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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SERAFINI dott.ssa Bianca Maria Consigliere SELMI dott. Vincenzo Consigliere
all'esito dell'udienza del 16.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 524 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Viterbo, via F.lli Rosselli n. 2, presso lo Parte_1 cesca IN che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura CP_1 ttuale dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio giusta CP_2 procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 97/2024 del Tribunale di Viterbo pubblicata il 28.02.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere affetta da lombosciatalgia acuta dal Parte_1
16.08.2022, con ricovero presso la Casa di Cura Villa Domelia dall'8 al 22 settembre 2022 e con prosecuzione della malattia sino al 23.12.2022, e di aver ricevuto dall' con lettera del 01.02.2023, la contestazione dell'assenza CP_1 ingiustificata isita di controllo del 24.11.2022, data in cui la stessa aveva eseguito un intervento di toilette chirurgica;
precisato, inoltre, che in data
1 28.02.2023 aveva presentato, con esito negativo, ricorso gerarchico ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
IN VIA PRELIMINARE, sospendere il provvedimento oggetto del presente ricorso, sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora, come meglio esposto nella parte in fatto ed in diritto del presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della contestazione del 01.02.2023 CP_1 relativa alla assenza alla visita fiscale, presuntivamente verificatesi in data 24.11.2022, per i motivi esposti nelle premesse in fatto ed in diritto e, conseguentemente,
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di malattia conseguente;
- con vittoria di spese, competenze, onorari, rimborso forfettario 15%, CPA 4% ed IVA 22%, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario>.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Viterbo ha respinto il ricorso, CP_1 condannando la ricorrente efusione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) premessi brevi cenni sull'istituto della visita c.d. fiscale e richiamata la normativa in materia per come anche interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, ha precisato che nel caso di specie la ricorrente ammette l'assenza dall'abitazione in occasione del controllo deducendo di essersi nell'occasione "recata presso l'ospedale di Civita Castellana, medico Dott. Per_1 per eseguire piccolo intervento di toilette chirurgica della ferita al gluteo sinistro">, accertando però che certificazione né alcuna ulteriore prova documentale: sebbene il ricorso indichi tra i documenti prodotti (oltre ai certificati telematici, anche) il "certificato di visita chirurgica di controllo presso ospedale di Civita Castellana in data 24.11.2022", di tale documento non vi è traccia tra i documenti allegati al ricorso, né compare tra i certificati telematici prodotti congiuntamente (dove risultano certificati del 21 e del 28 novembre 2022 ma non anche del 24)>; ha aggiunto che in occasione del sopralluogo il medico aveva dovuto constatare l'anomala indicazione sul certificato medico del numero civico di residenza, essendo ripetuto due volte il n. 4 così da lasciare il dubbio potesse trattarsi del n. 44. Per sicurezza aveva quindi tentato l'accesso presso entrambi i numeri civici riscontrando l'assenza del nome sui citofoni e sulle cassette delle poste di entrambi. A scanso di contestazioni aveva effettuato delle fotografie che confermavano tali deduzioni>; ha, quindi, concluso affermando che stante il valore certificativo e privilegiato delle attestazioni del medico fiscale e della documentazione fotografica prodotta, la cui corrispondenza allo stato dei luoghi non è stata contestata da parte ricorrente, deve ritenersi inidonea a fondare la domanda la mera affermazio-ne di residenza all'indirizzo indicato>; ii) in punto di liquidazione delle spese di lite ha applicato il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando in sintesi: I) l'erroneità della decisione attesa l fascicolo telematico di primo grado del certificato medico datato 24/11/2022 attestante lo svolgimento, nello stesso giorno di esecuzione del presunta visita fiscale, di una visita presso l'ospedale di Civita Castellana;
II) la mancata
2 valutazione della puntuale contestazione delle foto prodotte dall' come CP_1 risultante dalle note di trattazione scritta dell'udienza del 03.07.2 dalle proprie memorie conclusionali;
III) la corretta indicazione, nei certificati di malattia, dell'indirizzo di residenza ovvero Via Fontana Quaiola n. 4, Civita Castellana, ove risultava già residente alla data del 31.08.2021; IV) l'erroneità della condanna alle spese di lite nonostante la presenza, in calce al ricorso introduttivo di primo grado, della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. V) l'errata mancata ammissione dei mezzi di prova articolati nel ricorso introduttivo.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. Dichiarata inammissibile la richiesta inibitoria (cfr ordinanza di altro Collegio), previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. I primi tre motivi nonché il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione, mirano a censurare la gravata sentenza per avere ritenuto ingiustificata l'assenza dell'appellante alla visita c.d. fiscale del 24/11/2022, disposta durante il periodo di assenza per malattia della predetta protrattosi dal 16/8/2022 al 23/12/2022. 4.1. Così come accertato dal Tribunale, la ricorrente ammette l'assenza dall'abitazione in occasione del controllo deducendo di essersi nell'occasione "recata presso l'ospedale di Civita Castellana, medico Dott. per eseguire Per_1 piccolo intervento di toilette chirurgica della ferita al gluteo s ">.
4.2. Si tratta di accertamento non contestato né smentito da altri diversi e contrari elementi.
4.3. L'appellante deduce che il certificato del dott era presente nel proprio Per_1 fascicolo telematico, diversamente da quanto affe nella gravata sentenza.
4.4. Il rilievo, sebbene fondato, non è però idoneo a giustificare l'accertata assenza.
4.5. Va innanzitutto osservato che, così come posto in rilievo dal Tribunale, nell'indice contenuto in calce al ricorso introduttivo si legge “certificato visita chirurgica di controllo presso ospedale di Civita Castellana in data 24.11.2022”, ma analoga indicazione non è presente nell'elencazione dei documenti telematici dove compare la sola produzione di “certificati di malattia pdf” tra i quali, per come accertato nella gravata sentenza e non contestato, non è affatto presente il certificato rilasciato in data 24/11/2022 dal dott. Per_1
4.6. Giova ricordare che “compito del giudice è quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato;
non anche quello di "trovare" la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto” (Cass. n. 11617/2011).
4.7. Solo in questo grado l'appellante precisa che il certificato in questione era mancata visita medica”, in cui sono accorpati i seguenti documenti:……..-
3 certificato dott. Quello richiamato è un unico file pdf di 10 pagine, la cui Per_1 intitolazione no ne alcun riferimento al certificato in discussione, sicché non può addebitarsi al Tribunale alcun errore, non essendo questi tenuto ad andare alla ricerca di un documento tra la miriade di quelli prodotti in modo non ordinato.
4.8. Anche a voler prescindere dalle esposte considerazioni, il certificato in questione non giustifica affatto l'assenza dell'appellante alla visita fiscale in contestazione.
4.9. Giova premettere che, per come risulta dall'attestazione del medico incaricato, la visita è stata tentata il giorno 24/11/2022 alle ore 18.53, ma non risulta che a quell'ora l'appellante fosse presente presso lo studio medico del dott. Nel certificato rilasciato da quest'ultimo si legge solo “eseguita toilette Per_1 chiru ferita gluteo sinistro-medicata con alginato”, ma non è indicato l'orario (orario invece fissato espressamente nello stesso certificato nella fascia mattutina per le programmate successive medicazioni del 1° e del 5 dicembre 2022).
4.10 Quindi, anche a voler ritenere dimostrato che il giorno 24/11/2022 l'appellante si sia recata dal predetto sanitario per una medicazione, non vi è alcuna prova che lo abbia fatto in coincidenza con la visita fiscale. L'assenza a quest'ultima, pertanto, resta del tutto ingiustificata.
4.11 A quanto esposto, già sufficiente a confermare l'infondatezza del ricorso, deve aggiungersi quanto osservato dal Tribunale, e non contestato, in base alla disciplina normativa in materia per come anche interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e più esattamente che Tra gli obblighi posti a carico del lavoratore vi è quindi quello di rendersi reperibile alle visite eseguite dal medico incaricato durante il periodo di assenza. La reperibilità viene accertata presso il domicilio abituale o l'indirizzo indicato sul certificato medico per l'effettuazione delle visite. L'assenza ingiustificata alle visite di controllo malattia determina la perdita dell'indennità di malattia, fatte salve le ipotesi individuate dall' con Circolare CP_1
n. 134421/84, di assenza giustificata dal domicilio (tra quest volgimento di concomitanza di visite o prestazioni specialistiche e gli eventi rendono imprescindibile la presenza altrove del lavoratore, come ad esempio gravi conseguenze economiche o di salute per sé o per i membri della famiglia e i casi di causa di forza maggiore che, secondo la giurisprudenza di legittimità identifica nella necessità di allontanamento dal domicilio per la tutela di interessi primari (cfr. Cass. sentenza n. 5718/2010). Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016 emesso in attuazione dell'art. 25 D. Lgs n.151/2015 considera giustificate solo le assenze finalizzate all'assunzione di terapie salvavita o connesse a stati patologici collegate alla situazione di invalidità riconosciuta e che risultino da certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche. Pur tuttavia l'orientamento giurisprudenziale è nel senso che
“In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori assenti per malattia, è sufficiente soltanto un serio e fondato motivo che giustifica l'allontanamento da casa a comportare l'obbligo di pagamento delle spettanze per il periodo di malattia…” (Cass. sentenza n. 20080/2008), non potendo essere il medesimo identificato con stato di necessità o con la forza maggiore, ma "potendo essere costituito da qualsiasi serio motivo di assenza durante la fascia oraria…” (Cass. sentenza n. 266/1994)>.
4 4.12 Appare di tutta evidenza che la semplice medicazione con alginato non possa in alcun modo essere ritenuto un “serio motivo” giustificante l'assenza, non avendo l'appellante neppure dedotto l'urgente e indifferibile necessità di recarsi dal sanitario per la medicazione alle ore 18,53 della giornata in questione né l'impossibilità di avvisare il datore di lavoro e l' . Pertanto anche per tale CP_1 rilievo l'assenza non può ritenersi giustificata.
4.13 Alla luce delle esposte considerazioni è irrilevante la generica prova testimoniale, non ammessa dal Tribunale e sulla quale insiste in gravame, atteso che nessuna delle circostanze ivi articolate è idonea a dimostrare che al momento della visita fiscale l'appellante fosse nell'ambulatorio del medico o comunque si fosse recata da questi in orari compatibili con l'assenza né tantomeno che la medicazione fosse indifferibile alle ore 18,53, 4.14 Per il resto va osservato che il sanitario incaricato non solo non ha potuto procedere alla visita, per incontestata assenza dell'appellante, ma neppure ha potuto lasciare alcun invito.
4.15 Si legge nella gravata sentenza che in occasione del sopralluogo il medico aveva dovuto constatare l'anomala indicazione sul certificato medico del numero civico di residenza, essendo ripetuto due volte il n. 4 così da lasciare il dubbio potesse trattarsi del n. 44. Per sicurezza aveva quindi tentato l'accesso presso entrambi i numeri civici riscontrando l'assenza del nome sui citofoni e sulle cassette delle poste di entrambi. A scanso di contestazioni aveva effettuato delle fotografie che confermavano tali deduzioni. Ebbene, stante il valore certificativo e privilegiato delle attestazioni del medico fiscale e della documentazione fotografica prodotta, la cui corrispondenza allo stato dei luoghi non è stata contestata da parte ricorrente, deve ritenersi inidonea a fondare la domanda la mera affermazione di residenza all'indirizzo indicato. Né vale contestare la presunta contraddittorietà della contestazione con quanto affermato dal Comitato Provinciale, posto che per assenza ingiustificata è da intendere qualsiasi condotta che abbia di fatto impedito lo svolgimento della visita (assenza in senso stretto o irreperibilità). A maggior ragione considerando le pregresse contestazioni del 3 ottobre e del 7 novembre con le quali l'istituto aveva già rilevato la "inesatta o insufficiente indicazione del recapito sulla certificazione di malattia" e la sua irreperibilità all'indirizzo indicato: ciò che deve far ritenere che la ricorrente fosse stata messa in condizione di rendersi conto della impossibilità di svolgimento delle visite e potesse quindi correre ai ripari>.
4.16 Sul punto l'appellante si limita ad affermare: la correttezza dell'indirizzo di residenza indicato nei certificati medici;
la presenza del proprio nominativo “sul campanello/citofono dell'abitazione nonché sulla cassetta della posta”; di avere contestato in prime cure le foto prodotte dall' . CP_1
4.17 Va di contro osservato che la contestazione mossa alla documentazione fotografica proveniente dal medico incaricato, pubblico ufficiale, è assolutamente generica, riducendosi a formule di stile, ma ciò che rileva è che non è smentita da alcuna prova contraria, avendo l'appellante omesso di produrre analoga documentazione (fotografia attestante la presenza a quella data del proprio nominativo sul citofono e/o sulla cassetta postale) e non contenendo i capitoli della richiesta prova testimoniale alcun riferimento alla circostanza in questione.
4.18 Per il resto il gravame e il ricorso introduttivo contengono generici riferimenti a precedenti visite del 18/8/2022 e del 27/9/2022, ma al riguardo
5 non solo la prospettazione presenta evidenti profili di nullità per difetto di esplicitazione di causa petendi e petitum e delle ragioni di fatto e di diritto, ma dette visite rimangono escluse dalla domanda formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo (richiamate per relationem nel gravame), in cui si chiede esclusivamente di “accertare e dichiarare l'illegittimità della contestazione CP_1 del 01.02.2023 relativa alla assenza alla visita fiscale, presuntivamente verificatesi in data 24.11.2022”.
4.19 In conclusione va confermata la già accertata assenza alla visita del 24/11/2022 con violazione da parte dell'appellante all'obbligo di rendersi reperibile alle visite mediche di controllo.
5. Con il quarto motivo di gravame l'appellante impugna la statuizione sulle spese lamentando che il Tribunale non avrebbe potuto disporre la condanna a proprio carico in presenza della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp att cpc posta in calce al ricorso introduttivo del giudizio.
5.1. Anche questo motivo è infondato.
5.2. In calce al ricorso introduttivo della lite si legge “Ai sensi dell'art. 152 comma 1 disposizioni attuazione cpc il ricorrente dichiara di aver posseduto nell'anno 2022 un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito previsto agli artt. 76 commi 1 a 3 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/02 n.115 contenente norme in materia di spese di giustizia e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente la conclusione del processo”.
5.3. Vanno però al riguardo richiamati i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è, tuttavia, inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (cfr. Cass. n. 5363 del 04/04/2012 e Cass. n. 22952 del 10/11/2016).
5.4. Nella specie difetta la sottoscrizione dell'appellante (il ricorso introduttivo è stato firmato digitalmente dal solo difensore) né si rinviene agli atti eventuale dichiarazione sostitutiva di notorietà valida ai sensi dell'art. 152 cit (quella depositata in prime cure riguarda esclusivamente l'esonero dal pagamento del contributo unificato che ha altro limite reddituale).
6. Anche l'atto di appello sottoscritto digitalmente dal solo difensore contiene la medesima dichiarazione di esenzione, che, per le ragioni già esposte non può ritenersi valida in difetto di sottoscrizione della parte e di deposito di dichiarazione sostituiva equipollente (anche in questo grado è presente la sola dichiarazione ai fini di esenzione del contributo unificato).
6.1. Comunque, tenuto conto delle ragioni della decisione, in parte integrative di quelle di prime cure, equa appare la compensazione delle spese del grado.
6 6.2. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese del grado compensate;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Roma 16.1.2025
LA PRESIDENTE rel dott.ssa Vittoria Di Sario
7
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SERAFINI dott.ssa Bianca Maria Consigliere SELMI dott. Vincenzo Consigliere
all'esito dell'udienza del 16.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 524 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Viterbo, via F.lli Rosselli n. 2, presso lo Parte_1 cesca IN che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura CP_1 ttuale dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio giusta CP_2 procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 97/2024 del Tribunale di Viterbo pubblicata il 28.02.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere affetta da lombosciatalgia acuta dal Parte_1
16.08.2022, con ricovero presso la Casa di Cura Villa Domelia dall'8 al 22 settembre 2022 e con prosecuzione della malattia sino al 23.12.2022, e di aver ricevuto dall' con lettera del 01.02.2023, la contestazione dell'assenza CP_1 ingiustificata isita di controllo del 24.11.2022, data in cui la stessa aveva eseguito un intervento di toilette chirurgica;
precisato, inoltre, che in data
1 28.02.2023 aveva presentato, con esito negativo, ricorso gerarchico ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
IN VIA PRELIMINARE, sospendere il provvedimento oggetto del presente ricorso, sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora, come meglio esposto nella parte in fatto ed in diritto del presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della contestazione del 01.02.2023 CP_1 relativa alla assenza alla visita fiscale, presuntivamente verificatesi in data 24.11.2022, per i motivi esposti nelle premesse in fatto ed in diritto e, conseguentemente,
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di malattia conseguente;
- con vittoria di spese, competenze, onorari, rimborso forfettario 15%, CPA 4% ed IVA 22%, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario>.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Viterbo ha respinto il ricorso, CP_1 condannando la ricorrente efusione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) premessi brevi cenni sull'istituto della visita c.d. fiscale e richiamata la normativa in materia per come anche interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, ha precisato che nel caso di specie la ricorrente ammette l'assenza dall'abitazione in occasione del controllo deducendo di essersi nell'occasione "recata presso l'ospedale di Civita Castellana, medico Dott. Per_1 per eseguire piccolo intervento di toilette chirurgica della ferita al gluteo sinistro">, accertando però che certificazione né alcuna ulteriore prova documentale: sebbene il ricorso indichi tra i documenti prodotti (oltre ai certificati telematici, anche) il "certificato di visita chirurgica di controllo presso ospedale di Civita Castellana in data 24.11.2022", di tale documento non vi è traccia tra i documenti allegati al ricorso, né compare tra i certificati telematici prodotti congiuntamente (dove risultano certificati del 21 e del 28 novembre 2022 ma non anche del 24)>; ha aggiunto che in occasione del sopralluogo il medico aveva dovuto constatare l'anomala indicazione sul certificato medico del numero civico di residenza, essendo ripetuto due volte il n. 4 così da lasciare il dubbio potesse trattarsi del n. 44. Per sicurezza aveva quindi tentato l'accesso presso entrambi i numeri civici riscontrando l'assenza del nome sui citofoni e sulle cassette delle poste di entrambi. A scanso di contestazioni aveva effettuato delle fotografie che confermavano tali deduzioni>; ha, quindi, concluso affermando che stante il valore certificativo e privilegiato delle attestazioni del medico fiscale e della documentazione fotografica prodotta, la cui corrispondenza allo stato dei luoghi non è stata contestata da parte ricorrente, deve ritenersi inidonea a fondare la domanda la mera affermazio-ne di residenza all'indirizzo indicato>; ii) in punto di liquidazione delle spese di lite ha applicato il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando in sintesi: I) l'erroneità della decisione attesa l fascicolo telematico di primo grado del certificato medico datato 24/11/2022 attestante lo svolgimento, nello stesso giorno di esecuzione del presunta visita fiscale, di una visita presso l'ospedale di Civita Castellana;
II) la mancata
2 valutazione della puntuale contestazione delle foto prodotte dall' come CP_1 risultante dalle note di trattazione scritta dell'udienza del 03.07.2 dalle proprie memorie conclusionali;
III) la corretta indicazione, nei certificati di malattia, dell'indirizzo di residenza ovvero Via Fontana Quaiola n. 4, Civita Castellana, ove risultava già residente alla data del 31.08.2021; IV) l'erroneità della condanna alle spese di lite nonostante la presenza, in calce al ricorso introduttivo di primo grado, della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. V) l'errata mancata ammissione dei mezzi di prova articolati nel ricorso introduttivo.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. Dichiarata inammissibile la richiesta inibitoria (cfr ordinanza di altro Collegio), previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. I primi tre motivi nonché il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione, mirano a censurare la gravata sentenza per avere ritenuto ingiustificata l'assenza dell'appellante alla visita c.d. fiscale del 24/11/2022, disposta durante il periodo di assenza per malattia della predetta protrattosi dal 16/8/2022 al 23/12/2022. 4.1. Così come accertato dal Tribunale, la ricorrente ammette l'assenza dall'abitazione in occasione del controllo deducendo di essersi nell'occasione "recata presso l'ospedale di Civita Castellana, medico Dott. per eseguire Per_1 piccolo intervento di toilette chirurgica della ferita al gluteo s ">.
4.2. Si tratta di accertamento non contestato né smentito da altri diversi e contrari elementi.
4.3. L'appellante deduce che il certificato del dott era presente nel proprio Per_1 fascicolo telematico, diversamente da quanto affe nella gravata sentenza.
4.4. Il rilievo, sebbene fondato, non è però idoneo a giustificare l'accertata assenza.
4.5. Va innanzitutto osservato che, così come posto in rilievo dal Tribunale, nell'indice contenuto in calce al ricorso introduttivo si legge “certificato visita chirurgica di controllo presso ospedale di Civita Castellana in data 24.11.2022”, ma analoga indicazione non è presente nell'elencazione dei documenti telematici dove compare la sola produzione di “certificati di malattia pdf” tra i quali, per come accertato nella gravata sentenza e non contestato, non è affatto presente il certificato rilasciato in data 24/11/2022 dal dott. Per_1
4.6. Giova ricordare che “compito del giudice è quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato;
non anche quello di "trovare" la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto” (Cass. n. 11617/2011).
4.7. Solo in questo grado l'appellante precisa che il certificato in questione era mancata visita medica”, in cui sono accorpati i seguenti documenti:……..-
3 certificato dott. Quello richiamato è un unico file pdf di 10 pagine, la cui Per_1 intitolazione no ne alcun riferimento al certificato in discussione, sicché non può addebitarsi al Tribunale alcun errore, non essendo questi tenuto ad andare alla ricerca di un documento tra la miriade di quelli prodotti in modo non ordinato.
4.8. Anche a voler prescindere dalle esposte considerazioni, il certificato in questione non giustifica affatto l'assenza dell'appellante alla visita fiscale in contestazione.
4.9. Giova premettere che, per come risulta dall'attestazione del medico incaricato, la visita è stata tentata il giorno 24/11/2022 alle ore 18.53, ma non risulta che a quell'ora l'appellante fosse presente presso lo studio medico del dott. Nel certificato rilasciato da quest'ultimo si legge solo “eseguita toilette Per_1 chiru ferita gluteo sinistro-medicata con alginato”, ma non è indicato l'orario (orario invece fissato espressamente nello stesso certificato nella fascia mattutina per le programmate successive medicazioni del 1° e del 5 dicembre 2022).
4.10 Quindi, anche a voler ritenere dimostrato che il giorno 24/11/2022 l'appellante si sia recata dal predetto sanitario per una medicazione, non vi è alcuna prova che lo abbia fatto in coincidenza con la visita fiscale. L'assenza a quest'ultima, pertanto, resta del tutto ingiustificata.
4.11 A quanto esposto, già sufficiente a confermare l'infondatezza del ricorso, deve aggiungersi quanto osservato dal Tribunale, e non contestato, in base alla disciplina normativa in materia per come anche interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e più esattamente che Tra gli obblighi posti a carico del lavoratore vi è quindi quello di rendersi reperibile alle visite eseguite dal medico incaricato durante il periodo di assenza. La reperibilità viene accertata presso il domicilio abituale o l'indirizzo indicato sul certificato medico per l'effettuazione delle visite. L'assenza ingiustificata alle visite di controllo malattia determina la perdita dell'indennità di malattia, fatte salve le ipotesi individuate dall' con Circolare CP_1
n. 134421/84, di assenza giustificata dal domicilio (tra quest volgimento di concomitanza di visite o prestazioni specialistiche e gli eventi rendono imprescindibile la presenza altrove del lavoratore, come ad esempio gravi conseguenze economiche o di salute per sé o per i membri della famiglia e i casi di causa di forza maggiore che, secondo la giurisprudenza di legittimità identifica nella necessità di allontanamento dal domicilio per la tutela di interessi primari (cfr. Cass. sentenza n. 5718/2010). Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016 emesso in attuazione dell'art. 25 D. Lgs n.151/2015 considera giustificate solo le assenze finalizzate all'assunzione di terapie salvavita o connesse a stati patologici collegate alla situazione di invalidità riconosciuta e che risultino da certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche. Pur tuttavia l'orientamento giurisprudenziale è nel senso che
“In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori assenti per malattia, è sufficiente soltanto un serio e fondato motivo che giustifica l'allontanamento da casa a comportare l'obbligo di pagamento delle spettanze per il periodo di malattia…” (Cass. sentenza n. 20080/2008), non potendo essere il medesimo identificato con stato di necessità o con la forza maggiore, ma "potendo essere costituito da qualsiasi serio motivo di assenza durante la fascia oraria…” (Cass. sentenza n. 266/1994)>.
4 4.12 Appare di tutta evidenza che la semplice medicazione con alginato non possa in alcun modo essere ritenuto un “serio motivo” giustificante l'assenza, non avendo l'appellante neppure dedotto l'urgente e indifferibile necessità di recarsi dal sanitario per la medicazione alle ore 18,53 della giornata in questione né l'impossibilità di avvisare il datore di lavoro e l' . Pertanto anche per tale CP_1 rilievo l'assenza non può ritenersi giustificata.
4.13 Alla luce delle esposte considerazioni è irrilevante la generica prova testimoniale, non ammessa dal Tribunale e sulla quale insiste in gravame, atteso che nessuna delle circostanze ivi articolate è idonea a dimostrare che al momento della visita fiscale l'appellante fosse nell'ambulatorio del medico o comunque si fosse recata da questi in orari compatibili con l'assenza né tantomeno che la medicazione fosse indifferibile alle ore 18,53, 4.14 Per il resto va osservato che il sanitario incaricato non solo non ha potuto procedere alla visita, per incontestata assenza dell'appellante, ma neppure ha potuto lasciare alcun invito.
4.15 Si legge nella gravata sentenza che in occasione del sopralluogo il medico aveva dovuto constatare l'anomala indicazione sul certificato medico del numero civico di residenza, essendo ripetuto due volte il n. 4 così da lasciare il dubbio potesse trattarsi del n. 44. Per sicurezza aveva quindi tentato l'accesso presso entrambi i numeri civici riscontrando l'assenza del nome sui citofoni e sulle cassette delle poste di entrambi. A scanso di contestazioni aveva effettuato delle fotografie che confermavano tali deduzioni. Ebbene, stante il valore certificativo e privilegiato delle attestazioni del medico fiscale e della documentazione fotografica prodotta, la cui corrispondenza allo stato dei luoghi non è stata contestata da parte ricorrente, deve ritenersi inidonea a fondare la domanda la mera affermazione di residenza all'indirizzo indicato. Né vale contestare la presunta contraddittorietà della contestazione con quanto affermato dal Comitato Provinciale, posto che per assenza ingiustificata è da intendere qualsiasi condotta che abbia di fatto impedito lo svolgimento della visita (assenza in senso stretto o irreperibilità). A maggior ragione considerando le pregresse contestazioni del 3 ottobre e del 7 novembre con le quali l'istituto aveva già rilevato la "inesatta o insufficiente indicazione del recapito sulla certificazione di malattia" e la sua irreperibilità all'indirizzo indicato: ciò che deve far ritenere che la ricorrente fosse stata messa in condizione di rendersi conto della impossibilità di svolgimento delle visite e potesse quindi correre ai ripari>.
4.16 Sul punto l'appellante si limita ad affermare: la correttezza dell'indirizzo di residenza indicato nei certificati medici;
la presenza del proprio nominativo “sul campanello/citofono dell'abitazione nonché sulla cassetta della posta”; di avere contestato in prime cure le foto prodotte dall' . CP_1
4.17 Va di contro osservato che la contestazione mossa alla documentazione fotografica proveniente dal medico incaricato, pubblico ufficiale, è assolutamente generica, riducendosi a formule di stile, ma ciò che rileva è che non è smentita da alcuna prova contraria, avendo l'appellante omesso di produrre analoga documentazione (fotografia attestante la presenza a quella data del proprio nominativo sul citofono e/o sulla cassetta postale) e non contenendo i capitoli della richiesta prova testimoniale alcun riferimento alla circostanza in questione.
4.18 Per il resto il gravame e il ricorso introduttivo contengono generici riferimenti a precedenti visite del 18/8/2022 e del 27/9/2022, ma al riguardo
5 non solo la prospettazione presenta evidenti profili di nullità per difetto di esplicitazione di causa petendi e petitum e delle ragioni di fatto e di diritto, ma dette visite rimangono escluse dalla domanda formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo (richiamate per relationem nel gravame), in cui si chiede esclusivamente di “accertare e dichiarare l'illegittimità della contestazione CP_1 del 01.02.2023 relativa alla assenza alla visita fiscale, presuntivamente verificatesi in data 24.11.2022”.
4.19 In conclusione va confermata la già accertata assenza alla visita del 24/11/2022 con violazione da parte dell'appellante all'obbligo di rendersi reperibile alle visite mediche di controllo.
5. Con il quarto motivo di gravame l'appellante impugna la statuizione sulle spese lamentando che il Tribunale non avrebbe potuto disporre la condanna a proprio carico in presenza della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp att cpc posta in calce al ricorso introduttivo del giudizio.
5.1. Anche questo motivo è infondato.
5.2. In calce al ricorso introduttivo della lite si legge “Ai sensi dell'art. 152 comma 1 disposizioni attuazione cpc il ricorrente dichiara di aver posseduto nell'anno 2022 un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito previsto agli artt. 76 commi 1 a 3 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/02 n.115 contenente norme in materia di spese di giustizia e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente la conclusione del processo”.
5.3. Vanno però al riguardo richiamati i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è, tuttavia, inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (cfr. Cass. n. 5363 del 04/04/2012 e Cass. n. 22952 del 10/11/2016).
5.4. Nella specie difetta la sottoscrizione dell'appellante (il ricorso introduttivo è stato firmato digitalmente dal solo difensore) né si rinviene agli atti eventuale dichiarazione sostitutiva di notorietà valida ai sensi dell'art. 152 cit (quella depositata in prime cure riguarda esclusivamente l'esonero dal pagamento del contributo unificato che ha altro limite reddituale).
6. Anche l'atto di appello sottoscritto digitalmente dal solo difensore contiene la medesima dichiarazione di esenzione, che, per le ragioni già esposte non può ritenersi valida in difetto di sottoscrizione della parte e di deposito di dichiarazione sostituiva equipollente (anche in questo grado è presente la sola dichiarazione ai fini di esenzione del contributo unificato).
6.1. Comunque, tenuto conto delle ragioni della decisione, in parte integrative di quelle di prime cure, equa appare la compensazione delle spese del grado.
6 6.2. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese del grado compensate;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Roma 16.1.2025
LA PRESIDENTE rel dott.ssa Vittoria Di Sario
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