Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 301/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 301/2023 R.G
Promosso da
n. il 15.3.1957 a Amandola e res. in Via Liviabella n. 28 di Parte_1
Macerata ) e , n. a Amandola il 27.6.1963 C.F._1 Parte_2
e ivi res. in Via A. Biondi n. 94 ), quali figli e unici eredi C.F._2 legittimi di , n. il 6.11.1932 a Amandola e ivi deceduto il Persona_1
6.12.2015 , rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco C.F._3
Paolo Conti
appellante
CF: nato il [...] in Parte_3 C.F._4
Amandola, ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv.
Fabio Olivieri
Appellato
Nonchè
n. 2, (P. IVA n. ), in persona del procuratore pro tempore, Dott. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv Massimiliano Fraticelli Controparte_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, n.
88/2023 emessa e depositata il 21.2.23
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
“NEL MERITO, previo accertamento del grado di responsabilità nella causazione del sinistro stradale per cui è causa che sarà ravvisato in capo al sig. Parte_3
, quale conducente del veicolo tg. ZA646MR, condannare i convenuti, in
[...] solido tra di loro, a risarcire agli attori i danni fisici, patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. a seguito del sinistro preindicato, Persona_1
i quali vengono quantificati, al netto dell'importo di 900,00 già percepito, in complessivi € 30.000,00, o quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data del sinistro sino al soddisfo;
- SEMPRE NEL MERITO, nella denegata ipotesi di conferma della gravata decisione in ordine all'esclusiva responsabilità del sig. nella Persona_1 causazione del sinistro stradale per cui è causa, riformare comunque la sentenza di 1° grado con integrale o parziale compensazione delle spese di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle relative al procedimento per a.t.p. n. 1066/2015 R.G., da distrarsi in favore dello scrivente avvocato, il quale si dichiara antistatario.”
Per l'appellato Parte_3
“Voglia la Corte adita respingere l'impugnazione ovvero, in caso di accoglimento, qualora fosse da riconoscere un concorso di colpa tra i due conducenti, voglia quantificare le rispettive misure di responsabilità e, comunque, nella liquidazione del danno voglia accertare i danni effettivamente subiti dall rispetto al R_ semplice aggravamento della pregressa patologia del de cuius liquidando solo il danno da premorienza. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, con gli aumenti ex art. 4, comma 1bis DM 55/2014 (Cfr. Cass. 23088/2021) per la redazione dell'atto con tecniche informatiche, da distrarsi in favore dell'Avv. Fabio Olivieri che si dichiara antistatario.”
Per l'appellata : Controparte_1
“- in via principale, respingere in toto il proposto gravame, in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato ed indi confermare integralmente la sentenza di primo grado, con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite;
- in via meramente subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del proposto gravame, limitare il quantum eventualmente dovuto in favore dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2 all'importo previsto per il caso di specie dalle Tabelle di Milano vigenti in tema di danno c.d. “da premorienza”, con esclusione di qualsivoglia ulteriore posta risarcitoria, in quanto non dovuta e comunque non provata, ed in ogni caso parametrare l'eventuale risarcimento dovuto al criterio della durata effettiva della vita
- in via di ulteriore subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, ridurre il risarcimento eventualmente dovuto in favore degli appellanti a titolo di danno biologico in ragione delle numerose preesistenze anamnestiche a suo tempo riscontrate in capo al sig. R_
ed in ogni caso escludere dal novero risarcitorio qualsivoglia ulteriore
[...] personalizzazione del danno nonché il danno al mezzo, in quanto non dovuti e comunque non provati.
Con vittoria di spese e competenze di causa ex art. 91 c.p.c.”
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava la domanda proposta da e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 R_
, con la quale si chiedeva il risarcimento dei danni patiti dal de cuius a
[...] causa del sinistro stradale verificatosi in Amandola il 25.5.14, con condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite. e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 sopra indicata, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituivano, con distinte comparse, gli appellati che chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, rassegnando in via subordinata, le conclusioni sopra trascritte, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale del gravame.
Preso atto delle note conclusionali depositate dalle parti e delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ricostruito la dinamica del sinistro, riconoscendo la responsabilità esclusiva del signor nella causazione Persona_1 dell'incidente stradale di cui trattasi.
Dal rapporto redatto dai Carabinieri di Amandola intervenuti sul luogo del sinistro, come confermato dagli stessi nel corso della loro escussione testimoniale e dalla relazione di ctu, condivisa dalla Corte, nell'apprezzamento del metodo utilizzato dall'ausiliario e della completezza della relazione anche nella risposta alle osservazioni critiche delle parti, può ricostruirsi come segue la dinamica del sinistro.
La sera del 25.5.2014, il sig. si trovava a percorrere, Persona_1 alla guida della sua autovettura FI AN tg. AP415151, la nel Controparte_3 territorio del Comune di Amandola, quando veniva in collisione con il veicolo
ND OV tg. ZA646MR di proprietà del Sig. , dallo stesso Parte_3 condotto e assicurato per la r.c.a. con la compagnia Controparte_1
i veicoli impegnavano una strada avente una larghezza media di circa m. 4,90, in leggera discesa se si considera il senso di marcia del signor priva Parte_3 di linea di mezzeria e di segnaletica che imponga un limite di velocità per entrambi i sensi di marcia, con la conseguenza che, sulla stessa, il limite vigente è quello imposto dall'art. 142 del CdS per le strade extraurbane secondarie di
90 km/h.
Il sinistro avveniva alle ore 20,00 e, in quel momento, c'era una pioggia in atto che potrebbe aver ridotto le condizioni di visibilità altrimenti discrete, tanto che i CC di Amandola intervenuti parlano di condizioni di visibilità insufficienti.
Secondo la ricostruzione eseguita dai Carabinieri, il veicolo ND OV del percorreva la con direzione – Amandola e, al Parte_3 CP_3 CP_3 termine di un ponticello, in uscita da una curva destrorsa, sita al Km 1+700 circa dall'intersezione con la sp. 83, andava a collidere con lo spigolo anteriore sinistro contro quello del veicolo FI AN dell proveniente dal senso opposto R_ di marcia e, a causa dell'urto, si verificava il distacco della ruota anteriore sinistra della ND OV, che proseguiva per altri ulteriori 7 mt., mentre la FI AN veniva spinta in prossimità del proprio margine destro.
Il ctu, nel ricostruire la dinamica del sinistro de quo, si è avvalso di un importante traccia rinvenuta sulla strada, costituita da una profonda scalfittura della lunghezza di sette metri lasciata dalle parti meccaniche dell'avantreno del veicolo
ND OV a seguito della perdita della ruota anteriore sinistra a causa dell'urto, riuscendo ad individuare la traiettoria post urto del veicolo stesso e, sulla base di questa e delle masse dei mezzi coinvolti, ad accertare che la vettura FI AN procedeva ad una velocità di circa 30 km/h, mentre la ND OV ad una velocità di circa 55 km/h.
Sulla scorta di tali elementi, il ctu ha ricostruito la dinamica del sinistro come segue: il veicolo ND OV procedeva regolarmente entro la sua semicarreggiata, mentre il conducente del veicolo FI AN, nell'affrontare l'imbocco della strada che adduce al ponticello, tagliando leggermente la semicurva, andava, invece, ad invadere parzialmente la corsia del senso opposto di marcia. A fronte di detta manovra improvvida, il si trovava la via Parte_3 preclusa ad ogni tipo di manovra elusiva dell'urto per la conformazione della strada, avendo alla propria destra un ostacolo fisso rappresentato dal parapetto in muratura del ponticello. Infatti, il punto d'urto tra i due veicoli veniva localizzato all'interno della corsia del senso di marcia del conducente dalla ND OV, ad una distanza di circa 30 cm dalla mezzeria, circostanza che conferma e comprova che il conducente della FI AN, in un tratto di strada caratterizzato da un restringimento della carreggiata per la presenza di un manufatto, invadeva parzialmente la corsia del senso opposto di marcia, giungendo in collisione con lo spigolo anteriore sinistro contro lo spigolo anteriore sinistro della ND OV.
L'urto era di notevole entità, tanto che, a seguito di questo, si staccava la ruota sinistra del veicolo ND OV, che, a seguito dell'attrito delle parti meccaniche dell'avantreno poggiato a terra, proseguiva la sua marcia per circa dodici metri, con traiettoria deviata leggermente verso sinistra, arrestandosi pressoché al centro della carreggiata.
Il veicolo FI AN, fortemente danneggiato nella parte anteriore sinistra, veniva sbalzato verso la propria destra, subendo una lievissima rotazione in senso orario, arrestandosi sul margine destro della propria corsia di marcia, ad una distanza inferiore ai 2 metri dal punto di collisione.
A fronte di tale precisa ricostruzione della dinamica del sinistro, avvalorata dal segno lasciato a terra dalla OV, a nulla valgono le diverse prospettazioni CP_4 della difesa degli appellanti, già peraltro analiticamente confutate dal ctu nel corpo della relazione peritale: invero, non può ipotizzarsi sia stato il veicolo ND
OV ad invadere la corsia di pertinenza della FI AN, atteso che detta ricostruzione si pone in contrasto con il segno sul manto stradale, sicuramente tracciato da una parte meccanica della che potrebbe non essere CP_5 identificata come appartenente all'anteriore sinistro del veicolo ma ad altra parte meccanica, comunque sicuramente situata nella parte anteriore sinistra del veicolo, poiché dal rilievo dei Carabinieri il punto finale del solco corrisponde, senza alcun dubbio, alla parte anteriore sinistra del veicolo ND OV.
Il ctu ha, infatti, chiarito, con spiegazioni logiche ed esaurienti, che per il tipo di urto avvenuto tra i veicoli, la traiettoria post urto tenuta dalla ND OV dimostra ampiamente che il suo lato sinistro anteriore esercitava una maggiore azione frenante a causa della scalfittura provocata sul manto stradale, con la conseguenza che se si ipotizzasse, come la difesa dell'appellante fa, che il corpo incidente il manto stradale non fosse stato quello ipotizzato nella ricostruzione e si fosse trovato sul lato destro del veicolo, la traiettoria avrebbe avuto andamento verso quel lato
Con questa premessa, il ctu ha condivisibilmente ritenuto che l'ipotesi che il veicolo ND OV abbia invaso la corsia del veicolo FI AN per poi proseguire per circa 12 metri la sua marcia, nel suo moto post urto, tracciando la traiettoria con l'evidente solco sul manto stradale, non trova alcuna spiegazione nelle regole della dinamica.
Appare, quindi, evidente che l abbia avuto una condotta di guida R_ violativa del disposto di cui all'art 143 comma 3 Cds, atteso che non si teneva al margine destro della carreggiata (cfr. in tal senso anche le dichiarazioni dei testimoni escussi e, segnatamente, del Brigadiere Capo che Testimone_1 riferiva testualmente: “Posso dire che la FI non teneva strettamente la dx e si
è portata verso il centro della mezzeria. La violazione è stata desunta dal fatto che se la fosse stata a dx non si sarebbe verificato l'urto” (cfr. verbale di Pt_4 udienza di data 03/11/2017) e del LO , che Persona_2 dichiarava quanto segue: “Posso dire che il tratto di strada in questione è stretto e che due macchine possono passare se mantengono strettamente la destra”
(cfr. verbale di udienza di data 03/11/2017).
Dall'altro canto, ritiene la Corte che sussista una concorrente responsabilità del il quale, comunque, impegnava il tratto di strada percorso ad una Parte_3 velocità che, seppure astrattamente consentita, trattandosi di strada extraurbana, non era comunque consona alle condizioni di visibilità ridotte dalla pioggia in atto ed alla larghezza della strada nel particolare tratto percorso.
Egli non era in grado, dunque, di compiere l'arresto del proprio veicolo in condizioni di sicurezza di fronte alla FI AN che, provenendo dal senso di marcia opposto, parzialmente occupava la sua corsia di marcia. Va, quindi, considerata all'origine del sinistro una componente attribuibile alla inadeguata attenzione alla guida da parte di entrambi i conducenti.
Orbene, premesso che la graduazione delle responsabilità ai fini del risarcimento dei danni va effettuata con esclusivo riguardo al loro grado di incidenza eziologica e alla gravità della colpa di ciascuno dei concorrenti, senza attribuire specifica rilevanza alla priorità temporale delle violazioni (Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 484), tenuto conto della natura delle norme da ciascuno dei conducenti violate, del rispettivo grado della colpa, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta, dunque, nella misura dell'50% in capo all'appellato Parte_3 per percorso la strada de qua ad velocità superiore a quella adeguata in considerazione dello stato dei luoghi e delle condizioni ambientali– e nella misura del 50% al conducente della FI AN per non aver mantenuto la destra e per aver parzialmente invaso la corsia di pertinenza della ND OV dell'appellato.
Ne discende che, in accoglimento parziale dell'appello principale e dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado andrà riformata, riconoscendo in capo al un concorso di colpa nella causazione del sinistro in misura pari al Parte_3
50%.
Passando allora alla determinazione del danno, deve rilevarsi che, come emerge dalla relazione di consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio di Atp ed acquisita agli atti, a seguito del sinistro del 25 maggio 2014, il Sig. R_
, già affetto da cervicoartrosi e minima listesi di C3, riportava trauma
[...] cranico con lacuna mnesica peritraumatica e riscontro strumentale iniziale di emorragia subaracnoidea ed igroma cerebrale e successivamente di ematoma subdurale cronicizzato, trauma distorsivo del rachide cervicale da contraccolpo.
Il ctu ha condivisibilmente ritenuto che sussiste un nesso eziologico tra le predette lesioni e l'urto, dal momento che le stesse sono state la risultante di una duplice azione traumatica di tipo diretto (contusione contro le strutture solide dell'abitacolo della vettura condotta dall ed indiretto R_
(contraccolpo) e, sulla base della documentazione medica in atti, ha evidenziato che l'evento traumatico (concussione cerebrale) si è innestato su una patologia pregressa dell già affetto da deterioramento mentale con R_ sintomatologia psichiatrica obiettivata (gravi deficit cognitivi e disturbo psicotico correlato), determinando un probabile aggravamento delle condizioni psichiche dello stesso, esercitando, però, un limitato impatto concausale. L'ausiliario ha poi ritenuto che i postumi residuati, nel loro complesso, tenuto conto dei fattori individuali preesistenti, determinano un danno biologico, valutabile, in termini di probabilità, nella misura del 20% (ventipercento).
Orbene, ritiene la Corte che, tenuto conto del fatto che i postumi riscontrati sulla persona dell sono: R_
- Involuzione senile con deficit cognitivi di medio-grave entità e disturbi psicologico-comportamentali correlati (questi ultimi concausalmente aggravati dal trauma cranico subito)
-esiti di trauma distrattivo del rachide cervicale con residua lieve sindrome disfunzionale del tratto cervicale, sede di artropatia preesistente e che, quindi, non si possa non considerare la malattia psichica di cui lo stesso, prima ed a prescindere dal sinistro, era portatore, debba riconoscersi allo stesso, un danno biologico nella misura del 10%.
Ciò premesso, è documentato e non contestato che il signor è deceduto R_
e che il suo decesso non è in alcun modo ascrivibile al fatto lesivo occorso in data 25.5.2014, ragion per cui va data applicazione ai principi giurisprudenziali elaborati con riferimento alla liquidazione secondo equità del danno non patrimoniale cosiddetto da premorienza, vale a dire del danno biologico per lesione al diritto del bene salute in caso di decesso del danneggiato per causa diversa dalla lesione.
A tal riguardo, la giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione che si condivide, ha stabilito che "qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè, assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti".
(Cassazione civile sez. III, 26/11/2024, (ud. 14/11/2024, dep. 26/11/2024),
n.30461)
In particolare, si precisa che il danno da premorienza “deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva".
(Cassazione civile sez. III, 29/05/2024, (ud. 23/04/2024, dep. 29/05/2024),
n.15112; Cass. n. 41933 del 2021).
Ciò posto, deve osservarsi che le tabelle Istat indicavano, per l'anno del sinistro
– anno 2014 – un'aspettativa di vita per le persone di sesso maschile, di anni
80.03, mentre, nel caso in esame, l è deceduto ad 83 anni e, quindi, R_ ben oltre l'ordinaria aspettativa di vita, con la conseguenza che la giurisprudenza sopra richiamata non è applicabile nello specifico, assumendo rilievo solo nell'ipotesi in cui il danneggiato deceda in età precoce rispetto all'aspettativa di vita.
Deve allora farsi riferimento ai dati delle Tabelle di Milano il cui punto base tiene già conto delle più ridotte aspettative di vita, non registrandosi, quindi, nell'ipotesi in esame, quello scollamento fra l'aspettativa di vita meramente ipotetica e potenziale e l'effettiva durata della vita del danneggiato che giustifica l'applicazione di un coefficiente di riduzione del risarcimento dovuto in ragione del punto-base. (cfr Cassazione civile sez. III, 11/10/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 11/10/2018), n.25157)
Ciò posto, calcolando allora il danno non patrimoniale sulla base delle tabelle di
Milano del 2024, tenuto conto dell'età dell al momento del sinistro (81 R_ anni), lo stesso avrà diritto a vedersi liquidata la somma di euro 15.674,00, all'attualità. Non si ritiene di poter riconoscere alcuna personalizzazione del danno che esuli dal già riconosciuto incremento “per sofferenza soggettiva”, ricompreso nel cd punto pesante applicato nel caso di specie, in quanto non dimostrata la sussistenza di conseguenze ulteriori e specifiche subite dall ed in nesso R_ causale con il danno riportato, che valgano a differenziarla dalla generalità dei soggetti che subiscano lo stesso tipo di lesioni. Si deve, in particolare, ritenere che esuli da tale valutazione il fatto che l sia deceduto solo pochi mesi R_ dopo a seguito di una patologia preesistente alla data del sinistro.
Quanto poi al danno da invalidità temporanea, il consulente tecnico ha ritenuto che la durata della malattia traumatica possa essere definita in complessivi giorni
108 (centootto), di cui 20 (venti) di inabilità totale, 20 (venti) a parziale al 75%,
30 (trenta) a parziale al 50%, ed ulteriori giorni 38 (trentotto) a parziale al 25%.
Liquidando detto danno con applicazione delle tabelle di Milano per l'anno 2024, si otterrà la somma di euro 6842.50 (di cui € 2.300,00 per invalidità temporanea totale, € 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, € 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 50% ed € 1.092,50 per invalidità temporanea parziale al 25%).
Ne discende che il complessivo danno subito dall ammonta ad euro R_
22.516,50 e, quindi, che la somma allo stesso liquidabile, tenuto conto del concorso di colpa in misura del 50% nella causazione del sinistro, ammonta ad euro 11.258,25, da devalutare all'epoca del fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata, sino al momento della domanda giudiziale ed interessi ex art 1284 comma 4 dalla domanda al saldo effettivo.
A tal proposito, deve solo osservarsi che non sussiste la tardività della domanda di liquidazione degli interessi di cui all'art 1284 comma 4 cc, come eccepita dalla compagnia di assicurazioni appellata, atteso che anche gli interessi moratori sono interessi legali che decorrono dalla data della domanda anche per le obbligazioni extracontrattuali. (cfr Cass Civ SSUU 12449, del 07/05/2024)
Per ciò che riguarda le spese mediche affrontate dall il ctu ha R_ condivisibilmente ritenuto giustificate quelle effettuate nella misura totale di E.121,87, con la conseguenza che, tenuto conto del concorso di colpa in misura del 50% nella causazione del sinistro, potrà essere liquidato l'importo di euro
60.93.
Gli appellanti, nel primo grado di giudizio hanno chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale subito dalla FI AN dell la quale rimaneva quasi R_ completamente distrutta, tanto da essere poi rottamata, come da certificato di rottamazione prodotto in atti (all. 5 al fascicolo di primo grado di parte attrice), oltre che il rimborso delle spese di € 45,50 per la demolizione dell'auto e alla spesa di € 160,00 per il suo recupero da parte della DI UP RO, come da fattura in atti (all. 4 di parte attrice) e del costo di noleggio di altra vettura per euro 375,00.
Orbene, ritiene la Corte che, quanto al valore del mezzo, lo stesso possa essere determinato equitativamente in euro 1200.00 e che, addizionando le spese documentate come sopra elencate, si otterrà un danno patrimoniale pari ad euro
1780.50, con la conseguenza che, tenuto conto del concorso di colpa nella misura del 50%, la somma liquidabile ammonta ad euro 890.25, importo interamente coperto dalla somma di euro 900.00 liquidata ante causam da trattenuta a titolo di acconto. CP_6
Nulla, quindi, potrà essere liquidato per il danno veicolare.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui si è pronunciata sulle spese di lite: orbene, la riforma della sentenza di primo grado, impone una nuova regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con conseguente assorbimento del motivo di appello.
Passando allora alla liquidazione delle spese di lite, deve innanzitutto precisarsi che le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità e devono essere prese in considerazione, ove, come nel caso in esame, l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente (Cass n.26478 del 10 ottobre 2024; Cass. n. 21085/2023; Cass. n. 35510/2021) a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015).
Orbene, nel caso in esame, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e considerato il concorso di colpa del danneggiato, si ritiene di compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle per il giudizio di atp – liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014 e succ. modif. (parametrate sul decisum e non sul disputatum, ed escludendo, per il presente grado, quelle relative alla fase di trattazione ed istruttoria, in mancanza della relativa attività processuale)– nella misura del
50% e di porre a carico degli appellati in solido la quota residua, ponendo a carico degli stessi – integralmente- quelle sostenute per la CTU.
Gli appellanti avranno poi diritto all'integrale rimborso delle spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione tecnica difensiva, che vanno comprese fra le spese processuali (Corte di cassazione, Sezione III – 15 ottobre 2024 n. 26729).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da e Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 88/2023 Parte_2 emessa e depositata il 21.2.23 e, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara che la responsabilità del sinistro va attribuita, in pari misura, ad e;
Persona_1 Parte_3
- condanna e , in solido, a Controparte_1 Parte_3 versare ad e , quali eredi di , la Parte_1 Parte_2 Persona_1 somma di €.11.258,25 da devalutare all'epoca del fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata, sino al momento della domanda giudiziale ed interessi ex art 1284 comma 4 dalla domanda al saldo effettivo per il danno non patrimoniale ed euro 60.93 oltre interessi legali ex art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda al saldo per danno patrimoniale, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa;
- condanna e , in solido, a Controparte_1 Parte_3 rifondere ad e , quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 le spese di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento di atp nella misura del
50%, spese che si liquidano – per l'intero – quanto al giudizio di accertamento tecnico preventivo, in euro 2337.00 per compensi ed in euro 400.00 per esborsi, per il giudizio di primo grado, in euro 5077.00 per compensi ed in euro 759.00 per esborsi nonchè €. 1498.16 per rimborso spese delle CTP, per il presente grado di giudizio in euro 3966.00 per spese ed in euro 804.00 per esborsi oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dichiara compensata la quota residua. pone definitivamente a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese sostenute per la CTU espletata nel giudizio di primo grado.
Così deciso in Ancona, in data 9 aprile 2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Annalisa Giusti Il Presidente
Dott. Guido Federico