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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/11/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 473 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e di- Parte_1 C.F._1 fesa dall'Avv. BARBA LUCREZIA FRANCESCA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. BONANNO GIADA MARIA parte resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 5 A. Circa l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la ma- dre: i figli minori, AR e saranno affidato in modo condiviso Per_1 ad entrambi i genitori con permanenza presso la madre.
Il padre terrà i figli:
- occuparsi dei figli due giorni interi alla settimana, ovvero il lunedì ed il martedì dall'uscita di scuola/centro estivo fino alle ore 21.00, quan- do riaccompagnerà i piccoli AR e presso l'abitazione ma- Per_1 terna;
- tenere con sè i figli minori, alternativamente con la madre, il fine set- timana da venerdì dopo la scuola a domenica sera alle ore 21.00, quando riaccompagnerà i piccoli AR e presso l'abitazione Per_1
materna. Si precisa, inoltre, che quando i figli non passeranno il week end con il padre, gli stessi pernotteranno dal padre il lunedì ed il mar- tedì;
- tenere con sè i figli minori, alternativamente con la madre, durante le feste Natalizie al 50%, una settimana ciascuno;
- tenere con sè i figli minori durante le vacanze Pasquali, alternativa- mente con la madre al 50%;
- tenere con sé i figli minori per 15 giorni durante le vacanze estive, che saranno alternate con quelle della madre e concordate tra le parti en- tro e non oltre il 30 maggio. Fin d'ora si precisa che durante le vacan- ze estive, la madre porterà i minori in Polonia presso la sua casa na- tia: per l'anno 2025, i genitori concordano che i piccoli AR e
[...] andranno in Polonia dal 18.07.2025 al 31.08.2025. Il padre, Per_2 quindi, per le vacanze estive autorizza la Sig.ra a portare Parte_1 in Polonia i figli minori, nei periodi alla stessa spettanti. Qualora vi siano ricorrenze della famiglia originaria cerimonie in Polo- Pt_1 nia, che non si svolgeranno nel medesimo periodo di ferie di spettanza del resistente, il padre, fin d'ora, autorizza i minori a parteciparvi, nonché alla permanenza in Polonia per le ferie estive di spettanza del- la madre. Sul punto, si precisa che la ricorrente, comunicherà al padre pagina 2 di 5 le date esatte e le modalità di viaggio dei minori dall'Italia alla Polo- nia e dalla Polonia all'Italia;
- le parti si rendono, comunque, reciprocamente disponibili a collabo- rare in caso di impreviste esigenze dovute ad impegni di lavoro che dovessero causare variazioni dei programmi prestabiliti, nel massimo, prioritario, rispetto delle esigenze delle minori, anche in deroga agli accordi prestabiliti.
B. circa il contributo a titolo di mantenimento: il Sig. corrisponderà CP_1 alla Sig.ra la somma di €. 400,00 mensile oltre ISTAT (€.200 a fi- Pt_1 glio) per i primi 12 mesi;
decorsi i 12 mesi dal deposito delle presenti conclusioni congiunte, l'importo dovuto dal resistente a titolo di contribu- to al mantenimento per i minori verrà aumentato ad €.500,00 (€.250 a fi- glio), oltre ISTAT. La somma dovrà comunque essere versata entro il 15 di ogni mese;
C. circa l'assegno unico: l'assegno unico di €. 470,00 sarà corrisposto inte- ramente alla Sig. ra ed il resistente, quindi, fin d'ora rinun- Parte_1 cia al proprio 50%;
D. circa le spese straordinarie: le spese straordinarie saranno a carico di en- trambe le parti nella misura del 50% e seguiranno quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Parma, fatta eccezione per la scuola dei figli minori , in quanto, in considerazione delle agevolazioni che il datore di lavoro riconosce al Sig. , ovvero il rimborso della retta scolasti- CP_1 ca, la stessa verrà corrisposta interamente dal resistente, il quale , al fine di documentare il rimborso, chiederà all'istituto scolastico che le fatture siano allo stesso intestate;
E. Circa le spese legali: le spese legali sono compensate tra le parti
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 17/02/2025 dava atto di Parte_1 aver avuto una relazione sentimentale con dalla quale era- Controparte_1 no nati due figli, AR (il 9/07/2019) e (il 17/07/2023), riconosciuti da Per_1
pagina 3 di 5 entrambi i genitori;
la ricorrente proseguiva narrando che la relazione sentimenta- le con il padre dei minori si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza quando lei decideva di lasciare la casa familiare, trasferendosi a vivere altrove insieme ai figli.
Su tali presupposti, la ricorrente avanzava domande inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva una diversa re- Controparte_1 golamentazione degli aspetti parentali ed economici.
Con istanza depositata in data 22/07/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione conciliativa del presente giudizio alle condizioni ripor- tate in epigrafe.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/10/2025 parte resistente con- fermava di non volersi riconciliare e di voler definire il giudizio alle condizioni sopra richiamate;
la causa veniva quindi assegnata al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 24/10/2025.
§
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nei termini di cui sopra non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di caratte- re imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posi- zioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore della coppia, a cui è garantito un equo apporto di entrambe le figure genitoriali, dispone in conformità.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere recepite e fatte pro- prie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto anche in relazione alla regolamentazione del- le spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
pagina 4 di 5 1) dispone che i figli minori AR e siano affidati ad entrambi i genitori, Per_1 che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare la propria responsabilità genitoriale;
2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate dalle parti di cui in epigrafe, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
3) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
17/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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