Articolo 1037 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1072Articolo 1047
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Art. 1037. Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano 1. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano e' composta:
a) dal Capo di stato maggiore dell'Esercito; a-bis) dal Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito; b) dai generali di corpo d'armata che sono preposti ai comandi collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con l'esclusione dei comandi internazionali e multinazionali all'estero e in Italia; c) dai due generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni piu' anziani in ruolo che hanno espletato o stanno espletando le funzioni del grado, che non ricoprono le cariche di cui ((alle lettere a-bis) e b) ove non compresi nei generali di corpo d'armata di cui alle lettere a-bis) e b);)) ; d) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado e piu' anziano dei singoli Corpi se si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi; e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, se non ricopre l'incarico di Comandante logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell'Esercito o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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