Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1172/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione civile composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel.
riunito in Camera di Consiglio del 12.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1172/24 R.G., e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
5 -C.F. rapp.to e difeso dall'Avvocato Raffaele Doria, - CodiceFiscale_1
C.F.: elett.te dom.to presso lo Studio Legale del proprio difensore, in CodiceFiscale_2
Montella (AV) alla Via San Simeone 63,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, C.F. , in persona del Sig. Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI L'AQUILA (C.F. , fax 0862/410918, pec: P.IVA_2
, presso i cui uffici del Complesso Monumentale di San Email_1
Domenico in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo, s.n.c., domicilia per legge,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi pagina 1 di 7
Giulia Sani, pubblicata e depositata in data 22.11.2024, notificata ai fini della decorrenza del termine breve in data 06.12.2024, giudizio iscritto sotto il n.° 211/2024 R.G.A.C., in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Insta la parte appellante per la riforma della sentenza in epigrafe indicata, per asseriti error in iudicando, nella parte in cui aveva rigettato la propria opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n° prot. 0140302/2024 del 03.04.2024, n. prot. 0140308/2024 del 03.04.2024, n. prot.
0140299/24 emesse in data 03.4.2024 dalla Parte_2
disattendendo le questioni giuridiche sollevate dinanzi a quel giudice di prime cure, afferenti in sostanza la ritualità della costituzione della e quindi l'utilizzazione della documentazione CP_1
versata al fascicolo per conto della stessa.
Si costituisce , concludendo per il rigetto della impugnazione. Controparte_1
2- L'appello è infondato.
Esame dei motivi.
2.1-Primo motivo.
Nullità assoluta e totale della sentenza n° 286/2024 emessa in palese violazione dell'articoli 156,
429 c.p.c. come si evince dalla pubblicazione e dal deposito della statuizione avvenuto in data
21.11.2024.
Assume l'appellante che la sentenza resa con la formula dell'art. 429 c.p.c. a seguito di discussione orale giusta apposito provvedimento del Giudice, deve prevedere la lettura del dispositivo in udienza ed il deposito dello stesso nello stesso giorno, diversamente eventuali difformità, non essendo sanabili, determinando la nullità delle statuizione.
L'assunto non può essere condiviso.
Registra sul punto questa Corte distrettuale, come con ordinanza n. 11898 del 3 maggio 2024, la sezione lavoro della Corte di cassazione abbia disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione avente ad oggetto la compatibilità della particolare forma di svolgimento dell'udienza introdotta con la “Riforma Cartabia” all'art. 127-ter c.p.c. con le norme che disciplinano il rito del lavoro. Come è noto, il d.lgs. 149/2022 - aggiunto all'art. 127 c.p.c. (rubricato “Direzione dell'udienza”) un ultimo comma ai sensi del quale è data facoltà al giudice, nell'esercizio del suo potere di direzione, di disporre che l'udienza abbia luogo mediante collegamenti audiovisivi a pagina 2 di 7 distanza o che sia sostituita dal deposito di note scritte - ha di seguito introdotto gli artt. 127-bis e
127-ter che, per l'appunto, regolano le anzidette modalità di svolgimento di udienza.
I dubbi interpretativi relativi alla questione oggetto del motivo di appello - tali da far sollecitare la valutazione circa la necessità dell'intervento nomofilattico - hanno visto sino ad ora contrapporsi soluzioni differenti.
Nell'ambito di tale quadro è pertanto di nuovo intervenuto il legislatore che, con il d.lg. 164/2024, ha apportato agli artt. 127-ter e 128 c.p.c. le modifiche che, stante oltretutto la retroattività delle disposizioni nel detto d.lg. contenute, hanno sostanzialmente depotenziato il futuro intervento delle stesse SS.UU.
Il d.lg. 164/2024 allora al secondo comma dell'art. 127-ter ha aggiunto l'ulteriore previsione a mente della quale “l'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”, con ciò evidentemente precludendo la possibilità di trattazione secondo la forma cartolare nell' ipotesi dell' udienza ex art. 420 c.p.c. - in cui, come noto, è prevista la comparizione personale delle parti al fine di consentirne il libero interrogatorio finalizzato (anche) alla formulazione da parte del giudice di una proposta conciliativa - , e in ogni altra udienza in cui il giudice, in virtù dei poteri di direzione de procedimento riconosciutigli dall'art. 175 c.p.c., ritenesse di dover nuovamente disporre la comparizione delle parti.
Nella stessa Relazione illustrativa allo schema di d.lgs. presentato dalla Camera dei Deputati si legge che “la trattazione in udienza è obbligatoria e, dunque, insostituibile, nei casi in cui l'effettiva interlocuzione tra le parti e delle parti col giudice risulta necessaria – specialmente in presenza di un'espressa previsione di legge (artt. 117, 185 e 185-bis) – alla formazione del libero convincimento dell'organo giudicante, al pieno esercizio del diritto di difesa oppure alla definizione per via conciliativa della lite”.
Esclusa allora la possibilità della trattazione scritta nell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., che in virtù dei principi di immediatezza, oralità e concentrazione dovrebbe essere l'unica dell'intera vicenda processuale, resta però evidentemente aperta la possibilità dello svolgimento cartolare per le ulteriori udienze in cui quegli incombenti, e gli altri ostativi già inizialmente prescritti
(prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice) non siano in calendario.
Le modalità di trattazione in forma scritta d'altra parte non appaiono precluse neanche dal principio di necessaria pubblicità del procedimento giudiziario anche ex art. 6 CEDU.
pagina 3 di 7 La stessa Corte Costituzionale in articolare – sent. n. 73/2022, in materia di processo tributario – ha chiarito, che: «il precetto ex art. 6 CEDU non ha carattere assoluto e può subire deroghe, conservando validità l'assunto secondo il quale la Costituzione non impone “in modo indefettibile la pubblicità di ogni tipo di procedimento giudiziario” e tanto meno di ogni fase di esso (ancora sentenza n. 263 del 2017). È appena il caso di evidenziare come detto principio, pur trovando espressa enunciazione nella CEDU (art. 6, paragrafo 1), non assuma carattere di assolutezza neanche nell'interpretazione offertane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (v., ex aliis, Corte
EDU, 6 novembre 2018, sentenza RA UN de e Sá contro )». Per_1 Per_2
Ed ancora: «In linea con le indicazioni esegetiche offerte dalla giurisprudenza europea (Corte
EDU, sentenza 10 aprile 2012,
contro
Italia;
sentenza 26 luglio 2011, Paleari
contro
Parte_3
Italia; sentenza 17 maggio 2011, PI e AN
contro
Italia;
sentenza 2 febbraio 2010,
Leone
contro
Italia;
sentenza 5 gennaio 2010, e altri
contro
Italia;
sentenza 8 luglio Per_3
2008, e altri
contro
Italia;
sentenza 13 novembre 2007, e
contro
Italia), diverse Per_4 Per_5 Per_6
pronunce costituzionali hanno, infatti, ravvisato un vulnus al principio di pubblicità dei dibattimenti giudiziari nell'assenza, in alcune procedure camerali penali, non già dell'udienza pubblica quale snodo procedimentale necessario, ma piuttosto della previsione della possibilità, per l'interessato, di richiederne la celebrazione».
Nella recente ordinanza 14.5.2024 n.13176, in materia di procedimento sottoposto al rito Per_7
la Corte di Cassazione ha, per conto suo, affermato «Non è discutibile insomma che l'art. 221, comma 4, d.l. cit., in quanto di generale applicazione, potesse essere applicato anche in questo processo. Erroneamente, quindi, il ricorrente assume che detto comma “non è applicabile al “rito del lavoro”». Nel caso di specie, così come nel caso sottoposto ora all'esame delle Sezioni Unite, si trattava di un reclamo assoggettato alla disciplina speciale di cui ai commi 58-60 dell'art. 1 l.
28.6.2012 n. 92, e non trovava applicazione, quanto alla sentenza da emanare all'esito dell'udienza sostituita dal deposito telematico di note, l'art. 437 c.p.c., bensì l'ultima parte del comma 60 dell'art. 1 legge 28.6.2012 n. 92 che prevede il deposito della sentenza, completa di motivazione, entro dieci giorni dall'udienza di discussione.
Questa decisione dunque lascia ulteriormente intravedere l'esito della futura decisione delle sezioni unite, sia perché si tratta di una fattispecie di licenziamento trattato con il rito Fornero, come il caso sottoposto alle sezioni unite, sia perché si occupa espressamente del rito lavoro e lo fa ritenendo l'applicabilità dell'udienza cartolare anche a questo rito.
pagina 4 di 7 L'art. 127-ter cpc prevede poi una specifica disposizione anche sulla fase decisoria che, quale disciplina propria in tema di udienza cartolare, regola tutte le ipotesi di decisione della causa laddove si adotti tale modello di svolgimento.
L'udienza cartolare è allora un autonomo modello di svolgimento di udienza, rispetto al quale le norme sull'udienza pubblica (relative al rito del lavoro, nel caso di specie) non trovano applicazione per le fasi disciplinate dall'art. 127-ter cpc
Il comma 3 dell'art. 127 ter in particolare prevede che “ Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”.
Facendo ricorso a tale modulo procedimentale, il provvedimento anche definitorio dovrà essere adottato entro i trenta giorni così come previsto dalla norma ed alcuna ragione di conflitto si rinviene rispetto al meccanismo decisorio di cui all'art. 429 c.p.c., regolamentando tale disposizione la sola udienza in presenza.
Del resto la modifica dell'art. 430 c.p.c. che vede la soppressione del riferimento ai quindici giorni e l'introduzione dell'obbligo di comunicazione da parte del cancelliere alle parti quando la sentenza è depositata fuori udienza deve intendersi, come si legge nella relazione illustrativa al decreto, come coordinamento rispetto all'art. 429 c.p.c.
Ciò non toglie che tale previsione possa essere recuperata anche nel caso di provvedimento decisorio adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2.2- Secondo e terzo motivi di appello.
Nullità e contraddittorietà della sentenza che comunque è anche immotivata laddove non si è pronunciato sulle eccezioni di nullità ed inesistenza della costituzione in giudizio della CP_1
avvenuta senza il ministero di un avvocato, omessa dichiarazione di contumacia della
[...] resistente, violazione degli art. 115, 116 c.p.c e dell'art. 2697 c.c., erroneità ed illogicità della motivazione.
Nullita', illogicita della sentenza che ha sopperito al mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sulla resistente con l'illegittima e contra legem acquisizione della documentazione prodotta da un terzo non costituito in giudizio, violazione degli art. 115, 116 c.p.c e dell'art. 2697
c.c. contraddittorietà, erroneita e manifesta infondatezza della motivazione
I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto sottendono entrambi l'inesistenza della costituzione in giudizio della CP_1
I motivi sono infondati pagina 5 di 7 L'amministrazione che ha emesso l'ordinanza, e quindi può stare in giudizio personalmente, non
è ma e , Controparte_1 CP_1 Controparte_2 Pt_2 Controparte_3
Dipartimento dotato di autonomia organizzativa.
Nel caso di specie, il Dirigente del Dipartimento Agricoltura – Servizio Foreste e Parchi –
DPD021, dott. , in ragione del proprio servizio, è esso stesso dunque la parte Persona_8
che può costituirsi personalmente.
Secondo quanto disposto dalla L. R. 3 del 4.1.2014 titolata “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della ”, oggetto Controparte_1 delle violazioni contestate al ricorrente, l' competente a detenere il contenzioso, a Controparte_4 ricevere il rapporto di cui all'articolo 17, comma 3 della L. 689/1981 ed i relativi scritti difensivi è il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2 della sopracitata legge, ovvero il Servizio della Giunta regionale competente in materia di politiche forestali, quindi il di cui Controparte_5
è dirigente il dott. sottoscrittore della memoria di costituzione (in termini Trib. Bari Per_8
1757/22 e Corte d'Appello Lecce nr. 85/24 sulla implicita legittimazione del Servizio contenzioso amministrativo in persona del suo dirigente).
Nel giudizio di opposizione a provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative deve ritenersi d'altra parte legittima la costituzione in giudizio da parte della p.a. avvenuta tramite la trasmissione in cancelleria a mezzo posta del relativo plico, comprensivo della memoria difensiva e dei documenti prodotti, poiché, a tal fine, ricorre la stessa ratio della fattispecie decisa dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2004, con la cui declaratoria di illegittimità costituzionale, afferente l'art. 22 l. n. 689 del 1981, è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso in opposizione mediante l'utilizzo del servizio postale (Cassazione civile sez. II,
24/05/2010, n.12663).
Correttamente pertanto il Giudice di prime cure ha ritenuto la appellata costituita ed CP_1
altrettanto correttamente ha utilizzato la documentazione fatta pervenire al fascicolo dalla parte personalmente, vale a dire dal dirigente dott. sottoscrittore della memoria di Per_8 costituzione nella qualità di Dirigente del – Controparte_6
DPD021.
L'opposizione deve essere pertanto rigettata.
pagina 6 di 7 3-Le spese, liquidate tenuto conto del valore delle sanzioni e pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24), seguono anche in questa sede la soccombenza.
A norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U.
15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228,
Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza n.° 286/2024 del Tribunale di Sulmona, Giudice Dott.ssa Giulia Sani, pubblicata e depositata in data 22.11.2024; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che per compensi professionali liquida in euro 2.500,00, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 12.3.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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