dell'assenza di costi abitativi in capo alla madre, ciononostante, l'appellante ha prodotto documentazione attestante richieste di pagamento da parte delle società del padre per spese condominiali e utenze (per il complessivo importo di € 16.235,05). D'altra parte, secondo il curatore, il fatto che la OR abbia chiesto l'aumento dell'assegno a € 4.000,00 qualora fosse Parte_1
costretta a farsi carico degli oneri abitativi connessi alla detenzione dell'immobile, lascia
20 intendere che anche durante il periodo in cui ella aveva percepito tale somma in forza dei provvedimenti provvisori, gli oneri connessi alla detenzione dell'immobile, avrebbero dovuto essere posti a suo carico. A parere del curatore tali circostanze generano incertezza circa l'effettiva ripartizione degli oneri abitativi;
pertanto, ha chiesto che la
Corte d'Appello colmi tale lacuna disponendo espressamente che il padre si faccia carico integrale dei costi connessi alla detenzione e all'uso della casa coniugale, con conferma dell'assegno mensile per oppure, in via subordinata, che l'assegno mensile venga CP_2
aumentato a € 1.750,00 mensili in misura tale da consentire alla madre di sostenere direttamente tali oneri. Inoltre, ha chiesto che la ripartizione delle spese straordinarie resti invariata (80% per il padre e 20% per la madre).
Con memoria di replica ex art. 473bis.32 c.p.c. depositata l'1.09.2025, il curatore speciale di è intervenuto per contrastare l'appello incidentale proposto CP_2
dal signor che ha chiesto una significativa riduzione del contributo al Controparte_1
mantenimento della figlia minore da € 1.300,00 a € 500,00, sostenendo una diminuzione dei propri redditi. Sul punto, l'avv. Corti ha precisato che il sig. quale socio CP_1
unico e amministratore delle società da cui derivano i suoi redditi, ha piena facoltà di determinare la propria remunerazione. Infatti, nel 2023 ha aumentato il proprio compenso da € 52.994 a € 94.968, compensando la mancata distribuzione di utili.
Inoltre, il curatore ha evidenziato che, nonostante la presunta riduzione reddituale, il conto risparmio del sig. non solo è rimasto stabile, ma è stato incrementato di CP_1
circa € 50.000 nel 2024, il che dimostra l'assenza di reali difficoltà economiche tali da giustificare la richiesta di riduzione dell'assegno. Per tali ragioni, ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale formulato dal sig. CP_1
Con note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate in data 17.09.2025 il sig. ha ribadito le conclusioni rassegnate con l'atto di costituzione e appello CP_1
incidentale, sostenendo come le richieste economiche dell'appellante e del curatore speciale siano infondate e contra legem. In particolare, ha precisato che il giudice può unicamente disporre un assegno periodico per il mantenimento dei figli e non anche specifici addebiti di spesa a carico di un genitore;
che le linee guida della Corte d'Appello di Milano chiariscono che l'assegno periodico comprende le spese ordinarie, incluse
21 quelle abitative;
che il Tribunale ha correttamente considerato che la casa familiare è assegnata senza costi abitativi, poiché il canone di locazione è pagato dalla società El
Bag-IM srl alla società proprietaria dell'immobile “IM El Bag Snc”. Sul punto, la difesa ha contestato la richiesta del Curatore di porre a carico del signor le CP_1
spese condominiali e le utenze anche per il tramite delle sue società, trattandosi di soggetti che non sono parte di questo giudizio. Infine, ha respinto le osservazioni del curatore circa i redditi del signor ritenute errate e basate su una visione CP_1
semplificata dell'attività imprenditoriale, chiarendo che la distribuzione degli utili societari è stata contenuta per ragioni di prudenza gestionale.
Con note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate in data 18.09.2025, il Curatore speciale ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con l'atto di costituzione.
Con note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate in data 19.09.2025,
[...]
ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità delle domande avversarie di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia mediante assegno mensile di € 500,00 e di revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie (punti 2 e 3 delle conclusioni della comparsa di costituzione avversaria) nonché dei documenti dal n. 1 al n. 5 e dal n. 9 al n. 16 allegati da controparte, in quanto trattasi di domande e documenti nuovi. In via subordinata, ha evidenziato che la documentazione prodotta da controparte smentisce le affermazioni circa una presunta difficoltà economica del IGnor attestando CP_1
invece una situazione patrimoniale solida e prospera. Parte reclamante ha poi contestato integralmente la comparsa di costituzione avversaria evidenziando l'aggressività del linguaggio utilizzato, la strumentalizzazione del procedimento penale concluso, la genericità e superficialità della narrazione dei fatti, nonché l'accanimento processuale dell'appellato, che avrebbe agito con intenti emulativi e ritorsivi. Ha inoltre sottolineato l'assenza di prove documentali a sostegno delle affermazioni avversarie e la contraddittorietà tra quanto dichiarato e quanto risulta dagli atti, con particolare riferimento alla reale situazione economico-patrimoniale del IGnor CP_1
Con parere pervenuto il 19.09.2025 il P.G. ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato.
22 All'udienza in data 23.09.2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi degli artt.127bis ss. c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della Corte di appello
L'appello principale è parzialmente fondato mentre l'appello incidentale non può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
In via preliminare, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal Tribunale.
Le istanze istruttorie, così come formulate dall'appellante, non presentano, comunque, i requisiti necessari per la loro ammissibilità: le prove orali richieste in prime cure e reiterate in sede di conclusioni definitive si confermano irrilevanti ai fini della decisione, anche tenuto conto del passaggio in giudicato del capo della sentenza afferente la pronuncia sull'addebito, non impugnato.
Nel merito, il primo motivo di appello principale è parzialmente fondato.
Va precisato che la famiglia risulta anagraficamente residente in [...], in una abitazione di proprietà esclusiva del signor (cfr. doc. n. 10 CP_1 CP_1
primo grado), ma la casa familiare è sita in Milano, via Voghera n. 25, in un immobile di proprietà di una società facente capo a esso la CP_1 Controparte_4
(C.F. e P. IVA: ), di cui la moglie è socia al 2%.
[...] P.IVA_1
Risulta dalla documentazione versata in atti il resistente è amministratore unico e socio al 98% della El Bag-IM s.r.l., che si occupa della produzione e commercio di apparecchiature ed accessori per l'elettronica e l'elettrotecnica, oltre che socio (sempre al
98%, l'appellante al 2%) ed amministratore della IM El Bag s.n.c. che ha per Parte_1
oggetto l'acquisto, la vendita, locazione, gestione e ristrutturazione di immobili e che, tra l'altro, è proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare.
23 Ciò posto, Corte rileva che, in prime cure, nel determinare il contributo al mantenimento dei figli da parte del padre, si è ritenuta l'assenza di oneri abitativi2 in Controparte_1
capo alla madre , odierna appellante principale, che ivi vive con le figlie. Parte_1
Tuttavia, l'appellante principale ha prodotto documentazione, non contestata, attestante richieste di pagamento da parte delle società predette per spese condominiali e utenze
(per il complessivo importo di € 16.235,05).
Orbene, è evidente come gli oneri abitativi afferenti la casa coniugale, la cui gestione concreta va riferita al nella sua qualità di socio amministratore della IM El CP_1
Bag s.n.c., gravino in maniera significativa sulla . Ne consegue che tali oneri -in Parte_1
ragione della confusione fra il patrimonio del e quello della società che CP_1
gestisce l'immobile già casa coniugale- non possono che essere posti a carico di esso
In altri termini, la statuizione in prime cure poggiava sull'assenza di oneri CP_1
abitativi a carico della odierna appellante principale: un presupposto in fatto che non trova riscontro nella documentazione in atti. Pertanto, appare congruo non incidere sulla determinazione dell'assegno e disporre che gli oneri abitativi in questione gravino sull'appellato.
Il secondo motivo di appello principale e l'appello incidentale3 possono essere esaminati congiuntamente in quanto intimamente connessi: afferiscono, invero, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore di e dei figli. Parte_1 Va premesso che la Corte che la Suprema Corte, con pronuncia da cui non ha ragione di discostarsi, ha statuito che “l'accertamento delle condizioni economiche dei coniugi nei giudizi di separazione e di divorzio non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici: essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze…”. Si tratta di un filone consolidato in quanto “la Cassazione a Sezioni Unite
18287 del 2018 motivava in ordine al contributo del coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge che «la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni.». (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1897). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, -da cui questa Corte non ha parimenti motivo di discostarsi- in tema di determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori ha statuito che la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei minori e del tenore di vita da essi goduto durante la convivenza dei genitori, sicché, la Corte territoriale nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve tenere conto anche dei redditi della madre convivente e delle esigenze attuali dei figli (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023).
Quanto alla prova del tenore di vita, si rimarca che “il precedente tenore di vita coniugale può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità” (Cassazione civile sez. I, 15 gennaio 2018, n.770).
Nella fattispecie le situazioni patrimoniali delle parti possono essere così ricostruite.
Dichiarazione dei redditi Parte_1
E' dipendente presso la società di lavoro del marito con un contratto part-time e titolare delle quote del 2% della El Bag-IM s.r.l. e della Controparte_4
[...]
25 È proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Lido degli Estensi, acquistatole dal marito nel 2005, destinato a casa di vacanza. Dalle dichiarazioni prodotte, risultano i seguenti redditi:
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
PF 2024- 10.716,00
€
€
redditi
€ 43.728,00 660,00 € € 350,00
€ 32.002,00 2.666,83 2023
PF 2023-
€
€
€ redditi
€ 24.899,00
€ 341,00 € 199,00
3.541,00 20.818,00 1.734,83 2022
PF 2022-
€ redditi
€ 11.142,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 928,50 11.142,00 2021
PF 2021-
€
€
redditi
€ 16.126,00 € 603,00 € 202,00 € 0,00 15.321,00 1.276,75 2020
Dichiarazione redditi Controparte_1
È amministratore e unico e socio al 98% sia della El Bag-IM s.r.l. sia della IM El Bag
s.n.c. Il suo reddito complessivo è costituito da tre componenti: compenso per l'attività prestata in qualità di A.U. della El Bag-IM s.r.l., reddito da partecipazione in società di persone e redditi da capitale.
Anno Addizional Reddito Imposta Addizional Netto d'impost e Netto mensile imponibile Netta e Regionale a Comunale
PF 2024-
€
€
€
redditi 62.184,00 2.726,00 € € 1.305,00 163.186,00 96.971,00 8.080,92 2023
€
26 PF 2023-
€
€
€
€ redditi 138.272,0
€ 5.770,00 € 2.713,00 192.369,0 16.030,7
339.124,00 2022 0 0 5
PF 2022-
€
€
€
€ redditi 1.080.280,0 456.495,0
€ 18.692,00 € 8.642,00 596.451,0 49.704,2
2021 0 0 0 5
PF 2021-
€
€
€
€ redditi
€ 3.527,00 € 1.670,00 120.975,0 10.081,2
208.695,00 82.523,00 2020 0 5
PF 2020-
€
€
€
€
redditi 108.176,0
€ 4.587,00 € 2.157,00 154.701,0 12.891,7 269.621,00 2019 0 0 5
Il signor proprietario dei seguenti immobili (cfr. doc. n. 69): CP_1
In Milano, via Solari n. 41:
- un appartamento di 7 vani, categoria A/2, rendita euro 1.229,17 euro;
si tratta della casa in cui abita con il figlio;
- una cantina di 6 mq, categoria C/2, rendita 5,56 euro;
- due box di 13 mq, categoria C/6, rendita, 148,38 euro cad..
In Milano, via Voghera n. 25:
- unità immobiliare di 38 mq di categoria C/2; l'immobile è posto nel complesso immobiliare in cui si trova la casa familiare assegnata alla OR ed è Parte_1
dalla stessa utilizzato.
Orbene, la valutazione comparata dei redditi restituisce un quadro di capacità reddituali e patrimoniali riferibili al assai più cospicue di quelle della . CP_1 Parte_1
Non può, inoltre, non tenersi conto delle esigenze di vita delle figlie ormai adolescenti o giovani adulte. Di talché, sia il contributo complessivo di € 2.600,00 (€ 1.300,00 per figlia) e l'80% delle spese straordinarie posto a carico del sia l'importo di euro CP_1
1.200,00 mensili determinato in prime cure a titolo di assegno di mantenimento in favore della , appaiono congruamente determinati e vanno confermati. Parte_1
Va così respinto l'appello incidentale. 27 Le spese di lite devono essere compensate per la quota di 1/2 considerato il solo parziale accoglimento dell'appello principale di la restante quota di ½ Parte_1
deve, invece, essere posta a carico dell'appellato principale , Controparte_1
considerata la sua soccombenza anche con riguardo allo spiegato appello incidentale.
Il Collegio, infine, ritiene che le parti debbano essere condannate in solido (nella misura del 50% nei rapporti interni) a rifondere la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale della minore per l'attività svolta nel Controparte_2
presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
10800/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 27 novembre-13 dicembre 2024, comunicata il 14 dicembre 2024, a definizione del procedimento di separazione n.
37243/2022 R.G, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale di e, per l'effetto, Parte_1
in parziale riforma della sentenza n. 10800/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data
27 novembre-13 dicembre 2024 pone a carico dell'appellato principale CP_1
gli oneri abitativi ivi comprese le spese condominiali ordinarie e straordinarie
[...]
afferenti la ex casa coniugale sita in Milano, via Voghera n. 25, di proprietà di IM El
Bag s.n.c.;
2) rigetta l'appello incidentale di ; Controparte_1
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) dichiara compensate nella misura di 1/2 le spese di lite fra e Parte_1
e condanna alla rifusione del restante 1/2 a favore Controparte_1 Controparte_1
di liquidato in euro 2.905,00 per il primo grado, oltre spese generali e Parte_1
accessori di legge ed euro 3.473,00 per il grado di appello, oltre spese generali e accessori di legge;
28 5) pone a carico solidale di e , nella misura del 50% Parte_1 Controparte_1
ciascuno quanto ai rapporti interni,la somma che sarà liquidata con separato decreto al
Curatore speciale della minore per l'attività svolta nel presente Controparte_2
procedimento.
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 23 settembre 2025
Il Consigliere est.
NN AR
Il Presidente
FA EN
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Testualmente, pag. 28 sentenza appellata: “Valutato tutto quanto sopra esposto - documentata riduzione del reddito del resistente in conseguenza dell'omessa distribuzione degli utili nell'ultimo anno di imposta 2023, con le precisazioni sopra riportate in punto distribuzione straordinaria di utili per l'anno 2021 e 2022 e con le osservazioni sulle carenze probatorie evidenziate in punto omessa distribuzione di utili nel 2023, reddito del ricorrente relativo ai periodi di imposta 2019 e 2020, condizione reddituale della resistente, condizione patrimoniale delle parti, competenze professionali delle medesime con tutte le conseguenti valutazioni sulla loro capacità reddituale, assenza di oneri abitativi in capo alla ricorrente che vive con le figlie in un immobile di proprietà della El Bag s.n.c., esigenze di vita personale e sociale delle figlie rapportate all'età delle medesime ed al tenore di vita pacificamente goduto in costanza di convivenza matrimoniale, mantenimento ordinario e straordinario del figlio integralmente a carico del padre - il Tribunale Per_2 quantifica il contributo paterno al mantenimento delle figlie in ivi Euro 2600,00 (Euro 1300,00 per figlia), oltre al 80% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 riportate in dispositivo”. 3 A prescindere dal profilo di ammissibilità di nuove domande in fase di appello, spiegate dall'appellante incidentale. 24