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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4076/2024 R.G.
Tribunale di Padova
Prima Sezione Civile
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 4076/2024 R.G. promosso con ricorso depositato in data 02/09/2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Cassandra Parte_1
Di Taranto ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] Controparte_1
resistente contumace con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza depositata in data 17.02.2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 25.02.2025.
Per la ricorrente: “a) disporre l'affidamento esclusivo del minore alla Persona_1
ricorrente, con il riconoscimento dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e il potere di adottare, anche senza l'accordo del padre, le decisioni di maggior interesse per il figlio ex art. 337 quater, terzo comma, cc;
b) pronunciare, come in premessa (una o due volte la settimana al pomeriggio, dapprima con la presenza della ricorrente e presso l'abitazione della stessa, nonché, il sabato o la domenica, a settimane alternate, escludendosi per il momento sia pernottamenti del bambino con il padre, sia periodi continuativi, in occasione delle vacanze), in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig. ovvero Controparte_1 assumere ogni altro provvedimento nell'interesse del minore, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
pagina 1 di 5 c) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro
€350, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o quella diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa, nonché a concorrere alle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova, in ragione del 50% con la ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.09.2024 la ricorrente , premesso che Parte_1 dall'unione non matrimoniale con era nato il figlio (il Controparte_1 Per_1
28.6.2021), adiva l'intestato Tribunale chiedendo la regolamentazione primaria del regime di affido, collocamento e mantenimento. In particolare, la ricorrente chiedeva l'affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso di sé, disciplina del diritto di visita paterno come da ricorso e onere per il padre di contribuire al mantenimento del figlio con una somma mensile di euro 350 oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_1
La ricorrente allegava a sostegno che dopo la fine della relazione sentimentale (gennaio
2022) il si era disinteressato del figlio diradando via via le visite sino a CP_1
interrompere ogni contatto, aveva omesso di contribuire economicamente e non si era reso disponibile per esigenze quali rilascio documenti, iscrizioni scolastiche, ecc.
Il resistente , pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 07.02.2025 parte ricorrente compariva personalmente avanti al Giudice delegato e rendeva le dichiarazioni riportate a verbale, nessuno compariva per il resistente e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
[...]
. Il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e memoria CP_1 depositata, rinunciando ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e il Giudice si riservava.
Con ordinanza depositata in data 17.02.2025 il Giudice emanava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse del minore: “1. affida il figlio minore in via super -esclusiva alla madre con collocazione e residenza presso Persona_1
la stessa;
2.dispone i tempi e le modalità di permanenza presso il genitore non collocatario come segue: il padre vedrà il figli o a weekend alterni, il pomeriggio del sabato o della domenica dalle ore 14.30 alle 18.30 presso l'abitazione della madre e alla presenza della stessa nonché un pomeriggio alla settimana (in assenza di accordo da individuarsi nel mercoledì pomeriggio) dall'uscita da scuola sino all'ora di cena alla presenza della madre e pagina 2 di 5 presso l'abitazione di quest'ultima; trascorso un periodo di 5 mesi dall'avvio di tale regime di visita e consolidata l'abitudine alla frequenza del padre da parte del minore, il padre potrà esercitare il diritto di visita come previsto conducendo il figlio minore presso di sé. Il minore, inoltre, dopo trascorsi 5 mesi dall'avvio del regime di cui sopra, trascorrerà col padre metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno Natale e Capodanno con ciascun genitore e metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 31.05 di ogni anno.
3.dispone che il sig. Controparte_1
contribuisca al mantenimento del figlio minore corrispondendo a Per_1 Parte_1
mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 350,
[...]
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova” e, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
1. Domanda di affido, collocamento, diritto di visita, mantenimento del figlio minore
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti alla tutela del figlio minore della coppia
, si osserva quanto segue. Per_1
L'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., salvo che la stessa risulti pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, quanto alla regolamentazione delle condizioni di affido, collocamento e diritto di visita del figlio ancora minore , i fatti descritti e documentati in atti circa Per_1
il disinteresse manifestato dal padre nei confronti del figlio, tanto dal punto di vista affettivo quanto dal punto di vista economico, fatti confermati anche dal tenore dei messaggi scambiati con la ricorrente e depositati sub 3 e 4 oltre che dalla mancata costituzione di parte resistente nel presente procedimento, devono ritenersi ostativi alla condivisione della responsabilità genitoriale, pertanto si dispone l'affidamento del minore in via super-esclusiva alla madre, nei cui confronti non può essere mossa alcuna Per_1 censura quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale il minore dalla cessazione della convivenza dei genitori ha sempre convissuto. Si dispone altresì la collocazione del minore presso la residenza della madre.
Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, in ragione della sostanziale interruzione dei rapporti padre - figlio e della tenera età di , deve essere prevista Per_1
una gradualità nella eventuale ripresa del contatto. Ritiene il Collegio di confermare quanto pagina 3 di 5 già disposto con i provvedimenti temporanei e urgenti ovvero che il padre possa vedere il figlio minore a weekend alterni, nel pomeriggio del sabato o della domenica dalle ore
14.30 alle 18.30 presso l'abitazione della madre e alla presenza della stessa nonché un pomeriggio alla settimana (in assenza di accordo da individuarsi nel mercoledì pomeriggio) dall'uscita da scuola sino all'ora di cena alla presenza della madre e presso l'abitazione di quest'ultima; trascorso un periodo di 5 mesi dall'avvio di tale regime di visita e consolidata l'abitudine alla frequenza del padre da parte del minore, il padre potrà esercitare il diritto di visita come previsto conducendo il figlio minore presso di sé.
In punto di contributo di mantenimento per , la ricorrente ha chiesto un contributo Per_1
di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La parte ricorrente ha dato conto che il padre si è completamente disinteressato del figlio, omettendo anche di provvedere al suo mantenimento.
Ritenuto che, in assenza di riscontri documentali certi attestanti la capacità reddituale e patrimoniale del resistente con riguardo alla prole, sulla base della capacità lavorativa generica e specifica di quest'ultimo come riferita dalla ricorrente che, allo stato, deve presumersi esistente nonché delle risorse economiche della madre, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti prevalentemente dalla madre, viene confermato l'onere del padre di contribuire al mantenimento mediante il versamento di una somma pari €. 350 mensili, come già disposto con i provvedimenti provvisori e urgenti del 17.02.2025. La somma di euro 350,00 sarà versata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
2. Spese di lite
In considerazione della natura della controversia e della mancata opposizione del resistente, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. affida in via super-esclusiva il figlio minore alla madre con Persona_1
collocazione e residenza presso la stessa;
2. dispone i tempi e le modalità di permanenza presso il genitore non collocatario come segue: il padre vedrà il figlio a weekend alterni, il pomeriggio del sabato o della domenica pagina 4 di 5 dalle ore 14.30 alle 18.30 presso l'abitazione della madre e alla presenza della stessa nonché un pomeriggio alla settimana (in assenza di accordo da individuarsi nel mercoledì pomeriggio) dall'uscita da scuola sino all'ora di cena alla presenza della madre e presso l'abitazione di quest'ultima; trascorso un periodo di 5 mesi dall'avvio di tale regime di visita e consolidata l'abitudine alla frequenza del padre da parte del minore, il padre potrà esercitare il diritto di visita come previsto conducendo il figlio minore presso di sé. Il minore, inoltre, dopo trascorsi 5 mesi dall'avvio del regime di cui sopra, trascorrerà col padre metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno Natale e Capodanno con ciascun genitore e metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 31.05 di ogni anno;
3. pone a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento del Controparte_1
figlio mediante il versamento alla madre entro il Persona_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese della somma mensile di euro 350,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 25.02.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
pagina 5 di 5
Tribunale di Padova
Prima Sezione Civile
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 4076/2024 R.G. promosso con ricorso depositato in data 02/09/2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Cassandra Parte_1
Di Taranto ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] Controparte_1
resistente contumace con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza depositata in data 17.02.2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 25.02.2025.
Per la ricorrente: “a) disporre l'affidamento esclusivo del minore alla Persona_1
ricorrente, con il riconoscimento dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e il potere di adottare, anche senza l'accordo del padre, le decisioni di maggior interesse per il figlio ex art. 337 quater, terzo comma, cc;
b) pronunciare, come in premessa (una o due volte la settimana al pomeriggio, dapprima con la presenza della ricorrente e presso l'abitazione della stessa, nonché, il sabato o la domenica, a settimane alternate, escludendosi per il momento sia pernottamenti del bambino con il padre, sia periodi continuativi, in occasione delle vacanze), in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig. ovvero Controparte_1 assumere ogni altro provvedimento nell'interesse del minore, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
pagina 1 di 5 c) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro
€350, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o quella diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa, nonché a concorrere alle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova, in ragione del 50% con la ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.09.2024 la ricorrente , premesso che Parte_1 dall'unione non matrimoniale con era nato il figlio (il Controparte_1 Per_1
28.6.2021), adiva l'intestato Tribunale chiedendo la regolamentazione primaria del regime di affido, collocamento e mantenimento. In particolare, la ricorrente chiedeva l'affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso di sé, disciplina del diritto di visita paterno come da ricorso e onere per il padre di contribuire al mantenimento del figlio con una somma mensile di euro 350 oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_1
La ricorrente allegava a sostegno che dopo la fine della relazione sentimentale (gennaio
2022) il si era disinteressato del figlio diradando via via le visite sino a CP_1
interrompere ogni contatto, aveva omesso di contribuire economicamente e non si era reso disponibile per esigenze quali rilascio documenti, iscrizioni scolastiche, ecc.
Il resistente , pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 07.02.2025 parte ricorrente compariva personalmente avanti al Giudice delegato e rendeva le dichiarazioni riportate a verbale, nessuno compariva per il resistente e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
[...]
. Il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e memoria CP_1 depositata, rinunciando ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e il Giudice si riservava.
Con ordinanza depositata in data 17.02.2025 il Giudice emanava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse del minore: “1. affida il figlio minore in via super -esclusiva alla madre con collocazione e residenza presso Persona_1
la stessa;
2.dispone i tempi e le modalità di permanenza presso il genitore non collocatario come segue: il padre vedrà il figli o a weekend alterni, il pomeriggio del sabato o della domenica dalle ore 14.30 alle 18.30 presso l'abitazione della madre e alla presenza della stessa nonché un pomeriggio alla settimana (in assenza di accordo da individuarsi nel mercoledì pomeriggio) dall'uscita da scuola sino all'ora di cena alla presenza della madre e pagina 2 di 5 presso l'abitazione di quest'ultima; trascorso un periodo di 5 mesi dall'avvio di tale regime di visita e consolidata l'abitudine alla frequenza del padre da parte del minore, il padre potrà esercitare il diritto di visita come previsto conducendo il figlio minore presso di sé. Il minore, inoltre, dopo trascorsi 5 mesi dall'avvio del regime di cui sopra, trascorrerà col padre metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno Natale e Capodanno con ciascun genitore e metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 31.05 di ogni anno.
3.dispone che il sig. Controparte_1
contribuisca al mantenimento del figlio minore corrispondendo a Per_1 Parte_1
mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 350,
[...]
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova” e, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
1. Domanda di affido, collocamento, diritto di visita, mantenimento del figlio minore
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti alla tutela del figlio minore della coppia
, si osserva quanto segue. Per_1
L'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., salvo che la stessa risulti pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, quanto alla regolamentazione delle condizioni di affido, collocamento e diritto di visita del figlio ancora minore , i fatti descritti e documentati in atti circa Per_1
il disinteresse manifestato dal padre nei confronti del figlio, tanto dal punto di vista affettivo quanto dal punto di vista economico, fatti confermati anche dal tenore dei messaggi scambiati con la ricorrente e depositati sub 3 e 4 oltre che dalla mancata costituzione di parte resistente nel presente procedimento, devono ritenersi ostativi alla condivisione della responsabilità genitoriale, pertanto si dispone l'affidamento del minore in via super-esclusiva alla madre, nei cui confronti non può essere mossa alcuna Per_1 censura quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale il minore dalla cessazione della convivenza dei genitori ha sempre convissuto. Si dispone altresì la collocazione del minore presso la residenza della madre.
Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, in ragione della sostanziale interruzione dei rapporti padre - figlio e della tenera età di , deve essere prevista Per_1
una gradualità nella eventuale ripresa del contatto. Ritiene il Collegio di confermare quanto pagina 3 di 5 già disposto con i provvedimenti temporanei e urgenti ovvero che il padre possa vedere il figlio minore a weekend alterni, nel pomeriggio del sabato o della domenica dalle ore
14.30 alle 18.30 presso l'abitazione della madre e alla presenza della stessa nonché un pomeriggio alla settimana (in assenza di accordo da individuarsi nel mercoledì pomeriggio) dall'uscita da scuola sino all'ora di cena alla presenza della madre e presso l'abitazione di quest'ultima; trascorso un periodo di 5 mesi dall'avvio di tale regime di visita e consolidata l'abitudine alla frequenza del padre da parte del minore, il padre potrà esercitare il diritto di visita come previsto conducendo il figlio minore presso di sé.
In punto di contributo di mantenimento per , la ricorrente ha chiesto un contributo Per_1
di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La parte ricorrente ha dato conto che il padre si è completamente disinteressato del figlio, omettendo anche di provvedere al suo mantenimento.
Ritenuto che, in assenza di riscontri documentali certi attestanti la capacità reddituale e patrimoniale del resistente con riguardo alla prole, sulla base della capacità lavorativa generica e specifica di quest'ultimo come riferita dalla ricorrente che, allo stato, deve presumersi esistente nonché delle risorse economiche della madre, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti prevalentemente dalla madre, viene confermato l'onere del padre di contribuire al mantenimento mediante il versamento di una somma pari €. 350 mensili, come già disposto con i provvedimenti provvisori e urgenti del 17.02.2025. La somma di euro 350,00 sarà versata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
2. Spese di lite
In considerazione della natura della controversia e della mancata opposizione del resistente, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. affida in via super-esclusiva il figlio minore alla madre con Persona_1
collocazione e residenza presso la stessa;
2. dispone i tempi e le modalità di permanenza presso il genitore non collocatario come segue: il padre vedrà il figlio a weekend alterni, il pomeriggio del sabato o della domenica pagina 4 di 5 dalle ore 14.30 alle 18.30 presso l'abitazione della madre e alla presenza della stessa nonché un pomeriggio alla settimana (in assenza di accordo da individuarsi nel mercoledì pomeriggio) dall'uscita da scuola sino all'ora di cena alla presenza della madre e presso l'abitazione di quest'ultima; trascorso un periodo di 5 mesi dall'avvio di tale regime di visita e consolidata l'abitudine alla frequenza del padre da parte del minore, il padre potrà esercitare il diritto di visita come previsto conducendo il figlio minore presso di sé. Il minore, inoltre, dopo trascorsi 5 mesi dall'avvio del regime di cui sopra, trascorrerà col padre metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno Natale e Capodanno con ciascun genitore e metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 31.05 di ogni anno;
3. pone a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento del Controparte_1
figlio mediante il versamento alla madre entro il Persona_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese della somma mensile di euro 350,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 25.02.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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