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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 767-1/2022 R.G., promosso dal:
PUBBLICO MINISTERO - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta
Contro
- c.f.: - nato il [...] a [...], domiciliato in Controparte_1 C.F._1
San Cataldo (CL) nella via via M. Cammarata nr. 19, presso lo studio dell'Avvocato Alessandra
Elisabetta Di Marco, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta.
e nei confronti di:
, nata a [...] il [...], C.F.: residente in [...]Controparte_2 C.F._2
(CL), Via Vespri Siciliani n. 56, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale Della Regione n. 30, presso lo studio dell' Avv. Calogero Buscarino che la rappresenta e difense giusta procura allegata alla comparsa di risposta.
e con l'intervento del Curatore Speciale dei figli minori, Avv. Rosalia Grande.
OGGETTO: ricorso ex art. 333 Cod. Civ. per l'adozione dei provvedimenti a tutela dei minori. CONCLUSIONI: all'udienza del 15/1/2025 il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo non adottarsi alcun provvedimento nei confronti di tenuto conto del percorso da lui Controparte_1 intrapreso di revisione critica del suo passato e delle sue condotte.
ha concluso chiedendo rigettarsi le richieste formulate dal Pubblico Ministero con il Controparte_1 ricorso introduttivo.
ha concluso chiedendo rigettarsi con qualsiasi forma o statuizione il ricorso Controparte_2 avanzato dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta.
Il Curatore Speciale ha concluso chiedendo darsi atto della riconciliazione dei coniugi, del venir meno delle situazioni che avevano determinato la instaurazione del presente procedimento e chiedendo , altresì, incaricarsi i servizi sociali territoriali di sostenere il nucleo familiare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/5/2022 la sig.ra agiva in giudizio chiedendo volersi Controparte_2 dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per la sua condotta violenta e prevaricatrice tanto da indurla a presentare delle denunce per maltrattamenti l'ultima delle quali aveva comportato il suo inserimento, insieme ai due figli, in una comunità protetta. La ricorrente chiedeva, pertanto, dichiararsi la separazione con addebito, riconoscersi l'affido esclusivo dei due figli minori con obbligo per il coniuge di contribuire al loro mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale nel contestare gli assunti di controparte e nel Controparte_1 negare fermamente ogni addebito deduceva che l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale era da ricondurre a incomprensioni e alla incompatibilità tra coniugi, come reso evidente dal tenore di alcuni messaggi, inoltrati via whatsapp, dalla stessa ricorrente. Concludeva il convenuto chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi con rigetto della domanda di addebito e l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento dei due figli mediante versamento della somma mensile di € 200,00 oltre alla metà delle spese straordinarie.
In esito alla udienza presidenziale, giusta ordinanza del 13/9/2022 così venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e dei due figli minori, Persona_1
(nata a [...] il [...]) e ( nato a [...] il [...]). Persona_2
Nel corso della successiva fase giudiziale il convenuto dava atto che la ricorrente era tornata nella casa coniugale mentre lui aveva avuto modo di rivedere i propri figli ed i rapporti con la ricorrente erano divenuti più sereni. Le parti depositavano istanza congiunta per la conversione della separazione da giudiziale in consensuale alle condizioni dianzi riportate. Con sentenza non definitiva depositata il 30/1/2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi mentre la causa proseguiva al fine di acquisire per il tramite dei Servizi Sociali del Comune di
Riesi ogni informazione utile a proposito della capacità genitoriale dei coniugi e dei rapporti tra costoro e i due figli minori.
Perveniva al Tribunale in data 8/3/2023 una relazione dei Servizi Sociali del Comune di Riesi in cui si dava atto della intervenuta riconciliazione dei coniugi i quali si erano trasferiti nel Comune di
Castrofilippo ove il sig. aveva reperito un lavoro mentre i figli minori erano stati Controparte_1 iscritti presso la locale scuola dell'infanzia.
Infine all'udienza del 10 maggio 2023 i difensori delle parti , confermavano quanto già riferito dai
Servizi Sociali del Comune di Riesi dando atto della cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione dei coniugi.
Nel corso del giudizio il Pubblico Ministero, a seguito della denuncia a suo tempo presentata dalla ricorrente, depositava, il 19/7/2022, ricorso ex art. 333 e 336 Cod. Civ. ritenendo la condotta di pregiudizievole nell'interesse dei due figli minori e chiedendo adottarsi i Controparte_1 provvedimenti più convenienti nel loro interesse.
Con sentenza del 21/6/2023 il Tribunale preso atto dell'intervenuta riconciliazione tra i coniugi dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di separazione giudiziale originariamente.
Nell'ambito, invece, del procedimento promosso dal Pubblico Ministero è stato nominato un
Curatore Speciale dei due figli minori e sono state acquisite le relazioni dei Servizi Sociali del
Comune di Riesi ed ascoltati entrambi i genitori dei due figli minori ed acquisita la relazione dell'UEPE di Caltanissetta e infine assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.
Così brevemente riassunta la vicenda processuale si osserva che successivamente alla proposizione del ricorso da parte del Pubblico Ministero per l'adozione dei provvedimenti ex art. 333 Cod. Civ. il sig. è stato condannato per i reati di cui all'art, 572, 1 e 2 comma. C.P. in danno della Controparte_1 moglie alla pena di anni tre di reclusione con sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Caltanissetta del 7/12/2023. Il sig. , inoltre, dopo un periodo di espiazione della Controparte_1 pena in regime carcerario è stato ammesso, con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza del
17/9/2024, alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.
In particolare nel suddetto provvedimento è stato dato atto che il aveva ammesso le proprie CP_1 responsabilità, aveva assunto un comportamento collaborativo manifestando senso di colpa per il comportamento avuto nei confronti della moglie la quale, prima della detenzione carceraria, lo aveva accolto nell'abitazione familiare, ed ha motivatamente ritenuto che fosse appropriata e rieducativa la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali prevedendo il suo ritorno nella casa familiare. Le dichiarazioni rese nel corso del giudizio dalla sig.ra , moglie del e parte offesa nel CP_2 CP_1 procedimento penale che ha poi condotto alla sua condanna, ha riferito, all'udienza del 2/10/2024 del ritorno a casa, già dal mese di settembre, del coniuge e dell'avvio di un percorso di riabilitazione e revisione presso l'UEPE di Caltanissetta anche per superare il problema legato all'abuso di sostanze alcoliche che aveva determinato le sue violente condotte.
La sig.ra nel corso della suddetta udienza ha poi aggiunto che il marito era consapevole CP_2 delle sue problematiche legate all'alcolismo e della necessità di avvalersi di professionisti nel suo percorso riabilitativo ed aveva manifestato sentimenti di sincero pentimento per la sua pregressa condotta.
Alla successiva udienza del 27/11/2024 è stato ascoltato il sig. il quale ha dichiarato di essere CP_1 stato ammesso al regime dell'affidamento in prova ai servizi sociali sin dal mese di settembre e di essere stato autorizzato a svolgere l'attività lavorativa ed ha ammesso le sue colpe assumendosene ogni responsabilità e riconoscendo il ruolo della moglie nel superare il periodi di crisi legati all'abuso di sostanze alcoliche. Il sig. ha poi riferito del percorso rieducativo avviato presso l'UEPE di CP_1
Caltanissetta e del rapporto con i suoi due figli.
Dalla relazione dell'UEPE di Caltanissetta si evince il positivo andamento del percorso di riabilitazione, revisione critica del suo passato e di ravvedimento avviato dal sig. ed il Pubblico CP_1
Ministero ha poi concluso, proprio prendendo atto del percorso intrapreso dalla parte, chiedendo non adottarsi alcun provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale ritenendo non più attuali le ragioni che suo tempo avevano determinato la proposizione del ricorso.
Alle conclusioni del Pubblico Ministero si sono associati sia il sig. che la sig.ra Controparte_1
ritenendo che non vi sia più alcuna situazione di possibile pregiudizio per i due figli Controparte_2 minori. Anche il Curatore Speciale dei due minori ha preso atto dell'evoluzione positiva dei rapporti tra le parti e soprattutto della cessazione delle condotte che a suo tempo avevano determinato l'instaurazione del presente procedimento e del venir meno delle situazioni critiche per i due figli minori.
A conclusione del procedimento questo Tribunale deve dare atto della positiva evoluzione della personalità del il quale ha intrapreso un percorso di rivisitazione critica del suo Controparte_1 passato e soprattutto delle sue condotte sia in danno della moglie che , di riflesso nei confronti dei due figli minori. Di tale positivo suo contegno hanno dato atto concordemente il Tribunale di
Sorveglianza, la moglie del sig. e, infine lo stesso Curatore Speciale nominato da questo CP_1
Tribunale e soprattutto il Pubblico Ministero il quale non ha insistito per l'accoglimento del ricorso ma ha chiesto darsi atto dell'intervenuto mutamento del contesto e del venir meno delle ragioni che avevano determinato al proposizione del ricorso. Invero la condotta del non costituisce più fonte di possibile pregiudizio per i due figli minori CP_1 con i quali ha ripreso ormai da tempo a coabitare e nei confronti ha, altresì, ripreso ad esercitare la sua responsabilità genitoriale e dovendosi esprimere una prognosi favorevole sul suo recupero delle capacità e competenze genitoriali anche avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali che continuano a monitorare e seguire il genitore nel suo percorso riabilitativo e rieducativo.
Si ravvisano, pertanto, i presupposti per accogliere le conclusioni formulate da tutte le parti e rigettare il ricorso.
Le spese di lite , tenuto conto del rigetto del ricorso per circostanze sopravvenute nel corso del giudizio e delle concordi conclusioni formulate dalle parti, devono integralmente compensarsi tra le parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 767-1/2022 R.G.A.C. prende atto della rinuncia al ricorso da parte del Pubblico Ministero e dichiara che non si ravvisano i presupposti per l'adozione di alcun provvedimento nell'interesse della prole.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 28 marzo 2025.
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata