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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/01/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 422/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12228/2025 depositato il 26/06/2025
proSTo da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250070837779000 TASSE AUTOMOBIL 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22276/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. Ricorrente_1 s.r.l., in persona del rapp.te p.t., sig. Nominativo_1, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso a cartella di pagamento n. 071 2025 00708377 79 000, notificata in data
31.03.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per conto della Regione Campania, per tassa automobilistica relativa all'anno 2019, per l'importo complessivo di € 3.389,39 .
Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepiva: omessa notifica dell' avviso prodromico alla cartella impugnata e conseguente prescrizione della pretesa tributaria. Chiedeva declaratoria di nullità della cartella di pagamento, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per le eccezioni afferenti la formazione e/o la notificazione degli atti sottesi alla cartella di pagamento oggetto di impugnazione nonché alla legittimità dell'iscrizione a ruolo atteso che riguardavano esclusivamente l'ente impositore, Regione Campania;
chiedeva di essere tenuto e indenne da ogni effetto conseguente ad una pronuncia di condanna a favore del ricorrente anche alla luce della circostanza della chiamata dell'Ente impositore. Insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese competenze e onorari.
La Regione Campania si costituiva e controdeduceva per il rigetto del ricorso e la legittimità del proprio operato precisando, altresì, che la cartella di pagamento impugnata risultava emessa sulla base di n. 10 avvisi di accertamento ritualmente notificati in data 5/09/2022 e non opSTi. Depositava documentazione. Concludeva per il rigetto del ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 9.10.2025 parte ricorrente depositava istanza di anticipazione.
All' udienza del 15.12.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo evidenziato che in virtù della documentazione tempestivamente prodotta dalla Regione
Campania, risulta il regolare perfezionamento della notificazione degli avvisi di accertamento nn.
964315043602, 964195672873, 964304119075, 964316083724, 964325322063, 964326652579,
964326928930, 964305247208, 964326146664, 964298730121, concernenti tasse automobilistiche annualità 2019, richiamati nella cartella impugnata. Notifiche tutte eseguite presso l'indirizzo della società ricorrente, Indirizzo_3, Napoli, indirizzo coincidente con quello indicato in ricorso e quello risultante dalla posizione anagrafica depositata dall'ente impositore, avvenute mediante invio diretto da parte della Regione Campania di lettere raccomandate spedite da RC POST il
24.03.2023 e ricevute in data 5.09.2022 da persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento ed ha apSTo il timbro della società.
Le notifiche, effettuate con raccomandate spedite con Poste Private RC ST , sono valide a tutti gli effetti di legge dato che la legge n. 124 del 2017 ha liberalizzato il settore delle STe, servizio prima riservato al “servizio universale” cioè a Banca_1. Dunque, prima del 2017, le uniche notifiche valide, erano quelle effettuate tramite Banca_1 e ciò perchè il servizio inerente la notificazione a mezzo STa di cui alla L. 890/1982 era affidato in via esclusiva al “fornitore del servizio universale” che è
Banca_1.. Inoltre tra questi servizi vanno annoverate le notificazioni a mezzo STa degli atti tributari sostanziali e processuali dunque anche degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento. In realtà affinchè le notifiche effettuate tramite STe private abbiano valore legale, occorre una licenza abilitativa stabilita di concerto con AGCOM e Ministero della Giustizia. Ciò significa che, nonostante la L.
04/08/2017 n. 124 all'art. 1, comma 57, lett.b) abbia abrogato l'art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n.261, con decorrenza dal 10 settembre 2017, liberalizzando i servizi STali, fino a quando non saranno rilasciate le licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte della AGCOM, gli operatori privati non saranno legittimati alla notificazione degli atti tributari e sostanziali, pertanto le notifiche effettuate da STe private sono inesistenti e insuscettibili di sanatoria.
Occorre sin d'ora precisare che queste licenze individuali speciali sono state rilasciate, ad alcuni operatori STali, tra cui RC ST , nell'anno 2019 come si evince da “Elenco degli operatori STali – Licenze
Individuali speciali-“ estratto dal sito https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Licenze Individuali
Speciali, dal quale emerge appunto che la RC ST è destinataria di licenza individuale, ambito territoriale Campania, 2 - A2/2019. Quanto al perfezionamento delle notifiche va detto che nel caso di specie trattasi di notifica effettuata in via diretta per cui non è necessaria alcuna individuazione della qualifica del ricevente né l'invio di CAN o CAD dal momento che nella specie viene osservata la ordinaria disciplina del regolamento STale concernente la consegna delle raccomandate STali ordinarie. In ordine alla modalità di notifica di tale atto, trattandosi di notificazione semplificata, effettuata a mezzo del servizio STale, la Suprema Corte ha ribadito che la notificazione può essere eseguita -come è stato fatto nel caso in esame- anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. Sez. 6, sent. del
24/7/2014 n. 16949). La Cassazione ha, infatti, riconosciuto il valore di piena prova dell'avviso di ricevimento attestante la notifica dell'avviso di pagamento che può essere notificato anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
nel qual caso, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione STale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_2 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Dunque, a fronte della produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, per poter contestare l'avvenuta consegna degli avvisi di pagamento il contribuente avrebbe dovuto impugnare detto documento con querela di falso (cfr. Cass. Sez. 5, sent. del 13/1/2012 n. 395), mentre non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, in più nel caso che ci occupa vi è anche il timbro della società apSTo sull'avviso di ricevimento. Tanto premesso, le notifiche degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata, notifiche avvenute presso l'indirizzo della sede della società ricorrente in Napoli, Indirizzo_4
, perfezionatesi con la sottoscrizione del ricevente, risultano corrette.
Perfezionata, quindi, la notifica degli avvisi di accertamento la loro mancata impugnazione ne ha determinato la definitività, con la conseguenza che la successiva notifica della cartella è avvenuta tempestivamente fondando su valido titolo. A tali legittime e tempestive notifiche, intervenute entro il termine triennale, ha fatto seguito la regolare notifica della cartella di pagamento, oggetto della controversia, intervenuta anch'essa nel triennio successivo dalla data di notifica dei pregressi avvisi di accertamento. In merito all'eccezione di prescrizione, si rileva che il termine di prescrizione della tassa automobilistica è pacificamente triennale, quindi per tassa automobilistica anno d'imSTa 2019, alla data della notifica dell'atto impugnato alcuna prescrizione è maturata attesa l'interruzione dei termini operata dalla corretta notificata degli atti presupSTi. La generica indicazione di non aver ricevuto la notifica è stata superata dalla prova documentale fornita dalla controparte.
Il ricorso deve essere rigettato e l'atto impugnato va confermato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 250 per ogni ufficio costituito, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12228/2025 depositato il 26/06/2025
proSTo da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250070837779000 TASSE AUTOMOBIL 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22276/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. Ricorrente_1 s.r.l., in persona del rapp.te p.t., sig. Nominativo_1, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso a cartella di pagamento n. 071 2025 00708377 79 000, notificata in data
31.03.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per conto della Regione Campania, per tassa automobilistica relativa all'anno 2019, per l'importo complessivo di € 3.389,39 .
Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepiva: omessa notifica dell' avviso prodromico alla cartella impugnata e conseguente prescrizione della pretesa tributaria. Chiedeva declaratoria di nullità della cartella di pagamento, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per le eccezioni afferenti la formazione e/o la notificazione degli atti sottesi alla cartella di pagamento oggetto di impugnazione nonché alla legittimità dell'iscrizione a ruolo atteso che riguardavano esclusivamente l'ente impositore, Regione Campania;
chiedeva di essere tenuto e indenne da ogni effetto conseguente ad una pronuncia di condanna a favore del ricorrente anche alla luce della circostanza della chiamata dell'Ente impositore. Insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese competenze e onorari.
La Regione Campania si costituiva e controdeduceva per il rigetto del ricorso e la legittimità del proprio operato precisando, altresì, che la cartella di pagamento impugnata risultava emessa sulla base di n. 10 avvisi di accertamento ritualmente notificati in data 5/09/2022 e non opSTi. Depositava documentazione. Concludeva per il rigetto del ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 9.10.2025 parte ricorrente depositava istanza di anticipazione.
All' udienza del 15.12.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo evidenziato che in virtù della documentazione tempestivamente prodotta dalla Regione
Campania, risulta il regolare perfezionamento della notificazione degli avvisi di accertamento nn.
964315043602, 964195672873, 964304119075, 964316083724, 964325322063, 964326652579,
964326928930, 964305247208, 964326146664, 964298730121, concernenti tasse automobilistiche annualità 2019, richiamati nella cartella impugnata. Notifiche tutte eseguite presso l'indirizzo della società ricorrente, Indirizzo_3, Napoli, indirizzo coincidente con quello indicato in ricorso e quello risultante dalla posizione anagrafica depositata dall'ente impositore, avvenute mediante invio diretto da parte della Regione Campania di lettere raccomandate spedite da RC POST il
24.03.2023 e ricevute in data 5.09.2022 da persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento ed ha apSTo il timbro della società.
Le notifiche, effettuate con raccomandate spedite con Poste Private RC ST , sono valide a tutti gli effetti di legge dato che la legge n. 124 del 2017 ha liberalizzato il settore delle STe, servizio prima riservato al “servizio universale” cioè a Banca_1. Dunque, prima del 2017, le uniche notifiche valide, erano quelle effettuate tramite Banca_1 e ciò perchè il servizio inerente la notificazione a mezzo STa di cui alla L. 890/1982 era affidato in via esclusiva al “fornitore del servizio universale” che è
Banca_1.. Inoltre tra questi servizi vanno annoverate le notificazioni a mezzo STa degli atti tributari sostanziali e processuali dunque anche degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento. In realtà affinchè le notifiche effettuate tramite STe private abbiano valore legale, occorre una licenza abilitativa stabilita di concerto con AGCOM e Ministero della Giustizia. Ciò significa che, nonostante la L.
04/08/2017 n. 124 all'art. 1, comma 57, lett.b) abbia abrogato l'art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n.261, con decorrenza dal 10 settembre 2017, liberalizzando i servizi STali, fino a quando non saranno rilasciate le licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte della AGCOM, gli operatori privati non saranno legittimati alla notificazione degli atti tributari e sostanziali, pertanto le notifiche effettuate da STe private sono inesistenti e insuscettibili di sanatoria.
Occorre sin d'ora precisare che queste licenze individuali speciali sono state rilasciate, ad alcuni operatori STali, tra cui RC ST , nell'anno 2019 come si evince da “Elenco degli operatori STali – Licenze
Individuali speciali-“ estratto dal sito https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Licenze Individuali
Speciali, dal quale emerge appunto che la RC ST è destinataria di licenza individuale, ambito territoriale Campania, 2 - A2/2019. Quanto al perfezionamento delle notifiche va detto che nel caso di specie trattasi di notifica effettuata in via diretta per cui non è necessaria alcuna individuazione della qualifica del ricevente né l'invio di CAN o CAD dal momento che nella specie viene osservata la ordinaria disciplina del regolamento STale concernente la consegna delle raccomandate STali ordinarie. In ordine alla modalità di notifica di tale atto, trattandosi di notificazione semplificata, effettuata a mezzo del servizio STale, la Suprema Corte ha ribadito che la notificazione può essere eseguita -come è stato fatto nel caso in esame- anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. Sez. 6, sent. del
24/7/2014 n. 16949). La Cassazione ha, infatti, riconosciuto il valore di piena prova dell'avviso di ricevimento attestante la notifica dell'avviso di pagamento che può essere notificato anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
nel qual caso, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione STale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_2 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Dunque, a fronte della produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, per poter contestare l'avvenuta consegna degli avvisi di pagamento il contribuente avrebbe dovuto impugnare detto documento con querela di falso (cfr. Cass. Sez. 5, sent. del 13/1/2012 n. 395), mentre non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, in più nel caso che ci occupa vi è anche il timbro della società apSTo sull'avviso di ricevimento. Tanto premesso, le notifiche degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata, notifiche avvenute presso l'indirizzo della sede della società ricorrente in Napoli, Indirizzo_4
, perfezionatesi con la sottoscrizione del ricevente, risultano corrette.
Perfezionata, quindi, la notifica degli avvisi di accertamento la loro mancata impugnazione ne ha determinato la definitività, con la conseguenza che la successiva notifica della cartella è avvenuta tempestivamente fondando su valido titolo. A tali legittime e tempestive notifiche, intervenute entro il termine triennale, ha fatto seguito la regolare notifica della cartella di pagamento, oggetto della controversia, intervenuta anch'essa nel triennio successivo dalla data di notifica dei pregressi avvisi di accertamento. In merito all'eccezione di prescrizione, si rileva che il termine di prescrizione della tassa automobilistica è pacificamente triennale, quindi per tassa automobilistica anno d'imSTa 2019, alla data della notifica dell'atto impugnato alcuna prescrizione è maturata attesa l'interruzione dei termini operata dalla corretta notificata degli atti presupSTi. La generica indicazione di non aver ricevuto la notifica è stata superata dalla prova documentale fornita dalla controparte.
Il ricorso deve essere rigettato e l'atto impugnato va confermato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 250 per ogni ufficio costituito, oltre accessori di legge se dovuti.