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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4404/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento alla via M. Planco n.41, Parte_1
presso lo studio dell'avv. DE PIETRO MASSIMO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente –
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento ala Via Foschini n. 28, presso CP_1
l'Avvocatura Distrettuale INPS di Benevento rappresentato e difeso dall'avv. GRECO
ATANASIO MAURIZIO giusta delega in atti;
- resistente –
all'esito della trattazione scritta del 24/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto depositato in data 26.10.24 parte ricorrente ha proposto ricorso al fine di vedere accertato il suo diritto a percepire la pensione indiretta a seguito del decesso della madre dal Gennaio 2024 all'Aprile 2024, nonché fino alla Persona_1
1 conclusione del tirocinio formativo di 18 mesi ex art. 73del D.L. 69/2913, disatteso
CP_ dall' in sede amministrativa in esito alla domanda presentata in data 15.3.24.
Parte ricorrente ha esposto:
Contr
- che in data 21.12.2023 decedeva la madre funzionario in Persona_1
servizio presso la Ragioneria di Benevento;
-che in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, formulava in data 15.03.2024 istanza di pensione indiretta;
CP_
- che l' rigettava la domanda di pensione indiretta con la seguente motivazione: “in quanto il corso di studi di 5 anni è terminato il 31.10.2023”;
- che ha conseguito il 29.04.2024 la laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università “Unisannio” di Benevento, prima della conclusione del corso legale di studi;
- che le prove finalizzate al conseguimento del titolo finale, sostenute entro il 30 Aprile
2024 dell'anno successivo, sono pertinenti all'anno accademico precedente, giusto art. 55, comma 8, del regolamento universitario;
- che dal giugno 2024 svolge tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. 69/2913 della durata di 18 mesi presso la Procura della Repubblica di Benevento;
- che è convivente con il padre ed il fratello e priva di qualsiasi reddito.
Sulla base di tali premesse in fatto ha chiesto di: “
1. Accertare e dichiarare la nullità CP_ del provvedimento di reiezione della pensione dell' 2. Riconoscere la pensione superstiti in favore della ricorrente nella misura della quota spettante del 20% dal
Gennaio 2024 all'Aprile 2024, nonché fino alla conclusione del tirocinio formativo di
18 mesi ex art. 73, ed al permanere delle condizioni per la corresponsione della stessa.
3. Condannare i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite;
4. In via subordinata, ove malauguratamente, l'adito giudicante dovesse formulare diversa interpretazione della norma da quella fornita in narrativa, solleva eccezione di incostituzionalità dell'art.13 della Legge 636/1939 per violazione dell'art.3 e dell'art.97 della Costituzione, nonché di ogni altra norma rilevante nella specie in esame.”. CP_ L' si è ritualmente costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
2 2.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dall' del tutto infondata, tenuto conto della causa petendi e del petitum del ricorso. CP_1
3.
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
La “pensione indiretta” è disciplinata dall'art. 22 L. 21 luglio 1965, n. 903 che così dispone: “nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento
a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università … Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Dal tenore letterale della disposizione emerge chiara la volontà del legislatore di individuare nel momento della morte del pensionato l'epoca da prendere in considerazione quale riferimento temporale per la verifica della sussistenza nei superstiti dei requisiti necessari per fruire della pensione dell'assicurato dante causa.
Diversamente, non potrebbe intendersi la dicitura di cui al primo comma (per il quale
“spetta una pensione (...) ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o
3 dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”), che appunto radica al momento della morte l'epoca in cui verificare che i figli che intendano beneficiare della pensione non abbiano superato il limite di età dei 18 anni, e quella di cui al secondo comma (a mente del quale “il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso”), che eleva quel limite di età – dai 18 anni ai 21 e ai 26 anni – dei figli studenti, a condizione che “frequentino una scuola media professionale” o l'Università, che intendano fruire della pensione del genitore.
Dunque, la prima verifica da compiere è senz'altro rivolta all'età raggiunta dal figlio al momento della morte. E, per i figli che abbiano superato l'età di 18 anni, è evidente la volontà del legislatore di riconoscere il diritto alla pensione a coloro che, al momento della morte del genitore, non siano in grado di sostentarsi (“a carico del genitore e non prestino lavoro retribuito”) a condizione, però, che siano in quel momento e attualmente impegnati nello studio ed a seconda del percorso di studio da questi eventualmente intrapreso, perché si fissa un limite di età (inferiore) – 21 anni – per coloro che frequentino la scuola media professionale ed uno (superiore) – 26 anni – per coloro che frequentino l'Università e “per tutta la durata del corso legale”.
In tal modo il legislatore dimostra di tenere in debita considerazione la tipologia di studio modulando gli anni (e conseguentemente l'età) ritenuti di massima necessari per farvi fronte.
Tanto risulta correttamente affermato nella circolare n. 185 del 18 novembre 2015, paragrafo 4 relativo allo status di studente, ove l' ha affermato che “sono CP_1
considerati studenti, ai fini della concessione della pensione ai superstiti, i figli superstiti che alla data di morte del dante causa: a) hanno un'età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media professionale;
b) hanno un'età compresa tra i 18 e 26 anni e risultano iscritti all'università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea”.
4 Viene, dunque, in rilievo il significato di “durata del corso legale”, in quanto ad esso attiene proprio la questione che rappresenta uno dei nuclei centrali della presente controversia, poiché secondo l' al momento della morte della madre la ricorrente CP_1 non possedeva lo status di “studente universitario in corso” essendo il corso studi terminato il 31.10.23.
Orbene, la riforma universitaria, varata con legge n. 127/1997, rimette la disciplina dell'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2,3 e 4 della legge n. 341/1990, agli atenei, perché vi provvedano, secondo l'art. 17, “con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le
Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del
[...]
, di concerto con altri Ministri interessati, Controparte_3
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì: a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico- disciplinari”.
A sua volta, il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 3 Controparte_3 novembre 1999, n. 509” dedica l'art 3 alla disciplina dei “titoli e corsi di studio”, stabilendo che: “1. Le università rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS)
e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui
5 sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4. 6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge
3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6. 9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri”.
Il citato decreto Ministeriale regolamenta, poi, all'art. 6, i “Requisiti di ammissione ai corsi di studio” e all'art. 8 “la durata dei corsi di studio”, desumendosene, pertanto, che
“per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo”, e che “per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo”, cosicché dove la durata dei corsi di laurea è di tre anni mentre la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.
6 Stando così le cose, non vi è dubbio che il significato della dizione “durata del corso legale” di cui all'art. 22 della legge n. 903/1965 vada letto alla luce della detta normativa.
Nel caso in esame, è pacifico che al momento del decesso del genitore, avvenuto come detto il 21.12.23 la ricorrente avesse meno di 26 anni, che in quel momento fosse iscritta all'università e che abbia conseguito la laurea nel mese di aprile 2024; come pure
è pacifico che il 29.5.24, successivamente quindi alla morte della madre, abbia fatto istanza per il tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. 69/2013, accolta in data 5.6.24.
Sussisteva quindi il requisito della frequentazione dell'università all'interno della durata legale del corso di laurea, richiesto per il riconoscimento della provvidenza, potendo e dovendo considerare che la sessione di laurea dell'ultimo anno accademico del corso di laurea da lei frequentato, vale a dire l'anno 2022-2023 si protraeva fino al mese di aprile
2024, al fine di garantire il perfezionamento della formazione intrapresa.
Ne consegue che va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la pensione indiretta dal 1.1.24 al 29.4.24.
4.
Con riferimento al periodo successivo relativo al tirocinio formativo ex art. 73 del D.L.
69/2013, premesso che la domanda è stata presentata il 29.5.24, successivamente quindi alla morte della madre, si richiama la predetta circolare la quale precisa che:
“4.2 Figli studenti universitari
Perfeziona il requisito dello “status di studente” ai fini del riconoscimento/proroga del diritto a pensione ai superstiti per tutta la durata del corso, ma non oltre il 26° anno di età, l'iscrizione a:
· università statali e non statali riconosciute;
· altro tipo di scuola legalmente riconosciuta cui si accede mediante diploma rilasciato a seguito del completamento del secondo grado dell'istruzione superiore;
· corsi di livello universitario;
· scuole di specializzazione o di perfezionamento, corsi di perfezionamento, corsi di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie, previsti dal Testo Unico sulla istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
7 Il diritto a pensione è riconosciuto quando il decesso del lavoratore avviene nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso di laurea o il corso stabilito dagli statuti delle scuole di perfezionamento.
Pertanto, solo se l'anno accademico di iscrizione, durante il quale si è verificato il decesso del lavoratore, è contenuto nel numero di anni previsto dal corso di studi si può considerare realizzata la condizione richiesta per la concessione della pensione.
Realizza tale condizione l'iscrizione classificata “fuori corso” di uno studente che non supera gli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale;
non la realizza l'iscrizione classificata “in corso” quando tali limiti siano stati superati.
Il diritto non può essere riconosciuto per un numero di anni superiore alla durata complessiva del corso di laurea o diploma.
Hanno diritto alla pensione ai superstiti anche gli studenti che, dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi, ottengano l'iscrizione ad altra facoltà o ad altro corso di laurea. In tal caso se vengono riconosciuti utili, agli effetti del nuovo corso, uno o più anni relativi al precedente corso, la durata del nuovo corso si riduce del numero di anni accademici riconosciuti utili.
La qualifica di studente universitario si perde comunque al compimento del 26° anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dall'iscrizione a un corso di perfezionamento ovvero ad altro corso di laurea……
4.6 Studenti laureati che accedono a tirocinio
Il decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 chiarisce gli ambiti e le modalità relative ai tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge del 24 giugno 1997 n. 196.
Nello specifico, il tirocinio formativo e di orientamento non consente il mantenimento dello status di studente, con conseguente impossibilità di riconoscimento o proroga del diritto alla quota di reversibilità.
Nel caso in esame, dopo il conseguimento della laurea magistrale la ricorrente ha perso lo status di studente non rientrando l'iscrizione al tirocinio presso la Procura della
Repubblica ex art. 73 (peraltro avvenuta dopo la morte della madre) in alcune delle
8 categorie sopra menzionate (scuole di specializzazione o di perfezionamento, o corsi di perfezionamento, o corsi di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie, previsti dal Testo Unico sulla istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592).
La circolare precisa che il tirocinio formativo, cui è assimilabile il tirocinio presso la
Procura della Repubblica ex art. 73, non consente il mantenimento dello status di studente.
In definitiva, l'articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati dei Tribunali, delle
Corti d'appello, dei Tribunali di sorveglianza e dei Tribunali per i minorenni, nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.
Diversi dai periodi di perfezionamento presso gli uffici giudiziari per i tirocinanti ex articolo 37, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 che presuppongono la stipula di convenzioni fra gli uffici giudiziari e le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali, i consigli degli ordini degli avvocati e che sostituiscono il primo anno di corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali e della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
Alla luce della soprarichiamata normativa alcuna violazione ai diritti costituzionalmente garantiti può profilarsi, tenuto conto della ratio della norma che è quella di favorire il figlio superstite che abbia lo status di studente fino al ventiseiesimo anno di età.
Ne consegue che sotto tale aspetto la domanda va rigetta.
5.
Il ricorso dunque va parzialmente accolto con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire la pensione indiretta di cui all' art. 22 della L. 21 luglio
1965, n. 903 con riferimento al corso di laure in Giurisprudenza e per la sua durata legale ovvero dal 1.1.24 al 29.4.24.
Sugli importi arretrati della provvidenza dovranno essere calcolati e corrisposti gli accessori ex art. 16 comma 6 della l., n. 412 del 1991, con decorrenza dal 121° giorno
9 successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ex art. dell'art. 7 della legge n. 533/1973).
6.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal DM n. 37 del
CP_ 8/3/2018, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione ex art. 93 c.p.c. in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la pensione indiretta di cui all' art. 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903 con riferimento al corso di laure in
Giurisprudenza e per la sua durata legale ovvero dal 1.1.24 al 29.4.24;
2. per l'effetto, condanna l'istituto previdenziale al pagamento di detta pensione indiretta, con la decorrenza e nella misura prevista dalla legge, con interessi legali o, se superiore, rivalutazione monetaria, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. CP_
3. Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1312,00, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del
15% ed accessori di legge, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 27/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
10
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4404/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento alla via M. Planco n.41, Parte_1
presso lo studio dell'avv. DE PIETRO MASSIMO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente –
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento ala Via Foschini n. 28, presso CP_1
l'Avvocatura Distrettuale INPS di Benevento rappresentato e difeso dall'avv. GRECO
ATANASIO MAURIZIO giusta delega in atti;
- resistente –
all'esito della trattazione scritta del 24/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto depositato in data 26.10.24 parte ricorrente ha proposto ricorso al fine di vedere accertato il suo diritto a percepire la pensione indiretta a seguito del decesso della madre dal Gennaio 2024 all'Aprile 2024, nonché fino alla Persona_1
1 conclusione del tirocinio formativo di 18 mesi ex art. 73del D.L. 69/2913, disatteso
CP_ dall' in sede amministrativa in esito alla domanda presentata in data 15.3.24.
Parte ricorrente ha esposto:
Contr
- che in data 21.12.2023 decedeva la madre funzionario in Persona_1
servizio presso la Ragioneria di Benevento;
-che in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, formulava in data 15.03.2024 istanza di pensione indiretta;
CP_
- che l' rigettava la domanda di pensione indiretta con la seguente motivazione: “in quanto il corso di studi di 5 anni è terminato il 31.10.2023”;
- che ha conseguito il 29.04.2024 la laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università “Unisannio” di Benevento, prima della conclusione del corso legale di studi;
- che le prove finalizzate al conseguimento del titolo finale, sostenute entro il 30 Aprile
2024 dell'anno successivo, sono pertinenti all'anno accademico precedente, giusto art. 55, comma 8, del regolamento universitario;
- che dal giugno 2024 svolge tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. 69/2913 della durata di 18 mesi presso la Procura della Repubblica di Benevento;
- che è convivente con il padre ed il fratello e priva di qualsiasi reddito.
Sulla base di tali premesse in fatto ha chiesto di: “
1. Accertare e dichiarare la nullità CP_ del provvedimento di reiezione della pensione dell' 2. Riconoscere la pensione superstiti in favore della ricorrente nella misura della quota spettante del 20% dal
Gennaio 2024 all'Aprile 2024, nonché fino alla conclusione del tirocinio formativo di
18 mesi ex art. 73, ed al permanere delle condizioni per la corresponsione della stessa.
3. Condannare i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite;
4. In via subordinata, ove malauguratamente, l'adito giudicante dovesse formulare diversa interpretazione della norma da quella fornita in narrativa, solleva eccezione di incostituzionalità dell'art.13 della Legge 636/1939 per violazione dell'art.3 e dell'art.97 della Costituzione, nonché di ogni altra norma rilevante nella specie in esame.”. CP_ L' si è ritualmente costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
2 2.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dall' del tutto infondata, tenuto conto della causa petendi e del petitum del ricorso. CP_1
3.
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
La “pensione indiretta” è disciplinata dall'art. 22 L. 21 luglio 1965, n. 903 che così dispone: “nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento
a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università … Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Dal tenore letterale della disposizione emerge chiara la volontà del legislatore di individuare nel momento della morte del pensionato l'epoca da prendere in considerazione quale riferimento temporale per la verifica della sussistenza nei superstiti dei requisiti necessari per fruire della pensione dell'assicurato dante causa.
Diversamente, non potrebbe intendersi la dicitura di cui al primo comma (per il quale
“spetta una pensione (...) ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o
3 dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”), che appunto radica al momento della morte l'epoca in cui verificare che i figli che intendano beneficiare della pensione non abbiano superato il limite di età dei 18 anni, e quella di cui al secondo comma (a mente del quale “il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso”), che eleva quel limite di età – dai 18 anni ai 21 e ai 26 anni – dei figli studenti, a condizione che “frequentino una scuola media professionale” o l'Università, che intendano fruire della pensione del genitore.
Dunque, la prima verifica da compiere è senz'altro rivolta all'età raggiunta dal figlio al momento della morte. E, per i figli che abbiano superato l'età di 18 anni, è evidente la volontà del legislatore di riconoscere il diritto alla pensione a coloro che, al momento della morte del genitore, non siano in grado di sostentarsi (“a carico del genitore e non prestino lavoro retribuito”) a condizione, però, che siano in quel momento e attualmente impegnati nello studio ed a seconda del percorso di studio da questi eventualmente intrapreso, perché si fissa un limite di età (inferiore) – 21 anni – per coloro che frequentino la scuola media professionale ed uno (superiore) – 26 anni – per coloro che frequentino l'Università e “per tutta la durata del corso legale”.
In tal modo il legislatore dimostra di tenere in debita considerazione la tipologia di studio modulando gli anni (e conseguentemente l'età) ritenuti di massima necessari per farvi fronte.
Tanto risulta correttamente affermato nella circolare n. 185 del 18 novembre 2015, paragrafo 4 relativo allo status di studente, ove l' ha affermato che “sono CP_1
considerati studenti, ai fini della concessione della pensione ai superstiti, i figli superstiti che alla data di morte del dante causa: a) hanno un'età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media professionale;
b) hanno un'età compresa tra i 18 e 26 anni e risultano iscritti all'università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea”.
4 Viene, dunque, in rilievo il significato di “durata del corso legale”, in quanto ad esso attiene proprio la questione che rappresenta uno dei nuclei centrali della presente controversia, poiché secondo l' al momento della morte della madre la ricorrente CP_1 non possedeva lo status di “studente universitario in corso” essendo il corso studi terminato il 31.10.23.
Orbene, la riforma universitaria, varata con legge n. 127/1997, rimette la disciplina dell'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2,3 e 4 della legge n. 341/1990, agli atenei, perché vi provvedano, secondo l'art. 17, “con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le
Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del
[...]
, di concerto con altri Ministri interessati, Controparte_3
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì: a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico- disciplinari”.
A sua volta, il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 3 Controparte_3 novembre 1999, n. 509” dedica l'art 3 alla disciplina dei “titoli e corsi di studio”, stabilendo che: “1. Le università rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS)
e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui
5 sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4. 6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge
3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6. 9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri”.
Il citato decreto Ministeriale regolamenta, poi, all'art. 6, i “Requisiti di ammissione ai corsi di studio” e all'art. 8 “la durata dei corsi di studio”, desumendosene, pertanto, che
“per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo”, e che “per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo”, cosicché dove la durata dei corsi di laurea è di tre anni mentre la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.
6 Stando così le cose, non vi è dubbio che il significato della dizione “durata del corso legale” di cui all'art. 22 della legge n. 903/1965 vada letto alla luce della detta normativa.
Nel caso in esame, è pacifico che al momento del decesso del genitore, avvenuto come detto il 21.12.23 la ricorrente avesse meno di 26 anni, che in quel momento fosse iscritta all'università e che abbia conseguito la laurea nel mese di aprile 2024; come pure
è pacifico che il 29.5.24, successivamente quindi alla morte della madre, abbia fatto istanza per il tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. 69/2013, accolta in data 5.6.24.
Sussisteva quindi il requisito della frequentazione dell'università all'interno della durata legale del corso di laurea, richiesto per il riconoscimento della provvidenza, potendo e dovendo considerare che la sessione di laurea dell'ultimo anno accademico del corso di laurea da lei frequentato, vale a dire l'anno 2022-2023 si protraeva fino al mese di aprile
2024, al fine di garantire il perfezionamento della formazione intrapresa.
Ne consegue che va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la pensione indiretta dal 1.1.24 al 29.4.24.
4.
Con riferimento al periodo successivo relativo al tirocinio formativo ex art. 73 del D.L.
69/2013, premesso che la domanda è stata presentata il 29.5.24, successivamente quindi alla morte della madre, si richiama la predetta circolare la quale precisa che:
“4.2 Figli studenti universitari
Perfeziona il requisito dello “status di studente” ai fini del riconoscimento/proroga del diritto a pensione ai superstiti per tutta la durata del corso, ma non oltre il 26° anno di età, l'iscrizione a:
· università statali e non statali riconosciute;
· altro tipo di scuola legalmente riconosciuta cui si accede mediante diploma rilasciato a seguito del completamento del secondo grado dell'istruzione superiore;
· corsi di livello universitario;
· scuole di specializzazione o di perfezionamento, corsi di perfezionamento, corsi di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie, previsti dal Testo Unico sulla istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
7 Il diritto a pensione è riconosciuto quando il decesso del lavoratore avviene nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso di laurea o il corso stabilito dagli statuti delle scuole di perfezionamento.
Pertanto, solo se l'anno accademico di iscrizione, durante il quale si è verificato il decesso del lavoratore, è contenuto nel numero di anni previsto dal corso di studi si può considerare realizzata la condizione richiesta per la concessione della pensione.
Realizza tale condizione l'iscrizione classificata “fuori corso” di uno studente che non supera gli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale;
non la realizza l'iscrizione classificata “in corso” quando tali limiti siano stati superati.
Il diritto non può essere riconosciuto per un numero di anni superiore alla durata complessiva del corso di laurea o diploma.
Hanno diritto alla pensione ai superstiti anche gli studenti che, dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi, ottengano l'iscrizione ad altra facoltà o ad altro corso di laurea. In tal caso se vengono riconosciuti utili, agli effetti del nuovo corso, uno o più anni relativi al precedente corso, la durata del nuovo corso si riduce del numero di anni accademici riconosciuti utili.
La qualifica di studente universitario si perde comunque al compimento del 26° anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dall'iscrizione a un corso di perfezionamento ovvero ad altro corso di laurea……
4.6 Studenti laureati che accedono a tirocinio
Il decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 chiarisce gli ambiti e le modalità relative ai tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge del 24 giugno 1997 n. 196.
Nello specifico, il tirocinio formativo e di orientamento non consente il mantenimento dello status di studente, con conseguente impossibilità di riconoscimento o proroga del diritto alla quota di reversibilità.
Nel caso in esame, dopo il conseguimento della laurea magistrale la ricorrente ha perso lo status di studente non rientrando l'iscrizione al tirocinio presso la Procura della
Repubblica ex art. 73 (peraltro avvenuta dopo la morte della madre) in alcune delle
8 categorie sopra menzionate (scuole di specializzazione o di perfezionamento, o corsi di perfezionamento, o corsi di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie, previsti dal Testo Unico sulla istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592).
La circolare precisa che il tirocinio formativo, cui è assimilabile il tirocinio presso la
Procura della Repubblica ex art. 73, non consente il mantenimento dello status di studente.
In definitiva, l'articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati dei Tribunali, delle
Corti d'appello, dei Tribunali di sorveglianza e dei Tribunali per i minorenni, nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.
Diversi dai periodi di perfezionamento presso gli uffici giudiziari per i tirocinanti ex articolo 37, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 che presuppongono la stipula di convenzioni fra gli uffici giudiziari e le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali, i consigli degli ordini degli avvocati e che sostituiscono il primo anno di corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali e della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
Alla luce della soprarichiamata normativa alcuna violazione ai diritti costituzionalmente garantiti può profilarsi, tenuto conto della ratio della norma che è quella di favorire il figlio superstite che abbia lo status di studente fino al ventiseiesimo anno di età.
Ne consegue che sotto tale aspetto la domanda va rigetta.
5.
Il ricorso dunque va parzialmente accolto con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire la pensione indiretta di cui all' art. 22 della L. 21 luglio
1965, n. 903 con riferimento al corso di laure in Giurisprudenza e per la sua durata legale ovvero dal 1.1.24 al 29.4.24.
Sugli importi arretrati della provvidenza dovranno essere calcolati e corrisposti gli accessori ex art. 16 comma 6 della l., n. 412 del 1991, con decorrenza dal 121° giorno
9 successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ex art. dell'art. 7 della legge n. 533/1973).
6.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal DM n. 37 del
CP_ 8/3/2018, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione ex art. 93 c.p.c. in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la pensione indiretta di cui all' art. 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903 con riferimento al corso di laure in
Giurisprudenza e per la sua durata legale ovvero dal 1.1.24 al 29.4.24;
2. per l'effetto, condanna l'istituto previdenziale al pagamento di detta pensione indiretta, con la decorrenza e nella misura prevista dalla legge, con interessi legali o, se superiore, rivalutazione monetaria, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. CP_
3. Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1312,00, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del
15% ed accessori di legge, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 27/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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