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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/11/2024, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1265 r.g.a.c. dell'anno 2023,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. D'Alessandro Parte_1
Valentina, come da procura in atti,
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.02.2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile in Taranto il 15.04.2005 con e che CP_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
con decreto emesso in data 11.04.2011 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunziato lo scioglimento del matrimonio civile, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione. Insisteva, in particolare, per la conferma dei provvedimenti della separazione consensuale.
Ritualmente notificato il ricorso, la convenuta rimaneva contumace.
All'udienza del 23.10.2024 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni. La causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Taranto in data
11.04.2011.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l. n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n. 74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della pronunzia, occorre osservare che parte attrice ha insistito unicamente per la pronunzia di divorzio.
La convenuta, non costituendosi, nulla ha inteso opporre alle avverse deduzioni.
In ragione della natura della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 23.02.2023 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
15.04.2005 in Taranto da , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto negli atti CP_1 dello stato civile del Comune di Taranto al n. 4, p. I, anno 2005;
2. DISPONE che le parti nulla abbiano a pretendere l'una dall'altra;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 31.10.2024
Il Presidente est.
Martino Casavola
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1265 r.g.a.c. dell'anno 2023,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. D'Alessandro Parte_1
Valentina, come da procura in atti,
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.02.2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile in Taranto il 15.04.2005 con e che CP_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
con decreto emesso in data 11.04.2011 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunziato lo scioglimento del matrimonio civile, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione. Insisteva, in particolare, per la conferma dei provvedimenti della separazione consensuale.
Ritualmente notificato il ricorso, la convenuta rimaneva contumace.
All'udienza del 23.10.2024 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni. La causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Taranto in data
11.04.2011.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l. n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n. 74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della pronunzia, occorre osservare che parte attrice ha insistito unicamente per la pronunzia di divorzio.
La convenuta, non costituendosi, nulla ha inteso opporre alle avverse deduzioni.
In ragione della natura della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 23.02.2023 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
15.04.2005 in Taranto da , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto negli atti CP_1 dello stato civile del Comune di Taranto al n. 4, p. I, anno 2005;
2. DISPONE che le parti nulla abbiano a pretendere l'una dall'altra;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 31.10.2024
Il Presidente est.
Martino Casavola
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