Accoglimento
Sentenza 20 dicembre 2011
Ordinanza collegiale 23 novembre 2016
Ordinanza collegiale 16 maggio 2017
Ordinanza collegiale 12 novembre 2020
Ordinanza collegiale 25 marzo 2021
Inammissibile
Sentenza 8 luglio 2021
Sentenza 14 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 21 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 14/09/2023, n. 13792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13792 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2023
N. 13792/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00816/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 816 del 2016, proposto da
- NI AL Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. (di seguito anche solo NI), Associazione Sportiva Dilettantistica NI TI CL (di seguito anche solo NI TI CL), AL FE F.C Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito anche solo AL FE), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio dall'avvocato Simone Ciccotti, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, alla via Lucrezio Caro n. 62, e domicilio digitale in atti;
contro
- Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi D'Ottavi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Ente, in Roma, alla via Tempio di Giove n. 21, e domicilio digitale in atti;
per il risarcimento del danno
- derivante dalla ritardata esecuzione del provvedimento amministrativo del 9 giugno 2010, di aggiudicazione della gara per l’individuazione del concessionario cui affidare la ristrutturazione, il ripristino e la gestione dell’impianto sportivo comunale di mq. 30.000, in area di Tor di Quinto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti in collegamento telematico, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, con atto depositato il 18 gennaio 2016, ha proposto istanza risarcitoria per i danni conseguenti alla tardata consegna dell’impianto sportivo comunale in area di Tor di Quinto.
1.1. In fatto, dai fascicoli processuali emerge quanto segue:
- Il 21 settembre 2005 Roma Capitale ha indetto una procedura di gara per l’individuazione del concessionario cui affidare la ristrutturazione, il ripristino e la gestione di impianto sportivo comunale in area di Tor di Quinto;
- la gara si è conclusa coll’aggiudicazione alla Due Ponti s.r.l., mentre la AL FE, odierna ricorrente, si è graduata al terzo posto;
- nell’inerzia della seconda classificata, la AL FE ha avversato l’esito della proceduta comparativa dinanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio;
- il T.A.R. Lazio, sez. II, con sentenza del 30 ottobre 2007, n. 10656, ha accolto il ricorso, disponendo l’annullamento dell’aggiudicazione per la mancata predeterminazione dei sotto-criteri di valutazione delle offerte;
- il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione 25 febbraio 2009, n. 1134 ha rigettato gli appelli proposti da Roma Capitale e dell’aggiudicataria, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, ha annullato gli atti impugnati in primo grado, disponendo la ripetizione delle operazioni di valutazione «restandone esclusa la “Due Ponti”», da una commissione aggiudicatrice diversamente composta;
- con la decisione 21 maggio 2010, n. 8845, il Consiglio di Stato, sez. V, a fronte della mancata riedizione della procedura amministrativa in conformità alle regole sancite in tale “ decisum ” ha accolto un primo ricorso in ottemperanza proposto dalla AL FE, assegnando al Comune di Roma il termine di sessanta giorni al fine di dare esecuzione alla decisone n. 1134/2009 e disponendo la contestuale nomina del commissario ad acta per l’eventualità dell’ulteriore inerzia dell’amministrazione;
- il Comune di Roma, all’esito della ripetizione della gara attuata in conformità alla menzionata sentenza 1134/2009 con determinazione n. 1334/2010 ha disposto l’aggiudicazione in favore delle associazioni sportive AL FE e NI TI CL;
- a valle di tale determinazione non è intervenuto alcun atto finalizzato ad assicurare l’immissione dell’aggiudicataria nel possesso dell’impianto sportivo in esame;
- con determinazione dirigenziale n. 560 del 18 novembre 2011 il Comune di Roma ha poi disposto la revoca della cennata determinazione n. 1334/2010;
- AL FE ha quindi proposto un secondo ricorso in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n.1134/2009, con l’ordine di disporre in suo favore la consegna dell’impianto sportivo in parola e la condanna del Comune al pagamento, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e ), del codice del processo amministrativo, di una somma non inferire a euro 1027,00 “ pro die ”;
- il Consiglio di Stato, sez. V, colla sentenza 20 dicembre 2011, n. 6688, in accoglimento del ricorso ha ordinato all’amministrazione di adottare tutti gli atti necessari a norma dell’avviso di gara ed i conseguenziali comportamenti finalizzati a garantire al ricorrente l’effettiva disponibilità dell’area in esame ai fini dell’esercizio delle attività oggetto della concessione alla stregua della lex specialis , nel contempo disponendo una penalità di mora nella misura ivi determinata;
- le associazioni risultate aggiudicatarie hanno poi costituito, in ossequio a disposizione regolamentare di Roma Capitale relativa alla forma giuridica che deve contraddistinguere i concessionari di impianti sportivi, la NI AL società sportiva dilettantistica a r.l.;
- il 22 luglio 2015 è stato sottoscritto il disciplinare di concessione tra Roma Capitale e la NI AL, per una durata prevista di anni trentatré, contemplante la corresponsione di un canone sotto forma di servizio di manutenzione del verde;
- in data 28 luglio 2015 il complesso sportivo è stato consegnato alla NI AL società sportiva, salva la parte sottoposta a sequestro penale, mentre il 27 maggio 2016 è intervenuta l’ulteriore attribuzione dell’area già sottoposta a sequestro penale;
1.2. E’ stato quindi proposto il presente ricorso, col quale parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm., la condanna di Roma Capitale alla corresponsione del danno da lucro cessante, correlata al mancato godimento dell’area per oltre un lustro, e al danno da “mancato accesso al credito sportivo”.
2. L’Amministrazione intimata si è inizialmente costituita in giudizio con atto di stile e depositando documentazione.
3. Nelle more dello scrutinio della causa nel merito, l’Ente civico intimato ha depositato scritti difensivi eccependo l’irricevibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.
4. All’udienza smaltimento del 12 dicembre 2022, anche su istanza della deducente, si è disposto il rinvio della trattazione della causa.
5. All’udienza smaltimento del 14 aprile 2023, svoltasi in collegamento da remoto, previo deposito di scritti difensivi, l’affare è transitato in decisione.
4. In “ limine litis ” va rilevata, su conforme eccezione dell’Ente civico resistente, la tardività della memoria difensiva depositata da parte ricorrente il 13 marzo 2023, e la sua conseguente inutilizzabilità.
Tale memoria, infatti, è stata depositata ben oltre i termini previsti dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., da computarsi con riguardo all’originaria udienza di discussione del ricorso, fissata, come si è detto, per il 12 dicembre 2022.
In effetti, i termini fissati dall'art. 73, comma 1 hanno carattere perentorio e sono sottratti alla disponibilità delle parti ( ex multis , TAR Campania, sezione VIII, 23 gennaio 2017, n. 450; id . 28 agosto 2017, n. 4125). Essi sono espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del Giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi “ tamquam non essent ” ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2015, n. 1335; TAR Campania, Napoli, Sezione VI, 11 ottobre 2016, n. 4661).
Ininfluente risulta, in tale prospettiva, il disposto differimento della trattazione del ricorso ad altra data. Parte ricorrente, che non ha presentato tempestivi scritti difensivi in vista dell’udienza di discussione già fissata per il 12 dicembre 2022, è incorsa in decadenza non sanabile dal mero rinvio, peraltro da essa stessa sollecitato con istanza depositata il 9 dicembre 2022.
4.1. Sempre in rito, va disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata da parte resistente, secondo cui sarebbe decorso il termine decadenziale per la proposizione dell’azione di condanna di cui all’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., in quanto: «il ricorso è stato infatti notificato in data 28 dicembre 2015, quindi decorso ampiamente il termine rispetto all’evento causativo del danno dal momento che (quantomeno) fin dalla pubblicazione della sentenza n. 6688/11 del 20 dicembre 2011 il preteso danno risarcitorio si sarebbe già concretizzato a nulla rilevando il momento in cui la consegna è avvenuta da parte dell’Amministrazione concedente riferita al 28 luglio 2015».
Sul punto, osserva il Collegio come il perfezionamento della fattispecie sostanziale dell'illecito e quindi il momento in cui il diritto alla pretesa risarcitoria sia diversamente venuto a esistenza al momento della cessazione dell'illecito, ovverosia il 28 luglio 2015, quando la ricorrente è stata immessa nel possesso del bene, sussistendo nelle more una mera aspettativa all’adozione della consegna e alla rimozione dell’illecito. Espressivo di tale principi, sebbene con riguardo all'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, appare l’art. 30, comma 4, cod. proc. amm., che appunto prescrive come il termine di cui all’art. 30, comma 3, non decorra fintanto che perduri l'inadempimento.
5. L’azione risarcitoria è fondata in parte, alla stregua della motivazione che segue.
5.1. Va accolta la domanda relativa al risarcimento del danno da lucro cessante.
5.1.1. Sussiste, a giudizio del Collegio, l’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione. Rileva in tal senso in primo luogo la declaratoria di nullità (di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6688 del 2011), per elusione del giudicato, della determinazione dirigenziale n. 560 del 18 novembre 2011, colla quale il Comune di Roma aveva disposto la revoca della determinazione dirigenziale n. 1334 del 9 giugno 2010, di aggiudicazione della procedura comparativa di aggiudicazione in favore delle associazioni sportive AL FE e NI TI CL.
Rispetto a tale periodo l’illegittimità dell’azione amministrativa è acclarata giudizialmente e si connota per speciale gravità, costituendo indice identificativo della colpa. A non diversa conclusione si perviene per il periodo successivo, intercorso fino alla consegna dell’area in questione. Va qui ripreso quanto ritenuto dal Giudice d’appello nella richiamata decisione n. 6688 del 2011, allorquando ha ritenuto che la vicenda si connoti per la «gravità e la protrazione dell’inadempimento dell’amministrazione e la non particolare complessità degli obblighi comportamentali imposti dalla sentenza da eseguire».
D’altro canto, non appaiono rivestire portata esimente le invocate difficoltà incontrate per provvedere (in esecuzione della sentenza n. 6688 del 2011) allo sgombero da cose e persone delle aree sottratte nel tempo alla disponibilità dell’Amministrazione, sia a causa della presenza di occupanti senza titolo, sia in ragione di edifici realizzati abusivamente e quindi da demolire. In effetti, tali difficoltà discendono comunque da responsabilità dell’Ente civico per non aver, a monte, adeguatamente vigilato sul fondo, di sua proprietà e nella sua disponibilità, da affidare in concessione.
5.1.2. Sussiste, a giudizio del Collegio, il nesso di causalità, nella duplice connotazione materiale e giuridica, tra il danno lamentato da parte ricorrente, ovverosia il mancato godimento dell’area, e la condotta antigiuridica dell’Amministrazione.
5.1.3. Circa la sussistenza del “ quantum ” risarcibile, rileva il Collegio come agli atti di causa (documentazione di parte resistente) risulti una proposta dell’Ente civico del 29 aprile 2015 che individua in € 675,000,00 l’importo «a titolo di ristoro per il maggior tempo impiegato nella consegna del predetto bene». Ciò costituisce manifesto riconoscimento della sussistenza del danno. Anche l’Ente civico, nei propri scritti difensivi, riconosce che la proposta transattiva ha tenuto conto del danno da tardata consegna. A fortiori , nella relazione amministrativa del 28 gennaio 2016 del competente Dipartimento di Roma Capitale, pure versata in atti dalla resistente, si legge che la proposta transattiva è comprensiva, oltre che della “pena pecuniaria derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato”, anche degli ulteriori danni.
5.1.4. Trattandosi di illecito permanente, non è decorsa l’eccepita prescrizione quinquennale.
5.1.5. Per quanto attiene alle eventuali refluenze sulla presente decisione della sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2019, n. 8545 (resa in sede chiarimenti sulle modalità dell'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6698/2011, in relazione all’applicazione della penalità di mora ivi disposta), osserva il Collegio come l’importo di € 750.000,00, oltre accessori, ivi riconosciuto, sia pianamente da ascrivere alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e ), cod. proc. amm., ovverosia a titolo differente e autonomo rispetto alla causale oggetto del presente giudizio. Ciò trova testuale conferma nella cennata decisione, laddove si legge che: «[…] funzione della penalità di mora è – analogamente alla convenzionale clausola penale – non quella risarcitoria ma quella di posizione “ iussu iudicis ” di una sanzione non penale ad hoc per la mancata osservanza del dovuto comportamento di esecuzione del giudicato; e che la sua ragione si esaurisce nella funzione sanzionatoria e che la somma in cui si concretizza è dovuta al solo titolo di pena giudiziale, sicché non concretizza una liquidazione forfetaria del preteso danno da inadempimento e non rappresenta la reintegrazione patrimoniale per chi vi ha interesse in relazione all’inadempimento dell’Amministrazione ma è autonoma e collegata allo stretto fatto in sé del mancato adempimento, disvalore concretizzante l’inottemperanza al giudicato».
5.1.5. Quanto alla concreta determinazione del risarcimento, ritiene il Collegio di fare applicazione dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., secondo i seguenti criteri:
a) utilizzo del criterio già valorizzato dall’amministrazione, ovverosia valutazione effettuata dal membro della Commissione stime incaricato per la valutazione della redditività dell’impianto, e approvata dalla Commissione stime stessa nella seduta del 21 settembre 2014;
b) la somma così definita deve essere decurtata dell’eventuale “ aliunde perceptum ”;
c) la somma così individuata dovrà essere maggiorata di rivalutazione monetaria secondo l’indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall’Istat, che attualizza il danno al momento della sua liquidazione monetaria e gli interessi fino alla data del soddisfo, nella misura del tasso legale.
5.1.5.1. Su tale base l’Amministrazione dovrà quindi valutare, ed effettuare, sempre ai sensi del comma 4 dell’art. 34 CPA, una proposta di risarcimento, nel termine di gg. 120 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.
5.2. Va diversamente rigettata la domanda di risarcimento del danno da mancato accesso al credito sportivo, essendo la stessa stata prospettata in termini meramente ipotetici, in difetto di allegazioni di sorta, anche in ordine alle eventuali migliorie o ristrutturazioni da realizzare, ovverosia gli interventi ammissibili al finanziamento dell’Istituto per il credito sportivo.
6. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento in parte del ricorso.
7. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione e della soccombenza reciproca, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II-stralcio), definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie in parte il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2023, coll'intervento dei magistrati:
Benedetto Nappi, Presidente, Estensore
Igor Nobile, Referendario
Michele Tecchia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Benedetto Nappi |
IL SEGRETARIO