CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
Presidente dott.ssa Maria Antonia GARZIA
Consigliere dott.ssa Alessandra LUCARINO
Consigliere rel. dott.ssa Sara FODERARO
ha pronunciato all'udienza del 16 settembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1626 Registro Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giuseppe D'Agostino Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Velletri n. 1552/2023 del 13.12.2023
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18.3.2023, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Parte_1
Velletri il licenziamento disciplinare intimatogli il 17.8.2022 da in Controparte_1 conseguenza dello sciopero del 30.6.2022, lamentandone la nullità ex art. 15, l. n. 300/1970 perché 1 discriminatorio;
ha quindi chiesto la reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato presso il magazzino sito in Santa Palomba (Pomezia), via della Siderurgia n. 18, con inquadramento nel livello D1 del CCNL applicato e mansioni di operaio di magazzino, oltre la condanna della parte datoriale al pagamento dell'indennità risarcitoria come prevista all'art. 2, d. lgs. n. 23/2015 ed al pagamento dei contributi. In subordine, ha chiesto accertarsi l'illegittimità dello stesso licenziamento per insussistenza della giusta causa e/o del giustificato motivo soggettivo, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 3, d. lgs. n. 23/2015 fino ad un massimo di 12 mensilità, con versamento dei contributi;
in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 3, co. 1, d. lgs. n. 23/2015, ha chiesto dichiararsi comunque estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennità di legge nella misura massima di 36 mensilità anche in ragione del comportamento delle controparti e dell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n.
23/2015, o comunque al pagamento di un'indennità di importo non inferiore a 6 mensilità, in ragione di € 1.677,65 lordi mensili. Conclusivamente, ha chiesto dunque la condanna in solido di
[...]
in qualità di società appaltatrice, e quale Controparte_1 Controparte_2 committente, al pagamento della complessiva somma di € 2.574,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento del danno alla salute, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore costituito.
A sostegno della domanda ha esposto che: il giorno 30.6.2022 circa 90 lavoratori dipendenti Contr di iscritti alla a seguito di proclamazione dello stato di Controparte_1 agitazione da parte del sindacato, avevano manifestato davanti al magazzino ove prestavano servizio, rivendicando retribuzioni non corrisposte né dal datore di lavoro, né dalla società committente;
la protesta si era protratta per 15 giorni, in cui detti lavoratori si erano astenuti dal prestare attività lavorativa;
l'agitazione era cessata il 14.7.2022 grazie alla sottoscrizione di verbali di conciliazione per ciascun lavoratore con la tuttavia al – come ad altri lavoratori Controparte_2 Pt_1
– era stato impedito di rientrare in servizio;
sennonché, al termine di un breve periodo di assenza per malattia occorsa nei giorni immediatamente successivi, con comunicazione del 17.8.2022 il ricorrente era stato licenziato per assenza ingiustificata dal lavoro;
non gli erano state corrisposte le ultime mensilità di retribuzione sino a tutto agosto 2022, né le competenze di fine rapporto, il TFR e l'indennità di mancato preavviso, il tutto per un totale di € 2.574,00.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'avverso Controparte_1 ricorso e ribadendo la legittimità del licenziamento per essere la condotta contestata al lavoratore espressamente contemplata dall'art. 347 del CCNL quale giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
2 La committente si è costituita in giudizio, chiedendo di esserne Controparte_2 estromessa e contestando la propria responsabilità solidale.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, condannando le società convenute e in solido tra loro, ai Controparte_1 Controparte_2 sensi dell'art. 29, co. 2, d. lgs. n. 276/2003, al pagamento in favore del dell'importo di € Pt_1
2.574,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
ha altresì Con condannato la a manlevare, nei limiti del regresso, la Controparte_1
[...] dagli oneri eventualmente sostenuti in conseguenza della condanna;
e ha Controparte_5 compensato per 4/5 le spese di lite, condannando la al pagamento Controparte_1 della quota residua.
Avverso tale sentenza il ha proposto appello, lamentando l'erronea valutazione da parte Pt_1 del Tribunale del diritto allo sciopero come esercitato dai lavoratori, e ribadendo la natura discriminatoria del licenziamento, peraltro illegittimo sotto il profilo del computo dei giorni di assenza ingiustificata.
2. Sennonché, nelle more del giudizio, in data 1.8.2024 il e Pt_1 Controparte_1
hanno conciliato la lite e regolato le relative spese con verbale sottoscritto in sede sindacale,
[...] verbale che l'appellante ha depositato in giudizio in data 10.1.2025, unitamente alla notifica – nei confronti della sola – del ricorso in appello e dell'atto di rinuncia Controparte_1 all'appello, chiedendo dunque dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Integrato il contraddittorio nei confronti di in quanto parte del Controparte_2 giudizio di primo grado rimasta peraltro estranea all'accordo conciliativo in sede sindacale, all'odierna udienza, nella contumacia delle appellate, parte appellante ha ribadito la propria rinuncia all'appello nei confronti di entrambe le società e insistito per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
La causa, matura per la decisione, è stata dunque definita all'odierna udienza mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
3. Ebbene, stante la rinuncia agli atti dichiarata dall'appellante nei confronti di entrambe le società appellate, rimaste contumaci, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Le spese di lite restano regolate come da verbale di conciliazione nei rapporti tra l'appellante e Controparte_1
Nulla va invece statuito sulle spese di lite del presente grado nei rapporti tra il e la Pt_1
rimasta estranea all'accordo conciliativo e contumace in appello, Controparte_2 nonostante rituale notifica.
3
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara l'appello estinto ex art. 306 c.p.c. per intervenuta rinuncia agli atti;
2. spese come da verbale di conciliazione nei rapporti tra appellante e Controparte_1
[...]
3. nulla per le spese nei rapporti tra appellante e Controparte_2
Così deciso in Roma, lì 16.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
4