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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1999.2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difese e rappresentate dall'Avv. Pietro Marsili (CF. C.F._2
), ed elettivamente domiciliate presso lo studio del detto C.F._3
difensore, in Roma, Piazza Carlo Magno n. 21 pec è
). Email_1
attori
CONTRO
(C.F. Part. IVA ), con sede in Roma, Via Casal CP_1 P.IVA_1
Bernocchi n. 73, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma Piazzale delle Belle Arti n.3, presso lo studio del proprio difensore l'Avv. Gaetano Scalise (cod. fisc. – C.F._4
pec: ). Email_2
convenuta
Nonché
, (C.F. in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato
(C.F. ) PEC e presso la stessa P.IVA_3 Email_3
legalmente domiciliato, in Roma alla Via dei Portoghesi n, 12, convenuto
1 2
Oggetto: richiesta di risarcimento danni da attività lecita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parti attrici rappresentavano in fatto che e la SI.ra Parte_1 Pt_2
(insieme ad altre 65 persone) erano state sottoposte ad indagini, in
[...]
relazione ai reati di cui agli artt. 81, 640, comma 2, nr. 1 e 61, nr. 9 Cod. Pen, perché, “in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e in qualità di infermieri e/o medici dipendenti della con artifizi e raggiri consistiti Pt_3 nell'inserire e nel far risultare nel sistema informatico dell' Parte_4
ordinarie prestazioni sanitarie quali esami necessari di laboratorio al
[...] fine di aggirare il pagamento dei rispettivi “tickets” in favore di vari soggetti tra cui anche dipendenti stessi della struttura ospedaliera, procuravano a sé o ad altri un ingiusto profitto – consistito nella fruizione gratuita di n. 333 prestazioni sanitarie – con un danno economico all' Parte_5
e per la Regione Lazio, di complessivi euro 15.226,03, con l'aggravante di
[...]
aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione
o a un pubblico servizio”.
La SI.ra e la SI.ra (insieme ad altre persone) Parte_1 Parte_2
erano state successivamente sottoposte a procedimento disciplinare perché, in qualità di infermiere dipendenti della avrebbero inserito, nell'apposito Pt_3
programma informatico aziendale, le prestazioni indicate in un separato elenco di oltre 2.000 soggetti, senza che l'utente risultasse ricoverato né transitato al Pronto
Soccorso né pagante CUP e mancante della necessaria prescrizione medica. Alle attrici veniva dunque richiesto di pagare, con atti di messa in mora prot. 14832 del
3.3.2022 ( e prot. 14827 del 3.3.2022 ( , la somma di euro Parte_1 Pt_2
118.135,27 e di euro 44.562,73 . Parte_1 Pt_2
Seguiva un concitato periodo di stress e di ansia, in cui le attrici passavano circa due anni della loro vita a difendersi, sia in sede penale sia in sede disciplinare, da accuse infondate. I loro nomi finivano sui giornali, la loro vita veniva completamente stravolta, sia sul piano familiare sia lavorativo, costrette a lavorare in un ambiente ostile e diffidente, con la prospettiva di essere licenziate da un lavoro che costituiva e costituisce il fulcro della loro esistenza.
Grazie a una ricostruzione di ogni singola prestazione erogata, che le aveva impegnate giorno e notte negli ultimi due anni, alla continua ricerca di documenti,
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collegamenti e prove in grado di scagionarle da accuse tanto infamanti, le attrici venivano riconosciute del tutto estranee ai fatti sia in sede penale sia in sede disciplinare.
Parti attrici proseguono nella descrizione degli eventi precisando che i relativi procedimenti si erano chiusi con l'archiviazione, essendosi resa conto l'Amministrazione che il tutto era scaturito non da condotta illecita delle dipendenti ma da cattivo ed errato funzionamento del sistema informatico dell in cui prestavano servizio le attrici. Parte_6
Le attrici avevano dunque subito procedimenti disciplinari e penali per errori da loro mai commessi e ascrivibili esclusivamente alle Amministrazioni convenute, le quali avevano mal esercitato il loro dovere di controllo, hanno permesso il permanere di un sistema informatico fallato e pericoloso, per se stesse e per i loro dipendenti, non si erano mai avvedute delle falle che lo stesso generava.
Parti attrici erano del tutto estranee alle anomalie riscontrate, come sarebbe dovuto invece accadere, ha indotto del tutto illegittimamente le Amministrazioni convenute a gettare le attrici nel fuoco, a sacrificarle, ad abbandonarle alla propria sorte, in uno stato di panico, ansia, stupore e sbigottimento per essere chiamate a rispondere di fatti (e crimini) mai commessi.
La profonda crisi esistenziale subita dalle attrici, in tutti gli ambiti di vita
(affettivo, familiare, relazionale e lavorativo) e le ingenti spese materiali sostenute per far fronte a una siffatta aggressione giudiziale, provocata da mala gestio dell'esercizio del potere amministrativo e del dovere di controllo della Pubblica
Amministrazione,
Le attrici lamentavano di aver subito procedimenti penali e disciplinari, senza che fosse stata espletata alcuna attività istruttoria, senza alcuna prova contro le stesse e dunque in assenza di ogni valido e logico presupposto.
Lo stesso PM aveva richiesto l'archiviazione delle procedure, con la motivazione che metteva in evidenza le gravi falle del sistema informatico utilizzato dall' Parte_4
Concludevano chiedendo di accertare e dichiarare il diritto delle SI.re
[...]
e al risarcimento dei danni alle stesse cagionati, ex artt. Parte_1 Parte_2
2043 e 2087 Cod. Civ., da in persona del legale rappresentante in CP_1
carica e dal in persona del Ministro e/o legale Controparte_2
3 4
rappresentante in carica, che mediante la condotta antigiuridica e gli atti illeciti colposi, descritti nella parte motiva del presente atto, hanno sottoposto le attrici a ingiusto procedimento penale e disciplinare, con gravissimi danni sia morali sia patrimoniali e lesione di diritti individuali personali nonché economici, per l'effetto, condannare, ex artt. 2043 e 2087 Cod. Civ., la e il CP_1
, al pagamento dei titoli e degli importi delineati al Controparte_2
paragrafo III del presente atto o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Cont Si costituiva la e rappresentava che il procedimento penale nel quale risultavano indagate le odierne attrici, contrassegnato dal n. R.G. 32968/2019 non era stato avviato su iniziativa dell come invece viene più volte Pt_5
erroneamente riportato nell'atto di citazione. La denuncia che aveva dato impulso alle attività d'indagine, infatti, era stata proposta da soggetti terzi e del tutto estranei all'Amministrazione convenuta.
Cont La aveva avviato le verifiche sulle prestazioni sospette erogate nel 2017, analizzando i sistemi informatici, in quanto intimata in tal senso dalla Procura presso la Corte dei Conti con Decreto n. 7301 in data 12.05.2020 e, dunque, dopo circa tre mesi la conclusione delle indagini preliminari relative al procedimento n.
R.G. 32968/2019.
Nemmeno il procedimento disciplinare, poi archiviato dall era scaturito Pt_5
su impulso della odierna convenuta, la quale, ancora una volta, si era limitata a dare pedissequa esecuzione a quanto indicato dalla Procura della Corte dei Conti.
Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto, oltre che non provate;
in via subordinata, liquidare i danni solo ed esclusivamente nella loro provata ed obiettiva entità, con esclusione dei danni ultronei. Con vittoria di spese.
Si costituiva la difesa erariale e declinava la legittimazione passiva. Concludeva chiedendo di ritenere l'avversa domanda risarcitoria proposta nei confronti del
, del tutto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto Controparte_2
rigettarla; dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva del
[...]
; condanna alle spese. CP_2
All'udienza del 1.7.2024 erano assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. con rinvio al
18.2.2025 udienza nella quale la causa era posta in decisione.
4 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda delle parti attrici deve essere rigettata.
È noto che sovente l'interesse pubblico non può essere soddisfatto, se non attraverso il sacrificio di un diritto individuale. Vi sono ipotesi — che sebbene non superino la soglia dell'illegittimità del provvedimento o non sconfinino nel comportamento illecito — in cui il legittimo esercizio del potere amministrativo costituisce fonte causale di un pregiudizio oggettivo per il privato.
In presenza di una astratta ipotesi di illecito le procedure investigative hanno effettuato indagini e, dopo comprensibili sofferenze per chi è stato sottoposto ad esse, hanno cerziorato l'inesistenza di responsabilità. Il dolore rimane e i danni si radicano in capo a coli il quale si vede ingiustamente inciso da tali attività.
La responsabilità da atto lecito presupponendo, di norma, un sacrificio e non un danno (secondo gli schemi contemplati dall'art.1223c.c), dà vita ad un'obbligazione avente natura indennitaria, finalizzata a riparare il pregiudizio, ma non in maniera integrale. Sussiste certamente un principio di giustizia distributiva in forza del quale l'onere necessario alla produzione di un'utilità collettiva (indagini) deve essere proporzionalmente distribuito tra tutti i membri della collettività, ponendo tale principio a fondamento di una regola generale di indennizzo per gli atti dannosi leciti posti in essere dalla mano pubblica.
Il perseguimento dell'interesse pubblico cui la P.A. è chiamata, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità e buon andamento, infatti, presuppone e necessita talvolta del sacrificio di un interesse di un singolo individuo, il quale, pertanto, va certamente tutelato, sebbene l'attività della P.A. risulti legittima.
Tuttavia, l'art.20243 c.c. non è applicabile alla fattispecie.
Il risarcimento del danno presuppone il danno ingiusto consustanziale alla violazione di una legge, ossia il fatto ingiusto contra ius.
Nella fattispecie nessuna legge è stata violata;
le indagini, in tutti i settori in cui esse si svolgono, sono sempre lecite e servono appunto per verificare ipotesi di violazioni. Un atto lecito non può giuridicamente produrre lesioni di diritti, poiché privo del carattere di antigiuridicità, tipico, invece, del sistema atipico della responsabilità extracontrattuale.
L'ordinamento, solo in alcune ipotesi tassativamente previste, prevede il riconoscimento di un “indennizzo” (non risarcimento): trattasi di tassative e
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particolari situazioni (ad es. in materia di danni da vaccini, espropriazione per pubblica utilità, ingiusta detenzione, indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento, ecc.) in cui - pur nel rispetto della legge - il privato abbia subito un danno ai valori di rilevanza costituzionale.
La coesistenza delle diverse posizioni giuridiche è possibile mediante un bilanciamento, operato sempre dal Legislatore, di diritti e interessi che, seppur contrapposti e inconciliabili tra loro, sono entrambi meritevoli di tutela
Occorre sempre, come detto, un preciso dato normativo in assenza del quale non è possibile sostenere la esistenza di un principio generale di tutela indennitaria. In questo caso, pur in presenza di danno astrattamente riconducibile alla salute, certamente meritevole di tutela ex art. 32 Cost. (sotto forma di stress, danno all'immagine, ecc.) la P.A. non ha mai violato norme essendo preciso dovere degli organi preposti accertare la realtà di quanto ipotizzato. Non qualsiasi lesione di situazioni protette nella vita di relazione, per ragioni di interesse pubblico, obbliga la pubblica amministrazione a riconoscere un indennizzo al danneggiato.
Il nostro ordinamento circoscrive, in modo sufficientemente preciso, l'àmbito nel quale può reputarsi costituzionalmente garantito il principio indennitario. In particolare, il dovere di solidarietà sociale impone la previsione dell'indennizzo solo qualora ricorrano ipotesi di lesioni a diritti primari costituzionalmente garantiti.
Non esiste, tuttavia, diversamente da come ritiene la difesa delle parti attrici, un principio generale che prescriva di indennizzare i sacrifici subiti dai soggetti incisi dalla attività lecita essendo sempre necessario l'intervento legislativo sul punto, che disciplini l'ipotesi e la portata del calcolo dell'indennizzo. L'atto lecito dannoso, pertanto, dà luogo a un'ipotesi di responsabilità eccezionale, che sorge solo ogni qualvolta si è in presenza delle fattispecie tipizzate. Attesa la natura eccezionale della responsabilità, ne deriva l'inammissibilità di qualsiasi estensione della disciplina di tali ipotesi in via analogica.
Ci si è chiesti se sia possibile assegnare all'art.2041 c.c. una ermeneutica di portata generale, consentendo il diritto all'indennizzo anche in ipotesi di condotte lecite, atipiche, sprovviste di una norma specifica che obblighi all'indennizzo.
Alcune aperture giurisprudenziali (Cass. sentenza n. 25292/15) sembrano aprire all'ipotesi di una applicazione in via analogica del principio di giustizia
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distributiva, individuando nell'art.2041 c.c. lo strumento per riconoscere l'obbligo di indennizzo.
Tuttavia, nella fattispecie i pubblici poteri hanno investigato nel rispetto della legge non provocando di contro alcun arricchimento al sistema.
Circa le spese di lite esse debbono essere compensate poiché i danni si sono verificati, con alto grado di probabilità, sebbene in una misura non facilmente quantificabile ma di cui si comprende umanamente l'esistenza; l'indennizzo non è ora previsto nell'ordinamento giuridico e, quindi, alla domanda non può essere data risposta positiva. Tuttavia, sussistono i gravi motivi che giustificano e determinano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda delle parti attrici;
b) compensa le spese di lite.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1999.2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difese e rappresentate dall'Avv. Pietro Marsili (CF. C.F._2
), ed elettivamente domiciliate presso lo studio del detto C.F._3
difensore, in Roma, Piazza Carlo Magno n. 21 pec è
). Email_1
attori
CONTRO
(C.F. Part. IVA ), con sede in Roma, Via Casal CP_1 P.IVA_1
Bernocchi n. 73, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma Piazzale delle Belle Arti n.3, presso lo studio del proprio difensore l'Avv. Gaetano Scalise (cod. fisc. – C.F._4
pec: ). Email_2
convenuta
Nonché
, (C.F. in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato
(C.F. ) PEC e presso la stessa P.IVA_3 Email_3
legalmente domiciliato, in Roma alla Via dei Portoghesi n, 12, convenuto
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Oggetto: richiesta di risarcimento danni da attività lecita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parti attrici rappresentavano in fatto che e la SI.ra Parte_1 Pt_2
(insieme ad altre 65 persone) erano state sottoposte ad indagini, in
[...]
relazione ai reati di cui agli artt. 81, 640, comma 2, nr. 1 e 61, nr. 9 Cod. Pen, perché, “in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e in qualità di infermieri e/o medici dipendenti della con artifizi e raggiri consistiti Pt_3 nell'inserire e nel far risultare nel sistema informatico dell' Parte_4
ordinarie prestazioni sanitarie quali esami necessari di laboratorio al
[...] fine di aggirare il pagamento dei rispettivi “tickets” in favore di vari soggetti tra cui anche dipendenti stessi della struttura ospedaliera, procuravano a sé o ad altri un ingiusto profitto – consistito nella fruizione gratuita di n. 333 prestazioni sanitarie – con un danno economico all' Parte_5
e per la Regione Lazio, di complessivi euro 15.226,03, con l'aggravante di
[...]
aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione
o a un pubblico servizio”.
La SI.ra e la SI.ra (insieme ad altre persone) Parte_1 Parte_2
erano state successivamente sottoposte a procedimento disciplinare perché, in qualità di infermiere dipendenti della avrebbero inserito, nell'apposito Pt_3
programma informatico aziendale, le prestazioni indicate in un separato elenco di oltre 2.000 soggetti, senza che l'utente risultasse ricoverato né transitato al Pronto
Soccorso né pagante CUP e mancante della necessaria prescrizione medica. Alle attrici veniva dunque richiesto di pagare, con atti di messa in mora prot. 14832 del
3.3.2022 ( e prot. 14827 del 3.3.2022 ( , la somma di euro Parte_1 Pt_2
118.135,27 e di euro 44.562,73 . Parte_1 Pt_2
Seguiva un concitato periodo di stress e di ansia, in cui le attrici passavano circa due anni della loro vita a difendersi, sia in sede penale sia in sede disciplinare, da accuse infondate. I loro nomi finivano sui giornali, la loro vita veniva completamente stravolta, sia sul piano familiare sia lavorativo, costrette a lavorare in un ambiente ostile e diffidente, con la prospettiva di essere licenziate da un lavoro che costituiva e costituisce il fulcro della loro esistenza.
Grazie a una ricostruzione di ogni singola prestazione erogata, che le aveva impegnate giorno e notte negli ultimi due anni, alla continua ricerca di documenti,
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collegamenti e prove in grado di scagionarle da accuse tanto infamanti, le attrici venivano riconosciute del tutto estranee ai fatti sia in sede penale sia in sede disciplinare.
Parti attrici proseguono nella descrizione degli eventi precisando che i relativi procedimenti si erano chiusi con l'archiviazione, essendosi resa conto l'Amministrazione che il tutto era scaturito non da condotta illecita delle dipendenti ma da cattivo ed errato funzionamento del sistema informatico dell in cui prestavano servizio le attrici. Parte_6
Le attrici avevano dunque subito procedimenti disciplinari e penali per errori da loro mai commessi e ascrivibili esclusivamente alle Amministrazioni convenute, le quali avevano mal esercitato il loro dovere di controllo, hanno permesso il permanere di un sistema informatico fallato e pericoloso, per se stesse e per i loro dipendenti, non si erano mai avvedute delle falle che lo stesso generava.
Parti attrici erano del tutto estranee alle anomalie riscontrate, come sarebbe dovuto invece accadere, ha indotto del tutto illegittimamente le Amministrazioni convenute a gettare le attrici nel fuoco, a sacrificarle, ad abbandonarle alla propria sorte, in uno stato di panico, ansia, stupore e sbigottimento per essere chiamate a rispondere di fatti (e crimini) mai commessi.
La profonda crisi esistenziale subita dalle attrici, in tutti gli ambiti di vita
(affettivo, familiare, relazionale e lavorativo) e le ingenti spese materiali sostenute per far fronte a una siffatta aggressione giudiziale, provocata da mala gestio dell'esercizio del potere amministrativo e del dovere di controllo della Pubblica
Amministrazione,
Le attrici lamentavano di aver subito procedimenti penali e disciplinari, senza che fosse stata espletata alcuna attività istruttoria, senza alcuna prova contro le stesse e dunque in assenza di ogni valido e logico presupposto.
Lo stesso PM aveva richiesto l'archiviazione delle procedure, con la motivazione che metteva in evidenza le gravi falle del sistema informatico utilizzato dall' Parte_4
Concludevano chiedendo di accertare e dichiarare il diritto delle SI.re
[...]
e al risarcimento dei danni alle stesse cagionati, ex artt. Parte_1 Parte_2
2043 e 2087 Cod. Civ., da in persona del legale rappresentante in CP_1
carica e dal in persona del Ministro e/o legale Controparte_2
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rappresentante in carica, che mediante la condotta antigiuridica e gli atti illeciti colposi, descritti nella parte motiva del presente atto, hanno sottoposto le attrici a ingiusto procedimento penale e disciplinare, con gravissimi danni sia morali sia patrimoniali e lesione di diritti individuali personali nonché economici, per l'effetto, condannare, ex artt. 2043 e 2087 Cod. Civ., la e il CP_1
, al pagamento dei titoli e degli importi delineati al Controparte_2
paragrafo III del presente atto o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Cont Si costituiva la e rappresentava che il procedimento penale nel quale risultavano indagate le odierne attrici, contrassegnato dal n. R.G. 32968/2019 non era stato avviato su iniziativa dell come invece viene più volte Pt_5
erroneamente riportato nell'atto di citazione. La denuncia che aveva dato impulso alle attività d'indagine, infatti, era stata proposta da soggetti terzi e del tutto estranei all'Amministrazione convenuta.
Cont La aveva avviato le verifiche sulle prestazioni sospette erogate nel 2017, analizzando i sistemi informatici, in quanto intimata in tal senso dalla Procura presso la Corte dei Conti con Decreto n. 7301 in data 12.05.2020 e, dunque, dopo circa tre mesi la conclusione delle indagini preliminari relative al procedimento n.
R.G. 32968/2019.
Nemmeno il procedimento disciplinare, poi archiviato dall era scaturito Pt_5
su impulso della odierna convenuta, la quale, ancora una volta, si era limitata a dare pedissequa esecuzione a quanto indicato dalla Procura della Corte dei Conti.
Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto, oltre che non provate;
in via subordinata, liquidare i danni solo ed esclusivamente nella loro provata ed obiettiva entità, con esclusione dei danni ultronei. Con vittoria di spese.
Si costituiva la difesa erariale e declinava la legittimazione passiva. Concludeva chiedendo di ritenere l'avversa domanda risarcitoria proposta nei confronti del
, del tutto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto Controparte_2
rigettarla; dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva del
[...]
; condanna alle spese. CP_2
All'udienza del 1.7.2024 erano assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. con rinvio al
18.2.2025 udienza nella quale la causa era posta in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda delle parti attrici deve essere rigettata.
È noto che sovente l'interesse pubblico non può essere soddisfatto, se non attraverso il sacrificio di un diritto individuale. Vi sono ipotesi — che sebbene non superino la soglia dell'illegittimità del provvedimento o non sconfinino nel comportamento illecito — in cui il legittimo esercizio del potere amministrativo costituisce fonte causale di un pregiudizio oggettivo per il privato.
In presenza di una astratta ipotesi di illecito le procedure investigative hanno effettuato indagini e, dopo comprensibili sofferenze per chi è stato sottoposto ad esse, hanno cerziorato l'inesistenza di responsabilità. Il dolore rimane e i danni si radicano in capo a coli il quale si vede ingiustamente inciso da tali attività.
La responsabilità da atto lecito presupponendo, di norma, un sacrificio e non un danno (secondo gli schemi contemplati dall'art.1223c.c), dà vita ad un'obbligazione avente natura indennitaria, finalizzata a riparare il pregiudizio, ma non in maniera integrale. Sussiste certamente un principio di giustizia distributiva in forza del quale l'onere necessario alla produzione di un'utilità collettiva (indagini) deve essere proporzionalmente distribuito tra tutti i membri della collettività, ponendo tale principio a fondamento di una regola generale di indennizzo per gli atti dannosi leciti posti in essere dalla mano pubblica.
Il perseguimento dell'interesse pubblico cui la P.A. è chiamata, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità e buon andamento, infatti, presuppone e necessita talvolta del sacrificio di un interesse di un singolo individuo, il quale, pertanto, va certamente tutelato, sebbene l'attività della P.A. risulti legittima.
Tuttavia, l'art.20243 c.c. non è applicabile alla fattispecie.
Il risarcimento del danno presuppone il danno ingiusto consustanziale alla violazione di una legge, ossia il fatto ingiusto contra ius.
Nella fattispecie nessuna legge è stata violata;
le indagini, in tutti i settori in cui esse si svolgono, sono sempre lecite e servono appunto per verificare ipotesi di violazioni. Un atto lecito non può giuridicamente produrre lesioni di diritti, poiché privo del carattere di antigiuridicità, tipico, invece, del sistema atipico della responsabilità extracontrattuale.
L'ordinamento, solo in alcune ipotesi tassativamente previste, prevede il riconoscimento di un “indennizzo” (non risarcimento): trattasi di tassative e
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particolari situazioni (ad es. in materia di danni da vaccini, espropriazione per pubblica utilità, ingiusta detenzione, indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento, ecc.) in cui - pur nel rispetto della legge - il privato abbia subito un danno ai valori di rilevanza costituzionale.
La coesistenza delle diverse posizioni giuridiche è possibile mediante un bilanciamento, operato sempre dal Legislatore, di diritti e interessi che, seppur contrapposti e inconciliabili tra loro, sono entrambi meritevoli di tutela
Occorre sempre, come detto, un preciso dato normativo in assenza del quale non è possibile sostenere la esistenza di un principio generale di tutela indennitaria. In questo caso, pur in presenza di danno astrattamente riconducibile alla salute, certamente meritevole di tutela ex art. 32 Cost. (sotto forma di stress, danno all'immagine, ecc.) la P.A. non ha mai violato norme essendo preciso dovere degli organi preposti accertare la realtà di quanto ipotizzato. Non qualsiasi lesione di situazioni protette nella vita di relazione, per ragioni di interesse pubblico, obbliga la pubblica amministrazione a riconoscere un indennizzo al danneggiato.
Il nostro ordinamento circoscrive, in modo sufficientemente preciso, l'àmbito nel quale può reputarsi costituzionalmente garantito il principio indennitario. In particolare, il dovere di solidarietà sociale impone la previsione dell'indennizzo solo qualora ricorrano ipotesi di lesioni a diritti primari costituzionalmente garantiti.
Non esiste, tuttavia, diversamente da come ritiene la difesa delle parti attrici, un principio generale che prescriva di indennizzare i sacrifici subiti dai soggetti incisi dalla attività lecita essendo sempre necessario l'intervento legislativo sul punto, che disciplini l'ipotesi e la portata del calcolo dell'indennizzo. L'atto lecito dannoso, pertanto, dà luogo a un'ipotesi di responsabilità eccezionale, che sorge solo ogni qualvolta si è in presenza delle fattispecie tipizzate. Attesa la natura eccezionale della responsabilità, ne deriva l'inammissibilità di qualsiasi estensione della disciplina di tali ipotesi in via analogica.
Ci si è chiesti se sia possibile assegnare all'art.2041 c.c. una ermeneutica di portata generale, consentendo il diritto all'indennizzo anche in ipotesi di condotte lecite, atipiche, sprovviste di una norma specifica che obblighi all'indennizzo.
Alcune aperture giurisprudenziali (Cass. sentenza n. 25292/15) sembrano aprire all'ipotesi di una applicazione in via analogica del principio di giustizia
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distributiva, individuando nell'art.2041 c.c. lo strumento per riconoscere l'obbligo di indennizzo.
Tuttavia, nella fattispecie i pubblici poteri hanno investigato nel rispetto della legge non provocando di contro alcun arricchimento al sistema.
Circa le spese di lite esse debbono essere compensate poiché i danni si sono verificati, con alto grado di probabilità, sebbene in una misura non facilmente quantificabile ma di cui si comprende umanamente l'esistenza; l'indennizzo non è ora previsto nell'ordinamento giuridico e, quindi, alla domanda non può essere data risposta positiva. Tuttavia, sussistono i gravi motivi che giustificano e determinano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda delle parti attrici;
b) compensa le spese di lite.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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