TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 15662/2024 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. GULOTTA Parte_1
ANTONIO WALTER ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 26/03/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell' indennità di accompagnamento - oltre che dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, già riconosciuti in fase di A.T.P., - con decorrenza dal 23.05.2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, ivi compreso rimborso spese generali 15%, oltre CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GULOTTA ANTONIO
WALTER, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/10/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta, ritenuto non necessario il rinnovo della C.T.U., anche per ragioni di economia processuale, essendo sufficiente l'analisi clinica effettuata dal CTU della fase di
ATP e la documentazione clinica presente in atti, al fine di decidere la causa.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, mentre che sia in possesso di quelli per la concessione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, sin dalla data della domanda amministrativa, poiché le patologie che affliggevano parte ricorrente già a quella data funzionalmente riducevano e riducono l'autonomia personale della parte ricorrente in modo da rendere necessario l'intervento assistenziale, permanente, continuo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, anche se non determinavano la necessità da parte sua di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana o della deambulazione.
La relazione di C.T.U. della fase di A.T.P., pur condivisibile sulla diagnosi, non è condivisibile nel predetto giudizio medico-legale, non tanto perché le due valutazioni appaiono in contrasto fra di loro, posto che i requisiti sanitari delle due prestazioni richieste non sono del tutto coincidenti, ma perché il ricorrente, invalido ultrasessantacinquenne grave in misura del 100%, come ritenuto dallo stesso CTU, sin dalla data della domanda amministrativa, deve ritenersi necessitare anche di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana.
Ed invero, in punto di diritto, l'indennità di accompagnamento – finalizzata a consentire che le persone ammalate possano curarsi a casa, assistiti dai familiari o da terzi, invece che in strutture ospedaliere (tanto che il ricovero è ostativo alla corresponsione dell'indennità), - spetta ai soggetti che, invalidi al
100% per la patologie che li affliggono, non possono compiere in modo autonomo alcuni atti della vita quotidiana – anche uno solo che debbano compiere nell'arco della giornata – sicché necessitano di assistenza continua, proprio in ragione della cadenza quotidiana della necessità di assistenza.
Orbene, il ricorrente, si legge nella relazione del C.T.U. della fase di A.T.P.,
è affetto da “Insufficienza renale terminale in emodialitico a frequenza trisettimanale, ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, esofago-gastro-duodenite erosiva”, sicché deve recarsi a fare la terapia emodialitica tra giorni a settimana e deve altresì assumere farmaci e sottoporsi a frequenti controlli medici in relazione alle altre patologie, che gli provocano altresì “deflessione reattiva del tono dell'umore”, come attestato dal C.T.U. nell'esame obiettivo. Dalle certificazioni mediche in atti emerge che il ricorrente alle visite riceveva altresì diagnosi di “ipertensione arteriosa complicata da cardiopatia ipertensiva”, con conseguente necessità di assunzione di numerosi farmaci, con indicazione che “La terapia va effettuata sotto stretto controllo del Medico Curante, il quale ne valuterà eventuali modifiche in relazione ai quadro clinico e laboratoristico-strumentale. La posologia di qualsiasi altro farmaco andrà modulata sulla scorta del GFR”; il ricorrente presenta anche edemi declivi agli arti inferiori, mentre dalla stessa relazione del C.T.U. emergono “lieve linfedema pretibiale, respiro eupnoico
a riposo, presenza di fistola arterovenosa al gomito sinistro”, inoltre “Per riscontro ecografico di prostata aumentata di volume e alterati valori di PSA, è stata richiesta consulenza urologica che dava indicazione ad intraprendere terapia con alfa-litico e a follow-up.
Per riscontro di anemia a fabbisogno trasfusionale è stata effettuata trasfusione di una sacca di emazie concentrate prefìltrate, e continuata terapia con ESA.
Alla TC torace è stata evidenziata la presenza di millimetrici noduli subpleurici, pertanto è stato richiesto Quantiferon TB gold (in corso).
Pervenuta urinocoltura positiva per Enterococcus faecalis a bassa carica, in assenza di indici di flogosi e di iperpiressia, motivo pçr cui si pone indicazione a terapia con Mannosio e ripetizione della urinocoltura. Si dimette il paziente in stabili condizioni cliniche generali con indicazione a proseguire follow- up nefrologico e urologico” (certificato del Policlinico U.O. Nefrologia del
20.04.2023).
Il quadro clinico risulta confermato dalle certificazioni mediche anteriori e successive, in atti, e dalla stessa relazione di C.T.U..
Osserva questa giudice che, certamente, le condizioni cliniche del ricorrente e le loro ripercussioni funzionali rendono necessario sia che egli venga assistito da terzi per effettuare la terapia dialitica trisettimanale, sia che venga assistito nell'assunzione dei farmaci prescritti anche per le altre patologie, sia per continue visite mediche, in relazione alla necessità dello stretto controllo medico della terapia;
egli, inoltre, dopo aver effettuato la dialisi, verosimilmente, ne subisce gli effetti collaterali, fra cui dolori ossei osteocopi, astenia intensa, vertigini, sbalzi della pressione sanguigna, ansia e paure, che sono fra i più comuni effetti collaterali della dialisi, in presenza dei quali – che normalmente permangono per più giorni - deve ritenersi che il ricorrente non solo necessiti di un intervento permanente continuativo e globale nella vita individuale e in quella di relazione – come già ritenuto dal C.T.U. della fase di A.T.P. – ma abbia necessità di assistenza continua per l'espletamento delle attività della vita quotidiana, con la medesima decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo, lì 29/03/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/03/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 15662/2024 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. GULOTTA Parte_1
ANTONIO WALTER ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 26/03/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell' indennità di accompagnamento - oltre che dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, già riconosciuti in fase di A.T.P., - con decorrenza dal 23.05.2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, ivi compreso rimborso spese generali 15%, oltre CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GULOTTA ANTONIO
WALTER, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/10/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta, ritenuto non necessario il rinnovo della C.T.U., anche per ragioni di economia processuale, essendo sufficiente l'analisi clinica effettuata dal CTU della fase di
ATP e la documentazione clinica presente in atti, al fine di decidere la causa.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, mentre che sia in possesso di quelli per la concessione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, sin dalla data della domanda amministrativa, poiché le patologie che affliggevano parte ricorrente già a quella data funzionalmente riducevano e riducono l'autonomia personale della parte ricorrente in modo da rendere necessario l'intervento assistenziale, permanente, continuo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, anche se non determinavano la necessità da parte sua di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana o della deambulazione.
La relazione di C.T.U. della fase di A.T.P., pur condivisibile sulla diagnosi, non è condivisibile nel predetto giudizio medico-legale, non tanto perché le due valutazioni appaiono in contrasto fra di loro, posto che i requisiti sanitari delle due prestazioni richieste non sono del tutto coincidenti, ma perché il ricorrente, invalido ultrasessantacinquenne grave in misura del 100%, come ritenuto dallo stesso CTU, sin dalla data della domanda amministrativa, deve ritenersi necessitare anche di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana.
Ed invero, in punto di diritto, l'indennità di accompagnamento – finalizzata a consentire che le persone ammalate possano curarsi a casa, assistiti dai familiari o da terzi, invece che in strutture ospedaliere (tanto che il ricovero è ostativo alla corresponsione dell'indennità), - spetta ai soggetti che, invalidi al
100% per la patologie che li affliggono, non possono compiere in modo autonomo alcuni atti della vita quotidiana – anche uno solo che debbano compiere nell'arco della giornata – sicché necessitano di assistenza continua, proprio in ragione della cadenza quotidiana della necessità di assistenza.
Orbene, il ricorrente, si legge nella relazione del C.T.U. della fase di A.T.P.,
è affetto da “Insufficienza renale terminale in emodialitico a frequenza trisettimanale, ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, esofago-gastro-duodenite erosiva”, sicché deve recarsi a fare la terapia emodialitica tra giorni a settimana e deve altresì assumere farmaci e sottoporsi a frequenti controlli medici in relazione alle altre patologie, che gli provocano altresì “deflessione reattiva del tono dell'umore”, come attestato dal C.T.U. nell'esame obiettivo. Dalle certificazioni mediche in atti emerge che il ricorrente alle visite riceveva altresì diagnosi di “ipertensione arteriosa complicata da cardiopatia ipertensiva”, con conseguente necessità di assunzione di numerosi farmaci, con indicazione che “La terapia va effettuata sotto stretto controllo del Medico Curante, il quale ne valuterà eventuali modifiche in relazione ai quadro clinico e laboratoristico-strumentale. La posologia di qualsiasi altro farmaco andrà modulata sulla scorta del GFR”; il ricorrente presenta anche edemi declivi agli arti inferiori, mentre dalla stessa relazione del C.T.U. emergono “lieve linfedema pretibiale, respiro eupnoico
a riposo, presenza di fistola arterovenosa al gomito sinistro”, inoltre “Per riscontro ecografico di prostata aumentata di volume e alterati valori di PSA, è stata richiesta consulenza urologica che dava indicazione ad intraprendere terapia con alfa-litico e a follow-up.
Per riscontro di anemia a fabbisogno trasfusionale è stata effettuata trasfusione di una sacca di emazie concentrate prefìltrate, e continuata terapia con ESA.
Alla TC torace è stata evidenziata la presenza di millimetrici noduli subpleurici, pertanto è stato richiesto Quantiferon TB gold (in corso).
Pervenuta urinocoltura positiva per Enterococcus faecalis a bassa carica, in assenza di indici di flogosi e di iperpiressia, motivo pçr cui si pone indicazione a terapia con Mannosio e ripetizione della urinocoltura. Si dimette il paziente in stabili condizioni cliniche generali con indicazione a proseguire follow- up nefrologico e urologico” (certificato del Policlinico U.O. Nefrologia del
20.04.2023).
Il quadro clinico risulta confermato dalle certificazioni mediche anteriori e successive, in atti, e dalla stessa relazione di C.T.U..
Osserva questa giudice che, certamente, le condizioni cliniche del ricorrente e le loro ripercussioni funzionali rendono necessario sia che egli venga assistito da terzi per effettuare la terapia dialitica trisettimanale, sia che venga assistito nell'assunzione dei farmaci prescritti anche per le altre patologie, sia per continue visite mediche, in relazione alla necessità dello stretto controllo medico della terapia;
egli, inoltre, dopo aver effettuato la dialisi, verosimilmente, ne subisce gli effetti collaterali, fra cui dolori ossei osteocopi, astenia intensa, vertigini, sbalzi della pressione sanguigna, ansia e paure, che sono fra i più comuni effetti collaterali della dialisi, in presenza dei quali – che normalmente permangono per più giorni - deve ritenersi che il ricorrente non solo necessiti di un intervento permanente continuativo e globale nella vita individuale e in quella di relazione – come già ritenuto dal C.T.U. della fase di A.T.P. – ma abbia necessità di assistenza continua per l'espletamento delle attività della vita quotidiana, con la medesima decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo, lì 29/03/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/03/2025
LA GIUDICE
Paola Marino