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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/09/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Gianfranco Placentino Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 322/2021 R.G., in sede di giudizio di rinvio, avverso la sentenza n. 662/2011, pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 7.11.2011
(proc. n. 198/2003 R.G.), avente ad oggetto esecuzione in forma specifica di contratto preliminare;
TRA
( , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, in forza di procura notarile alle liti, dagli Avv.ti Lucia Liberatore e
Pasqualino Iannacci, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1) condannare il Sig. , in aggiunta a quanto già stabilito nella sentenza Controparte_1
n.290/2015 della Corte di Appello di Campobasso, a versare in favore del _1
l'ulteriore somma di Euro 46.000,00 oltre interessi a far data dalla domanda ovvero, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi integralmente cassato il dictum della Sentenza n.
290/2015, condannare il alla restituzione della somma ricevuta di Euro CP_1
46.000,00, oltre interessi dalla domanda, ed al pagamento della somma di Euro
1 46.000,00 a titolo di caparra, oltre interessi dalla domanda e, quindi, al pagamento della complessiva somma di Euro 92.000,00 a titolo di doppio della caparra confirmatoria, oltre interessi dalla domanda;
2) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio di legittimità nonché del presente grado di giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 662/2011 del 7.11.2011 il Tribunale di Campobasso, accoglieva per quanto di ragione la domanda ex art. 2932 c.c., proposta da ei confronti Parte_1 di , trasferendo al primo l'immobile sito in Bojano, Via Sant'Antonio Abate Controparte_1
s.n., di proprietà del secondo e meglio identificato in sentenza, oggetto di un preliminare inter partes del 4.11.2002 e subordinando detto trasferimento al pagamento della somma di € 126.610,00 (secondo gli importi rateali stabiliti in dispositivo), così ridotto l'originario prezzo pattuito per l'accertata presenza di vizi e difformità; rigettava la domanda riconvenzionale del di risarcimento dei danni. CP_1
2. Interposto appello principale da parte del appello incidentale da parte del _1
, questa corte, con sentenza n. 290/2015 del 31.12.2015, accoglieva l'appello CP_1 principale e, riformando la sentenza impugnata, dichiarava risolto il contratto preliminare per inadempimento del , che condannava alla restituzione della somma di € CP_1
46.000,00 oltre interessi in favore del il quale, a sua volta, veniva condannato _1 al rilascio degli immobili oggetto del preliminare.
3. Il a proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi e il ha _1 CP_1 depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in due motivi.
Con ordinanza n. 19072/21 pubblicata il 6.7.2021, la Cassazione ha rigettato ambedue i motivi del ricorso incidentale e ha accolto, in relazione e nei limiti di cui in motivazione, entrambi i motivi del ricorso principale, cassando la sentenza impugnata, con rinvio a questa corte in diversa composizione.
4. Il presente giudizio è stato tempestivamente riassunto da con atto di Parte_1 citazione spedito per la notifica il 4.10.2021.
Nonostante la ritualità della notifica il non si è costituito in giudizio ed è stato CP_1 dichiarato contumace, con ordinanza del 26.1.2022.
Quindi, all'esito di trattazione scritta dell'udienza del 22.11.2023, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 290/2015 questa corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha pronunciato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del
4.11.2002 per inadempimento di , rigettando la domanda di risarcimento Controparte_1
2 dei danni e condannando quest'ultimo alla restituzione della somma di € 46.000,00, oltre interessi dalla domanda in favore del a sua volta tenuto al rilascio degli _1 immobili oggetto del preliminare. P
2. Con il primo motivo del ricorso per cassazione ha denunciato ex 360, _1 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e, quindi, la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia: ha esposto di aver chiesto, sia con l'atto di citazione in primo grado sia con l'atto di appello, la risoluzione del contratto e la condanna del promittente venditore alla corresponsione del doppio della caparra confirmatoria di € 46.000,00, versata al momento della stipula del preliminare e che, quindi, con la pronuncia cassata, questa corte, condannando il unicamente alla CP_1 restituzione della somma di € 46.000,00, ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di pari importo.
Con il secondo motivo ha denunciato, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1385 e 1453 e ss. c.c. e, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.,
l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: ha esposto che, anche a voler ritenere implicitamente rigettata la domanda volta alla restituzione della caparra, egli non ha mai rinunciato agli effetti di cui all'art. 1385 c.c., avendo chiesto, in relazione alla domanda di risoluzione, appunto, la restituzione del doppio della caparra e non il risarcimento dei danni.
La Cassazione, nell'accogliere entrambi i motivi, ha ritenuto sussistere l'error in procedendo denunciato, sub specie di omissione di pronuncia e la conseguente nullità della sentenza di questa corte.
Premessa la ricostruzione della domanda proposta dal sulla base del diretto _1 esame degli atti, come formulata ex art. 1385 comma 2 c.c., quindi “diretta a ottenere
l'accertamento della legittimità dell'operato recesso dal contratto preliminare del
4.11.2002 in dipendenza dell'(assunto e poi acclarato) inadempimento del promittente venditore nonché domanda volta a ottenere la condanna del promittente venditore a pagare il doppio della caparra, ossia a restituire, nel complesso, la somma di €
92.000,00”, ha rilevato che la Corte di appello di Campobasso ha omesso la debita pronuncia, non essendovi margine, in considerazione della motivazione della sentenza, perché la domanda possa ritenersi implicitamente rigettata.
La corte di legittimità ha espressamente indicato che, considerata la natura giuridica dello strumento previsto dall'art. 1385 comma 2 c.c., l'interpretazione della domanda nel senso sopra indicato non è condizionata dal fatto che il ha chiesto la _1 declaratoria di risoluzione del preliminare, invece di esercitare il recesso in conseguenza dell'altrui inadempimento.
3. Dato atto delle chiare indicazioni della Cassazione, nel presente giudizio di rinvio deve, quindi pronunciarsi sulla domanda, come sopra interpretata, proposta da
[...] diretta a ottenere l'accertamento della legittimità del recesso dal contratto _1
3 preliminare del 4.11.2002 conseguente all'accertato inadempimento di Controparte_1 nonché sulla domanda volta a ottenere la condanna del promittente venditore a pagare il doppio della caparra, ossia a restituire, nel complesso, la somma di € 92.000,00.
Essendosi formato il giudicato sull'accertamento dell'inadempimento di , Controparte_1 in conseguenza del rigetto dei motivi del ricorso incidentale dallo stesso proposto, devono necessariamente accogliersi entrambe le domande, in relazione a quanto disposto dall'art. 1385 comma 2 c.c., che legittima il recesso dal contratto della parte non inadempiente e il diritto ad ottenere il doppio della caparra versata all'altra parte.
Non residua alcuno spazio per un intervento correttivo da parte del giudice, in quanto, pur essendo la funzione della caparra confirmatoria quella di costituire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno, al pari della clausola penale, la diversità strutturale dei due istituti impedisce l'applicazione analogica della previsione di cui all'art. 1384 c.c., circa il potere di riduzione equitativa della penale manifestamente eccessiva (Cass., n.
17715/2020).
L'accoglimento dei motivi di ricorso per cassazione “in relazione e nei limiti di cui in motivazione” comporta la necessità (e in questo senso vi è anche la richiesta di parte appellante) di una modificazione sostitutiva delle sole statuizioni oggetto della pronuncia cassatoria, restando ferme le altre: rigetto dell'appello incidentale del;
condanna CP_1 del l rilascio degli immobili oggetto del preliminare;
liquidazione delle spese, _1 comprese quelle relative alle c.t.u. espletate, a carico del . CP_1
4. In applicazione del principio della soccombenza, l'appellato deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/14, nelle versioni vigenti al momento della conclusione di ciascun grado, per fasi di studio, introduttiva e decisionale, in misura intermedia tra minimi e massimi, avuto riguardo al valore della causa pari a € €
46.000,00.
P. Q. M.
la Corte di appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente, in sede di giudizio di rinvio riassunto con atto di citazione spedito per notifica il 4.10.2021, sull'appello avverso la sentenza n. 662/2011, pronunciata il 7.11.2011 dal Tribunale di Campobasso, proposto da nei Parte_1 confronti di , nella contumacia di quest'ultimo così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, dichiara legittimo il recesso operato dal dal contratto preliminare di compravendita _1 stipulato il 4.11.2002 con , per inadempimento di quest'ultimo; Controparte_1
4 2) condanna il alla restituzione della somma di € 92.000,00, pari al doppio CP_1 della caparra versata dal oltre interessi legali dalla domanda;
_1
3) mantiene ferme le altre statuizioni adottate con la sentenza di questa corte n.
290/15;
4) condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese processuali del giudizio di cassazione, che si liquidano in € 5.250,00, e del presente giudizio di rinvio, che si liquidano in € 6.946,00, per compensi al difensore oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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