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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/11/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. AN GI
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa RG 168 /2025 tra
Sig.ra C.F. ( ), residente in [...] e Parte_1 C.F._1 proprietaria dell'immobile sito in Andora (SV), S. Damiano n. 11, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Maria Mazzaro del Foro di Monza ( C.F._2
) per mandato in atti
[...]
- ricorrente
Sig.ra , C.F. , nata a [...] in data [...], residente Parte_2 C.F._3 in Rivoli, (To), vicolo San Pietro n.16 rappresentata tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dall'avv. Monica Di Napoli (C.F. ) e dall'avv. Andrea Ricardi (C.F. CodiceFiscale_4 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino via Avigliana C.F._5 7/74 per delega in atti
- resistente Sig. , C.F. residente in [...]26/27, SW7 CP_2 C.F._6 5RP Kensington, Londra (UK)
- resistente contumace sito in 17051 Andora (SV), via San Damiano n. 11, C.F. Controparte_3
, in persona del suo amministratore p.t. P.IVA_1
- terzo chiamato contumace
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Oggetto: risarcimento danni
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
RICORRENTE
1) Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i danni da infiltrazione subiti dalla ricorrente;
2) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di
€ 22.343,00, o della diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o ritenuta equa dal Giudice, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e della rivalutazione monetaria;
3) Condannare, in subordine, i convenuti all'esecuzione dei lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni, come indicati nella CTU, entro un termine da stabilirsi e condannare al risarcimento dei residui danni come riportato in atti o della maggior o minor somma accertata in
1 corso di causa o ritenuta equa dal Giudice oltre interessi legali dalla domanda al saldo e della rivalutazione monetaria;
4) Con rigetto di tutte le domande, istanze, eccezioni di parte resistente e con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore.
RESISTENTE In via preliminare
• Dichiarare inammissibile il deposito della memoria non autorizzata RS datata 09.10.2025 e documenti ad essa allegati e conseguentemente condannare controparte ex art. 88 e 96 c.p.c.
• Emanare ordine di cancellazione frasi offensive art. 89 c.p.c. della memoria non autorizzata sig.ra del 09.10.25 con riferimento a: Pt_1
Pag. 2 “L'atto avversario pare seguire pedissequamente l'adagio: se non puoi combatterli confondili”. Pag. 2 “Le affermazioni false e distorte, tanto negli atti quanto nella documentazione allegata, sono di tale evidenza che dimostrano da un lato la posizione indifendibile avversaria, dall'altro la superficialità nella gestione della controversia, caratteristica che ha contraddistinto questa vicenda sin dall'inizio”. Il Giudice potrà valutare se sia conforme ai principi di correttezza e continenza (anche nei confronti del Giudice) l'accusa nei confronti della esponente e del suo procuratore di tentare di confondere il Giudice e/o di essere superficiali nella gestione della lite.
• Cancellare ex art. 89 c.p.c. ultima parte la signora al pagamento a favore della signora Pt_1
di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale posto che le Pt_2 espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa ma accuse del tutto personali che si propongono in euro 500,00 o altra ritenuta di giustizia. In via preliminare e pregiudiziale
• Dichiarare improcedibile il ricorso avversario per mancata instaurazione del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio contro il comproprietario sig. . CP_2
In via preliminare
• Dichiarare il Condominio del terzo chiamato sito in 17051 Controparte_3
Andora (SV), via San Damiano n. 11, C.F. , in persona del suo Amministratore P.IVA_2 pro tempore.
• Dichiarare illegittima la produzione avversaria della perizia resa in ATP ex art. 698 c.p.c. in assenza di preventiva valutazione e autorizzazione da parte del Giudice.
• Dichiara inammissibile il ricorso avversario per carenza dei presupposti di cui all'art. 702 bis c.p.c. e rito semplificato invocato ex adverso nonché per la necessità di attività istruttoria e conseguentemente disporne la conversione ex art. 281 undecies e 281 duodecies c.p.c. Nel merito
• Respingere comunque le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
• Accertare e dichiarare che le asserite infiltrazioni e conseguenti danni lamentati da controparte non derivano dall'immobile di comproprietà della esponente ma dal lastrico solare e per l'effetto condannare il in persona dell'amministratore Controparte_3
p.t. al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente ex art. 2051 c.c. nonché 1126 c.c.
• Accertare e dichiarare tenuto il in persona dell'amministratore p.t. a Controparte_3 manlevare l'esponente, anche in via di regresso, per quanto fosse tenuta a pagare alla ricorrente per l'intero o proquota in quanto le asserite infiltrazioni lamentate da controparte provengono da parte o in via di subordinazione dal lastrico. CP_4
In via di subordine
• Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che le asserite infiltrazioni e conseguenti danni lamentati da controparte derivano dall'immobile di comproprietà limitare
2 il risarcimento danni alla minor somma di euro 3.379,74 o minor somma alla luce di quanto esposto in narrativa. In via istruttoria
• Respingersi le istanze istruttorie avversarie ed in particolare i capi di prova dedotti per i motivi indicati in atti. In caso di ammissione, non si sa come, degli avversari la deducente si riserva di indicare testi in materia contraria. Dichiarare altresì il teste indicato da controparte incapace ex art. 246 c.p.c. per i motivi in atti. Testimone_1
• Si contesta integralmente il documento di controparte per le ragioni in atti.
• Si insta affinché il Giudice disponga CTU tecnica anche in rinnovo della licenziata perizia in sede di ATP chiarificatrice alle lacune e incongruenze contestazionali sollevate dal consulente di parte ing. e dalle carenze oggettive della precedente perizia e che Per_1 accerti che le infiltrazioni lamentate derivano non già dall'immobile della parte convenuta ma dai condomini e/o dal lastrico.
• Si riserva in caso di mutamento del rito di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nei termini prefigurati. Con riserva di spese diritti ed onorari nonché rimborso del contributo unificato versato.
*****
FATTO
La signora proprietaria di un appartamento sito in Andora (SV), via San Damiano Parte_1
n. 12, ha convenuto in giudizio i signori e , proprietari dell'appartamento e Parte_2 CP_2 del terrazzo sovrastanti, lamentando gravi infiltrazioni d'acqua riscontrate a partire dal dicembre 2019 nel soffitto della propria camera da letto e del ripostiglio.
Dopo un primo tentativo stragiudiziale di risoluzione della controversia, avviato mediante negoziazione assistita nel gennaio 2020 e rimasto infruttuoso per la mancata adesione dei convenuti (aderì solo il condominio), la ricorrente ha promosso un procedimento di accertamento tecnico preventivo (RG 3084/2022) dinanzi al Tribunale di Savona. In tale sede, il CTU ing. ha Persona_2 accertato che le infiltrazioni erano causate da una fenditura nella soglia in marmo della porta finestra dell'appartamento , dalla mancanza di impermeabilizzazione e da un insufficiente Pt_2 dislivello tra soglia e lastrico solare. Il danno è stato quantificato in € 9.000,00 oltre IVA.
Successivamente, nel 2024, la ha tentato una nuova procedura di negoziazione assistita, alla Pt_1 quale ha aderito solo . , nonostante la raccomandata inviata Parte_2 CP_2 all'indirizzo AIRE, non ha fornito alcun riscontro. Anche questo secondo tentativo si è concluso con esito negativo.
Persistendo l'inerzia dei convenuti, la ricorrente ha promosso il presente giudizio con rito semplificato ex art. 281-decies c.p.c., chiedendo:
• l'accertamento della responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c.;
• la condanna al pagamento di € 22.343,00 (comprensivi di danni e spese);
• la condanna all'esecuzione dei lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni;
• la rifusione delle spese legali e tecniche sostenute, tra cui:
o € 979,51 per la negoziazione assistita;
o € 286,00 per il contributo unificato dell'ATP;
o € 5.022,29 per compensi legali ATP;
o € 5.075,20 per la CTU.
3 Nel corso del giudizio si è costituita unicamente la convenuta , mentre Parte_2 [...]
è rimasto contumace. ha contestato integralmente la domanda, eccependo: CP_2 Parte_2
• l'inammissibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria nei confronti del co-convenuto , sostenendo che la raccomandata CP_2 non sarebbe stata consegnata per indirizzo incompleto e che non vi sarebbe prova dell'avvenuta ricezione;
• l'inammissibilità del rito semplificato per la presenza di prova testimoniale e per la necessità di una nuova CTU;
• la nullità della produzione della CTU in giudizio prima della sua formale acquisizione da parte del Giudice, in quanto le prove assunte in via preventiva non possono essere utilizzate nel merito se non previa autorizzazione;
• la carenza di legittimazione passiva, sostenendo che le infiltrazioni deriverebbero da difetti del lastrico solare e non da elementi di proprietà esclusiva dei convenuti;
CP_4
• l'infondatezza della domanda risarcitoria, ritenendo che la richiesta di danni e quella di esecuzione dei lavori siano tra loro incompatibili;
• l'inammissibilità delle spese richieste, in quanto non liquidate da alcuna autorità giudiziaria e non documentate in modo sufficiente.
A sostegno delle proprie difese, ha depositato una perizia di parte redatta dall'ing. Parte_2
, nella quale si attribuisce la causa delle infiltrazioni a difetti delle guaine Per_1 impermeabilizzanti del lastrico solare condominiale. Ha inoltre chiesto la chiamata in causa del condominio “ e, in subordine, la rinnovazione della CTU. CP_3
La ricorrente ha replicato con due memorie autorizzate. Nella prima ha ribadito la regolarità della notifica della negoziazione assistita a , avvenuta presso l'indirizzo AIRE e confermata CP_2 dal . Ha inoltre sostenuto la piena validità della CTU, evidenziando che la perizia di parte Parte_3 avversaria è viziata da errori di localizzazione, confusione tra soglia e davanzale, e uso di fotografie non contestualizzate. Ha sottolineato che la CTU è stata redatta da un tecnico nominato dal Tribunale, che ha avuto accesso ai luoghi, a differenza del CTP. Nella seconda memoria ha ulteriormente contestato le eccezioni avversarie, ribadendo che:
• la CTU è stata correttamente prodotta e sarà oggetto di valutazione da parte del Giudice;
• la richiesta di rinnovazione della CTU è infondata e meramente dilatoria;
• la prova testimoniale è ammissibile anche nel rito semplificato, trattandosi di istruttoria non complessa;
• le spese richieste sono documentate e liquidabili secondo i criteri di legge;
• la responsabilità dei convenuti è confermata anche dalla loro persistente inattività e dallo stato di abbandono del terrazzo, documentato fotograficamente.
Infine, con ulteriore memoria, ha ribadito: Parte_2
• che la notifica della negoziazione assistita a è nulla, poiché l'indirizzo sarebbe CP_2 stato incompleto e la raccomandata non recapitata;
• che la CTU non può essere utilizzata nel merito senza previa dichiarazione di ammissibilità da parte del Giudice;
• che le infiltrazioni sono da imputarsi a difetti delle guaine impermeabilizzanti del lastrico solare, la cui manutenzione spetta al;
CP_3
• che la domanda attorea è inammissibile per carenza di presupposti e per duplicazione tra risarcimento e obbligo di esecuzione dei lavori;
• che le spese richieste non sono state liquidate da alcuna autorità e non sono documentate in modo idoneo;
4 • che, in ogni caso, la responsabilità dovrebbe essere attribuita al , da chiamarsi in CP_3 causa.
ha quindi insistito per il rigetto della domanda, per la dichiarazione di Parte_2 inammissibilità del rito semplificato, per la rinnovazione della CTU e per la chiamata in causa del
“ . CP_3 CP_3
Il , regolarmente evocato in causa, non si è costituito. CP_3
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MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI
La resistente eccezione preliminarmente l'improcedibilità del procedimento in ragione della mancata partecipazione del comproprietario alla procedura di mediazione CP_2 obbligatoria.
In proposito deve rilevarsi che la ricorrente ha depositato in atti:
• Il certificato ANPR del Comune di Rivoli, emesso il 13/02/2024, attestante iscrizione AIRE Codi dal 03/03/2010 con indirizzo: FLAT 26/27, Queen's Gate Gardens, SW7 London (UK).
• una ricevuta di accettazione di Poste Italiane per raccomandata internazionale con A/R, codice RC289415231IT, con accettazione il 15/02/2024 h 15:20, e il relativo modulo di invio all'indirizzo sopra riportato.
Vero è che non risulta agli atti un avviso di ricevimento restituito né un esito di tracciatura estero (consegna, rifiuto, compiuta giacenza, ecc.).
Tuttavia, gli artt. 8 ess del D.lgs 28/2010 non prevedono particolari formalità per lo svolgimento della mediazione e, anzi, è ivi previsto che “la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”.
Il riferimento ad ogni mezzo idoneo è tanto ampio da comprendere anche la raccomandata semplice, la quale fa sorgere la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cc: si vedano sul punto:
Cass. civ. n. 31845/2022: “Il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ... In caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sia nel caso in cui non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento”.
Cass. civ. n. 511/2019: “La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della
5 spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico”.
Cass. civ. n. 24015/2017: “La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico”.
Cass. civ. n. 17204/2016: “La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento
- costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto”.
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Ulteriore eccezione preliminare della resistente riguarda l'asserita irritualità della memoria depositata dalla difesa della ricorrente in data 9.10.2025 e dei documenti in essa allegati in qunto non autorizzata dal giudice e dunque irrituale.
L'eccezione è fondata solo in parte.
Con provvedimento del 23.9.25 lo scrivente autorizzava il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc, senza nulla disporre per limitare il contenuto delle stesse: onde la memoria di per sé deve ritenersi lecitamente redatta.
Vero è invece che nessuna autorizzazione era stata data circa il deposito di ulteriore documentazione, cosicché i documenti allegati a detta memoria devono ritenersi inammissibili e deve ordinarsene l'espunzione dal . Pt_4
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La convenuta ha proposto istanza di cancellazione frasi offensive ex art. 89 c.p.c. “La signora Pt_1 attrice, oltre a depositare memoria non autorizzata di 18 pagine e per il solo caso in cui essa (non si sa come) possa essere considerata ammissibile, nonostante quanto esposto al paragrafo che precede, dimostra di non aver alcuna continenza nell'utilizzare espressioni del tutto offensive ed assolutamente non riguardanti il merito della controversia. Pag. 2 memoria non autorizzata:
“L'atto avversario pare seguire pedissequamente l'adagio: se non puoi combatterli confondili”. Pag. 2 memoria non autorizzata: “Le affermazioni false e distorte, tanto negli atti quanto nella documentazione allegata, sono di tale evidenza che dimostrano da un lato la posizione indifendibile avversaria, dall'altro la superficialità nella gestione della controversia, caratteristica che ha contraddistinto questa vicenda sin dall'inizio”. Il Giudice potrà valutare se sia conforme ai principi di correttezza e continenza (anche nei confronti del Giudice) l'accusa nei confronti della esponente e del suo procuratore di tentare di confondere il Giudice e/o di essere superficiali nella gestione della lite. Si chiede, quindi, che, in applicazione dell'art. 89 c.p.c., il Giudice voglia ordinare la cancellazione di tali espressioni ed imporre a carico della signora e a favore della signora Pt_1
(attrice e convenuta) una somma a titolo di risarcimento del danno anche non Pt_2
6 patrimoniale, posto che le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa ma accuse del tutto personali” (cfr. memoria finale autorizzata).
L'istanza non può essere accolta, poiché le espressioni indicate, pur connotate da tono aspramente critico, non appaiono trasmodare nell'offesa personale, ma rientrano nei limiti della dialettica processuale e della critica giudiziaria consentita tra le parti.
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La convenuta si duole anche della scelta attorea di utilizzare il rito semplificato, in contrasto con l'asserita complessità della questione in esame.
L'eccezione va respinta, trattandosi nella specie di procedimento obiettivamente privo di particolari complessità.
La mancata conversione del rito da sommario di cognizione in favore di quello ordinario, ad ogni modo, non causa ex se una lesione del diritto di difesa, basata sulla pretesa impossibilità di esperire un'ampia istruttoria, laddove non venga sorretta dall'indicazione di quali mezzi avrebbero dovuto essere disposti e in relazione a quali componenti del thema probandum (Cass. civile, sez. IV, 05/02/2019, n. 3230).
Né potrebbe sostenersi la necessità del rito ordinario solo per la ritenuta opportunità di rinnovare una CTU tecnica, adempimento istruttorio assolutamente compatibile col rito semplificato (di cui comunque nella specie non si è ravvisata la necessità).
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MERITO
Nel presente giudizio sono state acquisite due relazioni tecniche: la prima, redatta dal consulente tecnico d'ufficio ing. nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo Persona_2 (RG 3084/2022), al quale le odierne parti resistenti, pur ritualmente evocate, non hanno preso parte;
la seconda depositata dalla convenuta redatta dal proprio tecnico di fiducia ing. Parte_2
. Per_1
Preliminarmente vale rilevare – stanti le doglianze della convenuta circa il difetto di un formale provvedimento giudiziale di acquisizione del fascicolo di ATP - che la materiale produzione della relazione svolta in sede di ATP non è soggetta ad alcun vaglio di ammissibilità, fermo restando il potere del giudice di disporre accertamenti supplementari. La valutazione della relazione di accertamento tecnico preventivo rientra tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa, che non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, o la rituale produzione della parte interessata, essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento (in tal senso Cass. n. 6591 del 05/04/2016, n. 23693 del 09/11/2009 e n. 17990 del 07/09/2004).
Ciò posto, la perizia del CTU si fonda su un sopralluogo diretto, effettuato in data 14 aprile Per_2
2023, presso entrambi gli appartamenti interessati, quello della ricorrente e quello dei convenuti. Il CTU ha operato sulla base di un quesito formulato dal Giudice, volto ad accertare l'origine delle infiltrazioni lamentate dalla ricorrente e a quantificare i danni conseguenti. Le operazioni peritali si sono svolte alla presenza dei consulenti tecnici del Condominio e della compagnia assicurativa, mentre non è stato nominato alcun CTP per i convenuti . Pt_2
Il CTU ha rilevato che le infiltrazioni presenti nei locali della ricorrente (camera da letto, soggiorno e ripostiglio) si irradiano in corrispondenza della porta finestra dell'alloggio soprastante, di
7 proprietà dei convenuti, che dà accesso al lastrico solare. Le cause delle infiltrazioni sono state individuate in tre elementi: (i) una fenditura visibile nella soglia in marmo della porta finestra;
(ii) la mancanza di impermeabilizzazione al di sotto e ai lati della soglia;
(iii) l'esiguo risalto altimetrico della soglia rispetto alla pavimentazione del lastrico solare. Il CTU ha inoltre evidenziato che, secondo quanto riferito dall'amministratore del condominio, i convenuti si sarebbero opposti, in occasione di precedenti lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione, all'estensione dell'intervento sotto la soglia in questione.
Sulla base di tali elementi, il CTU ha attribuito la responsabilità delle infiltrazioni ai proprietari dell'alloggio soprastante, ritenendo sussistente un nesso causale diretto tra le condizioni della soglia e le manifestazioni infiltrative nei locali sottostanti (“Responsabilità: Tenuto conto della posizione ubicativa dell'elemento costruttivo ammalorato(soglia di porta finestra) e della dinamica infiltrativa sopradescritta che si verifica in caso di pioggia e della mancanza di isolamento impermeabilizzante al di sotto della soglia la responsabilità delle infiltrazioni constatate nella abitazione della ricorrente sono da attribuirsi ai proprietari dell'alloggio soprastante cioè gli attuali resistenti”). Ha quindi quantificato i danni in € 9.000,00 oltre IVA, comprensivi sia degli interventi di ripristino nell'alloggio della ricorrente, sia delle opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni nell'alloggio dei convenuti. In particolare, il CTU ha specificato che i prezzi unitari sono stati tratti dal Prezziario regionale della Liguria (anno 2023), ma ha applicato una maggiorazione del 50% per tener conto dell'esiguità degli interventi e dell'aumento dei costi nel mercato locale, notoriamente più elevati rispetto alla media regionale.
La perizia dell'ing. , consulente tecnico della convenuta , si pone in Per_1 Parte_2 contrasto con le conclusioni del CTU. Essa riferisce di un sopralluogo, ma limitato all'appartamento dei convenuti . Non risulta che il CTP abbia avuto accesso all'appartamento danneggiato Pt_2 della ricorrente, né che abbia potuto osservare direttamente le manifestazioni infiltrative. Le valutazioni relative all'alloggio sottostante si fondano esclusivamente su documentazione fotografica e planimetrica.
Il CTP contesta l'individuazione della soglia come causa delle infiltrazioni, sostenendo che le stesse sarebbero invece riconducibili a difetti delle guaine impermeabilizzanti del lastrico solare condominiale. Secondo il CTP, la soglia indicata dal CTU non coinciderebbe con la zona effettivamente interessata dalle infiltrazioni, e la sovrapposizione planimetrica utilizzata dal CTU sarebbe errata. Inoltre, il CTP contesta espressamente la maggiorazione del 50% applicata dal CTU alla stima dei costi, ritenendola arbitraria e non giustificata.
Tuttavia, come detto, la perizia dell'ing. non risulta supportata da rilievi diretti Per_1 nell'immobile danneggiato, né da riscontri oggettivi in loco. Le critiche mosse al CTU si fondano su una diversa interpretazione della documentazione planimetrica e fotografica, ma non sono accompagnate da elementi tecnici di pari forza probatoria. Inoltre, la perizia di parte non fornisce una quantificazione alternativa dei danni, né propone un computo metrico estimativo.
Quanto alla contestazione della maggiorazione del 50%, va osservato che il CTU ha motivato tale scelta con riferimento all'esiguità degli interventi e alla necessità di adeguare i prezzi al mercato locale, notoriamente più oneroso rispetto ai valori medi regionali. Tale prassi, pur non codificata, è frequente nella pratica estimativa e trova giustificazione nella necessità di rendere economicamente sostenibili interventi di modesta entità, che altrimenti risulterebbero sottostimati rispetto ai costi effettivi di esecuzione.
In assenza di una stima alternativa da parte del CTP, la contestazione si risolve in una mera affermazione priva di riscontro tecnico. Tale contestazione, del resto, non è stata formalmente ripresa né sviluppata negli atti difensivi della convenuta . Parte_2
8 In particolare, né nella comparsa di costituzione né nelle successive memorie si rinviene alcuna critica esplicita alla maggiorazione applicata dal CTU, né è stato prodotto – sebbene tale argomento sia utilizzato dal CTP come base della critica svolta alle conclusioni del CTU - un preventivo alternativo o un computo metrico estimativo che quantifichi diversamente i costi. La contestazione rimane dunque confinata alla relazione tecnica di parte e non è stata fatta propria dalla difesa in sede processuale.
Va infine rilevato che le conclusioni del CTU sono state condivise dai consulenti tecnici del e della compagnia assicurativa, i quali non hanno sollevato osservazioni critiche. CP_3
Nessuna contestazione è pervenuta neppure da parte della ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, la perizia del CTU appare metodologicamente corretta, fondata su Per_2 rilievi diretti, coerente con le risultanze documentali e fotografiche, e supportata da un'analisi tecnica dettagliata. Al contrario, la perizia dell'ing. , pur articolata, non appare idonea a Per_1 scalfire le conclusioni del CTU, in quanto priva di riscontri oggettivi, fondata su presupposti non verificati in loco e limitata all'osservazione dell'appartamento dei convenuti.
I convenuti vanno pertanto condannati a pagare in favore dell'attrice la somma di € 9.000,00 oltre IVA quantificata dal CTU quale costo necessario per il ripristino dei locali.
*****
L'attrice chiede anche la condanna dei convenuti alla refusione degli esborsi sostenuti per la procedura di ATP richiamando i documenti 8, 9, 10 e 11 qui prodotti.
Tale domanda, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta ancora nella propria memoria autorizzata conclusiva, risulta proposta dall'attrice sin dall'atto introduttivo del presente giudizio.
La convenuta contesta comunque la pretesa affermando che “parte avversa tenta di autoliquidarsi spese legali e peritali per negoziazione assistita e procedimento cautelare (docc.
8-10 avv.) in violazione delle norme e senza prove. La produce una stampata “excel” di formazione Pt_1 unilaterale senza alcuna fattura. Si rilevi che la vorrebbe farsi riconoscere spese per la Pt_1 negoziazione assistita a cui partecipava la esponente con i propri legali ma non si sa come sulla base della pacifica circostanza che non si riusciva a trovare un accordo pretende di ottenere il rimborso delle asserite spese come se il mancato accordo possa significare in qualche modo soccombenza di una o l'altra parte. Non solo si rileva che al fine di tentare di richiedere il rimborso di asserite spese mai sostenute (infatti si ripete non sono state prodotte le fatture) e/o di aumentarle a dismisura al di fuori di qualsiasi verifica giudiziaria, a fronte di un valore della pratica di novemila euro (come dire da Giudice di Pace) controparte inserisce nel calcolo “valore indeterminabile”. A completezza di quanto sopra si rilevi che la nelle proprie conclusioni (sia nell'atto Pt_1 introduttivo che nella memoria non autorizzata) non formula alcuna domanda di condanna della esponente al pagamento di somme in merito a spese sostenute e spese legali per eventuali giudizi pregressi e per tanto tali domande non riportate nelle conclusioni sono pacificamente rinunciate da controparte. Non solo, oltre a tale mancata indicazione di titoli e violazione dell'art. 91 c.p.c. parte avversa tenta (forse) anche di duplicare il risarcimento domandandolo sia per equivalente che in forma specifica. Infatti se nella somma indicata dovesse essere ricompreso l'intero importo di 9.000,00 Euro (cosa che parte avversa non specifica violando il principio di indicazione della causa petendi inserendo solo il petitum) non potrebbe chiedere al giudice la condanna degli esponenti ad un facere e cioè di condannarli ai ripristini come tenta di fare nelle sue domande. Infatti nei 9.000,00 Euro (contestati) vi sono sia i lavori nell'alloggio che in quello dei deducenti. Pt_1
9 Conseguentemente si insiste per la dichiarazione di inammissibilità delle domande avversarie oltre al loro rigetto nel merito. Infine si fa rilevare che parte avversa richiede il rimborso delle somme portate dal doc. 11 avv. che concerne una fattura relativa alle asserite competenze del C.T.U. per la fase cautelare in quanto la relativa fattura dell'ing. non risulta intestata alla ricorrente ma a tale ” Per_2 Testimone_1 (cfr. memoria autorizzata conclusiva).
Occorre preliminarmente rammentare che l'ATP di cui al novellato art. 696-bis cod. proc. civ., per quanto in parte “giurisdizionalizzata”, è sempre finalizzata al componimento della lite o alla precostituzione di un accertamento probatorio eventualmente non più ripetibile, non potendosi tecnicamente intendere come una fase giudiziale. Pertanto, il procedimento instaurato dalle parti ai suddetti fini non dà luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando le spese sostenute dalle parti nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, 22/10/2018, n. 26573; Cass., sez. 3, 03/09/2019, n. 21975). Di questa stregua, una volta promossa la lite da una delle parti, le spese che attengono alla fase stragiudiziale vanno liquidate come “danno emergente”, purché provate e documentate (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 30854 del 06/11/2023; Cass., sez. 6 – 3, n. 2644 del 02/02/2018; Cass., sez. 1, n. 19613 del 04/08/2017).
In conformità a tali principi, le spese stragiudiziali sopportate nel corso della ATP, non essendo assimilabili alle spese giudiziali, costituiscono pur sempre una voce di danno emergente per chi le sostiene a causa dell'altrui iniziativa, con conseguente interesse ad agire per ottenerne il relativo risarcimento ove la pretesa sia coltivata dall'altra parte, fermi gli oneri di domanda, allegazione e prova.
Ciò posto, in merito alla liquidazione del quantum lo scrivente ritiene corretta la prospettazione dell'attrice, in quanto operata sulla base delle tabelle vigenti in ragione del valore medio dello scaglione di riferimento: doc. 8 negoziazione D.M. n. 147 del 13/08/2022/Competenza: mediazione e negoziazione assistita assistita/Valore dell'affare: indeterminabile - complessità media/Fase dell'attivazione, valore medio: € 772,00 oltre accessori Doc. 9 Cont. Unificato € 210,00
Doc. 10 Procedura ATP D.M. n. 147 del 13/08/2022/Competenza: procedimenti di istruzione preventiva/Valore della causa: indeterminabile - complessità media/Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.063,00-Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 890,00-Fase istruttoria, valore medio: € 1.489,00 Doc. 11 Parcella Ing.
€. 4. 000,00 Oltre Cassa Ingegneri 4% + IVA 22% Porro
Il fatto poi che l'ing. abbia fatturato non direttamente alla sig.ra ma ad un soggetto Per_2 Pt_1 diverso nulla cambia, non essendovi contezza alcuna in questa sede dei rapporti interni intercorrenti tra l'attrice e tale soggetto.
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La domanda va pertanto accolta con conseguente condanna dei convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice nella misura liquidata in dispositivo ex DM 147/22.
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PQM
10 Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 168/2025 così decide:
1. in via preliminare ordina l'espunzione dal dei documenti allegati dall'attrice alla Pt_4 memoria depositata in data 9.10.2025
2. nel merito accoglie la domanda della ricorrente e per l'effetto
• 1) Accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti (C.F. Parte_2
, nata a [...] in data [...]) e (C.F. C.F._3 CP_2
residente in [...]26/27, SW7 5RP Kensington, C.F._6 Londra (UK)) per i danni da infiltrazione subiti dalla ricorrente;
• 2) Condanna i convenuti (C.F. , nata a [...] in Parte_2 C.F._3 data 23.05.1964) e (C.F. residente in [...]CP_2 C.F._6
Gardens 26/27, SW7 5RP Kensington, Londra (UK)), in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 22.343,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre rivalutazione monetaria. 3. respinge tutte le ulteriori domande di parte convenuta.
4. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_2 Parte_5 che liquida in € 2.600,00 per competenze professionali oltre accessori di legge ed oltre
[...] refusione del CU di legge.
Savona, 13.11.2025
Il Giudice
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