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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/09/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1964/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1964/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Pescara alla via Einaudi n. Parte_1 C.F._1
3/D presso lo studio dell'Avv. CANTAGALLO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla via CP_1 C.F._2
Cetteo Ciglia n. 54 presso lo studio dell'Avv. BUGLIOSI EMIDIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26.06.2024 proponeva nei confronti del coniuge la Parte_1 seguente domanda: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 31.03.1983 dai sigg.ri
e - accertare e dichiarare che, stante il trasferimento definitivo della Parte_1 CP_1 sig.ra presso altra abitazione e la convivenza more uxorio della stessa con il suo nuovo CP_1 compagno, alcuna somma è dovuta in favore della sig.ra a titolo di mantenimento, non CP_1 sussistendo le condizioni per il percepimento di un assegno divorzile;
- accertare e dichiarare che alcuna somma a titolo di mantenimento è dovuta in favore dei figli e , essendo Per_1 Per_2 Per_3 gli stessi ormai adulti ed economicamente autonomi. Con vittoria di spese del giudizio.”
2. La resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 31.03.1983 tra la sig.ra CP_1 ed il sig. ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montesilvano, a mezzo di Parte_1 rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- Riconoscere in favore della sig.ra il diritto CP_1
a percepire un assegno di divorzio dell'importo di € 250,00 mensili, ovvero della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da porsi a carico del sig. - Disporre, a carico del Parte_1 sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne non Parte_1 Per_3 autosufficiente, pari ad € 250,00 mensili, ovvero della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare alla sig.ra CP_1 ovvero in subordine direttamente al figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocolli vigenti;
Con vittoria di spese e competenze”.
3. All'udienza del 17 settembre 2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo
“status”.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla quale soltanto il Tribunale è in questa sede chiamato a pronunciarsi, deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 26 gennaio 2010 (proc. n. 6368/2009 RG).
pagina 2 di 3 Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 17 settembre 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
26 giugno 2024, da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in Parte_1 CP_1
Montesilvano il 31.03.1983, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune – Ufficio 1 – all'Atto n. 6, parte 1, anno 1983.
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montesilvano di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 17 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1964/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Pescara alla via Einaudi n. Parte_1 C.F._1
3/D presso lo studio dell'Avv. CANTAGALLO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla via CP_1 C.F._2
Cetteo Ciglia n. 54 presso lo studio dell'Avv. BUGLIOSI EMIDIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26.06.2024 proponeva nei confronti del coniuge la Parte_1 seguente domanda: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 31.03.1983 dai sigg.ri
e - accertare e dichiarare che, stante il trasferimento definitivo della Parte_1 CP_1 sig.ra presso altra abitazione e la convivenza more uxorio della stessa con il suo nuovo CP_1 compagno, alcuna somma è dovuta in favore della sig.ra a titolo di mantenimento, non CP_1 sussistendo le condizioni per il percepimento di un assegno divorzile;
- accertare e dichiarare che alcuna somma a titolo di mantenimento è dovuta in favore dei figli e , essendo Per_1 Per_2 Per_3 gli stessi ormai adulti ed economicamente autonomi. Con vittoria di spese del giudizio.”
2. La resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 31.03.1983 tra la sig.ra CP_1 ed il sig. ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montesilvano, a mezzo di Parte_1 rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- Riconoscere in favore della sig.ra il diritto CP_1
a percepire un assegno di divorzio dell'importo di € 250,00 mensili, ovvero della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da porsi a carico del sig. - Disporre, a carico del Parte_1 sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne non Parte_1 Per_3 autosufficiente, pari ad € 250,00 mensili, ovvero della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare alla sig.ra CP_1 ovvero in subordine direttamente al figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocolli vigenti;
Con vittoria di spese e competenze”.
3. All'udienza del 17 settembre 2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo
“status”.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla quale soltanto il Tribunale è in questa sede chiamato a pronunciarsi, deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 26 gennaio 2010 (proc. n. 6368/2009 RG).
pagina 2 di 3 Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 17 settembre 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
26 giugno 2024, da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in Parte_1 CP_1
Montesilvano il 31.03.1983, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune – Ufficio 1 – all'Atto n. 6, parte 1, anno 1983.
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montesilvano di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 17 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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