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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/05/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 459/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CAPPA CLAUDIO Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
AVV. MANENTI GIULIA quale curatore speciale del minore Persona_1
INTERVENUTA
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“ - IN VIA PRINCIPALE, valutati gli atti commissivi ed omissivi compiuti dal CP_1 disporre ai sensi dell'art. 330 del c.c. la decadenza della responsabilità genitoriale dello stesso nei confronti del figlio Persona_1
- IN VIA SUBORDINATA, nell i in cui non si ravvisassero gli estremi per disporre la decadenza del dall' esercizio della responsabilità genitoriale, disporre Per_1 comunque ai sensi dell'ar quater del c.c. che il minore venga Persona_1
pagina 1 di 6 affidato in via esclusiva alla madre con collocamento fisso e stabile della Parte_1 sua residenza presso di lei, dispon che la stessa possa esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale adottando in autonomia e senza il coinvolgimento del padre ogni decisione inerente alla vita del minore, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse di cui al co. 3° dell'art. 337- quater del c.c., tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di Per_1
- in entrambi i casi prospettati si ponga a carico del quale contributo CP_1 ordinario per il mantenimento del figlio il pagamento di ensile pari ad € 500,00, o da quella maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie documentate -comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN – scolastiche, comprese le attività ad esse complementari, ricreative e sportive, necessarie per come da vigente Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Per_1 Emilia. Con vit ese, competenze e d onorari relativi al presente giudizio, oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”
Curatore speciale del minore:
« Voglia il Tribunale di Reggio Emilia accogliere le conclusioni formulate dalla sig.ra Parte_1 nel ricorso depositato in data 12/2/2024 e riportate nella nota scritta di precisazione delle conclusioni del 3/3/2025, in quanto rispondenti agli interessi del minore Persona_1
Con vittoria di spese e competenze del giudizio »
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 09/02/2024, - premesso che dalla relazione con il suo Parte_1
ex compagno resosi poi irreperibile, era nato, in data 18/10/2014 a Reggio Emilia, il CP_1
figlio e che dall'anno 2018 la ricorrente aveva perso contatti con il suo ex compagno, Persona_1 il quale, dall'anno 2018, aveva altresì interrotto definitivamente qualsiasi tipo di rapporto con il figlio minore - chiedeva all'intestato Tribunale, in via principale, di dichiarare la decadenza del padre del minore dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'art. 330 c.c., ed in via subordinata l'affidamento c.d. super-esclusivo del minore a sé, nonché un contributo di mantenimento paterno pari ad € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Esponeva la ricorrente che l'ex compagno fosse tossicodipendente, ed avesse trascorso un periodo in carcere presso la Casa Circondariale di Pisa dal 13/08/2019 al 27/01/2023; periodo nel quale, tra l'altro, aveva negato in modo immotivato, dal carcere, il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio per il figlio Per_1
Sul punto la , di origine georgiana, deduceva infatti che, nel 2020, aveva maturato i requisiti Pt_1
per ottenere il titolo di soggiorno di lungo periodo sul territorio italiano poiché assunta come pagina 2 di 6 collaboratrice domestica, e precisava di non aver potuto all'epoca presentare la richiesta alla Questura competente poiché il figlio era sprovvisto del passaporto georgiano. Riferiva la difesa Per_1 attorea che l'impossibilità per la madre di ottenere un valido titolo di soggiorno avrebbe compromesso la vita di poiché la madre sarebbe stata costretta ad abbandonare l'Italia e ovviamente il Per_1 figlio (nato e cresciuto in Italia) l'avrebbe dovuta seguire, ma in Italia sia che la madre si Per_1 erano pienamente inseriti ed integrati, cosicché il comportamento dell'ex compagno che, senza giustificato motivo, si era rifiutato nel 2020 di prestare il proprio consenso, aveva costretto la ricorrente a rivolgersi al Giudice Tutelare.
Alla prima udienza di comparizione del 02/07/2024, il giudice relatore sentiva ad interrogatorio libero la ricorrente, la quale dichiarava: “l'ultima volta che il padre di ha visto risale a Per_1 Per_1
circa due anni fa, quando il padre è uscito dal carcere, era stato in carcere per furto. Comunque, già allora, era da diverso tempo che il padre si era disinteressato del minore. Ora lavoro come colf, prendo circa 740 euro netti al mese, vivo in affitto, pago un canone di locazione di 350 euro al mese.
In famiglia, oltre ad vive con me anche l'altro mio figlio di 13 anni, che tuttavia, a Per_1 Per_2 differenza di non è stato riconosciuto dal padre”. Per_1
Il convenuto veniva dichiarato contumace all'udienza del 02/07/2024, all'esito della quale, in via temporanea ed urgente ai sensi dell'art. 473 bis.22 comma 1 c.p.c., veniva disposto:
- l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio alla madre ( la quale quindi avrebbe potuto Per_1
assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore );
- il collocamento residenziale stabile del figlio presso la madre, con facoltà del padre di Per_1
vederlo e tenerlo con sé solo previo accordo con la madre;
- l'Assegno Unico per la famiglia al 100% alla sig.ra ; Parte_1
- un contributo di mantenimento del figlio a carico del padre, con decorrenza dalla domanda, pari ad €
250,00 mensili rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre il giudice relatore, nella medesima Ordinanza del 02/07/2024, in ragione del fatto che la ricorrente aveva proposto domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del padre sul figlio nominava quale curatore speciale del minore (ex art. 473 bis.8, comma 1, c.p.c.) l'Avv. Per_1
Manenti Giulia del Foro di Reggio Emilia, la quale, costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 19/11/2024, concludeva aderendo alle conclusioni della ricorrente.
La causa, istruita tramite l'acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali, depositata in data
06/12/2024, veniva rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza pagina 3 di 6 del 06/05/2025, dopo la concessione dei termini previsti dall'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
2.
Fatte queste premesse, va innanzitutto esaminata la domanda proposta in via principale dalla ricorrente, che ha domandato che l'ex compagno sia dichiarato ai sensi dell'art. 330 c.c. decaduto CP_1
dalla responsabilità genitoriale sul figlio Per_1
Giova rammentare che l'art. 330 c.c. pone quale presupposto della declaratoria di decadenza che la violazione dei doveri genitoriali abbia cagionato al figlio un grave pregiudizio.
Nel caso di specie, è certo che il padre, il quale ha interrotto qualsiasi rapporto con il figlio disinteressandosi dello stesso, ha omesso ed omette tuttora di concorrere al suo mantenimento, abbia violato i doveri genitoriali.
E' evidente pertanto che il padre abbia mostrato incapacità di occuparsi in modo responsabile del figlio,
e di assicurare allo stesso le cure materiali ed un supporto anche di natura morale, indispensabili, come noto, per lo sviluppo psico-fisico del minore.
Emblematico appare l'episodio accaduto nel 2020, nel periodo quindi in cui il padre era in carcere (è documentata la restrizione in carcere dal 13/08/2019 al 27/01/2023), periodo nel quale la madre è stata costretta a rivolgersi al giudice tutelare affinché quest'ultimo sopperisse, con apposito provvedimento autorizzativo, al rifiuto immotivato del padre a prestare il consenso per il rilascio di documento valido per l'espatrio per il bambino (si vedano i documenti 9 e 10 del ricorso).
Le violazioni dei doveri genitoriali da parte del padre sono di certo fonte di grave pregiudizio per il minore, essendo notori i danni cagionati soprattutto per un bambino ancora in tenera età dalla prolungata assenza della figura paterna dalla vita del figlio.
La prolungata irreperibilità del padre ha comportato che quest'ultimo abbia perso qualsiasi contatto con il figlio Per_1
Va pertanto accolta la domanda della ricorrente e del curatore speciale del minore di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sul figlio ai sensi dell'art. 330 c.c. Per_1
La madre, di contro, è il genitore che già accudisce il minore quotidianamente sin dalla nascita, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità, avendo quindi ella assunto in via esclusiva il ruolo genitoriale.
Sul punto il Servizio Sociale, nelle conclusioni della propria relazione, ha rilevato che, nell'assenza del padre, “la figura genitoriale che ha mantenuto una continuità affettiva e di presenza nella vita di
è la madre”. Per_1
pagina 4 di 6 Pur non avendo il Servizio Sociale ravvisato attuali elementi di pregiudizio, ha tuttavia evidenziato potenziali elementi di fragilità in capo alla madre suggerendo l'opportunità di “monitorare per un po' la famiglia per comprendere se il servizio possa essere di aiuto a vari livelli”; ragion per cui ritiene il
Collegio opportuno un monitoraggio sul nucleo familiare, da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, da limitare temporalmente per la durata di 24 mesi.
Durante il periodo del monitoraggio i Servizi Sociali dovranno segnalare eventuali situazioni pregiudizievoli alle autorità competenti.
In ordine alla questione economica del mantenimento di occorre evidenziare che la madre Per_1
lavori come colf e badante.
Dalla documentazione prodotta, risulta che la stessa abbia percepito, per l'attività di lavoro domestico prestata: nell'anno 2020 un reddito di € 5.525,42; nell'anno 2021 un reddito di € 12.060,50; nell'anno
2022 un reddito di € 10.036,66 (documento n. 11 fasc. ricorrente).
Si evince inoltre dalla relazione dei Servizi Sociali che la ricorrente abbia reperito di recente anche altra attività lavorativa “come cameriera nella pizzeria, vicino a casa, dove lavora anche il compagno”.
Ella risulta gravata, per la propria sistemazione abitativa, da un canone di locazione di € 350,00 mensili
(cfr. docc.12 e 13 ricorso), ed il suo nucleo familiare è composto dall'attuale compagno, dalla di lei madre (che, come si legge nella relazione dei Servizi Sociali, lavora come badante in orario notturno) e dai figli e Per_2 Per_1
Non vi è alcuna documentazione comprovante i redditi del resistente, il quale, stando a quanto dedotto nel ricorso, “non ha mai cercato una occupazione stabile” e sarebbe dedito all'assunzione di sostanze stupefacenti.
Pur non conoscendosi gli attuali redditi del padre, quest'ultimo ha potenzialità di reddito in considerazione della sua giovane età (classe 1980) e abilità al lavoro in assenza di documentati impedimenti di salute che inficino detta capacità lavorativa, e dovendosi di contro tener conto che i tempi di permanenza del minore sono in via esclusiva presso la madre, la quale svolge in maniera parimenti esclusiva i compiti domestici e di cura (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5 cod. civ.).
Si stima pertanto congruo confermare, in ragione delle esigenze ancora limitate di un bambino dell'età di 10 anni, il contributo di mantenimento del figlio pari ad € 250,00 mensili, annualmente Per_1
rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta al resistente, e si liquidano in favore dello
Stato essendo sia la parte ricorrente sia il minore ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei criteri e parametri previsti dal DM
147/2022.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sul figlio minore . Persona_1
2) Dispone il collocamento del figlio presso la madre. Per_1
3) Dà mandato ai Servizi Sociali competenti per territorio di monitorare l'intero nucleo familiare per la durata di 24 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, con onere di segnalare eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni.
4) Dispone che l'Assegno Unico venga erogato per intero alla sig.ra . Parte_1
5) Pone a carico del padre a decorrere dalla domanda, l'obbligo di versare alla madre CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio un importo mensile Parte_1 Persona_1 pari ad € 250,00, somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat e da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel
Protocollo locale per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente, che si liquidano CP_1
in favore dello Stato in € 5.000,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
7) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite del minore che CP_1 Persona_1
si liquidano in favore dello Stato in € 5.000,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti, per gli incombenti di cui al capo 3) del dispositivo.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, in data 8 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 459/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CAPPA CLAUDIO Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
AVV. MANENTI GIULIA quale curatore speciale del minore Persona_1
INTERVENUTA
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“ - IN VIA PRINCIPALE, valutati gli atti commissivi ed omissivi compiuti dal CP_1 disporre ai sensi dell'art. 330 del c.c. la decadenza della responsabilità genitoriale dello stesso nei confronti del figlio Persona_1
- IN VIA SUBORDINATA, nell i in cui non si ravvisassero gli estremi per disporre la decadenza del dall' esercizio della responsabilità genitoriale, disporre Per_1 comunque ai sensi dell'ar quater del c.c. che il minore venga Persona_1
pagina 1 di 6 affidato in via esclusiva alla madre con collocamento fisso e stabile della Parte_1 sua residenza presso di lei, dispon che la stessa possa esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale adottando in autonomia e senza il coinvolgimento del padre ogni decisione inerente alla vita del minore, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse di cui al co. 3° dell'art. 337- quater del c.c., tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di Per_1
- in entrambi i casi prospettati si ponga a carico del quale contributo CP_1 ordinario per il mantenimento del figlio il pagamento di ensile pari ad € 500,00, o da quella maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie documentate -comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN – scolastiche, comprese le attività ad esse complementari, ricreative e sportive, necessarie per come da vigente Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Per_1 Emilia. Con vit ese, competenze e d onorari relativi al presente giudizio, oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”
Curatore speciale del minore:
« Voglia il Tribunale di Reggio Emilia accogliere le conclusioni formulate dalla sig.ra Parte_1 nel ricorso depositato in data 12/2/2024 e riportate nella nota scritta di precisazione delle conclusioni del 3/3/2025, in quanto rispondenti agli interessi del minore Persona_1
Con vittoria di spese e competenze del giudizio »
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 09/02/2024, - premesso che dalla relazione con il suo Parte_1
ex compagno resosi poi irreperibile, era nato, in data 18/10/2014 a Reggio Emilia, il CP_1
figlio e che dall'anno 2018 la ricorrente aveva perso contatti con il suo ex compagno, Persona_1 il quale, dall'anno 2018, aveva altresì interrotto definitivamente qualsiasi tipo di rapporto con il figlio minore - chiedeva all'intestato Tribunale, in via principale, di dichiarare la decadenza del padre del minore dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'art. 330 c.c., ed in via subordinata l'affidamento c.d. super-esclusivo del minore a sé, nonché un contributo di mantenimento paterno pari ad € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Esponeva la ricorrente che l'ex compagno fosse tossicodipendente, ed avesse trascorso un periodo in carcere presso la Casa Circondariale di Pisa dal 13/08/2019 al 27/01/2023; periodo nel quale, tra l'altro, aveva negato in modo immotivato, dal carcere, il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio per il figlio Per_1
Sul punto la , di origine georgiana, deduceva infatti che, nel 2020, aveva maturato i requisiti Pt_1
per ottenere il titolo di soggiorno di lungo periodo sul territorio italiano poiché assunta come pagina 2 di 6 collaboratrice domestica, e precisava di non aver potuto all'epoca presentare la richiesta alla Questura competente poiché il figlio era sprovvisto del passaporto georgiano. Riferiva la difesa Per_1 attorea che l'impossibilità per la madre di ottenere un valido titolo di soggiorno avrebbe compromesso la vita di poiché la madre sarebbe stata costretta ad abbandonare l'Italia e ovviamente il Per_1 figlio (nato e cresciuto in Italia) l'avrebbe dovuta seguire, ma in Italia sia che la madre si Per_1 erano pienamente inseriti ed integrati, cosicché il comportamento dell'ex compagno che, senza giustificato motivo, si era rifiutato nel 2020 di prestare il proprio consenso, aveva costretto la ricorrente a rivolgersi al Giudice Tutelare.
Alla prima udienza di comparizione del 02/07/2024, il giudice relatore sentiva ad interrogatorio libero la ricorrente, la quale dichiarava: “l'ultima volta che il padre di ha visto risale a Per_1 Per_1
circa due anni fa, quando il padre è uscito dal carcere, era stato in carcere per furto. Comunque, già allora, era da diverso tempo che il padre si era disinteressato del minore. Ora lavoro come colf, prendo circa 740 euro netti al mese, vivo in affitto, pago un canone di locazione di 350 euro al mese.
In famiglia, oltre ad vive con me anche l'altro mio figlio di 13 anni, che tuttavia, a Per_1 Per_2 differenza di non è stato riconosciuto dal padre”. Per_1
Il convenuto veniva dichiarato contumace all'udienza del 02/07/2024, all'esito della quale, in via temporanea ed urgente ai sensi dell'art. 473 bis.22 comma 1 c.p.c., veniva disposto:
- l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio alla madre ( la quale quindi avrebbe potuto Per_1
assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore );
- il collocamento residenziale stabile del figlio presso la madre, con facoltà del padre di Per_1
vederlo e tenerlo con sé solo previo accordo con la madre;
- l'Assegno Unico per la famiglia al 100% alla sig.ra ; Parte_1
- un contributo di mantenimento del figlio a carico del padre, con decorrenza dalla domanda, pari ad €
250,00 mensili rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre il giudice relatore, nella medesima Ordinanza del 02/07/2024, in ragione del fatto che la ricorrente aveva proposto domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del padre sul figlio nominava quale curatore speciale del minore (ex art. 473 bis.8, comma 1, c.p.c.) l'Avv. Per_1
Manenti Giulia del Foro di Reggio Emilia, la quale, costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 19/11/2024, concludeva aderendo alle conclusioni della ricorrente.
La causa, istruita tramite l'acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali, depositata in data
06/12/2024, veniva rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza pagina 3 di 6 del 06/05/2025, dopo la concessione dei termini previsti dall'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
2.
Fatte queste premesse, va innanzitutto esaminata la domanda proposta in via principale dalla ricorrente, che ha domandato che l'ex compagno sia dichiarato ai sensi dell'art. 330 c.c. decaduto CP_1
dalla responsabilità genitoriale sul figlio Per_1
Giova rammentare che l'art. 330 c.c. pone quale presupposto della declaratoria di decadenza che la violazione dei doveri genitoriali abbia cagionato al figlio un grave pregiudizio.
Nel caso di specie, è certo che il padre, il quale ha interrotto qualsiasi rapporto con il figlio disinteressandosi dello stesso, ha omesso ed omette tuttora di concorrere al suo mantenimento, abbia violato i doveri genitoriali.
E' evidente pertanto che il padre abbia mostrato incapacità di occuparsi in modo responsabile del figlio,
e di assicurare allo stesso le cure materiali ed un supporto anche di natura morale, indispensabili, come noto, per lo sviluppo psico-fisico del minore.
Emblematico appare l'episodio accaduto nel 2020, nel periodo quindi in cui il padre era in carcere (è documentata la restrizione in carcere dal 13/08/2019 al 27/01/2023), periodo nel quale la madre è stata costretta a rivolgersi al giudice tutelare affinché quest'ultimo sopperisse, con apposito provvedimento autorizzativo, al rifiuto immotivato del padre a prestare il consenso per il rilascio di documento valido per l'espatrio per il bambino (si vedano i documenti 9 e 10 del ricorso).
Le violazioni dei doveri genitoriali da parte del padre sono di certo fonte di grave pregiudizio per il minore, essendo notori i danni cagionati soprattutto per un bambino ancora in tenera età dalla prolungata assenza della figura paterna dalla vita del figlio.
La prolungata irreperibilità del padre ha comportato che quest'ultimo abbia perso qualsiasi contatto con il figlio Per_1
Va pertanto accolta la domanda della ricorrente e del curatore speciale del minore di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sul figlio ai sensi dell'art. 330 c.c. Per_1
La madre, di contro, è il genitore che già accudisce il minore quotidianamente sin dalla nascita, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità, avendo quindi ella assunto in via esclusiva il ruolo genitoriale.
Sul punto il Servizio Sociale, nelle conclusioni della propria relazione, ha rilevato che, nell'assenza del padre, “la figura genitoriale che ha mantenuto una continuità affettiva e di presenza nella vita di
è la madre”. Per_1
pagina 4 di 6 Pur non avendo il Servizio Sociale ravvisato attuali elementi di pregiudizio, ha tuttavia evidenziato potenziali elementi di fragilità in capo alla madre suggerendo l'opportunità di “monitorare per un po' la famiglia per comprendere se il servizio possa essere di aiuto a vari livelli”; ragion per cui ritiene il
Collegio opportuno un monitoraggio sul nucleo familiare, da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, da limitare temporalmente per la durata di 24 mesi.
Durante il periodo del monitoraggio i Servizi Sociali dovranno segnalare eventuali situazioni pregiudizievoli alle autorità competenti.
In ordine alla questione economica del mantenimento di occorre evidenziare che la madre Per_1
lavori come colf e badante.
Dalla documentazione prodotta, risulta che la stessa abbia percepito, per l'attività di lavoro domestico prestata: nell'anno 2020 un reddito di € 5.525,42; nell'anno 2021 un reddito di € 12.060,50; nell'anno
2022 un reddito di € 10.036,66 (documento n. 11 fasc. ricorrente).
Si evince inoltre dalla relazione dei Servizi Sociali che la ricorrente abbia reperito di recente anche altra attività lavorativa “come cameriera nella pizzeria, vicino a casa, dove lavora anche il compagno”.
Ella risulta gravata, per la propria sistemazione abitativa, da un canone di locazione di € 350,00 mensili
(cfr. docc.12 e 13 ricorso), ed il suo nucleo familiare è composto dall'attuale compagno, dalla di lei madre (che, come si legge nella relazione dei Servizi Sociali, lavora come badante in orario notturno) e dai figli e Per_2 Per_1
Non vi è alcuna documentazione comprovante i redditi del resistente, il quale, stando a quanto dedotto nel ricorso, “non ha mai cercato una occupazione stabile” e sarebbe dedito all'assunzione di sostanze stupefacenti.
Pur non conoscendosi gli attuali redditi del padre, quest'ultimo ha potenzialità di reddito in considerazione della sua giovane età (classe 1980) e abilità al lavoro in assenza di documentati impedimenti di salute che inficino detta capacità lavorativa, e dovendosi di contro tener conto che i tempi di permanenza del minore sono in via esclusiva presso la madre, la quale svolge in maniera parimenti esclusiva i compiti domestici e di cura (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5 cod. civ.).
Si stima pertanto congruo confermare, in ragione delle esigenze ancora limitate di un bambino dell'età di 10 anni, il contributo di mantenimento del figlio pari ad € 250,00 mensili, annualmente Per_1
rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta al resistente, e si liquidano in favore dello
Stato essendo sia la parte ricorrente sia il minore ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei criteri e parametri previsti dal DM
147/2022.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sul figlio minore . Persona_1
2) Dispone il collocamento del figlio presso la madre. Per_1
3) Dà mandato ai Servizi Sociali competenti per territorio di monitorare l'intero nucleo familiare per la durata di 24 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, con onere di segnalare eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni.
4) Dispone che l'Assegno Unico venga erogato per intero alla sig.ra . Parte_1
5) Pone a carico del padre a decorrere dalla domanda, l'obbligo di versare alla madre CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio un importo mensile Parte_1 Persona_1 pari ad € 250,00, somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat e da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel
Protocollo locale per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente, che si liquidano CP_1
in favore dello Stato in € 5.000,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
7) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite del minore che CP_1 Persona_1
si liquidano in favore dello Stato in € 5.000,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti, per gli incombenti di cui al capo 3) del dispositivo.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, in data 8 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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