Ordinanza cautelare 27 gennaio 2011
Sentenza 4 marzo 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/03/2013, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00655/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03260/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3260 del 2010, proposto da:
PE ON e AL EL, rappresentati e difesi dagli avv. Santo Taverna e Riccardo Spampinato, con domicilio eletto presso Riccardo Spampinato in AT, via Musumeci, 128;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - UR di AT; non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento prot. n. P-CT/L/N/2009/103549, del 24/08/2010, notificato a mezzo posta in data 01/09/2010, emesso dalla UR di AT Sportello Unico Immigrazione c/o Ufficio Territoriale del Governo, di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata dal sig. ON PE in data 29/09/2009 in favore del sig. EL AL ;
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente compreso il documento di convocazione per istanza di emersione di lavoro irregolare di cittadini extracomunitari ex L. 102/09 codice pratica P-CT/L/N/2009103549, sottoscritto dal Viceprefetto e Coordinatore dello Sportello Unico per l’Immigrazione Dott.ssa R. Giuffrè;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente in data 29/09/2009 ha inoltrato la domanda di dichiarazione di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari in favore del cittadino extracomunitario sig. AL EL nato a [...] l’[...].
Lo stesso, in data 26 maggio 2010 riceveva comunicazione scritta in cui veniva convocato per la data del 13 agosto 2010 presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione munito della documentazione necessaria.
Il signor ON, alla data indicata, si recava insieme al sig. AL EL, ed al sig. RA EN nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F.: [...], presso l'ufficio competente, sito in AT via di San Giuliano n° 256, consegnando all’impiegata addetta al servizio tutta la documentazione necessaria. Quest’ultima, faceva notare che mancava uno dei documenti necessari per la regolare presentazione della domanda, ovvero il Cud 2009.
Il sig. ON chiese e ottenne di poter fissare un altro appuntamento per potere, una volta fattosi rilasciare il documento contabile dal proprio commercialista, integrare la domanda.
Il ricorrente alla data stabilita ritornò presso l’ufficio competente, per consegnare il documento richiestogli ma scopri’ che la pratica risultava archiviata tra quelle rigettate.
Il provvedimento negativo in epigrafe viene impugnato per i seguenti motivi.
- Violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione per travisamento degli artt. 4, comma 3 e 5 , comma 5 del d. Lgs.vo 286/98; artt. 3 e 13 del d.p.r. 394/99; violazione dell'art. 24 della Costituzione; art. 3 della Legge 241/90 e art. 33 della Legge 189/2002; difetto di istruttoria.
- Eccesso di potere per sviamento, errata e carenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.
L’Amministrazione intimata, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Alla Pubblica Udienza del 14.2.13 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame , ad avviso del Collegio, è fondato e da accogliere
Invero la UR asserisce, nel provvedimento impugnato, che il sig. ON non si è presentato alla data stabilita, unico accadimento che ha provocato il rigetto dell’istanza presentata.
All’opposto il ricorrente sostiene che non solo si è presentato alla data prestabilita del 13 agosto 2010 (cfr: dichiarazione del teste sig. RA EN, prodotta in giudizio), ma che ha fissato, su consiglio e di concerto con l’impiegato addetto della UR intimata , un nuovo appuntamento a distanza di pochi giorni (27 agosto), al quale la UR di AT non ha tuttavia dato valore provvedendo ad emettere in data anteriore (24 agosto) il rigetto dell'istanza.
Di fronte a tale assunto nulla ha eccepito la UR intimata che non si e’ nemmeno costituita in giudizio e non ha dato esecuzione alla Ordinanza cautelare n. 127-11 di questa Sezione che ha ordinato il riesame del provvedimento impugnato.
In conclusione il ricorso si appalesa fondato e da accogliere con assorbimento dei motivi non esaminati e con annullamento degli atti impugnati, facendo espressamente salvi gli eventuali, ulteriori, provvedimenti di competenza dell’Autorità amministrativa.
Si ravvisano valide ragioni, anche in relazione alla natura della controversia, all’esito della stessa, ed alla concessione della misura cautelare, per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Autorità amministrativa.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere, Estensore
Francesco Bruno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2013
IL SEGRETARIO