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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/08/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N.24/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Presidente di sezione delegato dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.24/2025 R.G.A.C., vertente tra:
AVV. , nata a [...] il 22 Parte_1 febbraio 1980 (C.F.: ), e ivi residente in [...]
n. 36, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Alampi del Foro di Reggio
Calabria, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Reggio
Calabria, Piazzale Stadio Nord trav. I n. 34.
-OPPONENTE-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
-OPPOSTO CONTUMACE-
OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO LIQUIDAZIONI
COMPENSI
* * * *
-esaminato il ricorso depositato in data 04/01/2025, con il quale l'avv.
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data Parte_1
28/10/2024 e notificato, a mezzo pec in data 05/12/2024, con cui il Tribunale di
Reggio Calabria, Sezione Penale Dibattimentale, ha liquidato per compensi
1 professionali al suddetto legale la somma di € 1.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e contributi previdenziali, quale difensore d'ufficio di
[...] destinatario del decreto penale di condanna n. 223/21, emesso in data Per_1
10.08.2021 dal Giudice per le Indagini Preliminari nel procedimento penale n.
2725/2021 RGGIP;
- preso atto che il , benché ritualmente citato, è rimasto Controparte_1 contumace;
- letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20/05/2025;
- rilevato che a fondamento dell'opposizione si contesta il decreto di liquidazione sotto due profili: a) l'omessa liquidazione dei compensi per l'attività processuale finalizzata al recupero del credito professionali maturati nei confronti di
[...]
(decreto ingiuntivo e precetto); b) la liquidazione dei compensi per Per_1
l'assistenza prestata nel procedimento penale a carico di Persona_1 effettuata sulla base del Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Reggio
Calabria, invece che sulla base delle tariffe professionali vigenti, cui si era fatto espresso riferimento nell'istanza di liquidazione;
- osservato che ad avviso di questo giudicante il protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria in materia di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio e la difesa d'ufficio nei procedimenti penali non può essere applicato se il professionista richieda espressamente l'applicazione delle tariffe professionali vigenti;
- atteso che nel caso di specie l'istanza di liquidazione fa espressamente riferimento alle tariffe professionali vigenti;
- ritenuto, pertanto, che il decreto di liquidazione, avendo applicato il citato protocollo, va riformato sul punto con l'applicazione delle tariffe professionali;
- considerato, inoltre, che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (tra le tante,
Cass. n.22579/2019; Cass. n.3673/2019; Cass. n.5609/2019);
2 - ritenuto, conseguentemente, che la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure appare erronea anche con riferimento a tale aspetto, non essendo state riconosciute all'odierno ricorrente le spese, i diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, ritualmente documentate;
- rilevato, ai fini della liquidazione, che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art.82 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (espressamente richiamata dall'art.116), che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (tra le tante,
Cass. n.31404/2019; Cass. n.15006/2021; Cass. n.22257/2022);
- atteso, inoltre, che nell'applicazione delle tariffe occorre tenere conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
- ritenuto, alla luce del suindicato parametro normativo, che nel caso di specie la liquidazione debba essere effettuata secondo i minimi tariffari;
- osservato, in particolare, che parte opponente non ha allegato e provato che l'incarico svolto abbia presentato aspetti di particolare o quantomeno di media complessità, che possano giustificare l'applicazione delle tariffe forensi nei valori massimi (corrispondenti ai valori medi nel patrocinio a spese dello Stato) o comunque superiori ai minimi, e che anzi dalla sentenza che ha definito il giudizio, ed in difetto di adeguata prova contraria, sembra piuttosto evincersi che non siano state trattate particolari questioni in fatto ed in diritto;
- considerato che ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento all'attività professionale finalizzata al recupero del credito, i cui compensi, peraltro, non sono soggetti alle riduzioni previste per il patrocinio a spese dello
Stato, trattandosi di attività difensiva autonoma;
- atteso che - come riconosciuto espressamente dalla stessa parte ricorrente -
l'attività difensiva svolte nell'interesse del sig. si è sostanziata Persona_1
3 nell'assistenza legale relativa allo studio del fascicolo, alla fase di predisposizione dell'opposizione al decreto penale di condanna n. 223/21, nonché alla fase di partecipazione all'udienza del 15.05.2023 ove si è svolta la discussione orale;
- ritenuto che la fase di studio e la fase introduttiva relative all'opposizione al decreto penale di condanna comprendono anche lo studio e l'attività introduttiva svolta innanzi al giudice monocratico, non essendo ipotizzabile un ulteriore studio e la redazione di un ulteriore atto introduttivo innanzi al giudice monocratico rispetto allo studio ed alla redazione dell'opposizione al decreto penale di condanna;
- atteso, pertanto, che con riferimento al procedimento innanzi al giudice monocratico possono essere riconosciute soltanto le voci
“istruttoria/dibattimentale” e “decisionale”, con esclusione di quelle attinente allo studio ed all'attività introduttiva;
- considerato necessario escludere dalla pretesa anche gli interessi legali richiesti sulle somme dovute a titolo di compensi, in ragione del fatto che i tempi di pagamento da parte dell'erario sono legati ai tempi tecnici dettati dalla normativa procedimentale di liquidazione e solo in esito alla definizione del procedimento
(che comprende anche la presente fase di opposizione al decreto di liquidazione) il credito del professionista è determinato, esigibile e quindi idoneo a produrre interessi;
- ritenuto, in definitiva, che l'opposizione deve essere accolta nei limiti sopra indicati e che, pertanto, all'avv. vanno riconosciuti a Parte_1
titolo di compensi per l'opera prestata a favore del sig. i seguenti Persona_1 importi:
PROCEDIMENTO INNANZI AL GIP
Fasi Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 405,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 360,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 765,00
4 RIDUZIONI
Riduzione di 1/3 su € 765,00 per gratuito patrocinio (art.
€-255,00 106 bis Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 510,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 76,50
Cassa Avvocati ( 4% ) € 23,46
Totale imponibile € 609,96
IVA 22% su Imponibile € 134,19
TOTALE COMPENSO € 744,15
PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO
Fasi Compenso
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore minimo: € 540,00
Fase decisionale, valore minimo: € 675,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.215,00
RIDUZIONI
Riduzione di 1/3 su € 1.215,00 per gratuito patrocinio
€ -405,00 (art. 106 bis Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 810,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 121,50
Cassa Avvocati ( 4% ) € 37,26
Totale imponibile € 968,76
IVA 22% su Imponibile € 213,13
€ TOTALE COMPENSO 1.181,89
5 PROCEDIMENTO MONITORIO
Fase unica, valore minimo: € 284,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 42,60
Cassa Avvocati ( 4% ) € 13,06
Totale imponibile € 339,66
IVA 22% su Imponibile € 74,73
TOTALE COMPENSO € 414,39
PRECETTO
Fase unica, valore minimo: € 118,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 17,70
Cassa Avvocati ( 4% ) € 5,43
Totale imponibile € 141,13
IVA 22% su Imponibile € 31,05
TOTALE COMPENSO € 172,18
SPESE VIVE DOCUMENTATE:
- Spese rilascio copie conformi verbale e sentenza (2x € 11,80) € 23,60
- Spese rilascio parere di congruità da parte del C.O.A. € 214,92
TOTALE: € 238,52
- atteso, quindi, che alla ricorrente va liquidata la complessiva somma di €
2.751,13 comprensiva di accessori ex lege, da porre a carico dell'erario;
-considerato, infine, che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo riferimento anche in questo caso ai parametri minimi, non essendosi prospettate questioni particolarmente complesse, e distratte a favore del difensore antistatario, Avv.
Domenico Alampi.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del Presidente delegato dott. Liborio Fazzi, pronunciando nel giudizio introdotto dall'avv.
nei confronti del , in persona Parte_1 Controparte_1
del Ministro pro tempore, con ricorso depositato in data 04/01/2025, nella contumacia di parte opposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l'opposizione nei limiti e per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, liquida in favore dell'avv.
la complessiva somma di € 2.751,3, come determinata Parte_1 in parte motiva, da porre a carico dell'erario;
- condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali a favore dell'opponente, che liquida in complessive € 1.278,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre a favore del difensore antistatario, Avv. Domenico Alampi.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 7 agosto 2025
Il Presidente
dott. Liborio Fazzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Presidente di sezione delegato dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.24/2025 R.G.A.C., vertente tra:
AVV. , nata a [...] il 22 Parte_1 febbraio 1980 (C.F.: ), e ivi residente in [...]
n. 36, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Alampi del Foro di Reggio
Calabria, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Reggio
Calabria, Piazzale Stadio Nord trav. I n. 34.
-OPPONENTE-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
-OPPOSTO CONTUMACE-
OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO LIQUIDAZIONI
COMPENSI
* * * *
-esaminato il ricorso depositato in data 04/01/2025, con il quale l'avv.
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data Parte_1
28/10/2024 e notificato, a mezzo pec in data 05/12/2024, con cui il Tribunale di
Reggio Calabria, Sezione Penale Dibattimentale, ha liquidato per compensi
1 professionali al suddetto legale la somma di € 1.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e contributi previdenziali, quale difensore d'ufficio di
[...] destinatario del decreto penale di condanna n. 223/21, emesso in data Per_1
10.08.2021 dal Giudice per le Indagini Preliminari nel procedimento penale n.
2725/2021 RGGIP;
- preso atto che il , benché ritualmente citato, è rimasto Controparte_1 contumace;
- letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20/05/2025;
- rilevato che a fondamento dell'opposizione si contesta il decreto di liquidazione sotto due profili: a) l'omessa liquidazione dei compensi per l'attività processuale finalizzata al recupero del credito professionali maturati nei confronti di
[...]
(decreto ingiuntivo e precetto); b) la liquidazione dei compensi per Per_1
l'assistenza prestata nel procedimento penale a carico di Persona_1 effettuata sulla base del Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Reggio
Calabria, invece che sulla base delle tariffe professionali vigenti, cui si era fatto espresso riferimento nell'istanza di liquidazione;
- osservato che ad avviso di questo giudicante il protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria in materia di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio e la difesa d'ufficio nei procedimenti penali non può essere applicato se il professionista richieda espressamente l'applicazione delle tariffe professionali vigenti;
- atteso che nel caso di specie l'istanza di liquidazione fa espressamente riferimento alle tariffe professionali vigenti;
- ritenuto, pertanto, che il decreto di liquidazione, avendo applicato il citato protocollo, va riformato sul punto con l'applicazione delle tariffe professionali;
- considerato, inoltre, che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (tra le tante,
Cass. n.22579/2019; Cass. n.3673/2019; Cass. n.5609/2019);
2 - ritenuto, conseguentemente, che la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure appare erronea anche con riferimento a tale aspetto, non essendo state riconosciute all'odierno ricorrente le spese, i diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, ritualmente documentate;
- rilevato, ai fini della liquidazione, che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art.82 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (espressamente richiamata dall'art.116), che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (tra le tante,
Cass. n.31404/2019; Cass. n.15006/2021; Cass. n.22257/2022);
- atteso, inoltre, che nell'applicazione delle tariffe occorre tenere conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
- ritenuto, alla luce del suindicato parametro normativo, che nel caso di specie la liquidazione debba essere effettuata secondo i minimi tariffari;
- osservato, in particolare, che parte opponente non ha allegato e provato che l'incarico svolto abbia presentato aspetti di particolare o quantomeno di media complessità, che possano giustificare l'applicazione delle tariffe forensi nei valori massimi (corrispondenti ai valori medi nel patrocinio a spese dello Stato) o comunque superiori ai minimi, e che anzi dalla sentenza che ha definito il giudizio, ed in difetto di adeguata prova contraria, sembra piuttosto evincersi che non siano state trattate particolari questioni in fatto ed in diritto;
- considerato che ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento all'attività professionale finalizzata al recupero del credito, i cui compensi, peraltro, non sono soggetti alle riduzioni previste per il patrocinio a spese dello
Stato, trattandosi di attività difensiva autonoma;
- atteso che - come riconosciuto espressamente dalla stessa parte ricorrente -
l'attività difensiva svolte nell'interesse del sig. si è sostanziata Persona_1
3 nell'assistenza legale relativa allo studio del fascicolo, alla fase di predisposizione dell'opposizione al decreto penale di condanna n. 223/21, nonché alla fase di partecipazione all'udienza del 15.05.2023 ove si è svolta la discussione orale;
- ritenuto che la fase di studio e la fase introduttiva relative all'opposizione al decreto penale di condanna comprendono anche lo studio e l'attività introduttiva svolta innanzi al giudice monocratico, non essendo ipotizzabile un ulteriore studio e la redazione di un ulteriore atto introduttivo innanzi al giudice monocratico rispetto allo studio ed alla redazione dell'opposizione al decreto penale di condanna;
- atteso, pertanto, che con riferimento al procedimento innanzi al giudice monocratico possono essere riconosciute soltanto le voci
“istruttoria/dibattimentale” e “decisionale”, con esclusione di quelle attinente allo studio ed all'attività introduttiva;
- considerato necessario escludere dalla pretesa anche gli interessi legali richiesti sulle somme dovute a titolo di compensi, in ragione del fatto che i tempi di pagamento da parte dell'erario sono legati ai tempi tecnici dettati dalla normativa procedimentale di liquidazione e solo in esito alla definizione del procedimento
(che comprende anche la presente fase di opposizione al decreto di liquidazione) il credito del professionista è determinato, esigibile e quindi idoneo a produrre interessi;
- ritenuto, in definitiva, che l'opposizione deve essere accolta nei limiti sopra indicati e che, pertanto, all'avv. vanno riconosciuti a Parte_1
titolo di compensi per l'opera prestata a favore del sig. i seguenti Persona_1 importi:
PROCEDIMENTO INNANZI AL GIP
Fasi Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 405,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 360,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 765,00
4 RIDUZIONI
Riduzione di 1/3 su € 765,00 per gratuito patrocinio (art.
€-255,00 106 bis Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 510,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 76,50
Cassa Avvocati ( 4% ) € 23,46
Totale imponibile € 609,96
IVA 22% su Imponibile € 134,19
TOTALE COMPENSO € 744,15
PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO
Fasi Compenso
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore minimo: € 540,00
Fase decisionale, valore minimo: € 675,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.215,00
RIDUZIONI
Riduzione di 1/3 su € 1.215,00 per gratuito patrocinio
€ -405,00 (art. 106 bis Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 810,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 121,50
Cassa Avvocati ( 4% ) € 37,26
Totale imponibile € 968,76
IVA 22% su Imponibile € 213,13
€ TOTALE COMPENSO 1.181,89
5 PROCEDIMENTO MONITORIO
Fase unica, valore minimo: € 284,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 42,60
Cassa Avvocati ( 4% ) € 13,06
Totale imponibile € 339,66
IVA 22% su Imponibile € 74,73
TOTALE COMPENSO € 414,39
PRECETTO
Fase unica, valore minimo: € 118,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 17,70
Cassa Avvocati ( 4% ) € 5,43
Totale imponibile € 141,13
IVA 22% su Imponibile € 31,05
TOTALE COMPENSO € 172,18
SPESE VIVE DOCUMENTATE:
- Spese rilascio copie conformi verbale e sentenza (2x € 11,80) € 23,60
- Spese rilascio parere di congruità da parte del C.O.A. € 214,92
TOTALE: € 238,52
- atteso, quindi, che alla ricorrente va liquidata la complessiva somma di €
2.751,13 comprensiva di accessori ex lege, da porre a carico dell'erario;
-considerato, infine, che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo riferimento anche in questo caso ai parametri minimi, non essendosi prospettate questioni particolarmente complesse, e distratte a favore del difensore antistatario, Avv.
Domenico Alampi.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del Presidente delegato dott. Liborio Fazzi, pronunciando nel giudizio introdotto dall'avv.
nei confronti del , in persona Parte_1 Controparte_1
del Ministro pro tempore, con ricorso depositato in data 04/01/2025, nella contumacia di parte opposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l'opposizione nei limiti e per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, liquida in favore dell'avv.
la complessiva somma di € 2.751,3, come determinata Parte_1 in parte motiva, da porre a carico dell'erario;
- condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali a favore dell'opponente, che liquida in complessive € 1.278,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre a favore del difensore antistatario, Avv. Domenico Alampi.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 7 agosto 2025
Il Presidente
dott. Liborio Fazzi
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