Articolo 3 della Legge 15 novembre 1973, n. 925
Articolo 2
Versione
1 febbraio 1974
Art. 3.
All'onere di lire 5.796.000 derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1973, si fa fronte mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 3066 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il detto esercizio e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 febbraio 1974