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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1098/2019
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza in data 20.2.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in riassunzione iscritta al r.g. n. 1098/2019 promossa da:
in proprio e quale rappresentante legale della Parte_1 [...]
Parte_2
Avv.ti Luca Mazzanti e Antonio Desiderio
contro
:
Curatore dell'Eredità CP_1 Parte_3
e verso:
, , , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
[...]
Avv.ti Luca Mazzanti e Antonio Desiderio
Fatti di causa
Nell'anno 2019, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
(nel prosieguo, solo Parte_2 Parte_2
) citava in riassunzione, avanti a questa Corte, , già tratto a giudizio
[...] Parte_3
avanti al Tribunale penale di RA, nonché , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, e esponendo che: CP_5 Controparte_6 Controparte_7
- in data 12 maggio 2007 ed proponevano formale querela nei confronti Parte_1 CP_2
di in relazione a fatti da costui commessi in data 14 febbraio 2007 e astrattamente Parte_3
pagina 1 di 11 idonei a integrare i reati di danneggiamento, molestie, invasione di terreni o edifici ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
- ne scaturiva un procedimento penale a carico di , il quale veniva tratto a giudizio Parte_3
avanti al Tribunale penale di RA in quanto imputato del reato di cui all'art. 635, comma 2, n. 4, c.p. perché danneggiava la servitù sia irrigua che di passaggio di proprietà di CP_2 CP_6
e nonché distruggeva in diversi tratti anche lo stradone posto sulla proprietà di
[...] Controparte_4
CP_2
- veniva ammessa nell'ambito di detto procedimento penale la costituzione di parte civile di Pt_1
in proprio e in qualità di l.r. della , nonché di
[...] Parte_2 CP_2
, , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
- il Tribunale di RA con la sentenza n. 28/2010 (doc. 4, fasc. condannava Parte_1 Parte_3
alla pena della reclusione di un anno, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento
[...]
del danno in favore delle parti civili costituite da quantificarsi e liquidarsi in separata sede nonché al pagamento in loro favore di una provvisionale dell'importo di € 5.000,00 ciascuna;
- la Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 5970/2016 (doc. 5, fasc. , adita da Parte_1
, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei Parte_3
confronti del medesimo per essere il reato ascrittogli estinto per intervenuta prescrizione e revocava le statuizioni civili di cui alla sentenza di primo grado, ritenendo che le richieste risarcitorie avanzate dalle parti civili fossero già state oggetto di altro procedimento civile, avente ad oggetto in realtà fatti analoghi a quelli per i quali si procedeva in sede penale, posti in essere da nell'anno Parte_3
1999 (il riferimento è alla sentenza n. 1145/2008 del Tribunale civile di RA, dott. Alessandro
D'Ancona, emessa nelle cause riunite iscritte ai n.ri r.g. 11670/1999 e 854/2001, poi riformata in appello con decisione confermata in sede di legittimità, doc. 2 allegato all'atto di costituzione di parte civile + 5); CP_2
- su ricorso di , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
e di in proprio e quale l.r. della , la Corte Controparte_7 Parte_1 Parte_2
di Cassazione con la sentenza n. 3645/2019 (doc. 1, fasc. annullava la sentenza emessa Parte_1 dalla Corte d'Appello penale di Bologna limitatamente alle statuizioni civili con rinvio al giudice competente per valore in grado d'appello a cui demandava la regolamentazione delle spese anche del giudizio avanti la Corte di Cassazione.
Tanto rappresentato, chiedeva che fosse condannato a risarcire i Parte_1 Parte_3
danni, anche morali, patiti, quantificati nella somma di € 10.000.
pagina 2 di 11 Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva l'infondatezza, in fatto e in diritto, della Parte_3
domanda avversaria.
Si costituivano, con unica comparsa, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e – già costituiti parti civili nel processo penale – i quali, precisato di Controparte_6 Controparte_7
aver acquistato in data 9 maggio 2013 da il fondo di proprietà di questa, chiedevano che Parte_1
fosse condannato a risarcire tutti i danni, anche morali, patiti che quantificavano Parte_3 nella somma di € 187.125.
Acquisito il fascicolo del procedimento penale di primo grado svoltosi a carico di Parte_3
davanti al Tribunale di RA iscritto al r.g. dib. 783/2009 e rigettate le istanze istruttorie proposte da
, , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 all'udienza del 27.9.2022 la Corte tratteneva in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; in pendenza di detti termini, il difensore di dichiarava il decesso Parte_3
del proprio assistito, notificato alle controparti, e la Corte, con ordinanza in data 18 gennaio 2022, dichiarava l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
in proprio e nella citata qualità, depositava ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione Parte_1 della causa che, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, tentava di notificare agli eredi di in forma impersonale ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., ma tale notifica non si Parte_3
perfezionava per irreperibilità dei destinatari;
quindi, nel mese di giugno 2022 Parte_1
notificava il medesimo atto di riassunzione personalmente a , Parte_4 Controparte_8
e , rispettivamente moglie e figli del de cuius. Parte_5 Parte_6
Questi ultimi si costituivano in giudizio rappresentando di aver rinunciato all'eredità di Parte_3
il 13 ottobre 2021, con atto Rep. N. 28435, Raccolta n. 19079 a ministero del Notaio dott.
[...]
registrato in Comacchio il 14 ottobre 2021 al n. 2258 Serie It. e, pertanto, Persona_1
chiedevano di essere estromessi dal giudizio, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Tutte le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 27 settembre 2022 e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza parziale n. 625/2023, la Corte dichiarava cessata la materia del contendere sulle domande proposte da in proprio e in qualità, e da , Parte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, e contro
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_4 CP_8
e , condannando i primi, in solido tra loro, alla
[...] Parte_5 Parte_6
rifusione delle spese di lite del presente grado in favore di questi ultimi.
Rimessa la causa sul ruolo, la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , con notifiche da eseguirsi nei termini di comparizione. Indi, la Corte accordava Parte_3
pagina 3 di 11 alla parte riassumente la rimessione in termini per la notifica del ricorso in riassunzione nei confronti del curatore dell'eredità giacente di nel frattempo nominato dal Tribunale di Parte_3
RA.
All'udienza del 20 febbraio 2024, accertata la regolarità della notifica, la Corte dichiarava la contumacia della curatela e, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190.
Ragioni della decisione
Questa Corte è stata adita, con ricorso in riassunzione da in proprio e nella citata Parte_1 qualità, quale giudice civile competente per valore in grado d'appello a seguito dell'annullamento con rinvio ex art. 622 c.p.p. pronunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza penale n. 3645/2019 (v. doc. 1, fasc. , in accoglimento dei distinti ricorsi proposti dalle parti civili Parte_1 Pt_1
in proprio e nella citata qualità, e, congiuntamente da ,
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4
(indicato nella sentenza di Cassazione come ), ,
[...] Controparte_9 CP_5 Controparte_6
e Controparte_7
È utile sin d'ora ripercorrere il contenuto della decisione della Corte di Cassazione.
Con riguardo a la Corte di Cassazione, premesso che « , in proprio e Parte_1 Parte_1 nella qualità di legale rappresentante p.t. dell' lamenta: - di non Controparte_10 essere stata parte, né in proprio, né nell'anzidetta qualità, del separato giudizio civile evocato dalla
Corte di appello (ed allega la sentenza di primo grado resa dal Tribunale procedente nell'ambito di quel procedimento per dimostrarlo); - che comunque i fatti oggetto del separato procedimento civile risalgono al 1999, mentre quelli costituenti oggetto dell'odierno procedimento penale risalgono al
2007, ed inoltre i danni oggetto della richiesta di risarcimento azionata in sede civile erano diversi rispetto a quelli oggetto dell'azione civile esercitata in sede penale (comunque ricomprendenti anche i danni non patrimoniali o morali)», ha accolto il primo motivo di ricorso (con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso), osservando che «come agevolmente verificabile ex actis, parte del separato giudizio civile evocato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata era CP_9
, maschio, classe 1949, (indicato in atti come , n.d.r.) e non
[...] Controparte_4 Pt_1
, femmina, classe 1952. appare, pertanto il travisamento che vizia l'impugnata
[...] CP_11
decisione».
Quanto alle altre parti civili, la Corte di Cassazione, premesso che « , CP_2 CP_3
, , , , ,
[...] Controparte_9 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 lamentano congiuntamente che i fatti oggetto dell'odierno procedimento penale siano solo analoghi, ovvero della stessa natura, ma non identici, rispetto a quelli oggetto del separato procedimento civile
pagina 4 di 11 evocato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, verificatisi parecchi anni prima, e che i danni vantati con l'azione civile proposta nell'ambito del presente procedimento non coincidano integralmente con quelli oggetto del separato giudizio civile (cfr. punti A.C.D. - f. 5 del ricorso;
gli stessi ricorrenti ammettono che vi sia coincidenza soltanto con riguardo ai profili di danno indicati nel punto B. del ricorso); residuerebbe, comunque, quanto meno il danno morale da reato», ha ritenuto fondato il motivo di ricorso motivando come segue: «La Corte d'appello, nella sentenza impugnata, ha specificamente osservato che il Tribunale civile (che aveva inizialmente accolto la separata domanda poi rigettata in appello, con decisione confermata in sede di legittimità) avrebbe espressamente accordato il chiesto risarcimento anche in riferimento ai danni patiti dagli interessati in relazione alle annate, agrarie successive, pronunziando all'attualità in data 10.5.2008 (e quindi con cognizione estesa anche alle vicende oggetto dell'odierno procedimento penale). È, peraltro, questione di fatto, non delibabile da questo collegio, ma relativamente alla quale il lamentato vizio di motivazione è evidente, valutare se gli specifici profili di danno azionati in sede penale (punti A.C.D. del ricorso, f. 5) in riferimento ad accadimenti risalenti al 2007 siano integralmente ricompresi nell'ambito della separata ed antecedente domanda proposta in sede civile, riguardante fatti pur sempre accaduti soltanto nel 1999, in relazione ai quali è ben possibile che la domanda azionata riguardasse profili di danno non esattamente sovrapponibili a quelli azionati in riferimento alle successive vicende verificatesi nel 2007. Su ciò la Corte d'appello è rimasta del tutto silente. Peraltro, i danni non patrimoniali o morali da reato, pure oggetto dell'odierna azione civile in riferimento a vicende verificatesi nel 2007, non sarebbero stati certamente azionabili separatamente nell'ambito di un giudizio civile riguardante fatti verificatisi nel 1999».
Quindi, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d'appello nei confronti di tutti i ricorrenti limitatamente alle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello affinché « - decida in ordine alla domanda di , in proprio e nella qualità Parte_1 di legale rappresentante p.t. dell' - colmi i vuoti motivazionali Controparte_10
innanzi evidenziati in riferimento alla domanda azionata da , CP_2 CP_3
, (indicato in atti come , n.d.r.), ,
[...] Controparte_9 Controparte_4 CP_5
, ». Controparte_6 Controparte_7
Si rammenti che, in sede di costituzione nel processo penale le parti civili in proprio e Parte_1
nella citata qualità, e , (indicato nella sentenza di CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Cassazione come ), , e allegavano la Controparte_9 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
lesione del loro diritto di servitù di acquedotto e di passaggio in conseguenza del danneggiamento di una canaletta e di una cavedagna su cui insiste il loro diritto, commesso il 14 febbraio 2007 ed pagina 5 di 11 imputabile a . In particolare, in relazione al danneggiamento della canaletta, Parte_3 lamentavano la privazione dell'acqua a scopo irriguo e i conseguenti danni alle colture nonché
l'impedimento dell'esercizio del diritto di attingimento ottenuto per concessione consortile per il quale avevano versato il relativo rateo decennale;
in relazione al danneggiamento della cavedagna, il danno patito per l'impossibilità di avere accesso diretto ai propri fondi per raggiungere i quali si vedevano costretti ad attraversare i propri terreni coltivati.
Nell'atto di costituzione tutte le parti civili domandavano che nei confronti dell'imputato fosse emessa sentenza di condanna generica al risarcimento dei “danni patrimoniali” loro cagionati, allegando danni alle coltivazioni per l'impossibilità di adduzione dell'acqua irrigua dal canale consortile, per la lesione del diritto di attingimento in relazione al quale avevano versato il rateo decennale, e per avere danneggiato la strada sterrata di loro proprietà, ciò che aveva loro inibito l'accesso diretto ad altri fondi di loro proprietà, per raggiunge i quali erano costretti ad attraversare i propri terreni coltivati;
successivamente, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, chiedevano la condanna dell'imputato al risarcimento nei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Ciò posto, è opportuno chiarire che il thema decidendum oggetto del presente giudizio di riassunzione consiste nelle domande di condanna generica, con relativa istanza di concessione di provvisionale, avanzate dalle parti civili in sede penale, non potendosi estendere la cognizione di questa Corte alle domande di condanna specifica proposte solo nel presente giudizio e in quanto tali inammissibili.
Infatti, diversamente da quanto affermato da in proprio e nella citata qualità, e da Parte_1
, , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
nelle rispettive comparse conclusionali (depositate il 22.4.2024), vale nella fattispecie in esame il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui «qualora la parte civile abbia infruttuosamente esercitato l'azione civile in sede penale, nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 622 cod.proc.pen. in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere ridotto o ampliato, né il giudice del rinvio può ammettere domande nuove volte ad ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto solamente una condanna generica, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 539 c.p.p., riflettente la fattispecie di cui all'art. 278 cod.proc.civ. relativa alla pronuncia non definitiva con riserva al prosieguo per la liquidazione dei danni (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 25918 del15/10/2019 Rv. 655377 - 01; Cass. 15859 del 2019 Rv. 654290 - 01; Cass., N. 7004 del 2015 Rv.
634918 - 01)» (così Cass. Civ. n. 8997/2022; v. anche Cass. Civ. n. 25918/2019).
Tanto chiarito, si rammenti che il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. si svolge davanti al giudice civile con le regole del processo civile e, pertanto, le domande di condanna generica oggetto del presente pagina 6 di 11 giudizio vanno esaminate secondo le regole dell'illecito aquiliano. In particolare, con riguardo al
“fatto”, già descritto quale fatto storico nell'imputazione penale, il giudice deve chiedersi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) già contestata all'imputato come reato, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un
“danno ingiusto” secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno (v. Cass. Civ. n. 30496/2022).
Ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno, poi, devono essere dimostrati la colpa e il nesso di causa, mentre è sufficiente che sia anche solo probabile l'esistenza del danno, trattandosi di un giudizio limitato all'an debeatur e la probabile esistenza del danno può essere fornita con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici (v. Sez. Un. n.
29862/2022). Ancora, la giurisprudenza di legittimità precisa che è ammessa la condanna generica al risarcimento del danno anche in presenza di un accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di danno, posto che il giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna generica non impedisce che nella eventuale fase di liquidazione del quantum il giudice possa anche negare l'esistenza in concreto del danno risarcibile (v. Cass. Civ. 8729/2023).
Quanto ora osservato chiarisce che la prova analitica del quantum debeatur andrà fornita nel successivo giudizio per la liquidazione del danno e dunque correttamente questa Corte ha ritenuto non necessario, in questa sede, l'espletamento della CTU.
Ora, nella fattispecie in decisione deve ritenersi provato il fatto di danneggiamento della canaletta e della cavedagna già ascritto a dal Tribunale penale di RA (doc. 4, fasc. Parte_3 Pt_1
nonché dalla Corte di Appello di Bologna (doc. 5, fasc. ; quest'ultima infatti,
[...] Parte_1
pur dichiarando estinto il reato per prescrizione, ha ritenuto che non vi fosse evidenza di prova a favore dell'imputato in base agli elementi emergenti dagli atti ed esposti nella sentenza appellata “fondata in diritto sul presupposto che il fosso era utilizzato dalle parti civili per usi irrigui e che anche la strada era utilizzata dalle medesime parti civili, titolari di un diritto di servitù sia irrigua che di passaggio, di talché il primo giudice ha argomentato che il danneggiamento sia del fosso che dalla strada integra danneggiamento di un bene giuridico che porta utilità ad altri anche se non di proprietà di altri, e pertanto costituisce “bene altrui” ai fini dell'applicazione dell'articolo 635 c.p.” mentre “in fatto
l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato è stata fondata su prove testimoniali e documentali fra cui fotografie dello stato dei luoghi, da cui il primo giudice ha desunto che non si è trattato di ripristino ordinario come sostenuto dall'imputato, e che solo quest'ultimo poteva avere interesse a commettere personalmente il fatto, avendo in corso da decenni vari contenziosi con le parti
pagina 7 di 11 civili, mentre i suoi dipendenti non avrebbero avuto alcuna ragione di compiere un atto avente il solo scopo di danneggiare altri senza recare a sé alcuna utilità” (doc. 5, cit.).
Infatti, anche senza fare riferimento alle dichiarazioni rese in sede penale dalla parte civile, in quel processo escussa in veste di testimone – dovendo il giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. rispettare i canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile, tra cui quello di cui all'art. 246 c.p.c., così
Cass. Civ. n. 16916/2019 – sono comunque provati il fatto illecito commesso da , la Parte_3
probabile esistenza del danno ed il nesso causale, elementi costitutivi della fattispecie aquiliana.
Assume, infatti, rilevanza decisiva la circostanza che , in sede di esame Parte_3
dibattimentale, abbia giustificato lo stato danneggiato dei luoghi, attestato dalla documentazione fotografica mostratagli, in ragione dell'esecuzione di un intervento ordinario di ripristino presumibilmente eseguito da uno dei propri lavoranti.
Invero, alla luce della documentazione fotografica e della deposizione del teste il maresciallo Tes_1
intervenuto sul luogo del fatto il 14 febbraio 2007, avendo riconosciuto il Parte_3
danneggiamento, è da escludersi che tale intervento demolitivo sia consistito in un semplice intervento di ripristino, stante anche la presenza di manufatti di cemento rotti ed essendo derivata da tale intervento l'impraticabilità della cavedagna, talché non è immaginabile che tali lavori abbiano ripristinato proprio nulla.
ha escluso di aver personalmente compiuto tali interventi, ma l'assunto, non è Parte_3
credibile, posto che solo lui, dati i burrascosi rapporti coi confinanti, aveva poteva avere in animo l'intento di danneggiarli;
in ogni caso, è irrilevante, ai fini della sua responsabilità, che abbia commesso il fatto personalmente od avvalendosi dell'opera propri dipendenti del cui operato risponde ex art. 2049
c.c.
Tenuto conto di quanto sin qui osservato, anche in ordine all'accertamento richiesto al giudice a fronte della proposizione di una domanda di condanna generica, può quindi ritenersi che Parte_3
abbia leso i diritti di servitù sia irrigua che di passaggio di cui erano titolari le parti civili ed abbia danneggiato la strada ed è, altresì, probabile che da tale comportamento sia derivato un danno.
Quanto alla domanda risarcitoria proposta da come rilevato dalla Corte di Cassazione Parte_1
(doc. 1, fasc. , costei non fu parte, né in proprio né nella qualità di l.r. della Parte_1 [...]
del giudizio civile conclusosi con la sentenza n. 1145/2008 del Tribunale civile Parte_2
di RA (emessa nelle cause riunite r.g. n.ri 11670/1999 e 854/2001) poi riformata in appello con decisione confermata in sede di legittimità (v. doc. 2 allegato all'atto di costituzione di parte civile
) e, dunque, non si pone alcun problema di sovrapposizione con i profili di danno Controparte_12
azionati in questa sede.
pagina 8 di 11 Pertanto, è senz'altro probabile l'esistenza del danno patrimoniale di cui alla domanda risarcitoria proposta da in proprio e nella citata qualità, in ordine alla mancata adduzione Parte_1 dell'acqua a scopo irriguo, all'inutile pagamento del rateo decennale per la concessione di attingimento dell'acqua per uso irriguo (la cui spesa risulta sostenuta dalla Controparte_13
”, cfr. doc. 6 allegato all'atto di costituzione di parte civile ed al
[...] Parte_1 danneggiamento della cavedagna che determinò l'impossibilità di accedere ai propri fondi per raggiungere i quali fu costretta ad attraversare i propri terreni coltivati.
In disparte ogni questione sull'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale
– in quanto tardivamente proposta nel giudizio penale solo all'esito dell'istruttoria dibattimentale e non con l'atto di costituzione di parte civile – la sussistenza di tale danno non è nemmeno probabile, essendo la relativa domanda carente sin a livello assertivo, perché la parte né in sede penale né in questo giudizio in riassunzione ha allegato, neppure sommariamente, fatti su cui la pretesa dovrebbe trovare fondamento, né di avere sofferto un patimento, un danno interiore e nemmeno ha precisato in cosa consisterebbe il danno non patrimoniale che chiede di risarcire.
Quanto alle altre parti civili , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
e in relazione a quanto indicato dalla Corte di Cassazione, occorre valutare
[...] Controparte_7
quali profili di danno siano già stati da questi lamentati nel giudizio civile svoltosi in primo grado innanzi al Tribunale civile di RA (doc. 2 cit.).
A parere di questa Corte, c'è coincidenza con riguardo alla lamentata impossibilità di addurre acqua alle proprie colture in conseguenza del danneggiamento della canaletta ad opera di . Parte_3
Infatti, seppur la precedente causa in sede civile sia originata dall'abbattimento della canaletta avvenuto nel 1999, ad opera di , con conseguente lesione del diritto di condurre acqua a scopi Parte_3
irrigui, il Tribunale civile di RA accolse la domanda di risarcimento del danno proposta in relazione
“alla perdita dei raccolti per gli anni di cui è causa” (cfr. p. 5 sentenza n. 1145/2008 del Tribunale civile di RA, doc. 2 allegato all'atto di costituzione di parte civile ) accordando il Controparte_12
risarcimento dei danni alle colture patiti per tutto il periodo compreso dall'annata agraria 1998/99 all'annata agraria in corso al momento della sentenza ovvero al 2008, anno in cui si era già verificato il danneggiamento per cui è causa, risalente al febbraio 2007.
Non vi è sovrapposizione, invece, rispetto al pagamento del rateo decennale dovuto per l'attingimento di acqua dal , ma non è probabile l'esistenza di questa voce di danno, giacché v'è Controparte_14 la prova documentale che tale esborso fu sostenuto unicamente dalla Controparte_13
” (doc. 6 allegato alla costituzione di parte civile ).
[...] Controparte_12
pagina 9 di 11 È, invece, probabile l'esistenza del danno conseguente al danneggiamento della cavedagna e alla impossibilità di accesso ai propri fondi per raggiungere i quali furono costretti ad attraversare i propri terreni coltivati, voce di danno che non fu oggetto del giudizio civile innanzi al Tribunale di RA.
Infine, come già argomentato in relazione all'analoga domanda proposta dalla le cui Parte_1
difese sono letteralmente identiche a quelle degli altri danneggiati, non è affatto probabile la sussistenza del danno non patrimoniale – in disparte ogni questione sull'ammissibilità della relativa domanda di risarcimento, in quanto anch'essa tardivamente proposta nel giudizio penale solo all'esito dell'istruttoria dibattimentale e non con l'atto di costituzione di parte civile – essendo la pretesa carente sin a livello assertivo, perché né in sede penale né in questo giudizio in riassunzione le parti hanno allegato, neppure sommariamente, fatti o circostanze a fondamento di tale pretesa, né di avere sofferto un patimento, un danno interiore né in cosa consisterebbe il danno non patrimoniale che chiedono di risarcire.
Alla luce di quanto sin qui osservato, deve condannarsi la curatela dell'eredità giacente di Parte_3
al risarcimento dei danni patrimoniali sopra descritti patiti da in proprio e
[...] Parte_1
nella citata qualità, e da , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
e da liquidarsi in separata sede.
[...] Controparte_7
Essendo raggiunta la prova di tali danni patrimoniali, può accogliersi ex art. 278 II comma c.p.c. la domanda di condanna al pagamento di una provvisionale che si ritiene equo liquidare in € 5.000 a favore di in proprio e nella citata qualità, ed in complessivi € 5.000 a favore di Parte_1 CP_2
, , e da
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
ripartire in base alle quote di comproprietà.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 in base al valore indeterminato della causa, al basso tasso di complessità della stessa (sia per la fattispecie dedotta, sia perché le parti civili si sono avvalse delle prove raccolte nel giudizio penale), nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto, compreso l'aumento per l'assistenza a due parti.
Da ultimo, ancorché in proprio e nella qualità, si sia costituita nel processo penale e nel Parte_1
presente giudizio con un atto distinto da quello con cui si sono costituiti gli altri danneggiati, deve liquidarsi un unico compenso a favore di tutte le parti vittoriose, posto che in tutte le fasi di giudizio le stesse sono state assistite dai medesimi difensori, hanno assunto la medesima posizione processuale ed hanno svolto difese del tutto identiche.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella presente causa in riassunzione:
pagina 10 di 11 - accerta e dichiara la responsabilità di per i fatti di danneggiamento occorsi il 14 Parte_3 febbraio 2007 e, per l'effetto, condanna la curatela dell'eredità giacente di al Parte_3
risarcimento dei danni patrimoniali, da liquidarsi in separato giudizio, in favore di in Parte_1
proprio e nella qualità di l.r. della Parte_2
nonché in favore di , ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e Controparte_6 Controparte_7
- condanna la curatela dell'eredità giacente di al pagamento di una provvisionale di Parte_3
€ 5.000 in favore di in proprio e nella citata qualità, e di complessivi € 5.000 in favore Parte_1
di , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
- condanna la curatela dell'eredità giacente di alla rifusione in favore di Parte_3 Pt_1
in proprio e nella citata qualità, ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, e delle spese processuali per la costituzione di parte civile CP_5 Controparte_6 Controparte_7 che liquida in € 6.000 per il primo grado di giudizio, in € 7.000 per l'appello ed in € 4.000 per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e per il presente giudizio in riassunzione che liquida in € 545 per esborsi (a favore della sola in proprio e nella citata qualità) ed € 8.000 per Parte_1
compensi, oltre, su ciascun compenso, spese forfettarie, IVA e CPA, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 14.1.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza in data 20.2.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in riassunzione iscritta al r.g. n. 1098/2019 promossa da:
in proprio e quale rappresentante legale della Parte_1 [...]
Parte_2
Avv.ti Luca Mazzanti e Antonio Desiderio
contro
:
Curatore dell'Eredità CP_1 Parte_3
e verso:
, , , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
[...]
Avv.ti Luca Mazzanti e Antonio Desiderio
Fatti di causa
Nell'anno 2019, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
(nel prosieguo, solo Parte_2 Parte_2
) citava in riassunzione, avanti a questa Corte, , già tratto a giudizio
[...] Parte_3
avanti al Tribunale penale di RA, nonché , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, e esponendo che: CP_5 Controparte_6 Controparte_7
- in data 12 maggio 2007 ed proponevano formale querela nei confronti Parte_1 CP_2
di in relazione a fatti da costui commessi in data 14 febbraio 2007 e astrattamente Parte_3
pagina 1 di 11 idonei a integrare i reati di danneggiamento, molestie, invasione di terreni o edifici ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
- ne scaturiva un procedimento penale a carico di , il quale veniva tratto a giudizio Parte_3
avanti al Tribunale penale di RA in quanto imputato del reato di cui all'art. 635, comma 2, n. 4, c.p. perché danneggiava la servitù sia irrigua che di passaggio di proprietà di CP_2 CP_6
e nonché distruggeva in diversi tratti anche lo stradone posto sulla proprietà di
[...] Controparte_4
CP_2
- veniva ammessa nell'ambito di detto procedimento penale la costituzione di parte civile di Pt_1
in proprio e in qualità di l.r. della , nonché di
[...] Parte_2 CP_2
, , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
- il Tribunale di RA con la sentenza n. 28/2010 (doc. 4, fasc. condannava Parte_1 Parte_3
alla pena della reclusione di un anno, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento
[...]
del danno in favore delle parti civili costituite da quantificarsi e liquidarsi in separata sede nonché al pagamento in loro favore di una provvisionale dell'importo di € 5.000,00 ciascuna;
- la Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 5970/2016 (doc. 5, fasc. , adita da Parte_1
, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei Parte_3
confronti del medesimo per essere il reato ascrittogli estinto per intervenuta prescrizione e revocava le statuizioni civili di cui alla sentenza di primo grado, ritenendo che le richieste risarcitorie avanzate dalle parti civili fossero già state oggetto di altro procedimento civile, avente ad oggetto in realtà fatti analoghi a quelli per i quali si procedeva in sede penale, posti in essere da nell'anno Parte_3
1999 (il riferimento è alla sentenza n. 1145/2008 del Tribunale civile di RA, dott. Alessandro
D'Ancona, emessa nelle cause riunite iscritte ai n.ri r.g. 11670/1999 e 854/2001, poi riformata in appello con decisione confermata in sede di legittimità, doc. 2 allegato all'atto di costituzione di parte civile + 5); CP_2
- su ricorso di , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
e di in proprio e quale l.r. della , la Corte Controparte_7 Parte_1 Parte_2
di Cassazione con la sentenza n. 3645/2019 (doc. 1, fasc. annullava la sentenza emessa Parte_1 dalla Corte d'Appello penale di Bologna limitatamente alle statuizioni civili con rinvio al giudice competente per valore in grado d'appello a cui demandava la regolamentazione delle spese anche del giudizio avanti la Corte di Cassazione.
Tanto rappresentato, chiedeva che fosse condannato a risarcire i Parte_1 Parte_3
danni, anche morali, patiti, quantificati nella somma di € 10.000.
pagina 2 di 11 Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva l'infondatezza, in fatto e in diritto, della Parte_3
domanda avversaria.
Si costituivano, con unica comparsa, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e – già costituiti parti civili nel processo penale – i quali, precisato di Controparte_6 Controparte_7
aver acquistato in data 9 maggio 2013 da il fondo di proprietà di questa, chiedevano che Parte_1
fosse condannato a risarcire tutti i danni, anche morali, patiti che quantificavano Parte_3 nella somma di € 187.125.
Acquisito il fascicolo del procedimento penale di primo grado svoltosi a carico di Parte_3
davanti al Tribunale di RA iscritto al r.g. dib. 783/2009 e rigettate le istanze istruttorie proposte da
, , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 all'udienza del 27.9.2022 la Corte tratteneva in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; in pendenza di detti termini, il difensore di dichiarava il decesso Parte_3
del proprio assistito, notificato alle controparti, e la Corte, con ordinanza in data 18 gennaio 2022, dichiarava l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
in proprio e nella citata qualità, depositava ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione Parte_1 della causa che, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, tentava di notificare agli eredi di in forma impersonale ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., ma tale notifica non si Parte_3
perfezionava per irreperibilità dei destinatari;
quindi, nel mese di giugno 2022 Parte_1
notificava il medesimo atto di riassunzione personalmente a , Parte_4 Controparte_8
e , rispettivamente moglie e figli del de cuius. Parte_5 Parte_6
Questi ultimi si costituivano in giudizio rappresentando di aver rinunciato all'eredità di Parte_3
il 13 ottobre 2021, con atto Rep. N. 28435, Raccolta n. 19079 a ministero del Notaio dott.
[...]
registrato in Comacchio il 14 ottobre 2021 al n. 2258 Serie It. e, pertanto, Persona_1
chiedevano di essere estromessi dal giudizio, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Tutte le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 27 settembre 2022 e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza parziale n. 625/2023, la Corte dichiarava cessata la materia del contendere sulle domande proposte da in proprio e in qualità, e da , Parte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, e contro
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_4 CP_8
e , condannando i primi, in solido tra loro, alla
[...] Parte_5 Parte_6
rifusione delle spese di lite del presente grado in favore di questi ultimi.
Rimessa la causa sul ruolo, la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , con notifiche da eseguirsi nei termini di comparizione. Indi, la Corte accordava Parte_3
pagina 3 di 11 alla parte riassumente la rimessione in termini per la notifica del ricorso in riassunzione nei confronti del curatore dell'eredità giacente di nel frattempo nominato dal Tribunale di Parte_3
RA.
All'udienza del 20 febbraio 2024, accertata la regolarità della notifica, la Corte dichiarava la contumacia della curatela e, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190.
Ragioni della decisione
Questa Corte è stata adita, con ricorso in riassunzione da in proprio e nella citata Parte_1 qualità, quale giudice civile competente per valore in grado d'appello a seguito dell'annullamento con rinvio ex art. 622 c.p.p. pronunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza penale n. 3645/2019 (v. doc. 1, fasc. , in accoglimento dei distinti ricorsi proposti dalle parti civili Parte_1 Pt_1
in proprio e nella citata qualità, e, congiuntamente da ,
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4
(indicato nella sentenza di Cassazione come ), ,
[...] Controparte_9 CP_5 Controparte_6
e Controparte_7
È utile sin d'ora ripercorrere il contenuto della decisione della Corte di Cassazione.
Con riguardo a la Corte di Cassazione, premesso che « , in proprio e Parte_1 Parte_1 nella qualità di legale rappresentante p.t. dell' lamenta: - di non Controparte_10 essere stata parte, né in proprio, né nell'anzidetta qualità, del separato giudizio civile evocato dalla
Corte di appello (ed allega la sentenza di primo grado resa dal Tribunale procedente nell'ambito di quel procedimento per dimostrarlo); - che comunque i fatti oggetto del separato procedimento civile risalgono al 1999, mentre quelli costituenti oggetto dell'odierno procedimento penale risalgono al
2007, ed inoltre i danni oggetto della richiesta di risarcimento azionata in sede civile erano diversi rispetto a quelli oggetto dell'azione civile esercitata in sede penale (comunque ricomprendenti anche i danni non patrimoniali o morali)», ha accolto il primo motivo di ricorso (con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso), osservando che «come agevolmente verificabile ex actis, parte del separato giudizio civile evocato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata era CP_9
, maschio, classe 1949, (indicato in atti come , n.d.r.) e non
[...] Controparte_4 Pt_1
, femmina, classe 1952. appare, pertanto il travisamento che vizia l'impugnata
[...] CP_11
decisione».
Quanto alle altre parti civili, la Corte di Cassazione, premesso che « , CP_2 CP_3
, , , , ,
[...] Controparte_9 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 lamentano congiuntamente che i fatti oggetto dell'odierno procedimento penale siano solo analoghi, ovvero della stessa natura, ma non identici, rispetto a quelli oggetto del separato procedimento civile
pagina 4 di 11 evocato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, verificatisi parecchi anni prima, e che i danni vantati con l'azione civile proposta nell'ambito del presente procedimento non coincidano integralmente con quelli oggetto del separato giudizio civile (cfr. punti A.C.D. - f. 5 del ricorso;
gli stessi ricorrenti ammettono che vi sia coincidenza soltanto con riguardo ai profili di danno indicati nel punto B. del ricorso); residuerebbe, comunque, quanto meno il danno morale da reato», ha ritenuto fondato il motivo di ricorso motivando come segue: «La Corte d'appello, nella sentenza impugnata, ha specificamente osservato che il Tribunale civile (che aveva inizialmente accolto la separata domanda poi rigettata in appello, con decisione confermata in sede di legittimità) avrebbe espressamente accordato il chiesto risarcimento anche in riferimento ai danni patiti dagli interessati in relazione alle annate, agrarie successive, pronunziando all'attualità in data 10.5.2008 (e quindi con cognizione estesa anche alle vicende oggetto dell'odierno procedimento penale). È, peraltro, questione di fatto, non delibabile da questo collegio, ma relativamente alla quale il lamentato vizio di motivazione è evidente, valutare se gli specifici profili di danno azionati in sede penale (punti A.C.D. del ricorso, f. 5) in riferimento ad accadimenti risalenti al 2007 siano integralmente ricompresi nell'ambito della separata ed antecedente domanda proposta in sede civile, riguardante fatti pur sempre accaduti soltanto nel 1999, in relazione ai quali è ben possibile che la domanda azionata riguardasse profili di danno non esattamente sovrapponibili a quelli azionati in riferimento alle successive vicende verificatesi nel 2007. Su ciò la Corte d'appello è rimasta del tutto silente. Peraltro, i danni non patrimoniali o morali da reato, pure oggetto dell'odierna azione civile in riferimento a vicende verificatesi nel 2007, non sarebbero stati certamente azionabili separatamente nell'ambito di un giudizio civile riguardante fatti verificatisi nel 1999».
Quindi, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d'appello nei confronti di tutti i ricorrenti limitatamente alle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello affinché « - decida in ordine alla domanda di , in proprio e nella qualità Parte_1 di legale rappresentante p.t. dell' - colmi i vuoti motivazionali Controparte_10
innanzi evidenziati in riferimento alla domanda azionata da , CP_2 CP_3
, (indicato in atti come , n.d.r.), ,
[...] Controparte_9 Controparte_4 CP_5
, ». Controparte_6 Controparte_7
Si rammenti che, in sede di costituzione nel processo penale le parti civili in proprio e Parte_1
nella citata qualità, e , (indicato nella sentenza di CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Cassazione come ), , e allegavano la Controparte_9 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
lesione del loro diritto di servitù di acquedotto e di passaggio in conseguenza del danneggiamento di una canaletta e di una cavedagna su cui insiste il loro diritto, commesso il 14 febbraio 2007 ed pagina 5 di 11 imputabile a . In particolare, in relazione al danneggiamento della canaletta, Parte_3 lamentavano la privazione dell'acqua a scopo irriguo e i conseguenti danni alle colture nonché
l'impedimento dell'esercizio del diritto di attingimento ottenuto per concessione consortile per il quale avevano versato il relativo rateo decennale;
in relazione al danneggiamento della cavedagna, il danno patito per l'impossibilità di avere accesso diretto ai propri fondi per raggiungere i quali si vedevano costretti ad attraversare i propri terreni coltivati.
Nell'atto di costituzione tutte le parti civili domandavano che nei confronti dell'imputato fosse emessa sentenza di condanna generica al risarcimento dei “danni patrimoniali” loro cagionati, allegando danni alle coltivazioni per l'impossibilità di adduzione dell'acqua irrigua dal canale consortile, per la lesione del diritto di attingimento in relazione al quale avevano versato il rateo decennale, e per avere danneggiato la strada sterrata di loro proprietà, ciò che aveva loro inibito l'accesso diretto ad altri fondi di loro proprietà, per raggiunge i quali erano costretti ad attraversare i propri terreni coltivati;
successivamente, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, chiedevano la condanna dell'imputato al risarcimento nei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Ciò posto, è opportuno chiarire che il thema decidendum oggetto del presente giudizio di riassunzione consiste nelle domande di condanna generica, con relativa istanza di concessione di provvisionale, avanzate dalle parti civili in sede penale, non potendosi estendere la cognizione di questa Corte alle domande di condanna specifica proposte solo nel presente giudizio e in quanto tali inammissibili.
Infatti, diversamente da quanto affermato da in proprio e nella citata qualità, e da Parte_1
, , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
nelle rispettive comparse conclusionali (depositate il 22.4.2024), vale nella fattispecie in esame il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui «qualora la parte civile abbia infruttuosamente esercitato l'azione civile in sede penale, nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 622 cod.proc.pen. in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere ridotto o ampliato, né il giudice del rinvio può ammettere domande nuove volte ad ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto solamente una condanna generica, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 539 c.p.p., riflettente la fattispecie di cui all'art. 278 cod.proc.civ. relativa alla pronuncia non definitiva con riserva al prosieguo per la liquidazione dei danni (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 25918 del15/10/2019 Rv. 655377 - 01; Cass. 15859 del 2019 Rv. 654290 - 01; Cass., N. 7004 del 2015 Rv.
634918 - 01)» (così Cass. Civ. n. 8997/2022; v. anche Cass. Civ. n. 25918/2019).
Tanto chiarito, si rammenti che il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. si svolge davanti al giudice civile con le regole del processo civile e, pertanto, le domande di condanna generica oggetto del presente pagina 6 di 11 giudizio vanno esaminate secondo le regole dell'illecito aquiliano. In particolare, con riguardo al
“fatto”, già descritto quale fatto storico nell'imputazione penale, il giudice deve chiedersi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) già contestata all'imputato come reato, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un
“danno ingiusto” secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno (v. Cass. Civ. n. 30496/2022).
Ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno, poi, devono essere dimostrati la colpa e il nesso di causa, mentre è sufficiente che sia anche solo probabile l'esistenza del danno, trattandosi di un giudizio limitato all'an debeatur e la probabile esistenza del danno può essere fornita con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici (v. Sez. Un. n.
29862/2022). Ancora, la giurisprudenza di legittimità precisa che è ammessa la condanna generica al risarcimento del danno anche in presenza di un accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di danno, posto che il giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna generica non impedisce che nella eventuale fase di liquidazione del quantum il giudice possa anche negare l'esistenza in concreto del danno risarcibile (v. Cass. Civ. 8729/2023).
Quanto ora osservato chiarisce che la prova analitica del quantum debeatur andrà fornita nel successivo giudizio per la liquidazione del danno e dunque correttamente questa Corte ha ritenuto non necessario, in questa sede, l'espletamento della CTU.
Ora, nella fattispecie in decisione deve ritenersi provato il fatto di danneggiamento della canaletta e della cavedagna già ascritto a dal Tribunale penale di RA (doc. 4, fasc. Parte_3 Pt_1
nonché dalla Corte di Appello di Bologna (doc. 5, fasc. ; quest'ultima infatti,
[...] Parte_1
pur dichiarando estinto il reato per prescrizione, ha ritenuto che non vi fosse evidenza di prova a favore dell'imputato in base agli elementi emergenti dagli atti ed esposti nella sentenza appellata “fondata in diritto sul presupposto che il fosso era utilizzato dalle parti civili per usi irrigui e che anche la strada era utilizzata dalle medesime parti civili, titolari di un diritto di servitù sia irrigua che di passaggio, di talché il primo giudice ha argomentato che il danneggiamento sia del fosso che dalla strada integra danneggiamento di un bene giuridico che porta utilità ad altri anche se non di proprietà di altri, e pertanto costituisce “bene altrui” ai fini dell'applicazione dell'articolo 635 c.p.” mentre “in fatto
l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato è stata fondata su prove testimoniali e documentali fra cui fotografie dello stato dei luoghi, da cui il primo giudice ha desunto che non si è trattato di ripristino ordinario come sostenuto dall'imputato, e che solo quest'ultimo poteva avere interesse a commettere personalmente il fatto, avendo in corso da decenni vari contenziosi con le parti
pagina 7 di 11 civili, mentre i suoi dipendenti non avrebbero avuto alcuna ragione di compiere un atto avente il solo scopo di danneggiare altri senza recare a sé alcuna utilità” (doc. 5, cit.).
Infatti, anche senza fare riferimento alle dichiarazioni rese in sede penale dalla parte civile, in quel processo escussa in veste di testimone – dovendo il giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. rispettare i canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile, tra cui quello di cui all'art. 246 c.p.c., così
Cass. Civ. n. 16916/2019 – sono comunque provati il fatto illecito commesso da , la Parte_3
probabile esistenza del danno ed il nesso causale, elementi costitutivi della fattispecie aquiliana.
Assume, infatti, rilevanza decisiva la circostanza che , in sede di esame Parte_3
dibattimentale, abbia giustificato lo stato danneggiato dei luoghi, attestato dalla documentazione fotografica mostratagli, in ragione dell'esecuzione di un intervento ordinario di ripristino presumibilmente eseguito da uno dei propri lavoranti.
Invero, alla luce della documentazione fotografica e della deposizione del teste il maresciallo Tes_1
intervenuto sul luogo del fatto il 14 febbraio 2007, avendo riconosciuto il Parte_3
danneggiamento, è da escludersi che tale intervento demolitivo sia consistito in un semplice intervento di ripristino, stante anche la presenza di manufatti di cemento rotti ed essendo derivata da tale intervento l'impraticabilità della cavedagna, talché non è immaginabile che tali lavori abbiano ripristinato proprio nulla.
ha escluso di aver personalmente compiuto tali interventi, ma l'assunto, non è Parte_3
credibile, posto che solo lui, dati i burrascosi rapporti coi confinanti, aveva poteva avere in animo l'intento di danneggiarli;
in ogni caso, è irrilevante, ai fini della sua responsabilità, che abbia commesso il fatto personalmente od avvalendosi dell'opera propri dipendenti del cui operato risponde ex art. 2049
c.c.
Tenuto conto di quanto sin qui osservato, anche in ordine all'accertamento richiesto al giudice a fronte della proposizione di una domanda di condanna generica, può quindi ritenersi che Parte_3
abbia leso i diritti di servitù sia irrigua che di passaggio di cui erano titolari le parti civili ed abbia danneggiato la strada ed è, altresì, probabile che da tale comportamento sia derivato un danno.
Quanto alla domanda risarcitoria proposta da come rilevato dalla Corte di Cassazione Parte_1
(doc. 1, fasc. , costei non fu parte, né in proprio né nella qualità di l.r. della Parte_1 [...]
del giudizio civile conclusosi con la sentenza n. 1145/2008 del Tribunale civile Parte_2
di RA (emessa nelle cause riunite r.g. n.ri 11670/1999 e 854/2001) poi riformata in appello con decisione confermata in sede di legittimità (v. doc. 2 allegato all'atto di costituzione di parte civile
) e, dunque, non si pone alcun problema di sovrapposizione con i profili di danno Controparte_12
azionati in questa sede.
pagina 8 di 11 Pertanto, è senz'altro probabile l'esistenza del danno patrimoniale di cui alla domanda risarcitoria proposta da in proprio e nella citata qualità, in ordine alla mancata adduzione Parte_1 dell'acqua a scopo irriguo, all'inutile pagamento del rateo decennale per la concessione di attingimento dell'acqua per uso irriguo (la cui spesa risulta sostenuta dalla Controparte_13
”, cfr. doc. 6 allegato all'atto di costituzione di parte civile ed al
[...] Parte_1 danneggiamento della cavedagna che determinò l'impossibilità di accedere ai propri fondi per raggiungere i quali fu costretta ad attraversare i propri terreni coltivati.
In disparte ogni questione sull'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale
– in quanto tardivamente proposta nel giudizio penale solo all'esito dell'istruttoria dibattimentale e non con l'atto di costituzione di parte civile – la sussistenza di tale danno non è nemmeno probabile, essendo la relativa domanda carente sin a livello assertivo, perché la parte né in sede penale né in questo giudizio in riassunzione ha allegato, neppure sommariamente, fatti su cui la pretesa dovrebbe trovare fondamento, né di avere sofferto un patimento, un danno interiore e nemmeno ha precisato in cosa consisterebbe il danno non patrimoniale che chiede di risarcire.
Quanto alle altre parti civili , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
e in relazione a quanto indicato dalla Corte di Cassazione, occorre valutare
[...] Controparte_7
quali profili di danno siano già stati da questi lamentati nel giudizio civile svoltosi in primo grado innanzi al Tribunale civile di RA (doc. 2 cit.).
A parere di questa Corte, c'è coincidenza con riguardo alla lamentata impossibilità di addurre acqua alle proprie colture in conseguenza del danneggiamento della canaletta ad opera di . Parte_3
Infatti, seppur la precedente causa in sede civile sia originata dall'abbattimento della canaletta avvenuto nel 1999, ad opera di , con conseguente lesione del diritto di condurre acqua a scopi Parte_3
irrigui, il Tribunale civile di RA accolse la domanda di risarcimento del danno proposta in relazione
“alla perdita dei raccolti per gli anni di cui è causa” (cfr. p. 5 sentenza n. 1145/2008 del Tribunale civile di RA, doc. 2 allegato all'atto di costituzione di parte civile ) accordando il Controparte_12
risarcimento dei danni alle colture patiti per tutto il periodo compreso dall'annata agraria 1998/99 all'annata agraria in corso al momento della sentenza ovvero al 2008, anno in cui si era già verificato il danneggiamento per cui è causa, risalente al febbraio 2007.
Non vi è sovrapposizione, invece, rispetto al pagamento del rateo decennale dovuto per l'attingimento di acqua dal , ma non è probabile l'esistenza di questa voce di danno, giacché v'è Controparte_14 la prova documentale che tale esborso fu sostenuto unicamente dalla Controparte_13
” (doc. 6 allegato alla costituzione di parte civile ).
[...] Controparte_12
pagina 9 di 11 È, invece, probabile l'esistenza del danno conseguente al danneggiamento della cavedagna e alla impossibilità di accesso ai propri fondi per raggiungere i quali furono costretti ad attraversare i propri terreni coltivati, voce di danno che non fu oggetto del giudizio civile innanzi al Tribunale di RA.
Infine, come già argomentato in relazione all'analoga domanda proposta dalla le cui Parte_1
difese sono letteralmente identiche a quelle degli altri danneggiati, non è affatto probabile la sussistenza del danno non patrimoniale – in disparte ogni questione sull'ammissibilità della relativa domanda di risarcimento, in quanto anch'essa tardivamente proposta nel giudizio penale solo all'esito dell'istruttoria dibattimentale e non con l'atto di costituzione di parte civile – essendo la pretesa carente sin a livello assertivo, perché né in sede penale né in questo giudizio in riassunzione le parti hanno allegato, neppure sommariamente, fatti o circostanze a fondamento di tale pretesa, né di avere sofferto un patimento, un danno interiore né in cosa consisterebbe il danno non patrimoniale che chiedono di risarcire.
Alla luce di quanto sin qui osservato, deve condannarsi la curatela dell'eredità giacente di Parte_3
al risarcimento dei danni patrimoniali sopra descritti patiti da in proprio e
[...] Parte_1
nella citata qualità, e da , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
e da liquidarsi in separata sede.
[...] Controparte_7
Essendo raggiunta la prova di tali danni patrimoniali, può accogliersi ex art. 278 II comma c.p.c. la domanda di condanna al pagamento di una provvisionale che si ritiene equo liquidare in € 5.000 a favore di in proprio e nella citata qualità, ed in complessivi € 5.000 a favore di Parte_1 CP_2
, , e da
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
ripartire in base alle quote di comproprietà.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 in base al valore indeterminato della causa, al basso tasso di complessità della stessa (sia per la fattispecie dedotta, sia perché le parti civili si sono avvalse delle prove raccolte nel giudizio penale), nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto, compreso l'aumento per l'assistenza a due parti.
Da ultimo, ancorché in proprio e nella qualità, si sia costituita nel processo penale e nel Parte_1
presente giudizio con un atto distinto da quello con cui si sono costituiti gli altri danneggiati, deve liquidarsi un unico compenso a favore di tutte le parti vittoriose, posto che in tutte le fasi di giudizio le stesse sono state assistite dai medesimi difensori, hanno assunto la medesima posizione processuale ed hanno svolto difese del tutto identiche.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella presente causa in riassunzione:
pagina 10 di 11 - accerta e dichiara la responsabilità di per i fatti di danneggiamento occorsi il 14 Parte_3 febbraio 2007 e, per l'effetto, condanna la curatela dell'eredità giacente di al Parte_3
risarcimento dei danni patrimoniali, da liquidarsi in separato giudizio, in favore di in Parte_1
proprio e nella qualità di l.r. della Parte_2
nonché in favore di , ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e Controparte_6 Controparte_7
- condanna la curatela dell'eredità giacente di al pagamento di una provvisionale di Parte_3
€ 5.000 in favore di in proprio e nella citata qualità, e di complessivi € 5.000 in favore Parte_1
di , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
- condanna la curatela dell'eredità giacente di alla rifusione in favore di Parte_3 Pt_1
in proprio e nella citata qualità, ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, e delle spese processuali per la costituzione di parte civile CP_5 Controparte_6 Controparte_7 che liquida in € 6.000 per il primo grado di giudizio, in € 7.000 per l'appello ed in € 4.000 per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e per il presente giudizio in riassunzione che liquida in € 545 per esborsi (a favore della sola in proprio e nella citata qualità) ed € 8.000 per Parte_1
compensi, oltre, su ciascun compenso, spese forfettarie, IVA e CPA, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 14.1.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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