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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 273/2023 R.G.L., promossa
D A
, nata a [...] il [...], domiciliata Parte_1
e residente in [...], Cod. Fisc.
[...]
, in proprio e nella qualità di amministratore unico dal C.F._1
03.10.2016 al 16.10.2018 della soc. corrente in Controparte_1
Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 118, Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n.
, matricola aziendale I.N.P.S. n. 1806204377, azienda esercente il P.IVA_1
commercio al dettaglio di oggetti preziosi, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Salvatore Tranchina, Cod. Fisc.
[...]
– fax n. 0934/594721 – P.E.C.: ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Caltanissetta, Via
Cittadella n. 1 P.zzo suddetto difensore che, per le comunicazioni CP_2
riguardanti il presente giudizio, dichiara di voler ricevere le stesse tramite fax al n. 0934/594721 o all'indirizzo di p.e.c.: Email_1
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona Controparte_3
del Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in
Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto (n. fax Avvocatura INPS 0934.76437), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carmelo Russo (c.f. C.F._3
E
– pec e Stefano Dolce (c.f. Email_2
), pec t - in virtù C.F._4 Email_4
1 di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Per_1
notaio in Fiumicino, in data 23.1.2023, Racc. 7131, Rep. 37590
[...]
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 16.6.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.3.023, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 592 2022 00014196 46 000 riportante l'iscrizione a ruolo di €
13.968,73 per contributi I.N.P.S., somme aggiuntive, ulteriori somme aggiuntive, interessi di mora, spese di notifica e compensi di riscossione relativi al periodo dal 11/2016 al
12/2021 (doc. n. 1) dovuti a titolo di Gestione commercianti in ordine alla gestione ed amministrazione della società . Controparte_1
In particolare, deduceva l'infondatezza delle pretese dell' ed evidenziava che, CP_3
a seguito dell'avvicendarsi di mutamenti societari (sia in ordine alla compagine societaria che alla scissione della precedente società) non potevano, in ogni caso, ritenersi dovuti i
Con contributi a partire dal 17.10.2018 (momento a partire dal quale la sig.ra Parte_1 cessava dal suo incarico di amministratrice della “ ”; Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo il rigetto dell'opposizione sulla scorta del contenuto del verbale di accertamento n.
2020006968 del 30.9.2020 e delle dichiarazioni in esso cristallizzate dalle quali si evincerebbe la prestazione di lavoro abituale da parte della presso la sede Parte_1
del negozio di Canicattì;
In assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 16.6.2025, la causa è stata decisa;
Va premesso, nel merito, che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma
1, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
2 commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per i soggetti che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia,
ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorchè tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Dunque, presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria (cfr. in termini Cass. n. 5210/2017; Cass, n. 4440/2017);
Orbene, nel caso di specie è necessario effettuare un distinguo che tenga conto delle vicende societarie che hanno interessato la ditta di cui è stata amministratrice la Parte_1
, come evincibile sia dalla documentazione depositata dall'INPS che dallo stesso
[...]
contenuto del ricorso.
La società “ con sede legale in Caltanissetta è stata Controparte_1
costituita in data 3.10.2016, per effetto della fusione di tre diverse società; tra i soci della costituenda s.r.l. vi era anche la quale, aveva mantenuto una Parte_1 partecipazione societaria nonché l'amministrazione disgiunta della stessa fino al
16.10.2018.
Parimenti, in data 8.10.2018 veniva costituita una nuova società “ Controparte_1
[...
– con sede legale in Canicattì - la cui amministratrice unica era l'odierna ricorrente.
Deve infine precisarsi che, dal verbale unico, si evince che la Parte_1
risultava iscritta alla gestione commercianti dal 26.4.2004 al 28.10.2016 con matricola n.
28203510 KP presso la sede di Agrigento e riscritta, dal 13.3.2017, in qualità di commerciante, con matricola n. 211976160 VF presso la sede di Caltanissetta e che tuttavia, per effetto delle dichiarazioni della stessa, la quale – all'esito del controllo - aveva dichiarato che già dal mese di novembre 2016 aveva continuato a gestire l'attività di
3 Canicattì, veniva retrodatata l'iscrizione alla gestione commercianti a partire dal novembre
2016.
Tanto premesso risulta evidente che, anche sulla scorta delle stesse ammissioni della ricorrente - la quale ha confermato di avere svolto la propria attività lavorativa, con continuità e prevalenza, presso il negozio di gioielli di Canicattì, il quale, tuttavia, fino al
16.10.2018 era estrinsecazione dell'attività imprenditoriale della società Controparte_1
della quale la ricorrente era peraltro amministratrice - nessun dubbio intercorre
[...]
circa la debenza dei contributi (e relative somme aggiuntive, e sanzioni) maturati fino al
16.10.2018 come richiesti con l'avviso di addebito oggetto di impugnazione.
Viceversa, a partire da quel momento, per effetto della scissione societaria, e della contemporanea costituzione di una nuova, autonoma, società (la “ , Controparte_1
avente diversa personalità giuridica e diversa soggettività, la prestazione di attività
lavorativa con carattere di prevalenza presso la sede di Canicattì e la rescissione di qualunque prestazione lavorativa (oltre che di partecipazione societaria o gestionale) presso la sede di Caltanissetta, impedisce di ritenere, relativamente alla posizione iscritta con il summenzionato verbale di accertamento e successivo avviso di addebito oggi impugnato, la debenza di ulteriori contributi.
Sotto tale profilo, nulla ha specificato né contestato parte convenuta.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso va solo parzialmente accolto dovendosi annullare l'avviso di addebito impugnato limitatamente ai contributi richiesti (e relative somme aggiuntive, sanzioni ed ogni altra consequenziale onere economico aggiuntivo) a partire dal 17.10.2018.
Considerata la reciproca soccombenza si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla l'avviso di addebito n. 592 2022 00014196 46 000 limitatamente ai contributi richiesti (e relative somme aggiuntive e sanzioni) a partire dal 17.10.2018.
Rigetta nel resto.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Caltanissetta il 16/06/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 273/2023 R.G.L., promossa
D A
, nata a [...] il [...], domiciliata Parte_1
e residente in [...], Cod. Fisc.
[...]
, in proprio e nella qualità di amministratore unico dal C.F._1
03.10.2016 al 16.10.2018 della soc. corrente in Controparte_1
Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 118, Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n.
, matricola aziendale I.N.P.S. n. 1806204377, azienda esercente il P.IVA_1
commercio al dettaglio di oggetti preziosi, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Salvatore Tranchina, Cod. Fisc.
[...]
– fax n. 0934/594721 – P.E.C.: ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Caltanissetta, Via
Cittadella n. 1 P.zzo suddetto difensore che, per le comunicazioni CP_2
riguardanti il presente giudizio, dichiara di voler ricevere le stesse tramite fax al n. 0934/594721 o all'indirizzo di p.e.c.: Email_1
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona Controparte_3
del Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in
Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto (n. fax Avvocatura INPS 0934.76437), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carmelo Russo (c.f. C.F._3
E
– pec e Stefano Dolce (c.f. Email_2
), pec t - in virtù C.F._4 Email_4
1 di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Per_1
notaio in Fiumicino, in data 23.1.2023, Racc. 7131, Rep. 37590
[...]
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 16.6.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.3.023, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 592 2022 00014196 46 000 riportante l'iscrizione a ruolo di €
13.968,73 per contributi I.N.P.S., somme aggiuntive, ulteriori somme aggiuntive, interessi di mora, spese di notifica e compensi di riscossione relativi al periodo dal 11/2016 al
12/2021 (doc. n. 1) dovuti a titolo di Gestione commercianti in ordine alla gestione ed amministrazione della società . Controparte_1
In particolare, deduceva l'infondatezza delle pretese dell' ed evidenziava che, CP_3
a seguito dell'avvicendarsi di mutamenti societari (sia in ordine alla compagine societaria che alla scissione della precedente società) non potevano, in ogni caso, ritenersi dovuti i
Con contributi a partire dal 17.10.2018 (momento a partire dal quale la sig.ra Parte_1 cessava dal suo incarico di amministratrice della “ ”; Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo il rigetto dell'opposizione sulla scorta del contenuto del verbale di accertamento n.
2020006968 del 30.9.2020 e delle dichiarazioni in esso cristallizzate dalle quali si evincerebbe la prestazione di lavoro abituale da parte della presso la sede Parte_1
del negozio di Canicattì;
In assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 16.6.2025, la causa è stata decisa;
Va premesso, nel merito, che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma
1, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
2 commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per i soggetti che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia,
ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorchè tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Dunque, presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria (cfr. in termini Cass. n. 5210/2017; Cass, n. 4440/2017);
Orbene, nel caso di specie è necessario effettuare un distinguo che tenga conto delle vicende societarie che hanno interessato la ditta di cui è stata amministratrice la Parte_1
, come evincibile sia dalla documentazione depositata dall'INPS che dallo stesso
[...]
contenuto del ricorso.
La società “ con sede legale in Caltanissetta è stata Controparte_1
costituita in data 3.10.2016, per effetto della fusione di tre diverse società; tra i soci della costituenda s.r.l. vi era anche la quale, aveva mantenuto una Parte_1 partecipazione societaria nonché l'amministrazione disgiunta della stessa fino al
16.10.2018.
Parimenti, in data 8.10.2018 veniva costituita una nuova società “ Controparte_1
[...
– con sede legale in Canicattì - la cui amministratrice unica era l'odierna ricorrente.
Deve infine precisarsi che, dal verbale unico, si evince che la Parte_1
risultava iscritta alla gestione commercianti dal 26.4.2004 al 28.10.2016 con matricola n.
28203510 KP presso la sede di Agrigento e riscritta, dal 13.3.2017, in qualità di commerciante, con matricola n. 211976160 VF presso la sede di Caltanissetta e che tuttavia, per effetto delle dichiarazioni della stessa, la quale – all'esito del controllo - aveva dichiarato che già dal mese di novembre 2016 aveva continuato a gestire l'attività di
3 Canicattì, veniva retrodatata l'iscrizione alla gestione commercianti a partire dal novembre
2016.
Tanto premesso risulta evidente che, anche sulla scorta delle stesse ammissioni della ricorrente - la quale ha confermato di avere svolto la propria attività lavorativa, con continuità e prevalenza, presso il negozio di gioielli di Canicattì, il quale, tuttavia, fino al
16.10.2018 era estrinsecazione dell'attività imprenditoriale della società Controparte_1
della quale la ricorrente era peraltro amministratrice - nessun dubbio intercorre
[...]
circa la debenza dei contributi (e relative somme aggiuntive, e sanzioni) maturati fino al
16.10.2018 come richiesti con l'avviso di addebito oggetto di impugnazione.
Viceversa, a partire da quel momento, per effetto della scissione societaria, e della contemporanea costituzione di una nuova, autonoma, società (la “ , Controparte_1
avente diversa personalità giuridica e diversa soggettività, la prestazione di attività
lavorativa con carattere di prevalenza presso la sede di Canicattì e la rescissione di qualunque prestazione lavorativa (oltre che di partecipazione societaria o gestionale) presso la sede di Caltanissetta, impedisce di ritenere, relativamente alla posizione iscritta con il summenzionato verbale di accertamento e successivo avviso di addebito oggi impugnato, la debenza di ulteriori contributi.
Sotto tale profilo, nulla ha specificato né contestato parte convenuta.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso va solo parzialmente accolto dovendosi annullare l'avviso di addebito impugnato limitatamente ai contributi richiesti (e relative somme aggiuntive, sanzioni ed ogni altra consequenziale onere economico aggiuntivo) a partire dal 17.10.2018.
Considerata la reciproca soccombenza si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla l'avviso di addebito n. 592 2022 00014196 46 000 limitatamente ai contributi richiesti (e relative somme aggiuntive e sanzioni) a partire dal 17.10.2018.
Rigetta nel resto.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Caltanissetta il 16/06/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
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