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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 127/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
(C.F. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Carlo Garroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ravenna, via Carlo Levi n. 29.
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv. Walter Enzo Persichilli
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
lette le integrazioni richieste con decreto del 9.12.2024; rilevato, preliminarmente, che: ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata del proprio Parte_1 patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare, la ricorrente, persona fisica che non svolge attività imprenditoriale e che non risulta assoggettabile, nemmeno per estensione, alla procedura di L.G., risulta gravata da una ingente esposizione debitoria di rango chirografario (determinata dall'OCC in € 187.202,30), derivata in parte dalla fideiussione rilasciata alla società di SCIARRA & SCIARRA S.A.S. di RA LA e C., (cancellata nel 2015) ed in parte dal mutuo ipotecario contratto con l'ex coniuge per l'acquisto della casa di abitazione, già attinta da esecuzione immobiliare e ceduta a terzi. pagina 1 di 3 A fronte di tale esposizione, la ricorrente risulta sostanzialmente priva di attività liquidabili, potendo mettere a disposizione dei creditori solo i propri redditi futuri, stimati in circa 1695,00 mensili, al lordo delle indennità, come da ultimo evidenziato dall'OCC.
Non v'è dubbio, quindi, circa la sussistenza di una condizione di sovraindebitamento.
La suddetta debitrice, presentando l'istanza anzidetta, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII;
nel merito, letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
ritenuto, alla luce delle integrazioni fornite, che risultano divisati dall'OCC i profili attinenti alle cause del sovraindebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (cfr. art. 269 CCI); nonché risulta confermata l'attestazione ex art. 269 c. 3 CCI;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatore il già individuato gestore dell'OCC e precisato che la liquidazione unitaria del compenso avverrà ad opera del G.D. e ad esito della liquidazione, salvo il riconoscimento di acconti in occasione di riparti parziali.
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di (C.F. Parte_1
C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Walter Enzo
Persichilli;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di pagina 2 di 3 prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, Camera di consiglio del 24.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
(C.F. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Carlo Garroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ravenna, via Carlo Levi n. 29.
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv. Walter Enzo Persichilli
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
lette le integrazioni richieste con decreto del 9.12.2024; rilevato, preliminarmente, che: ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata del proprio Parte_1 patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare, la ricorrente, persona fisica che non svolge attività imprenditoriale e che non risulta assoggettabile, nemmeno per estensione, alla procedura di L.G., risulta gravata da una ingente esposizione debitoria di rango chirografario (determinata dall'OCC in € 187.202,30), derivata in parte dalla fideiussione rilasciata alla società di SCIARRA & SCIARRA S.A.S. di RA LA e C., (cancellata nel 2015) ed in parte dal mutuo ipotecario contratto con l'ex coniuge per l'acquisto della casa di abitazione, già attinta da esecuzione immobiliare e ceduta a terzi. pagina 1 di 3 A fronte di tale esposizione, la ricorrente risulta sostanzialmente priva di attività liquidabili, potendo mettere a disposizione dei creditori solo i propri redditi futuri, stimati in circa 1695,00 mensili, al lordo delle indennità, come da ultimo evidenziato dall'OCC.
Non v'è dubbio, quindi, circa la sussistenza di una condizione di sovraindebitamento.
La suddetta debitrice, presentando l'istanza anzidetta, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII;
nel merito, letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
ritenuto, alla luce delle integrazioni fornite, che risultano divisati dall'OCC i profili attinenti alle cause del sovraindebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (cfr. art. 269 CCI); nonché risulta confermata l'attestazione ex art. 269 c. 3 CCI;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatore il già individuato gestore dell'OCC e precisato che la liquidazione unitaria del compenso avverrà ad opera del G.D. e ad esito della liquidazione, salvo il riconoscimento di acconti in occasione di riparti parziali.
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di (C.F. Parte_1
C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Walter Enzo
Persichilli;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di pagina 2 di 3 prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, Camera di consiglio del 24.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3