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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/08/2025, n. 7646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7646 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI Prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Raffaele Sdino -Presidente- Dott.ssa Viviana Criscuolo -Giudice- Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27220 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti dall'avv. Alessandra Caruso
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 24.6.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti rinunciando ai termini;
Il Gi ha riservato al Collegio senza termini Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi la domanda.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.12.2024, la sign.ra – premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio in Pozzuoli con il sign. 16.10.2015 dal quale CP_1 non sono nati figli – esponeva: (…) Con ricorso depositato nella Cancelleria di Codesta Ecc.ma Giustizia con il N.R.G. 23549/2021, i coniugi chiedevano consensualmente di separarsi e con Decreto del 16 dicembre 2021 (cronologico n. 10220/2021), il Tribunale di Napoli omologava la detta separazione ai seguenti patti e condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la residenza coniugale sita in Pozzuoli (NA) alla Via Goffredo Mameli n.2/B, con tutte le pertinenze e dipendenze, resterà nella disponibilità esclusiva del Sig. , CP_1 che la utilizzerà a propria abitazione, essendosi la Sig.ra già da Parte_1 tempo trasferita altrove;
3) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4) i coniugi dichiarano, altresì, che tutti i rapporti economici tra di essi intercorrenti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione anche per ciò che riguarda i beni mobili e suppellettili arredanti la casa coniugale. 2) I tentativi per addivenire ad un divorzio congiunto non hanno sortito esito positivo. 3) Sussistono tutti i presupposti di
1 2
legge per la proposizione della presente domanda giudiziale. È interesse della Sig.ra
[...]
ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Al riguardo, Parte_1 tra i coniugi e , dall'epoca dell'avvenuta Parte_1 CP_1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, cioè a far data dal 6 dicembre 2021, non si è ricostituita la comunione materiale e/o spirituale, ne è intervenuta riconciliazione. Ricorrono, pertanto, nella fattispecie, gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/70 e successive modifiche ed integrazioni, essendo decorso il termine di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli. Si precisa che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
All'udienza di prima comparizione del 24.6.2025, la ricorrente ha dichiarato: mi riporto al ricorso e chiedo solo il divorzio.
Il Gi, dichiarata la contumacia del resistente, ha riservato la causa al Collegio.
Nel merito, la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale omologata nel 2021. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente di questo Tribunale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pozzuoli il 16.10.2015 da e;
Parte_1 CP_1 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 103 parte II, serie C, anno 2015). c) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI Prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Raffaele Sdino -Presidente- Dott.ssa Viviana Criscuolo -Giudice- Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27220 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti dall'avv. Alessandra Caruso
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 24.6.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti rinunciando ai termini;
Il Gi ha riservato al Collegio senza termini Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi la domanda.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.12.2024, la sign.ra – premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio in Pozzuoli con il sign. 16.10.2015 dal quale CP_1 non sono nati figli – esponeva: (…) Con ricorso depositato nella Cancelleria di Codesta Ecc.ma Giustizia con il N.R.G. 23549/2021, i coniugi chiedevano consensualmente di separarsi e con Decreto del 16 dicembre 2021 (cronologico n. 10220/2021), il Tribunale di Napoli omologava la detta separazione ai seguenti patti e condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la residenza coniugale sita in Pozzuoli (NA) alla Via Goffredo Mameli n.2/B, con tutte le pertinenze e dipendenze, resterà nella disponibilità esclusiva del Sig. , CP_1 che la utilizzerà a propria abitazione, essendosi la Sig.ra già da Parte_1 tempo trasferita altrove;
3) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4) i coniugi dichiarano, altresì, che tutti i rapporti economici tra di essi intercorrenti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione anche per ciò che riguarda i beni mobili e suppellettili arredanti la casa coniugale. 2) I tentativi per addivenire ad un divorzio congiunto non hanno sortito esito positivo. 3) Sussistono tutti i presupposti di
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legge per la proposizione della presente domanda giudiziale. È interesse della Sig.ra
[...]
ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Al riguardo, Parte_1 tra i coniugi e , dall'epoca dell'avvenuta Parte_1 CP_1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, cioè a far data dal 6 dicembre 2021, non si è ricostituita la comunione materiale e/o spirituale, ne è intervenuta riconciliazione. Ricorrono, pertanto, nella fattispecie, gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/70 e successive modifiche ed integrazioni, essendo decorso il termine di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli. Si precisa che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
All'udienza di prima comparizione del 24.6.2025, la ricorrente ha dichiarato: mi riporto al ricorso e chiedo solo il divorzio.
Il Gi, dichiarata la contumacia del resistente, ha riservato la causa al Collegio.
Nel merito, la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale omologata nel 2021. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente di questo Tribunale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pozzuoli il 16.10.2015 da e;
Parte_1 CP_1 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 103 parte II, serie C, anno 2015). c) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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