Articolo 1 della Legge 11 marzo 2025, n. 28
Articolo 2
Versione
21 marzo 2025
Art. 1. Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. Alla legge 5 marzo 2024, n. 21 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al comma 1, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro», le parole: « , ove necessario, » sono soppresse e le parole: «applicabili anche agli emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste dalla presente legge e con le disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al presente articolo»;
2) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
« a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato »;
3) al comma 2, lettera b), le parole: « ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio, » sono sostituite dalle seguenti: « ivi inclusi la partecipazione assembleare, »;
4) al comma 2, lettera c), dopo la parola: «facilitare» sono inserite le seguenti: « il finanziamento dell'impresa in tutte le sue fasi di crescita, ivi incluso »;
5) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «massima diffusione,» sono inserite le seguenti: « anche ampliando il novero delle forme societarie ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del risparmio, »;
6) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «prevedere il riordino» sono inserite le seguenti: «, il coordinamento» e dopo le parole: «materia di» sono inserite le seguenti: «servizi e attivita' di investimento, ivi inclusi gli obblighi informativi e la disciplina dei contratti, e in materia di»;
7) al comma 2, lettera i), dopo la parola: «aggiornare» sono inserite le seguenti: «e revisionare anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo anche disposizioni in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria»;
8) al comma 2, dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
« i-bis) coordinare le disposizioni legislative correlate alle modifiche apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , al fine di assicurare in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio »;
9) al comma 2, lettera l), dopo le parole: «e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ,» sono inserite le seguenti: «nonche' delle altre disposizioni applicabili nei medesimi ambiti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per eliminare o razionalizzare obblighi o divieti non previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e non giustificati sulla base di interessi meritevoli di tutela, provvedendo altresi' a correggere eventuali disfunzioni riscontrate»;
10) al comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
« l-bis) razionalizzare la disciplina sulla tutela della concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista dall' articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , al fine della riduzione e del contenimento degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone la soppressione;
l-ter) apportare le opportune modifiche e integrazioni alla normativa vigente in materia di crisi degli intermediari disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di proporzionalita' della disciplina e di celerita' delle relative procedure »;
11) al comma 4, la parola: « diciotto » e' sostituita dalla seguente: « ventiquattro »;
12) alla rubrica, le parole: « applicabili anche agli emittenti » sono sostituite dalle seguenti: « , per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento »; b) nel capo I, dopo l'articolo 19 e' aggiunto il seguente:
« Art. 19-bis (Delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 19, comma 1, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione, nonche' distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensivita';
b) individuazione dei casi di applicazione del principio del ne bis in idem ai fini della piu' adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattivita' della lex mitior in materia di sanzioni amministrative;
c) revisione delle disposizioni sulle procedure sanzionatorie, nel rispetto dei principi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della pubblicita', della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerita' e certezza dei termini;
d) facilitazione del ricorso a strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori amministrativi in funzione deflativa del contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi di applicazione concordata della sanzione;
e) revisione delle competenze giurisdizionali e del rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per qualsiasi domanda conseguente all'emanazione della sanzione e la competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano;
f) revisione dei poteri delle autorita' di vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato, anche prevedendo l'adeguamento alle garanzie indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in favore dei destinatari degli accertamenti;
g) introduzione di sanzioni alternative alle sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio, revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione, e revisione della disciplina in materia di sanzioni interdittive;
h) revisione della disciplina relativa all'irregolare acquisto di azioni di cui all'articolo 172 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;
i) coordinamento tra le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 .
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare di cui al secondo periodo scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, puo' adottare uno o piu' decreti correttivi e integrativi degli stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 »; c) nel titolo, le parole: « applicabili anche agli emittenti » sono sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonche' delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 ». 2. All' articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
« 2-ter. I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i.1) e i-bis.1), del TUF provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati ». 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono corredati di una relazione tecnica ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all' articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21 recante: «Interventi a sostegno della competitivita' dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile , per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonche' delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 », pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile , per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile , per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste dalla presente legge e con le disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al presente articolo. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare della tutela del risparmio, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale nonche' sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati, favorire l'accesso delle piccole e medie imprese a forme alternative di finanziamento e la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali;
a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;
b) aumentare la competitivita' del mercato nazionale e semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi la partecipazione assembleare, la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali, e la possibilita' di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;
c) facilitare il finanziamento dell'impresa in tutte le sue fasi di crescita, ivi incluso il passaggio dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei mercati regolamentati;
d) rivedere le regole in materia di attivita' di investimento privato per favorirne la massima diffusione, anche ampliando il novero delle forme societarie ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del risparmio, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori;
e) semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina;
f) prevedere il riordino, il coordinamento e l'aggiornamento della disciplina in materia di servizi e attivita' di investimento, ivi inclusi gli obblighi informativi e la disciplina dei contratti, e in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio;
g) contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;
h) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresi' adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un piu' efficace contrasto delle irregolarita' rilevate;
i) aggiornare e revisionare anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale il regime di responsabilita' di cui all' articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano nonche' delle raccomandazioni e degli standard internazionali, prevedendo anche disposizioni in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria;
i-bis) coordinare le disposizioni legislative correlate alle modifiche apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , al fine di assicurare in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio;
l) procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , nonche' delle altre disposizioni applicabili nei medesimi ambiti, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative e per eliminare o razionalizzare obblighi o divieti non previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e non giustificati sulla base di interessi meritevoli di tutela, provvedendo altresi' a correggere eventuali disfunzioni riscontrate;
l-bis) razionalizzare la disciplina sulla tutela della concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista dall' articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , al fine della riduzione e del contenimento degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone la soppressione;
l-ter) apportare le opportune modifiche e integrazioni alla normativa vigente in materia di crisi degli intermediari disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di proporzionalita' della disciplina e di celerita' delle relative procedure.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data della trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, puo' emanare decreti correttivi e integrativi degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.».
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Soggetti obbligati). - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.
2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.a.;
c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP);
e) le societa' di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
f) le societa' di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
g) le societa' di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);
h) le societa' di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;
q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
r);
s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF;
v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attivita' come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114 , autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attivita'.
2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformita' provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti nonche' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime societa'.
2-ter. I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i.1) e i-bis.1), del TUF provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati.
3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:
a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ;
b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB;
c) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB;
d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.
4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i revisori legali e le societa' di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
e) i revisori legali e le societa' di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.
5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:
a);
b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualita' di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attivita' e' effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all' articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;
c) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attivita' e' effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;
d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 ;
e) gli agenti in affari che svolgono attivita' in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 , anche quando agiscono in qualita' di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro;
f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all' articolo 134 TULPS ;
g) i soggetti che esercitano attivita' di mediazione civile, ai sensi dell' articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ;
h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all' articolo 115 TULPS , fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;
i);
i-bis).
6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:
a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 .
6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a societa' e trust di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui attivita' e' riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.
8. Alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.
9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attivita' da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali .
9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro.».
- Si riporta il testo dell' art. 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.
(Omissis).».
Entrata in vigore il 21 marzo 2025
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