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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 260/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3053/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Tributi 87032 Amantea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 396 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Amantea, ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo all'IMU per l'anno 2018, eccependo:
1) il difetto di notifica;
2) il difetto di motivazione;
3) l'illegittima determinazione dell'imposta in relazione alle oggettive condizioni dei terreni;
Il Comune di Amantea si è costituito in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi;
tuttavia, occorre tener altresì conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio (ex multis, Cass. sent. n. 23682/2022; Cass Sez. U., 29 ottobre 2020,
n. 23902; Cass., 10 marzo 2020, n. 6702 n. 6702 del 10/03/2020; Cass. n. 9202 del 03/04/2019 Cass. n.
5161 del 05/03/2014)
Dunque, seppur l'assoggettabilità di un immobile all'imposta non può essere esclusa dalla ricorrenza di costi di costruzione, oneri di urbanizzazione e costi di perequazione, nonché di oneri indiretti, quali quelli derivanti dall'esecuzione di interventi di urbanizzazione all'interno del lotto stesso, l'esistenza di detti oneri, diretti ed indiretti, che condizionano l'edificabilità, incide sul valore venale dell'area, producendo effetti sulla base imponibile dell'imposta medesima.
Nel caso di specie, l'esistenza di oneri di urbanizzazione è stata comprovata dalla ricorrente mediante produzione in giudizio di una perizia a firma dell'arch. Nominativo_1, che ha stimato il valore degli immobili in misura inferiore a quanto stabilito con avviso di accertamento e le cui osservazioni non sono state contestate dal Comune resistente.
Da tale circostanza, discende la necessaria rideterminazione della base imponibile e, conseguentemente dell'imposta dovuta.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto e il Comune di Amantea condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro
1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 12.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3053/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Tributi 87032 Amantea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 396 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Amantea, ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo all'IMU per l'anno 2018, eccependo:
1) il difetto di notifica;
2) il difetto di motivazione;
3) l'illegittima determinazione dell'imposta in relazione alle oggettive condizioni dei terreni;
Il Comune di Amantea si è costituito in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi;
tuttavia, occorre tener altresì conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio (ex multis, Cass. sent. n. 23682/2022; Cass Sez. U., 29 ottobre 2020,
n. 23902; Cass., 10 marzo 2020, n. 6702 n. 6702 del 10/03/2020; Cass. n. 9202 del 03/04/2019 Cass. n.
5161 del 05/03/2014)
Dunque, seppur l'assoggettabilità di un immobile all'imposta non può essere esclusa dalla ricorrenza di costi di costruzione, oneri di urbanizzazione e costi di perequazione, nonché di oneri indiretti, quali quelli derivanti dall'esecuzione di interventi di urbanizzazione all'interno del lotto stesso, l'esistenza di detti oneri, diretti ed indiretti, che condizionano l'edificabilità, incide sul valore venale dell'area, producendo effetti sulla base imponibile dell'imposta medesima.
Nel caso di specie, l'esistenza di oneri di urbanizzazione è stata comprovata dalla ricorrente mediante produzione in giudizio di una perizia a firma dell'arch. Nominativo_1, che ha stimato il valore degli immobili in misura inferiore a quanto stabilito con avviso di accertamento e le cui osservazioni non sono state contestate dal Comune resistente.
Da tale circostanza, discende la necessaria rideterminazione della base imponibile e, conseguentemente dell'imposta dovuta.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto e il Comune di Amantea condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro
1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 12.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco