Articolo 1709 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1708Articolo 1710
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9 ottobre 2010
Art. 1709. Non idoneita' all'avanzamento 1. Il milite, graduato o sottufficiale, che per due volte consecutive e' giudicato "non idoneo", resta escluso in modo definitivo dall'avanzamento. 2. Sono, inoltre, esclusi dall'avanzamento i militi, graduati o sottufficiali che, chiamati in servizio per istruzione, per tre volte consecutive non si sono presentati, anche se la loro assenza e' stata causata da un giustificato motivo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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