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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da:
1) Dott. HE De RI Presidente
2) Dott. IN CA Consigliere relatore
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°898 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
rappresentato e difeso dall' avv.to Pietra Angela Pantaleo, ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Marsala, Corso Gramsci 125 presso lo studio del difensore
Appellante CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Laurana 59, presso i locali dell'ufficio legale dell . CP_1
Appellato
All'udienza di discussione del 2 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 352/2023 del 10 maggio 2023 il Tribunale GL di Marsala ha respinto la domanda proposta da , volta ad ottenere la condanna Parte_1 dell' alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento, a suo dire già CP_1 riconosciuta dalla Commissione Medica dell'Istituto, nella seduta del 4 maggio 2022, a far data dal 23.12.2021.
1 Il ricorrente aveva esposto che nella seduta del 04/05/2022 era stato riconosciuto dalla Commissione Medica dell' “invalido con totale e CP_1 permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80) con decorrenza dal 23/12/2021”; che a seguito del mancato pagamento della prestazione riconosciuta, trascorsi
120 giorni concessi all'Istituto per completare l'istruttoria della pratica, su richiesta di chiarimenti da parte del Patronato di assistenza, l aveva risposto che: CP_1
<< ON.LE PATRONATO NELLA PARTE CONCLUSIVA DEL VERBALE
DEL 04/05/2022 IL VOSTRO ASSISTITO È RICONOSCIUTO < > PER CUI
NON HA DIRITTO AD ALCUNA PRESTAZIONE..>>;
che la dicitura cui si riferiva l' contenuta nell'ultima pagina del verbale CP_1 relativa alla voce “valutazione” così recitava: “NON INVALIDO (PATOLOGIA NON INVALIDANTE O CON RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ
LAVORATIVA IN MISURA INFERIORE AD 1/3 O MINORE NON
INVALIDO) (ART. 2 L. 118/71) DA-TA DI DECORRENZA: 23/12/2021.
Aveva, quindi, chiesto che fosse dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 23.12.2021, negatogli dall' senza alcuna CP_1 motivazione.
L' aveva contestato la domanda rilevando che la rivendicata indennità di CP_1 accompagnamento non era stata mai riconosciuta al ricorrente;
che detta prestazione sarebbe stata comunque incompatibile con la rendita di cui il , era CP_2 Pt_1 titolare dal settembre 2021 – con invalidità del 75%, per esiti di trauma polifratturativo da infortunio sul lavoro - prestazione non cumulabile con la prima, in mancanza di accertamento di patologie invalidanti diverse da quelle già indennizzate.
Aveva chiesto, pertanto di : “Dichiarare il ricorso inammissibile per superamento del termine semestrale ex art 42 comma 3 d.l. 269/2003; in subordine improcedibile per mancato espletamento del ricorso 445 bis cpc - In via gradatamente subordinata rigettare il ricorso perché infondato nel merito (divieto di cumulo tra prestazioni e accompagnamento (art. 1 l. 509/1988); - In ulteriore CP_2 CP_1 subordine disporre esibizione nei termini di cui in narrativa, nei confronti di , e CP_2 all'esito, se del caso previa CTU, rigettare il ricorso per divieto di cumulo con prestazioni;
- In estremo subordine rigettare la domanda di condanna al CP_2 pagamento della prestazione (ove si consideri il ricorso come rito speciale la domanda è inammissibile;
ove sia ricorso ordinario è il ricorso ad essere improcedibile), ed in ogni caso quella di cumulo interessi-rivalutazione” .
Il Tribunale, premesso che il ricorrente aveva chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento della indennità di accompagnamento sul presupposto che il requisito
2 sanitario era rimasto accertato ad esito della visita del 4.5.2022 e che tale assunto non potesse essere condiviso, ha rilevato che il verbale redatto ad esito di detta visita chiarisce che “Ai soli fini dell'eventuale diritto ad assegni, pensioni e indennità a favore degli invalidi civili” il ricorrente è da intendere soggetto “NON INVALIDO civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3”; che dalla lettura del suddetto verbale si evinceva che la invalidità del 100% era stata raggiunta soltanto tenendo conto della diagnosi di
“infortunio in occasione di lavoro (precipitazione dall'alto) da cui riportava trauma polifratturativo gia' riconosciuto dall' con una percentuale del 75% per esiti di CP_2 frattura scomposta l1; mds in situ;
paraparesi con alvo e vescica neurogeni;
esiti di fratturasquama occipitale con soggettività in soggetto con cefalea extralavoro;
esiti frattura scapola”, per la quale era già stato riconosciuto da detto Istituto la rendita diretta per l'importo di € 2.149,45 come emerso dai documenti allegati dall' – CP_1 che ne aveva fatto richiesta all' - in corso di causa e ammessi su autorizzazione CP_2 del giudice.
Circostanza che, a dire del decidente, comporta che in mancanza di accertamento della sussistenza di pluriminorazioni, (circostanza invero nemmeno allegata da parte ricorrente) non può essere riconosciuta alla parte la indennità di accompagnamento.
In altri termini, prosegue il Tribunale, avendo ai fini della chiesta indennità il verbale della CM dichiarato il ricorrente soggetto non invalido, egli avrebbe dovuto impugnare detto verbale al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione;
tuttavia, detta opposizione .. non risulta essere stata proposta con la conseguenza che essendo stato il verbale comunicato in data 27.5.2022, alla data in cui è stato depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio (17.01.2023) era maturata la decadenza semestrale prevista dall'art.42, comma 3, del D.L. n.269/2003, convertito, con modificazioni, in legge n.326/2003
Per la riforma della sentenza ha proposto appello, con ricorso Parte_1 depositato il 30 agosto 2025, ribadendo, in forma di doglianza, la denunciata contraddittorietà delle dichiarazioni riportare nel verbale della Commissione medico- legale considerato che, in una prima parte, l'istante viene riconosciuto CP_1
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L.
18/80)”, mentre, invece, nella seconda parte “NON INVALIDO civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3
o minore non invalido art.2 L. 118/71), della quale il giudice non si sarebbe avveduto e insistendo nel rilevare, piuttosto, che il requisito sanitario per ottenere l'indennità di
3 accompagnamento risultava già accertato, sicché la domanda giudiziale non poteva ritenersi sottoposta al termine decadenziale semestrale, in quanto diretta a conseguire la prestazione già accertata- piuttosto soggetta al termine triennale di cui alla
L.n.438/1992 - né vincolata al preventivo esperimento dell'a.t.p., in quanto il giudizio espresso dalla C.M. era senz'altro a lui favorevole, sicché egli ha introdotto il giudizio con il rito ordinario ex art.442 c.p.c., poiché non ha inteso impugnare il provvedimento amministrativo CP_1
L' ha resistito in giudizio, ribadendo, con memoria del 22 settembre 2025, CP_1
l'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza e le conclusioni già formulate a proposito del diniego della prestazione.
Senza alcuna attività istruttoria, all'udienza del 2 ottobre 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo trascritto in calce.
******
L'appello è infondato.
Secondo l'assunto del ricorrente nella fattispecie non dovrebbe trovare applicazione il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 42 dl 269/2003
(secondo il quale “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefìci di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”), ma soltanto il termine di decadenza triennale per l'introduzione dell'azione giudiziaria- previo esaurimento del procedimento amministrativo avviato con la proposizione del ricorso - e ciò in quanto il verbale prevedeva esso CP_1 stesso il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, risultando contraddittoria e fuorviante la seconda parte del verbale medesimo.
Precisa, in particolare, come la propria domanda non fosse finalizzata all'accertamento del requisito sanitario, ma al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ed al suo pagamento, in quanto persona costretta a vivere su una sedia a rotelle a causa di un infortunio sul lavoro .
In realtà, come rilevato dall' la circostanza che in una prima parte del CP_1 verbale della Commissione medico-legale l'istante venga riconosciuto “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80)”, mentre nella seconda parte del verbale medesimo lo si giudichi “NON INVALIDO civile
(patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura
4 INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art.2 L. 118/71)”, non discende da un errore materiale né logico, in quanto risultano espresse due diagnosi per due distinte finalità: con la prima si è tenuto conto del complesso di tutte le patologie da cui risulta affetto il ricorrente, a prescindere dalla genesi (e dunque dalla riconducibilità ad infortunio sul lavoro o altra causa) e dall'esistenza di altre prestazioni previdenziali che indennizzino la medesima patologia e si è espresso un giudizio che, in particolare, tiene conto anche del trauma polifratturativo derivante da infortunio sul lavoro e già riconosciuto dall' con una percentuale del 75% di invalidità; CP_2 con la seconda diagnosi, sono stati astrattamente valutati solo quei profili sanitari che possano dar luogo alla liquidazione di prestazioni di invalidità civile, espunte le patologie già indennizzate dall' in base ai criteri medico legali che regolano la CP_2 fattispecie e che escludono la possibilità che per lo stesso evento, già indennizzato dall' , venga riconosciuta una prestazione di invalidità civile. (v. verbale CP_2
Commissione Medica dell' del 4 maggio 2022 – doc n.1 fasc. trasmesso al CP_1 CP_1 ricorrente con ricevuto dalla moglie dell'interessato in data 27.05.2022- v. doc CP_3 nn.2,3), in applicazione dell'art. 1 della Legge 508/1988, che ha previsto l'incompatibilità dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili "con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro ( ) o CP_2 di servizio".
Dunque, il Tribunale ha valutato che in mancanza di accertamento della sussistenza di pluriminorazioni, (circostanza invero nemmeno allegata da parte ricorrente) non può essere riconosciuta alla parte la indennità di accompagnamento, sul presupposto che il divieto di cumulo di cui al citato art.1 fa riferimento alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze cui fa fronte l'indennità di accompagnamento;
in altre parole, l'indennità di accompagnamento per invalidi civili può essere cumulata con la rendita che non sia volta ad indennizzare la perdita CP_2 della capacità di deambulare o di provvedere a se stessi, ma piuttosto la perdita della capacità lavorativa, ma solo nel caso in cui la patologia che ha determinato il riconoscimento per invalidità civile sia diversa da quella che ha condotto al riconoscimento della rendita . CP_2
In concreto, tuttavia, impedisce detto accertamento con la sollecitata CTU sanitaria, non soltanto la circostanza che l'appellante non abbia preso posizione su tale questione del divieto di cumulo (ossia sulla deduzione che il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento sia raggiunto solo ove nella valutazione medico legale non si computi anche la patologia derivante da infortunio sul lavoro, già indennizzata dall ), ma anche la preclusione derivante dalla maturata CP_2 decadenza, già correttamente ritenuta dal Tribunale, atteso che, all'evidenza, la parte avrebbe dovuto impugnare il verbale della C.M., ritualmente comunicatogli (come
5 indicato in calce alla nota di trasmissione), proponendo il ricorso avanti all'A.G. nel prescritto termine semestrale, nella specie inosservato (verbale ricevuto il 27.05.2022
e ricorso depositato il 31.01.2023), non essendo affatto condivisibile l'assunto che detto requisito sanitario fosse rimasto accertato e che il giudizio in tal senso espresso fosse favorevole al richiedente, il quale, piuttosto, è stato valutato, ai fini della prestazione richiesta “non invalido”. Assorbita ogni altra questione, il gravame va, quindi, respinto e la sentenza integralmente confermata.
Sussistendo la clausola di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., la parte soccombente va dichiarata esente dall'onere delle spese processali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.352/2023 emessa il 10 maggio 2023 dal Tribunale G.L. di Marsala.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Così deciso in Palermo, il 2 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IN CA HE De RI
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