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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza dell'11.2.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3798 2019 R.G. e vertente
TRA
p.iva , rappresentato e difeso, dall'avv. COLLETTI Pt_1 P.IVA_1
MARIA giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
IN (ME) 18/07/1948 Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. D'AGOSTINI ELISA, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione a precetto
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 19/07/2019 l' proponeva opposizione al precetto Pt_1
del 1/7/19 con il quale intimava all'Istituto il pagamento della Controparte_1
somma di euro 6.173,37 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina sezione lavoro n. 4178/2013, quale residuo, oltre la somma di euro 124,04 per interessi maturati, nonché la somma di euro 271,10 a favore dell'avv. Elisa
D'Agostini quale procuratore distrattario.
Spiegava come la sentenza su richiamata lo avesse condannato al pagamento dell'indennizzo per la menomazione della integrità psicofisca (danno biologico) di grado pari al 12% per l'infortunio del 17/8/2003 e che successivamente con i provvedimenti ai nn. 22/5/14 e del 4/8/2014 aveva correttamente liquidato le somme di euro 5.253,63 e, poi, di euro 365,94.
Esponeva che nell'atto di precetto opposto si dava atto solo del ricevimento della somma di euro 5.253,63 e non di quella ulteriore di euro 365,94 che pure è stata incassata e richiamava la corretta applicazione dell' art. 13 del d.l.vo n.38/2000 e del D.M. n.202/2001 per la prima somma e del D.M. 14/2/2014 per la seconda.
Instava quindi per l'accoglimento dell'opposizione e per la condanna per lite temeraria.
Resisteva all'azione l'opposto ribadendo la correttezza dei calcoli effettuati e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Depositate le note difensive, la causa veniva decisa.
2. Inammissibilità del precetto.
Come sapientemente espresso dalla Suprema Corte (vedi sent. n. 11/11/2024,
n.29003) “in tema di esecuzione forzata, l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è
2 formato, è ammissibile ove si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo”.
Nel caso che ci occupa, il titolo giudiziale conteneva la statuizione precisa in merito alla percentuale di danno biologico oggetto di riconoscimento ma il contraddittorio sulla quantificazione in concreto di tale indennità è rimasto estraneo al giudizio e non può quindi formare oggetto di esecuzione forzata in quanto non determinabile già attraverso gli elementi acquisiti al processo.
L'opposizione è pertanto accolta e l'atto di precetto va quindi dichiarato nullo ed inefficace.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia;
non si ravvisa il dolo o la colpa grave del creditore procedente, non essendo di facile interpretazione le questioni sottese alla fattispecie.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo e inefficace l'atto di precetto opposto,
- condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in euro 5.391,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 12.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
3 4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza dell'11.2.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3798 2019 R.G. e vertente
TRA
p.iva , rappresentato e difeso, dall'avv. COLLETTI Pt_1 P.IVA_1
MARIA giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
IN (ME) 18/07/1948 Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. D'AGOSTINI ELISA, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione a precetto
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 19/07/2019 l' proponeva opposizione al precetto Pt_1
del 1/7/19 con il quale intimava all'Istituto il pagamento della Controparte_1
somma di euro 6.173,37 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina sezione lavoro n. 4178/2013, quale residuo, oltre la somma di euro 124,04 per interessi maturati, nonché la somma di euro 271,10 a favore dell'avv. Elisa
D'Agostini quale procuratore distrattario.
Spiegava come la sentenza su richiamata lo avesse condannato al pagamento dell'indennizzo per la menomazione della integrità psicofisca (danno biologico) di grado pari al 12% per l'infortunio del 17/8/2003 e che successivamente con i provvedimenti ai nn. 22/5/14 e del 4/8/2014 aveva correttamente liquidato le somme di euro 5.253,63 e, poi, di euro 365,94.
Esponeva che nell'atto di precetto opposto si dava atto solo del ricevimento della somma di euro 5.253,63 e non di quella ulteriore di euro 365,94 che pure è stata incassata e richiamava la corretta applicazione dell' art. 13 del d.l.vo n.38/2000 e del D.M. n.202/2001 per la prima somma e del D.M. 14/2/2014 per la seconda.
Instava quindi per l'accoglimento dell'opposizione e per la condanna per lite temeraria.
Resisteva all'azione l'opposto ribadendo la correttezza dei calcoli effettuati e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Depositate le note difensive, la causa veniva decisa.
2. Inammissibilità del precetto.
Come sapientemente espresso dalla Suprema Corte (vedi sent. n. 11/11/2024,
n.29003) “in tema di esecuzione forzata, l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è
2 formato, è ammissibile ove si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo”.
Nel caso che ci occupa, il titolo giudiziale conteneva la statuizione precisa in merito alla percentuale di danno biologico oggetto di riconoscimento ma il contraddittorio sulla quantificazione in concreto di tale indennità è rimasto estraneo al giudizio e non può quindi formare oggetto di esecuzione forzata in quanto non determinabile già attraverso gli elementi acquisiti al processo.
L'opposizione è pertanto accolta e l'atto di precetto va quindi dichiarato nullo ed inefficace.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia;
non si ravvisa il dolo o la colpa grave del creditore procedente, non essendo di facile interpretazione le questioni sottese alla fattispecie.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo e inefficace l'atto di precetto opposto,
- condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in euro 5.391,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 12.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
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